IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che ai sensi della legge regionale 14
febbraio 2000, n. 9, l’Avvocatura regionale è competente, in via generale, per
i giudizi in caso di sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interessi con
lo Stato. Essa rappresenta e patrocina la Regione dinanzi agli Organi di
giurisdizione di ogni ordine e grado nelle fattispecie definite, in via
generale, con apposito atto di organizzazione della Giunta Regionale;
- che l’Avvocatura regionale,
nell’esercizio delle proprie funzioni di tutela legale della Regione Abruzzo,
ha la necessità, anche in ragione della peculiare consistenza della propria
pianta organica, di affidare a legali del libero foro alcune attività di
carattere professionale;
- che l’Avvocatura regionale ha rilevato
l’esigenza, in via continuativa, di individuare dei professionisti idonei cui
affidare l’incarico di domiciliazione, di sostituzione in udienza e di svolgere
altre prestazioni professionali occasionali in caso di indisponibilità degli
Avvocati dell’Ente ed in relazione ai giudizi incardinati presso Uffici
giudiziari ricadenti in ambiti territoriali diversi da quelli ove insistono le
sedi della stessa Avvocatura regionale, ovvero per i giudizi rientranti nella
giurisdizione delle magistrature superiori;
- che, nella consapevolezza che
l’affidamento dei prescritti incarichi professionali non determina, in assenza
di previsioni normative specifiche, un appalto di servizi, si è nondimeno
ritenuto opportuno e comunque conforme ai principi che informano l’azione della
pubblica amministrazione, disciplinare sia le modalità di conferimento di tali
incarichi che il regime delle relative spese, adottando all’uopo la
determinazione n. SE/273 del 19.12.2013;
- che con la predetta determinazione è
stata in particolar modo approvata la tavola sinottica dei compensi per
attività di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività relative
a procedure esecutive contraddistinta con la lett.
“D”;
- che la citata tavola sinottica non
appare calibrata, in relazione alle diverse attività considerate, rispetto ai
procedimenti penali il cui peculiare svolgimento è caratterizzato da fasi
processuali e da attività forensi non riconducibili tout court a quelle tipiche
dei processi civili o amministrativi, così da rendere opportuna una
integrazione della determinazione n.SE/273 del 19.12.2013 con riferimento
esclusivo alla disciplina dei compensi per gli avvocati esterni in relazione ad
eventuali affidamenti di incarichi di domiciliazione o a prestazioni
occasionali nelle controversie penali nelle quali è parte la Regione Abruzzo,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Regionale ;
VISTI:
- l’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012,
convertito con la L. 24.03.2012 n. 27 che ha abrogato le tariffe delle
professioni regolamentate nel sistema ordinistico;
- il D.M. 14 marzo 2014 n. 55 e ss.mm. avente ad oggetto il “Regolamento recante la determinazione
dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai
sensi dell’art. 13, comma 6, L. 31.12.2012 n. 247”
RITENUTO opportuno, in
ossequio alle disposizioni di cui all’art. 13 L. 31.12.2012 n. 247 recante la
“Nuova disciplina dell’orientamento forense”, pattuire, per convenzione,
l’affidamento dell’incarico previa accettazione, da parte del professionista,
del relativo compenso professionale fissato secondo criteri predeterminati in
via generale dalla presente determinazione;
VALUTATO che la
remunerazione per le attività professionali in oggetto, nell’ottica della
revisione della spesa e di realizzazione delle economie, possa essere
determinata in ossequio ai parametri del D.M. 14 marzo 2014 n. 55 e ss.mm.ii. di cui all’allegata tabella, con decurtazione di una
percentuale fissa, per ogni singola voce e per ciascuna fase del procedimento,
nella misura dei 2/3 degli importi fissati nel decreto ministeriale innanzi
citato, in ragione del supporto che al professionista incaricato viene fornito
dall’Avvocatura Regionale che resta dominus del procedimento penale;
VALUTATO, altresì, per i
procedimenti penali in relazione ai quali la particolare complessità del
giudizio, o il numero di soggetti coinvolti o delle udienze celebrate o
particolari esigenze di difesa consentano aumenti di valore della tariffa
professionale, di dover invece applicare, per ogni singola voce e per ciascuna
fase del procedimento, la decurtazione pari alla metà dei parametri fissati dal
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.;
RITENUTO, infine, di dover
precisare, ai fini della determinazione delle tariffe applicabili, che il
valore dei procedimenti penali è definito in ossequio alle norme di procedura e
del D.M. n. 55/2014, applicando come riferimento la tabella di valore
intermedio previsto per singola fase procedurale o, in assenza, quello di
valore più basso;
VISTA la L.R.14.02.2000
n.9 e ss.mm.ii.
DETERMINA
Per
tutto quanto espresso in narrativa che si intende integralmente riportato:
1. di stabilire che la remunerazione per le attività
professionali in oggetto sia determinata in ossequio ai parametri del D.M. 14
marzo 2014 n. 55 e ss.mm.ii., con decurtazione di una percentuale fissa, per ogni
singola voce e per ciascuna fase del procedimento, nella misura dei 2/3 degli
importi fissati nel decreto ministeriale innanzi citato, in ragione del
supporto che al professionista incaricato viene fornito dall’Avvocatura
Regionale che resta dominus del procedimento penale;
2. di stabilire che, per i procedimenti
penali in relazione ai quali la particolare complessità del giudizio o il
numero di soggetti coinvolti o di udienze celebrate o particolari esigenze di
difesa consentano aumenti di valore della tariffa professionale, si applicano,
per ogni singola voce e per ciascuna fase del procedimento, la decurtazione
pari alla metà dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.;
3. di precisare, ai fini della determinazione
delle tariffe applicabili, che il valore dei procedimenti penali è definito in
ossequio alle norme di procedura e del D.M. n. 55/2014, applicando come
riferimento la tabella di valore intermedio previsto per singola fase
procedurale o, in assenza, quello di valore più basso;
4. di stabilire, ai fini di un’adeguata
pubblicità ed in ossequio agli obblighi di trasparenza previsti dalla vigente
normativa, che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo e sul BURAT.
IL DIRIGENTE
DELL’AVVOCATURA
Avv. Stefania Valeri