Approvazione del disciplinare dei compensi per gli avvocati esterni per l’eventuale affidamento di incarichi di domiciliazione o per prestazioni occasionali nelle controversie penali nelle quali è parte la Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Regionale (AG 6/14).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO:

-        che ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9, l’Avvocatura regionale è competente, in via generale, per i giudizi in caso di sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interessi con lo Stato. Essa rappresenta e patrocina la Regione dinanzi agli Organi di giurisdizione di ogni ordine e grado nelle fattispecie definite, in via generale, con apposito atto di organizzazione della Giunta Regionale;

-        che l’Avvocatura regionale, nell’esercizio delle proprie funzioni di tutela legale della Regione Abruzzo, ha la necessità, anche in ragione della peculiare consistenza della propria pianta organica, di affidare a legali del libero foro alcune attività di carattere professionale;

-        che l’Avvocatura regionale ha rilevato l’esigenza, in via continuativa, di individuare dei professionisti idonei cui affidare l’incarico di domiciliazione, di sostituzione in udienza e di svolgere altre prestazioni professionali occasionali in caso di indisponibilità degli Avvocati dell’Ente ed in relazione ai giudizi incardinati presso Uffici giudiziari ricadenti in ambiti territoriali diversi da quelli ove insistono le sedi della stessa Avvocatura regionale, ovvero per i giudizi rientranti nella giurisdizione delle magistrature superiori;

-        che, nella consapevolezza che l’affidamento dei prescritti incarichi professionali non determina, in assenza di previsioni normative specifiche, un appalto di servizi, si è nondimeno ritenuto opportuno e comunque conforme ai principi che informano l’azione della pubblica amministrazione, disciplinare sia le modalità di conferimento di tali incarichi che il regime delle relative spese, adottando all’uopo la determinazione n. SE/273 del 19.12.2013;

-        che con la predetta determinazione è stata in particolar modo approvata la tavola sinottica dei compensi per attività di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive contraddistinta con la lett. “D”;

-        che la citata tavola sinottica non appare calibrata, in relazione alle diverse attività considerate, rispetto ai procedimenti penali il cui peculiare svolgimento è caratterizzato da fasi processuali e da attività forensi non riconducibili tout court a quelle tipiche dei processi civili o amministrativi, così da rendere opportuna una integrazione della determinazione n.SE/273 del 19.12.2013 con riferimento esclusivo alla disciplina dei compensi per gli avvocati esterni in relazione ad eventuali affidamenti di incarichi di domiciliazione o a prestazioni occasionali nelle controversie penali nelle quali è parte la Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Regionale ;

 

VISTI:

-        l’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, convertito con la L. 24.03.2012 n. 27 che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;

-        il D.M. 14 marzo 2014 n. 55 e ss.mm. avente ad oggetto il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, L. 31.12.2012 n. 247”

 

RITENUTO opportuno, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 13 L. 31.12.2012 n. 247 recante la “Nuova disciplina dell’orientamento forense”, pattuire, per convenzione, l’affidamento dell’incarico previa accettazione, da parte del professionista, del relativo compenso professionale fissato secondo criteri predeterminati in via generale dalla presente determinazione;

 

VALUTATO che la remunerazione per le attività professionali in oggetto, nell’ottica della revisione della spesa e di realizzazione delle economie, possa essere determinata in ossequio ai parametri del D.M. 14 marzo 2014 n. 55 e ss.mm.ii. di cui  all’allegata tabella, con decurtazione di una percentuale fissa, per ogni singola voce e per ciascuna fase del procedimento, nella misura dei 2/3 degli importi fissati nel decreto ministeriale innanzi citato, in ragione del supporto che al professionista incaricato viene fornito dall’Avvocatura Regionale che resta dominus del procedimento penale;

 

VALUTATO, altresì, per i procedimenti penali in relazione ai quali la particolare complessità del giudizio, o il numero di soggetti coinvolti o delle udienze celebrate o particolari esigenze di difesa consentano aumenti di valore della tariffa professionale, di dover invece applicare, per ogni singola voce e per ciascuna fase del procedimento, la decurtazione pari alla metà dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.;

 

RITENUTO, infine, di dover precisare, ai fini della determinazione delle tariffe applicabili, che il valore dei procedimenti penali è definito in ossequio alle norme di procedura e del D.M. n. 55/2014, applicando come riferimento la tabella di valore intermedio previsto per singola fase procedurale o, in assenza, quello di valore più basso;

 

VISTA la L.R.14.02.2000 n.9 e ss.mm.ii.

 

DETERMINA

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che si intende integralmente riportato:

 

1.      di stabilire che la remunerazione per le attività professionali in oggetto sia determinata in ossequio ai parametri del D.M. 14 marzo 2014 n. 55 e ss.mm.ii., con decurtazione di una percentuale fissa, per ogni singola voce e per ciascuna fase del procedimento, nella misura dei 2/3 degli importi fissati nel decreto ministeriale innanzi citato, in ragione del supporto che al professionista incaricato viene fornito dall’Avvocatura Regionale che resta dominus del procedimento penale;

2.      di stabilire che, per i procedimenti penali in relazione ai quali la particolare complessità del giudizio o il numero di soggetti coinvolti o di udienze celebrate o particolari esigenze di difesa consentano aumenti di valore della tariffa professionale, si applicano, per ogni singola voce e per ciascuna fase del procedimento, la decurtazione pari alla metà dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.;

3.      di precisare, ai fini della determinazione delle tariffe applicabili, che il valore dei procedimenti penali è definito in ossequio alle norme di procedura e del D.M. n. 55/2014, applicando come riferimento la tabella di valore intermedio previsto per singola fase procedurale o, in assenza, quello di valore più basso;

4.      di stabilire, ai fini di un’adeguata pubblicità ed in ossequio agli obblighi di trasparenza previsti dalla vigente normativa, che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.

 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA

Avv. Stefania Valeri

 

 

Segue Allegato