Calendario scolastico regionale anno scolastico 2016/2017.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI

-            il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e s.m.i., che, all’art. 10, co. 3, lett. c), attribuisce al consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e, all’art. 74, prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno (co. 2) e che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni (co. 3);

-            la L. 15.3.1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e, in particolare, l’art. 21;

-            il D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’art. 138, co. 1, lett. d), delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico;

-            il D.P.R. 8.3.1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, gli artt. 5 “Autonomia organizzativa” e 8 “Definizione dei curricoli”;

-            la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” e, in particolare, l’art. 3;

-            il D.Lgs. 19.2.2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28.3.2003, n. 53”, che, agli artt. 7 e 10, indica il monte ore annuale nella scuola primaria e secondaria di primo grado;

-            il D.L. 7.9.2007, n. 147 recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007/2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari”, conv. in L. 25.10.2007, n. 176;

-            il D.L. 25.06.2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", conv. in L. 6.8.2008, n. 133, e, in particolare, l’art. 64;

-            il D.L. 1.09.2008, n. 137, recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", conv. in L. 31.10.2008, n. 169;

-            il D.L. 13.08.2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, conv. in L. 14.9.2011, n. 148, e, in particolare, l’art. 1, co. 24;

-            la L.R. 3.03.1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”, e, in particolare, il Capo III – “Istruzione Scolastica”, art. 78 “Funzioni riservate alla regione”;

 

TENUTO CONTO che, a norma del suddetto co. 24, sono stabilite annualmente – con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente – le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno, in modo tale che le stesse, sulla base della più diffusa prassi europea, cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica;

DATO ATTO quindi, che il calendario proposto con il presente provvedimento potrà essere oggetto di eventuale revisione, a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. di cui all’art. 1, co. 24, del D.L. 13.08.2011, n. 138;

 

RITENUTO pertanto, di definire i margini regionali del Calendario scolastico regionale, che consentano alle singole Istituzioni Scolastiche di procedere, ai sensi del citato D.P.R. 8.03.1999, n. 275, agli opportuni adattamenti sulla base della programmazione didattica, anche in funzione del miglior coordinamento tra scuola, territorio e famiglia;

 

DATO ATTO che la proposta di calendario scolastico è stata trasmessa con nota prot. n. RA/102407/DPG010 del 9 maggio 2016 all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo che, a riscontro, in data 17.5.2016 con nota prot. n.2806, ha precisato che “gli adattamenti non possono prevedere, se non per eventi eccezionali e previa comunicazione tempestiva agli Enti Locali interessati ed a questa Amministrazione, una riduzione dei 206 giorni di attività  indicati nel Calendario Scolastico, festa del S. Patrono esclusa”;

 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di determinare il Calendario scolastico regionale per l’a.s. 2016/2017 come da Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

DATO ATTO altresì del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università e dal Dirigente del Servizio “Istruzione” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

 

Udito il Relatore;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate

 

1.           di approvare il calendario scolastico 2016/2017, allegato “a”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinato come segue:

-                   Inizio: lunedì 12 settembre 2016 per tutte le scuole di ogni ordine e grado;

-                   Fine: mercoledì 7 giugno 2017 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e venerdì 30 giugno 2017 per la scuola dell’infanzia;

-                   Festività obbligatorie: tutte le domeniche, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, lunedì dopo pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa del santo patrono;

-                   Sospensione delle attività didattiche nei seguenti giorni: 31 ottobre,  24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2016; 2, 3, 4, 5 e 7 gennaio 2017; 13,14,15,18 e 24 aprile 2017.

2.           di stabilire che, per l’a.s. 2016/2017, i giorni di attività didattiche nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono 206 (o 205, nel caso che la festa del santo patrono coincida con un giorno in cui siano previste le attività didattiche).

3.           di stabilire, altresì, che:

-                   Le istituzioni scolastiche, per far fronte alle esigenze derivanti dai rispettivi piani dell’offerta formativa, possono definire eventuali adattamenti, debitamente motivati, del calendario scolastico regionale, fermo restando il numero complessivo dei giorni di lezione fissati nel medesimo calendario, come specificato al precedente punto 2), nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. N. 297/94 e dal d.p.r. n. 275/99, nonché delle disposizioni contenute nel ccnl del comparto scuola;

-                   I suddetti adattamenti sono deliberati dalle istituzioni scolastiche, anche previe intese con quelle ricadenti nel medesimo territorio per fare emergere, ove possibile, scelte simili riferite in particolare ai periodi di chiusura ulteriori delle scuole, tenendo conto anche delle caratteristiche di multietnicità delle classi, per consentire agli allievi interessati il rispetto delle principali festività religiose;

-                   I suddetti adattamenti possono riguardare la data di inizio, nonché la sospensione, nel corso dell’anno scolastico, delle attività didattiche, da compensare, in altri periodi dell’anno scolastico, attraverso congrue modalità e tempi di recupero;

-                   Le istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare tempestivamente il proprio calendario, debitamente approvato, agli studenti, alle loro famiglie e alle istituzioni preposte all’organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari;

-                   Le istituzioni scolastiche sono tenute, altresì, a comunicare il proprio calendario, debitamente approvato, al servizio “istruzione” del dipartimento sviluppo economico, politiche del lavoro, istruzione, ricerca e università;

4.           di dare mandato al dipartimento sviluppo economico, politiche del lavoro, istruzione,  ricerca e università, di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del presente provvedimento, anche procedendo a eventuali rettifiche al medesimo e all’allegato “a”, concernenti meri errori materiali.

5.           di dare atto che il calendario proposto con il presente provvedimento potrà essere oggetto di eventuale revisione, a seguito dell’emanazione del d.p.c.m. di cui all’art. 1, co. 24 del citato d.l. n. 138/2011.

6.           di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio scolastico regionale per gli adempimenti di competenza.

7.           di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul burat e sul sito regionale.

 

Segue Allegato