D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i Ditta TECHNOSCAVI S.r.L. Via Nazionale Adriatica nord n. 85 - 660223 Francavilla al Mare (CH) - P. IVA e C.F. 01483670681. Integrazione all’autorizzazione regionale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.  DA21/119 del 23/07/2014 – Impianto mobile matricola n. 459170163.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

 

1.      di integrare, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, l’autorizzazione regionale rilascia con provvedimento n. DA21/119 del 23.07.2014, concessa  a favore della ditta TECHNOSCAVI s.r.l., con sede legale  in via N. Adriatica nord n.85 - 66023 Francavilla al Mare ( CH), con il  codice del rifiuto speciale non pericoloso CER 170504 (terra e rocce da scavo) per le attività già autorizzate per l’impianto mobile n. matricola n. 459170163; la ditta TECHNOSCAVI Srl dovrà attenersi alle indicazioni dettate dagli allegati alla circolare n° 5205 del 15/07/2005, nonché a tutte  le prescrizioni, comunicazioni, misurazioni specificate nell’autorizzazione. Inoltre alla conclusione di ogni campagna di attività con l’impianto mobile, la ditta dovrà, altresì, ottemperare alla presentazione di relazione tecnica conclusiva (da inviare sia allo Scrivente Servizio che all’ARTA), così come riportato nella determinazione n° DA21/119 del 23/07/2014 da pag. 4 a pag.8, per le rispettive valutazioni di competenza;

2.      di stabilire che la presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce integrazione al precedente provvedimento autorizzativo regionale n. DA21/119 del 23/07/2014, che pertanto mantiene inalterata la validità temporale già fissata in anni dieci a partire dal 2014, nonché le ulteriori condizioni e prescrizioni stabilite;

3.      di stabilire che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

4.      di disporre l’invio del presente provvedimento alla Provincia di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara,  nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

5.      di redigere il presente provvedimento in uno originale, da  notificare ai sensi di legge alla Società beneficiaria, attraverso il SUAP competente per territorio;

6.      di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A).

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente atto.

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini