IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate,
1. di
integrare, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs
3.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, l’autorizzazione regionale rilascia con
provvedimento n. DA21/119 del 23.07.2014, concessa a favore della ditta TECHNOSCAVI s.r.l., con
sede legale in via N. Adriatica nord
n.85 - 66023 Francavilla al Mare ( CH), con il
codice del rifiuto speciale non pericoloso CER 170504 (terra e rocce da
scavo) per le attività già autorizzate per l’impianto mobile n. matricola n.
459170163; la ditta TECHNOSCAVI Srl dovrà attenersi
alle indicazioni dettate dagli allegati alla circolare n° 5205 del 15/07/2005,
nonché a tutte le prescrizioni,
comunicazioni, misurazioni specificate nell’autorizzazione. Inoltre alla
conclusione di ogni campagna di attività con l’impianto mobile, la ditta dovrà,
altresì, ottemperare alla presentazione di relazione tecnica conclusiva (da
inviare sia allo Scrivente Servizio che all’ARTA), così come riportato nella
determinazione n° DA21/119 del 23/07/2014 da pag. 4 a pag.8, per le rispettive
valutazioni di competenza;
2. di
stabilire che la presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’art.
208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
costituisce integrazione al precedente provvedimento autorizzativo regionale n.
DA21/119 del 23/07/2014, che pertanto mantiene inalterata la validità temporale
già fissata in anni dieci a partire dal 2014, nonché le ulteriori condizioni e
prescrizioni stabilite;
3. di
stabilire che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove
risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi
di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs
3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
4. di
disporre l’invio del presente provvedimento alla Provincia di Chieti,
all’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Chieti, all’ARTA Abruzzo -
Direzione Centrale di Pescara, nonché a tutte le Regioni ed alle
Province Autonome di Trento e Bolzano;
5. di
redigere il presente provvedimento in uno originale, da notificare ai sensi di legge alla
Società beneficiaria, attraverso il SUAP competente per territorio;
6. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli
estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A).
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del
presente atto.
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini