IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate,
1. di
autorizzare la Società Unipersonale Marina di Pescara a.r.l.
alla movimentazione sommersa di sedimenti marini in aree immediatamente
contigue e compatibili, con le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e
biologiche dell’area di provenienza, per un quantitativo non superiore a 6.000
mc, così come descritto documentazione allegata all’istanza, ai fini del
ripristino della navigabilità in ambito portuale, con le seguenti prescrizioni:
a. le operazioni vengano condotte in modo da
ridurre al massimo l’intorbidamento delle acque marine;
b. le attività di dragaggio devono essere
sottoposte ad azioni di monitoraggio sia in corso d’opera, sia al termine delle
operazioni, mediante la formulazione di specifico piano di monitoraggio con
l’obiettivo di verificare tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, come
previsto dal punto 4.1.1.1 del “Manuale per la movimentazione dei sedimenti
marini” dell’APAT - ICRAM, da concordare con ARTA Abruzzo Distretto di Pescara;
c. la Società Unipersonale Marina di
Pescara, a seguito delle attività di movimentazione sommersa dei sedimenti
marini, dovrà trasmettere agli Enti interessati apposita planimetria riportante
le quote batimetriche aggiornate, derivanti dalle operazioni autorizzate con il
presente provvedimento;
2. di
fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta
e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre
disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine,
eventuali diritti di terzi;
3. di
dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove
risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi
di violazione di legge e/o di normative tecniche;
4. di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e s.m.i. (TUEL);
5. di
redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, di cui viene fatta
notifica, ai sensi di legge, alla Società Unipersonale Marina di Pescara a.r.l.;
6. di
disporre l’invio del presente provvedimento al Comune di Pescara, alla
Capitaneria di Porto di Pescara, all’ARTA Direzione Centrale, all’ARTA
Distretto Provinciale di Pescara, al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti,
Mobilità, Reti e Logistica – Servizio Porti, Aeroporti, Trasporto merci e
Logistica, al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio, e Politiche
Ambientali - Servizio Opere Marittime e Acque Marine.;
7. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto
ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e per
esteso, sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Ai
sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro
la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla
notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n.
1034) oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni
dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini