D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. – art. 109 - D.M. 24.01.1996 – D.G.R. n. 218/2013. Società Unipersonale Marina di Pescara a.r.l. Ripristino della sicurezza della navigazione del porto turistico. - Autorizzazione della movimentazione sommersa di sedimenti marini.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

 

1.      di autorizzare la Società Unipersonale Marina di Pescara a.r.l. alla movimentazione sommersa di sedimenti marini in aree immediatamente contigue e compatibili, con le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell’area di provenienza, per un quantitativo non superiore a 6.000 mc, così come descritto documentazione allegata all’istanza, ai fini del ripristino della navigabilità in ambito portuale, con le seguenti prescrizioni:

a.       le operazioni vengano condotte in modo da ridurre al massimo l’intorbidamento delle acque marine;

b.      le attività di dragaggio devono essere sottoposte ad azioni di monitoraggio sia in corso d’opera, sia al termine delle operazioni, mediante la formulazione di specifico piano di monitoraggio con l’obiettivo di verificare tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, come previsto dal punto 4.1.1.1 del “Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini” dell’APAT - ICRAM, da concordare con ARTA Abruzzo Distretto di Pescara;

c.       la Società Unipersonale Marina di Pescara, a seguito delle attività di movimentazione sommersa dei sedimenti marini, dovrà trasmettere agli Enti interessati apposita planimetria riportante le quote batimetriche aggiornate, derivanti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento;

2.      di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

3.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge e/o di normative tecniche;

4.      di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL);

5.      di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, di cui viene fatta notifica, ai sensi di legge, alla Società Unipersonale Marina di Pescara a.r.l.;

6.      di disporre l’invio del presente provvedimento al Comune di Pescara, alla Capitaneria di Porto di Pescara, all’ARTA Direzione Centrale, all’ARTA Distretto Provinciale di Pescara, al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Servizio Porti, Aeroporti, Trasporto merci e Logistica, al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio, e Politiche Ambientali - Servizio Opere Marittime e Acque Marine.;

7.      di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e per esteso, sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini