IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate;
-
La ditta Siniat S.p.a. (Partita Iva 12723350158), nel prosieguo
semplicemente Ditta, con sede legale in Via G.G. Winckelmann,
n. 2 – Comune di Milano, è autorizzata all’ampliamento in comune di Abbateggio
(PE), in Catasto Terreni al foglio di mappa n. 3, particelle n. 127, 128, 129,
130, 131, 383, 478, 366, 670, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 477, 215, 170,
171, 172, 666, 668, della coltivazione della cava di gesso sita in località
“Colle degli Zingari” del Comune di Abbateggio (PE) individuata in Catasto
Terreni al foglio di mappa n. 3, particelle n. 168, 144, 123, 124, 184, 126,
365, 382, 509, 519, 537, 381, 138, 141, 446, 449, 452, 454, 460, 121, 139, 167,
447, 448, 451, 453, 455, 456, 142 autorizzata con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n 1088 del 17-09-1991;
Art.
1
La
Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato
con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23-01-1985 e le modalità indicate
nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del
Procedimento.
Art.
2
La
zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e
visibili sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.
Art.
3
L’autorizzazione
è valida per anni 8 (otto) dalla data di notifica del presente provvedimento,
mentre la denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione,
attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere
presentata al Servizio Risorse del Territorio entro 90 (novanta) giorni dalla
predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad
ulteriori 90 (novanta) giorni di proroga. Qualora, entro i termini suddetti,
non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente
provvedimento si intende decaduto.
Art.
4
Il
deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 450.000,00
(quattrocentocinquantamila/00) a garanzia delle opere di ripristino ambientale,
è stato effettuato con polizza fidejussoria n.
2300280646 emessa in data 24-11-2014 dalla Società Groupama Assicurazioni
S.p.A. con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 385 e dovrà essere confermato
entro il termine di scadenza e con validità fino all’accertamento finale da
parte del Servizio Risorse del Territorio. La mancata presentazione della sua
validità costituirà infrazione e darà avvio alla procedura di escussione per il
mancato ripristino ambientale dei luoghi.
Art.
5
La
Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e
controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta
ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni
di Polizia Mineraria.
Art.
6
La
Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e
alle seguenti prescrizioni:
a.
Prima
dell’inizio dei lavori la Ditta deve presentare il piano di monitoraggio per la vigilanza
e il controllo della coltivazione e del ripristino ambientale della cava;
b.
La
Ditta deve effettuare, semestralmente, il monitoraggio delle sorgenti, dei
pozzi e dei piezometri con cui l’attività estrattiva eventualmente interferisce
per l’utilizzo dell’esplosivo;
c.
L’area
sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante
apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché di idonea chiusura
delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente
tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
d.
Il
materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio
esistente deve essere accantonato e riutilizzato per la sistemazione dello
strato superficiale finale, previa presentazione, prima dell’inizio dei lavori,
di una planimetria catastale nella quale si evidenziano i cumuli temporanei del
terreno da accantonare, indicando inoltre i provvedimenti che la Ditta intende
adottare per evitare la dispersione in atmosfera delle eventuali polveri;
e.
La
sistemazione ambientale dell’area di cava, contenuta in un unico lotto, dovrà
garantire il ripristino contestuale alla coltivazione, sia nel fronte di cava
unico che nel piazzale, e in particolare nelle porzioni di cava dove
l’intervento estrattivo è stato ultimato;
f.
Restano
ferme ed invariate tutte le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti
autorizzativi regionali D.P.G.R. n 1088 del 17-09-1991, DI 3/37 del 10-05-2002,
DI 8/47 del 30-08-2012 e DI8/77 del 30-11-2012, non in contrasto con le
prescrizioni dettate nel presente provvedimento;
Art.
7
La
Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio
Risorse del Territorio e Attività estrattive lo riterrà necessario, i dati
statistici relativi all’attività estrattiva.
Art.
8
La
quantità di materiale gessoso estraibile in ampliamento è pari a mc 495.000 e
quindi dell’intera attività estrattiva è complessivamente di mc. 1.095.000;
Art.
9
La
Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati
progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio,
mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.
Art.
10
Circa
le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve
rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del
Procedimento.
Art.
11
La
presente determinazione deve essere:
a.
Pubblicata,
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito
istituzionale nella sezione dell’Amministrazione trasparente, “Sovvenzione,
Contributi, vantaggi economici” ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni
b.
Notificata
alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge
c.
Trasmessa:
-
Al
Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pescara;
-
Al
Comune di Abbateggio (PE)
-
Alla
società Groupama Assicurazioni spa con sede in Roma.
Art.
12
Avverso
la presente determinazione è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge
n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).
IL DIRIGENTE DEL
SEVIZIO
Dott.ssa
Iris Flacco