LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775, Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici;
VISTO il Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali”, in particolare:
-
l’art.89,
comma 1 lettera i), che conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni
relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, utilizzazione e
utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico
sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e
all’introito dei relativi proventi;
-
l’art.86,
comma 1 e 2 che conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni
relative alla gestione dei beni del demanio idrico ed alle Regioni stesse
l’introito dei proventi dei canoni ricavati dalla loro utilizzazione;
VISTA la L.R. 17 aprile
2003, n. 7 e s.m.i. “Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione
Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)” che al capo IV reca: “Disposizioni
in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all’art.86 del D.Lgs. n.112/1998”, con la quale la Regione Abruzzo ha
disciplinato le modalità e termini per la riscossione dei proventi per
l’utilizzo del demanio idrico;
CONSIDERATO che la Regione
Abruzzo attua la riscossione dei proventi del demanio idrico mediante
l’emissione del provvedimento di richiesta del pagamento a carico degli utenti
inadempienti a cura del Servizio “Gestione e Qualità delle Acque” del
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali, affidatario
della riscossione di detti proventi;
VISTA la propria
precedente Deliberazione della Giunta Regionale n.747 del 22/10/2013 con la
quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la concessione della
rateizzazione del pagamento dei canoni per l’utilizzo del demanio idrico;
VISTO l’art.10, comma 1
del D.Lgs. 24 settembre 2015, n.159 che ha stabilito
modifiche alle modalità di dilazione del pagamento di cui all’art. 19 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, nonché l’art. 15, comma 5 del medesimo D.Lgs. n.159/2015 che ha disposto che le modifiche disposte
si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in
vigore dello stesso Decreto;
CONSIDERATO che, a fronte
delle richieste di pagamento per importi molto elevati emesse dal Servizio
“Gestione e Qualità delle Acque”, sono pervenute istanze per l’ammissione ai
benefici della dilazione dei pagamenti per un numero di rate superiori a quella
massima disposta con la D.G.R. n.747/2013;
RITENUTO:
-
che la particolare contingenza
economica del Paese Italia influisce in maniera negativa anche sulle utenze del
demanio idrico della Regione Abruzzo;
-
di dover procedere, su istanza
dell’utenza interessata con la quale il debitore dichiara di essere, per
ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave
situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, all’autorizzazione
della rateizzazione, previo riconoscimento del pagamento dell’interesse legale
vigente;
RICHIAMATO il D.P.R. 29
settembre 1973, n.602, come modificato dal D.Lgs. 24
settembre 2015, n.159 recante: “Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito”, ed in particolare l’art. 19, che recita:
-
al comma 1: “L’Agente della
riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in
temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del
pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica,
fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme
iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione
può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di
obiettiva difficoltà.”;
-
al comma 1-quinquies: “La rateazione
prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee
alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà
legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per
comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
a. accertata impossibilità per il
contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano
di rateazione ordinario;
b. solvibilità del contribuente, valutata in
relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.”
-
al comma 3: “In caso di mancato
pagamento, nel corso del periodo di rateizzazione, di cinque rate, anche non
consecutive:
a. il debitore decade automaticamente dal
beneficio della rateizzazione;
b. l’intero importo iscritto a ruolo ancora
dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c. il carico può essere nuovamente
rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute
alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di
dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute
alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater”;
RITENUTO necessario
modificare la D.G.R. n.747 del 22/10/2013 dando indirizzi al Servizio “Gestione
e Qualità delle Acque” per garantire parità di trattamento e trasparenza per
l’accesso al beneficio della rateizzazione, per gli atti di accertamento emessi
dal medesimo Servizio e per quelli emessi dal concessionario incaricato alla
riscossione mediante ingiunzione fiscale o ruolo per conto della Regione
Abruzzo, per un numero di rate e importo unitario delle stesse, comprensivo
degli interessi di legge, come segue:
a. Fino a € 99,00: nessuna dilazione;
b. Da € 100,00 ad € 1.000,00: fino a cinque
rate mensili di pari importo;
c. Da € 1.001,00 ad € 2.000,00: fino a otto
rate mensili di pari importo;
d. Da € 2.001,00 ad € 10.000,00: fino a dieci
rate mensili di pari importo;
e. Da € 10.001,00 ad € 30.000,00 fino a trenta
rate mensili di pari importo;
f. Da € 30.001,00 ad € 50.000,00 fino a
quaranta rate mensili di pari importo;
g. Da € 50.001,00 ad € 70.000,00 fino a
sessanta rate mensili di pari importo;
h. Oltre € 70.001,00 fino ad un massimo di
settantadue rate mensili di pari importo;
stabilendo che in caso di mancato pagamento, nel
corso del periodo di rateizzazione, di cinque rate anche non consecutive:
-
Il
debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’intero
importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
-
Il
carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della
richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di
rate non ancora scadute alla medesima data;
-
Qualora
il debitore si trovi nelle condizioni di cui al comma 1-quinques dell’art.19
del D.P.R. n.602/1973, come modificato dall’art.10, comma 1, lett. a), n.3), del D.Lgs. 24
settembre 2015, n.159, la rateizzazione può essere aumentata fino a centoventi
rate nel caso di accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il
pagamento del credito secondo un piano di rateazione ordinario e di solvibilità
del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai
sensi del presente comma;
DOPO puntuale
istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;
DATO ATTO che la presente
deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio
regionale;
DATO ATTO della legittimità
del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione e
Qualità delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R.
77/99;
DATO ATTO del parere
favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento OO.PP., Governo del
Territorio e Politiche Ambientali;
A
termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;
A
voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per
i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1. di
modificare la D.G.R. n.747 del 22/10/2013 dando indirizzi al Servizio “Gestione
e Qualità delle Acque” per gli adempimenti per l’accesso al beneficio della
rateizzazione, per gli atti di accertamento emessi dal medesimo Servizio e per
quelli emessi dal concessionario incaricato alla riscossione mediante
ingiunzione fiscale o ruolo per conto della Regione Abruzzo, per un numero di
rate e importo unitario delle stesse, comprensivo degli interessi di legge,
come segue:
a. Fino a € 99,00: nessuna dilazione;
b. Da € 100,00 ad € 1.000,00: fino a cinque
rate mensili di pari importo;
c. Da € 1.001,00 ad € 2.000,00: fino a otto
rate mensili di pari importo;
d. Da € 2.001,00 ad € 10.000,00: fino a dieci
rate mensili di pari importo;
e. Da € 10.001,00 ad € 30.000,00 fino a
trenta rate mensili di pari importo;
f. Da € 30.001,00 ad € 50.000,00 fino a
quaranta rate mensili di pari importo;
g. Da € 50.001,00 ad € 70.000,00 fino a
sessanta rate mensili di pari importo;
h. Oltre € 70.001,00 fino ad un massimo di
settantadue rate mensili di pari importo;
stabilendo che in caso di
mancato pagamento, nel corso del periodo di rateizzazione, di cinque rate anche
non consecutive:
-
Il
debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’intero
importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
-
Il
carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della
richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di
rate non ancora scadute alla medesima data;
-
Qualora
il debitore si trovi nelle condizioni di cui al comma 1-quinques dell’art.19
del D.P.R. n.602/1973, come modificato dall’art.10, comma 1, lett. a), n.3), del D.Lgs. 24
settembre 2015, n.159, la rateizzazione può essere aumentata fino a centoventi
rate nel caso di accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il
pagamento del credito secondo un piano di rateazione ordinario e di solvibilità
del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai
sensi del presente comma.
2. di
stabilire che, nel rispetto dei principi sopra individuati, l’attività di
concessione e gestione delle rateizzazioni può essere demandata o revocata al
concessionario della riscossione, con provvedimento del Dirigente del Servizio
regionale competente, previa individuazione dei criteri che ne consentano il
controllo da parte della Regione Abruzzo e subordinatamente all’assenza di ogni
onere a carico della Regione stessa.
3. di
stabilire che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno
di spesa a carico del Bilancio regionale.
4. il
servizio Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento OO.PP., Governo
del Territorio e Politiche Ambientali è incaricato dell’esecuzione della
presente Deliberazione.