Modifica della D.G.R. n.747 del 22/10/2013 concernente: “Demanio Idrico. Atto di indirizzo in merito ai criteri e modalità per l’autorizzazione della rateizzazione dei canoni demaniali richiesti dal Servizio Gestione delle Acque e dei rispettivi crediti regionali derivanti da ingiunzioni fiscali da parte del concessionario incaricato per conto della Regione Abruzzo.”.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali”, in particolare:

-            l’art.89, comma 1 lettera i), che conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, utilizzazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi;

-            l’art.86, comma 1 e 2 che conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative alla gestione dei beni del demanio idrico ed alle Regioni stesse l’introito dei proventi dei canoni ricavati dalla loro utilizzazione;

 

VISTA la L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e s.m.i. “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)” che al capo IV reca: “Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all’art.86 del D.Lgs. n.112/1998”, con la quale la Regione Abruzzo ha disciplinato le modalità e termini per la riscossione dei proventi per l’utilizzo del demanio idrico;

 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo attua la riscossione dei proventi del demanio idrico mediante l’emissione del provvedimento di richiesta del pagamento a carico degli utenti inadempienti a cura del Servizio “Gestione e Qualità delle Acque” del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali, affidatario della riscossione di detti proventi;

 

VISTA la propria precedente Deliberazione della Giunta Regionale n.747 del 22/10/2013 con la quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la concessione della rateizzazione del pagamento dei canoni per l’utilizzo del demanio idrico;

 

VISTO l’art.10, comma 1 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n.159 che ha stabilito modifiche alle modalità di dilazione del pagamento di cui all’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, nonché l’art. 15, comma 5 del medesimo D.Lgs. n.159/2015 che ha disposto che le modifiche disposte si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto;

 

CONSIDERATO che, a fronte delle richieste di pagamento per importi molto elevati emesse dal Servizio “Gestione e Qualità delle Acque”, sono pervenute istanze per l’ammissione ai benefici della dilazione dei pagamenti per un numero di rate superiori a quella massima disposta con la D.G.R. n.747/2013;

 

RITENUTO:

-            che la particolare contingenza economica del Paese Italia influisce in maniera negativa anche sulle utenze del demanio idrico della Regione Abruzzo;

-            di dover procedere, su istanza dell’utenza interessata con la quale il debitore dichiara di essere, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, all’autorizzazione della rateizzazione, previo riconoscimento del pagamento dell’interesse legale vigente;

 

RICHIAMATO il D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, come modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n.159 recante: “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, ed in particolare l’art. 19, che recita:

-            al comma 1: “L’Agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.”;

-            al comma 1-quinquies: “La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a.       accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b.      solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.”

-            al comma 3: “In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateizzazione, di cinque rate, anche non consecutive:

a.       il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

b.      l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c.       il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater”;

RITENUTO necessario modificare la D.G.R. n.747 del 22/10/2013 dando indirizzi al Servizio “Gestione e Qualità delle Acque” per garantire parità di trattamento e trasparenza per l’accesso al beneficio della rateizzazione, per gli atti di accertamento emessi dal medesimo Servizio e per quelli emessi dal concessionario incaricato alla riscossione mediante ingiunzione fiscale o ruolo per conto della Regione Abruzzo, per un numero di rate e importo unitario delle stesse, comprensivo degli interessi di legge, come segue:

a.       Fino a € 99,00: nessuna dilazione;

b.      Da € 100,00 ad € 1.000,00: fino a cinque rate mensili di pari importo;

c.       Da € 1.001,00 ad € 2.000,00: fino a otto rate mensili di pari importo;

d.      Da € 2.001,00 ad € 10.000,00: fino a dieci rate mensili di pari importo;

e.       Da € 10.001,00 ad € 30.000,00 fino a trenta rate mensili di pari importo;

f.       Da € 30.001,00 ad € 50.000,00 fino a quaranta rate mensili di pari importo;

g.      Da € 50.001,00 ad € 70.000,00 fino a sessanta rate mensili di pari importo;

h.      Oltre € 70.001,00 fino ad un massimo di settantadue rate mensili di pari importo;

stabilendo che in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateizzazione, di cinque rate anche non consecutive:

-            Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

-            Il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data;

-            Qualora il debitore si trovi nelle condizioni di cui al comma 1-quinques dell’art.19 del D.P.R. n.602/1973, come modificato dall’art.10, comma 1, lett. a), n.3), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n.159, la rateizzazione può essere aumentata fino a centoventi rate nel caso di accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito secondo un piano di rateazione ordinario e di solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma;

 

DOPO puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

 

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

 

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali;

 

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

 

DELIBERA

 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

 

1.      di modificare la D.G.R. n.747 del 22/10/2013 dando indirizzi al Servizio “Gestione e Qualità delle Acque” per gli adempimenti per l’accesso al beneficio della rateizzazione, per gli atti di accertamento emessi dal medesimo Servizio e per quelli emessi dal concessionario incaricato alla riscossione mediante ingiunzione fiscale o ruolo per conto della Regione Abruzzo, per un numero di rate e importo unitario delle stesse, comprensivo degli interessi di legge, come segue:

a.       Fino a € 99,00: nessuna dilazione;

b.      Da € 100,00 ad € 1.000,00: fino a cinque rate mensili di pari importo;

c.       Da € 1.001,00 ad € 2.000,00: fino a otto rate mensili di pari importo;

d.      Da € 2.001,00 ad € 10.000,00: fino a dieci rate mensili di pari importo;

e.       Da € 10.001,00 ad € 30.000,00 fino a trenta rate mensili di pari importo;

f.       Da € 30.001,00 ad € 50.000,00 fino a quaranta rate mensili di pari importo;

g.      Da € 50.001,00 ad € 70.000,00 fino a sessanta rate mensili di pari importo;

h.      Oltre € 70.001,00 fino ad un massimo di settantadue rate mensili di pari importo;

stabilendo che in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateizzazione, di cinque rate anche non consecutive:

-            Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

-            Il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data;

-            Qualora il debitore si trovi nelle condizioni di cui al comma 1-quinques dell’art.19 del D.P.R. n.602/1973, come modificato dall’art.10, comma 1, lett. a), n.3), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n.159, la rateizzazione può essere aumentata fino a centoventi rate nel caso di accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito secondo un piano di rateazione ordinario e di solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

2.      di stabilire che, nel rispetto dei principi sopra individuati, l’attività di concessione e gestione delle rateizzazioni può essere demandata o revocata al concessionario della riscossione, con provvedimento del Dirigente del Servizio regionale competente, previa individuazione dei criteri che ne consentano il controllo da parte della Regione Abruzzo e subordinatamente all’assenza di ogni onere a carico della Regione stessa.

3.      di stabilire che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale.

4.      il servizio Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali è incaricato dell’esecuzione della presente Deliberazione.