IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il
rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di
5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2015 per uso di colture erbacee“ a favore della
SOCIETA’ AGRICOLA” BATTISTA “ di Bruna Battista e C. S.S. – Via Cavalieri di
Vittorio Veneto 5 – 67030 Goriano Sicoli (AQ)
, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5) , della superficie di mq. 11.880 circa delle zone del Tratturo Celano –
Foggia in Comune di Goriano Sicoli
(AQ) distinte sulla planimetria generale
delle concessioni con i numeri 151 , 152
e 153 ( Part. Catastale n. 222 parte del Fg. 5 ) , la suddetta
concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’
area tratturale verrà trasferita al patrimonio del
medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo
della concessione, ai sensi della 203/83 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 120,00 ;
3. le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario
mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
– Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di
dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dell’ex UTA di Sulmona e Castel Di Sangro n. RA/98911 del 04.05.2016 , per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
.
5. di
dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) , in sede della
notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del
privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione
risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e
lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di
terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il
tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed
all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato
alla nota dell’ ex UTA di Sulmona e Castel Di Sangro
n. RA/98911 del 04.05.2016 da parte del concessionario , nonché di quelle di
cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. di
pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo ;
8. la
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al
TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Pasquale Di Meo