L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di  colture erbacee  – Tratturo Celano - Foggia  in Comune di Goriano Sicoli (AQ) - Ditta SOCIETA’ AGRICOLA “ BATTISTA “ di Bruna Battista e C. S.S.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1.      il rinnovo e la voltura della  concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2015   per uso di colture erbacee“ a favore della SOCIETA’ AGRICOLA” BATTISTA “ di Bruna Battista e C. S.S. – Via Cavalieri di Vittorio Veneto 5 – 67030 Goriano Sicoli (AQ)  , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 11.880          circa  delle zone del Tratturo Celano – Foggia   in Comune di Goriano Sicoli (AQ)  distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri  151 , 152 e 153 ( Part. Catastale n. 222 parte del Fg. 5 )  , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;

2.      l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della 203/83 e del D.M. 2 Marzo 1998  n. 258 di cui in premessa ,  ammonta ad euro € . 120,00   ;

3.      le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

4.      di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di  Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell’ex UTA di Sulmona e Castel Di Sangro  n. RA/98911 del 04.05.2016 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5.      di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest  di Avezzano (AQ) , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

-        obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .

-        divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

-        immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )

6.      la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell’ ex UTA di Sulmona e Castel Di Sangro n. RA/98911 del 04.05.2016 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7.      di pubblicare la presente Determinazione sul  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8.      la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Pasquale Di Meo