IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono
integralmente riportate e trascritte,
1. di
revocare la DD. n. DPC026/78 del 28.04.2016, con la quale la Regione
Abruzzo ha disposto l’esclusione dall’anagrafe regionale dei siti contaminati
di cui alla DGR n. 137 del 03.03.2014, della discarica pubblica dismessa
ubicata in loc. “Cantalupo” nel Comune di
Monteodorisio (CH), al fine di recepire le osservazioni del MATTM ed in
particolare esplicitare in modo più adeguato l’esclusione del sito in oggetto
dall’Anagrafe dei siti a rischio potenziale ed allegare la documentazione
tecnica di riferimento dell’ARTA Abruzzo;
2. di
prendere atto omissis …per le motivazioni sopra riportate, ovvero del trend
decrescente delle concentrazioni analitiche riscontrate da monte verso valle
idrogeologico, del rispetto dei limiti legislativi vigenti al punto di
conformità, omissis… si ritengono raggiunti gli obiettivi di bonifica …
omissis”, facendo riferimento al seguente allegato:
-
nota ARTA Abruzzo prot.n. 692 del
22/04/2016 (Allegato 1 – Parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento);
3. di
dare atto che a seguito della procedura tecnico-amministrativa attuata, nel
sito non è presente contaminazione e che tale conclusione circa l’assenza di
contaminazione delle matrici ambientali si fonda sui risultati delle analisi
compiute dagli Enti competenti;
4. di
escludere a seguito delle procedure tecnico-amministrative attuate,
dall’anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.
- art. 242 ed ai sensi dell’art. 8, commi 11) e 12) dell’Allegato 2 alla L.R.
45/07 e s.m.i., il sito della discarica pubblica
dismessa ubicato in località “Cantalupo”, nel Comune di Monteodorisio (CH),
scheda ARTA VS220033;
5. di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL);
6. di
redigere il presente atto in n. 1 originale, di cui viene fatta notifica,
ai sensi di legge, al Comune di Monteodorisio (CH);
7. di
comunicare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e
l’Inquinamento, alla Provincia di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Distretto sub
provinciale di San Salvo-Vasto, all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di
Pescara;
8. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto
ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.)
e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Ai
sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro
la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla
notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n.
1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR
24/11/1971, n. 1199).
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini