IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono
integralmente riportate e trascritte,
1. di
revocare la DD. n. DPC026/39 del 18/03/2016, con la quale la Regione
Abruzzo ha disposto l’esclusione dall’anagrafe regionale dei siti contaminati
di cui alla DGR n. 137 del 03.03.2014, della discarica pubblica dismessa
ubicata in loc. “Malvò” nel Comune di San Giovanni
Lipioni (CH), al fine di recepire le osservazioni del MATTM ed in particolare
esplicitare in modo più adeguato l’esclusione del sito in oggetto dall’Anagrafe
dei siti a rischio potenziale ed allegare la documentazione tecnica di
riferimento dell’ARTA Abruzzo;
2. di
prendere atto dei rapporti di prova e del parere conclusivo dell’ARTA
Abruzzo, trasmesso con nota prot.n. 437 del 15.03.2016, acquisito agli atti del
Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. RA/68965 del 01/04/2016, nel quale si
dichiara che: “omissis … gli analiti attualmente
riscontrati e le relative concentrazioni non sono direttamente ascrivibili alla
presenza della discarica, al contrario degli idrocarburi le cui concentrazioni
analitiche risultano conformi ai valori soglia di cui alla tabella
2-all.5-titoloV-parteIV del D.Lgs.152/06 e pertanto si ritengono raggiunti gli
obiettivi di bonifica … omissis”, facendo riferimento al seguente allegato:
-
nota ARTA Abruzzo prot.n. 437 del
15.03.2016 (Allegato 1 – Parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento);
3. di
dare atto che a seguito della procedura tecnico-amministrativa attuata, nel
sito non è presente contaminazione e che tale conclusione circa l’assenza di
contaminazione delle matrici ambientali si fonda sui risultati delle analisi
compiute dagli Enti competenti;
4. di
escludere a seguito delle procedure tecnico-amministrative attuate,
dall’anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.
- art. 242 ed ai sensi dell’art. 8, commi 11) e 12) dell’Allegato 2 alla L.R.
45/07 e s.m.i., il sito della discarica pubblica dismessa ubicato in località “Malvò”, nel Comune di
San Giovanni Lipioni (CH), scheda ARTA VS220017;
5. di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e s.m.i. (TUEL);
6. di
redigere il presente atto in n. 1 originale, di cui viene fatta notifica,
ai sensi di legge, al Comune di San Giovanni Lipioni (CH);
7. di
comunicare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e
l’Inquinamento, alla Provincia di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Distretto sub
provinciale di San Salvo-Vasto, all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di
Pescara;
8. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente
all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e
Bonifiche.
Ai
sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro
la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art.
2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n.
1199).
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini