LA
GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATE:
- la legge 10.12.2014, n. 183, ad oggetto,
“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- la L.R. 12.08.2005, n. 27, relativa alle
nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo;
- la L.R. 21.07.1999, n. 41, recante
“Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie di disabili ed,
in particolare, l’art. 1 che valorizza il ruolo delle associazioni ivi
indicate, nei rapporti con le amministrazioni regionali e locali ed altri
organismi istituzionali;
- l’art. 34 del decreto legislativo del 14.09.2015, n. 150, ad oggetto,
“Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell’art. 1, comma 3. della legge 10 dicembre 2014, n.
183”, il quale ha disposto l’abrogazione
del decreto legislativo del 23.12.1997, n. 469 che, all’art. 4, co. 1, lett. b), prevedeva la costituzione di una commissione
regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione,
proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle
politiche del lavoro di competenza regionale;
- l’art. 26 e, s.m.i, “Utilizzo diretto
dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito” , del succitato D.
Lgs. 14.09.2015, n. 150;
TENUTO CONTO delle innovazioni
introdotte dai decreti attuativi della legge 10.12.2014, n. 183, ad oggetto,
“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, (Job Act);
CONSIDERATO che:
- la Regione Abruzzo, nel recepire i
contenuti del decreto legislativo del 23.12.1997, n. 469 con L.R. del
16.09.1998, n. 76, all’art. 16, disponeva la costituzione di una commissione
tripartita regionale permanente;
- per effetto dell’abrogazione del decreto
legislativo del 23.12.1997, n. 469, di fatto, si intendono tacitamente abrogate
anche le disposizioni di cui all’art. 16 della L.R. 16.09.1998, n. 76;
RITENUTO pertanto
necessario ricostituire una Commissione regionale quale sede concertativa con
le parti sociali e di partecipazione nei processi decisionali, in
materia di politiche del lavoro, servizi per
il lavoro, orientamento e
formazione professionale, di interventi
mirati di sostegno all’occupazione e di
politiche dell’istruzione, di seguito denominato “Commissione Regionale per le
politiche del Lavoro”;
CONSIDERATO che nell’ambito
della Commissione Regionale per le politiche del Lavoro, costituiscono, in
particolare, oggetto di concertazione tra le parti:
a.
le proposte della Giunta Regionale
per la definizione di indirizzi di programmazione delle politiche del
lavoro, servizi per il lavoro,
orientamento e formazione professionale,
di interventi mirati di sostegno
all’occupazione e di politiche dell’istruzione;
b.
l’individuazione degli strumenti
di intervento da attivare sulle politiche regionali di sostegno
all’occupazione, anche a valere sui fondi strutturali a regia regionale;
c.
l’individuazione di interventi per
l’utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito,
impegnati in attività di pubblica utilità;
d.
la Commissione può proporre iniziative volte a favorire
l’attuazione di principi di parità di trattamento e di uguaglianza di
opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
CONSIDERATO che:
- la Commissione Regionale per le
politiche del Lavoro è
presieduta dal Componente
la Giunta con deleghe al Lavoro e Formazione, Aree
Interne, Associazionismo Territoriale,
Grandi Eventi;
- le funzioni di segreteria saranno
assicurate da un Ufficio del
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione, Ricerca e Università, individuato appositamente dal Direttore
Regionale;
- la Commissione Regionale per le
politiche del Lavoro
sarà così composta:
a.
n.
6 (sei) componenti effettivi, designati dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori più rappresentative a livello regionale,
b.
n.
6 (sei) componenti effettivi,
designati dalle Associazioni dei Datori di lavoro più
rappresentative a livello regionale, di cui, suddivisi per settore/comparto:
- 2 industria;
- 1 artigianato;
- 1 agricoltura;
- 2 terziario incluso commercio.
c.
dal Consigliere di parità, nominato ai
sensi della legge 10.04.1991, n. 125;
d.
partecipano, quali invitati,
n. 3 (tre) rappresentanti delle
Associazioni dei disabili maggiormente rappresentative in campo
regionale dei quali: 1 (uno) per i minorati fisici, 1 (uno) per i minorati
psichici, 1 (uno) per i minorati sensoriali, di cui alla legge regionale
23.12.1999, n. 41;
e.
la designazione dei rappresentanti
delle categorie di disabili, di cui alla lettera d),
deve essere affidata a determinazione congiunta delle organizzazioni di
cui all’art. 2 della L.R. 41/1999;
f.
partecipa, in qualità di
osservatore permanente, n. 1 (uno)
rappresentante delle Associazioni generali della Cooperazione legalmente
riconosciute.
g.
nelle designazioni dei membri di cui
alle lettere a), b), d) ed
f) sono, altresì, individuati,
per ciascun titolare, i rispettivi supplenti;
h.
l’individuazione delle
Organizzazioni sindacali e dei Datori di lavoro più rappresentativi a livello
regionale, verrà effettuata, per le prime,
sulla base del numero degli iscritti, costituti, rispettivamente, dai
lavoratori dipendenti pubblici e privati e, per i secondi, dalle imprese;
i.
i dati relativi alla maggiore
rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle
Associazioni dei Datori di lavoro, saranno individuati attraverso la sola
rilevazione del numero degli iscritti,
che saranno richiesti alla Direzione Interregionale del Lavoro (DIL),
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
j.
l’individuazione della consistenza
associativa, riferita al totale degli iscritti per ciascuna OO.SS/Associazione
datoriale, il parametro cui rapportare proporzionalmente la ripartizione dei
componenti della Commissione, operando arrotondamenti per eccesso o per
difetto, rispettivamente all’unità inferiore o superiore, qualora vi sia un
risultato decimale nel calcolo;
k.
qualora i risultati
decimali siano inferiori a 0,50 per tutte le Associazioni appartenenti allo
stesso settore di attività, debbano essere presi in considerazione i risultati
decimali più alti, al fine di conseguire il numero di rappresentanti previsti
in seno alla Commissione;
l.
il Presidente della Giunta Regionale,
con proprio Decreto, provvederà a costituire la Commissione Regionale per le
politiche del Lavoro;
m.
la Commissione, nel corso della prima
riunione di insediamento, si doterà di
un regolamento di funzionamento per le attività di che trattasi;
n.
la Commissione resterà in carica 3
anni (fino alla scadenza della legislatura);
o.
il Presidente, o facente vece, ha
facoltà di individuare e convocare ogni altro Assessore e/o struttura regionale avente competenza in
relazione alle tematiche trattate, nonché
ulteriori altri soggetti che
possano fornire utili contributi alla discussione delle problematiche trattate;
p.
la costituzione della Commissione
Regionale per le politiche del Lavoro, non
comporterà oneri finanziari a carico del bilancio regionale della
Regione Abruzzo.
DATO ATTO del parere
favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento Sviluppo
Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca ed Università
, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità
del presente provvedimento;
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente,
DELIBERA
Per
le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa di:
1. costituire
una Commissione Regionale quale sede concertativa con le parti sociali, in materia di
politiche del lavoro, servizi per il
lavoro, orientamento e formazione
professionale, di interventi mirati di sostegno all’occupazione e di politiche
dell’istruzione, di seguito denominato “Commissione Regionale per le politiche
del Lavoro”;
2. definire
che, nell’ambito della Commissione Regionale per le politiche del Lavoro,
costituiscono, in particolare, oggetto di concertazione tra le parti:
a.
le proposte della Giunta Regionale
per la definizione di indirizzi di programmazione delle politiche del
lavoro, servizi per il lavoro,
orientamento e formazione professionale,
di interventi mirati di sostegno
all’occupazione e di politiche dell’istruzione;
b.
l’individuazione degli strumenti
di intervento da attivare sulle politiche regionali di sostegno
all’occupazione, anche a valere sui fondi strutturali a regia regionale;
c.
l’individuazione di interventi per
l’utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito,
impegnati in attività di pubblica utilità;
d.
la Commissione può proporre
iniziative volte a favorire l’attuazione di principi di parità di trattamento e
di uguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
3. dare
atto che:
-
la Commissione Regionale per le
politiche del Lavoro è presieduta dal Componente la Giunta
con deleghe al Lavoro e Formazione, Aree Interne, Associazionismo
Territoriale, Grandi Eventi;
- Le funzioni di segreteria sono
assicurate da un Ufficio del
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione, Ricerca e Università, individuato appositamente dal Direttore
Regionale;
- la Commissione Regionale per le
politiche del Lavoro è
così composta:
a.
n.
6 (sei) componenti effettivi, designati dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori più rappresentative a livello regionale,
b.
n.
6 (sei) componenti effettivi,
designati dalle Associazioni dei Datori di lavoro più
rappresentative a livello regionale, di cui, suddivisi per settore/comparto:
- 2 industria;
- 1 artigianato;
- 1 agricoltura;
- 2 terziario incluso commercio;
c. dal Consigliere di parità, nominato ai
sensi della legge 10.04.1991, n. 125;
d. partecipano, quali invitati, n. 3 (tre)
rappresentanti delle
Associazioni dei disabili maggiormente rappresentative in campo
regionale dei quali: 1 (uno) per i minorati fisici, 1 (uno) per i minorati
psichici, 1 (uno) per i minorati sensoriali, di cui alla legge regionale
23.12.1999, n. 41;
e. la designazione dei rappresentanti delle
categorie di disabili, di cui alla lettera d),
deve essere affidata a determinazione congiunta delle organizzazioni di
cui all’art. 2 della L.R. 41/1999;
f. partecipa, in qualità di osservatore
permanente, n. 1 (uno)
rappresentante delle Associazioni generali della Cooperazione
legalmente riconosciute.
g. nelle designazioni dei membri di cui alle
lettere a), b),
d) ed
f) sono, altresì, individuati,
per ciascun titolare, i rispettivi supplenti;
h. l’individuazione delle Organizzazioni
sindacali e dei Datori di lavoro più rappresentativi a livello regionale, verrà
effettuata, per le prime,
sulla base del numero degli iscritti, costituti, rispettivamente,
dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e, per i secondi, dalle imprese;
i. i dati relativi alla maggiore rappresentatività
delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei Datori
di lavoro, saranno individuati attraverso la sola rilevazione del numero degli iscritti, che saranno
richiesti alla Direzione Interregionale del Lavoro (DIL), del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
j. l’individuazione della consistenza
associativa, riferita al totale degli iscritti per ciascuna OO.SS/Associazione
datoriale, il parametro cui rapportare proporzionalmente la ripartizione dei
componenti della Commissione, operando arrotondamenti per eccesso o per
difetto, rispettivamente all’unità inferiore o superiore, qualora vi sia un
risultato decimale nel calcolo;
k. qualora i risultati decimali siano
inferiori a 0,50 per tutte le Associazioni appartenenti allo stesso settore di
attività, debbano essere presi in considerazione i risultati decimali più alti,
al fine di conseguire il numero di rappresentanti previsti in seno al Comitato;
l. il Presidente della Giunta Regionale, con
proprio Decreto, provvederà a costituire il Comitato Regionale Lavoro;
m. la Commissione, nel corso della prima riunione di
insediamento, si doterà di un regolamento di funzionamento per le attività di
che trattasi;
n. la Commissione resterà in carica 3 anni
(fino alla scadenza della legislatura);
o. il Presidente, o facente vece, ha facoltà
di individuare e convocare ogni altro Assessore e/o struttura regionale avente competenza
in relazione alle tematiche trattate, nonché
ulteriori altri soggetti che
possano fornire utili contributi alla discussione delle problematiche trattate;
p. la costituzione della Commissione Regionale per le politiche
del Lavoro, non comporterà oneri
finanziari a carico del bilancio regionale della Regione Abruzzo.
4. demandare
al competente Dipartimento regionale, i conseguenti adempimenti concernenti
le richieste delle designazioni:
a. Richiedere alla Direzione Interregionale del
Lavoro (DIL), del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i dati
relativi alla maggiore rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori e delle Associazioni dei Datori di lavoro;
b. Richiedere alle OO.SS., maggiormente rappresentative,
i nominativi dei n. 6 componenti effettivi e dei relativi supplenti;
c. Richiedere alle Associazioni Datoriali,
maggiormente rappresentative, i nominativi dei n. 6 componenti effettivi e dei
relativi supplenti;
d. Richiedere alle Organizzazioni di cui
all’art. 2 della L.R. 21.07.1999, n. 41, quali invitati, i nominativi,
individuati congiuntamente,
dei n. 3 rappresentati delle categorie dei disabili, maggiormente
rappresentative e dei relativi supplenti;
e. Richiedere alle Associazioni generali della
Cooperazione, legalmente riconosciute, in qualità di osservatore
permanente, il nominativo del
rappresentante effettivo e del relativo supplente.
f. Predisporre il Decreto di nomina dei
rappresentanti in seno alla Commissione Regionale per le politiche del Lavoro,
da sottoporre alla firma del Presidente della Giunta Regionale;
5. disporre
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul portale del Dipartimento www.abruzzolavoro.eu e
sul BURAT.