Costituzione della Commissione Regionale per le politiche del Lavoro.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATE:

-        la legge 10.12.2014, n. 183, ad oggetto, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della  disciplina  dei rapporti di lavoro  e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

-        la L.R. 12.08.2005, n. 27,  relativa alle nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di  direzione politica della Regione Abruzzo;

-        la L.R. 21.07.1999, n. 41, recante “Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie di disabili ed, in particolare, l’art. 1 che valorizza il ruolo delle associazioni ivi indicate, nei rapporti con le amministrazioni regionali e locali ed altri organismi istituzionali;

-        l’art. 34 del decreto legislativo  del 14.09.2015, n. 150, ad oggetto, “Disposizioni  per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3. della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale  ha disposto l’abrogazione del decreto legislativo del 23.12.1997, n. 469 che, all’art. 4, co. 1, lett. b), prevedeva la costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale;

-        l’art. 26 e, s.m.i,  Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito” , del succitato D. Lgs. 14.09.2015, n. 150;

 

TENUTO CONTO delle innovazioni introdotte dai decreti attuativi della legge 10.12.2014, n. 183, ad oggetto, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della  disciplina  dei rapporti di lavoro  e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, (Job Act);

 

CONSIDERATO che: 

-        la Regione Abruzzo, nel recepire i contenuti del decreto legislativo del 23.12.1997, n. 469 con L.R. del 16.09.1998, n. 76, all’art. 16, disponeva  la costituzione di una commissione tripartita regionale permanente;

-        per effetto dell’abrogazione del decreto legislativo del 23.12.1997, n. 469, di fatto, si intendono tacitamente abrogate anche le disposizioni di cui all’art. 16 della L.R. 16.09.1998, n. 76;

 

RITENUTO pertanto necessario ricostituire una Commissione regionale quale sede concertativa  con  le parti sociali e di partecipazione nei processi decisionali, in materia di politiche del lavoro, servizi per  il lavoro,  orientamento e formazione professionale,  di interventi mirati di  sostegno all’occupazione e di politiche dell’istruzione, di seguito denominato “Commissione Regionale per le politiche del Lavoro”;

 

CONSIDERATO che nell’ambito della Commissione Regionale per le politiche del Lavoro, costituiscono, in particolare, oggetto di concertazione tra le parti:

a.           le proposte della Giunta Regionale per la definizione di indirizzi di programmazione delle politiche del lavoro,  servizi per  il lavoro,  orientamento e formazione professionale,  di interventi mirati di  sostegno all’occupazione e di politiche dell’istruzione;

b.           l’individuazione degli strumenti di intervento da attivare sulle politiche regionali di sostegno all’occupazione, anche a valere sui fondi strutturali a regia regionale;

c.           l’individuazione di interventi per l’utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, impegnati in attività di pubblica utilità;

d.           la Commissione  può proporre iniziative volte a favorire l’attuazione di principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

 

CONSIDERATO che:

-        la Commissione Regionale per le politiche del Lavoro è  presieduta dal   Componente la  Giunta  con deleghe al Lavoro e Formazione, Aree Interne, Associazionismo Territoriale,  Grandi Eventi;

-        le funzioni di segreteria saranno assicurate da un Ufficio del  Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, individuato appositamente dal Direttore Regionale;

-        la Commissione Regionale per le politiche del Lavoro  sarà  così composta:

a.           n. 6 (sei) componenti effettivi, designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale,

b.           n. 6 (sei) componenti effettivi,  designati dalle Associazioni dei Datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, di cui, suddivisi per settore/comparto:

-        2 industria;

-        1 artigianato;

-        1 agricoltura;

-        2 terziario incluso commercio.

c.           dal Consigliere di parità, nominato ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125;

d.           partecipano, quali invitati, n. 3 (tre) rappresentanti delle  Associazioni dei disabili maggiormente rappresentative in campo regionale dei quali: 1 (uno) per i minorati fisici, 1 (uno) per i minorati psichici, 1 (uno) per i minorati sensoriali, di cui alla legge regionale 23.12.1999, n. 41;

e.           la designazione dei rappresentanti delle categorie di disabili, di cui alla lettera  d),  deve essere affidata a determinazione congiunta delle organizzazioni di cui all’art. 2 della L.R. 41/1999;

f.            partecipa, in qualità di osservatore permanente, n. 1 (uno)  rappresentante delle Associazioni generali della Cooperazione legalmente riconosciute.

g.           nelle designazioni dei membri di cui alle lettere a),  b), d)  ed  f)  sono, altresì, individuati, per ciascun titolare, i rispettivi supplenti;

h.           l’individuazione delle Organizzazioni sindacali e dei Datori di lavoro più rappresentativi a livello regionale, verrà effettuata, per le prime,  sulla base del numero degli iscritti, costituti, rispettivamente, dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e, per i secondi, dalle imprese;

i.            i dati relativi alla maggiore rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei Datori di lavoro, saranno individuati attraverso la sola rilevazione del numero degli iscritti,  che saranno richiesti alla Direzione Interregionale del Lavoro (DIL), del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

j.            l’individuazione della consistenza associativa, riferita al totale degli iscritti per ciascuna OO.SS/Associazione datoriale, il parametro cui rapportare proporzionalmente la ripartizione dei componenti della Commissione, operando arrotondamenti per eccesso o per difetto, rispettivamente all’unità inferiore o superiore, qualora vi sia un risultato decimale nel calcolo;

k.           qualora i risultati decimali siano inferiori a 0,50 per tutte le Associazioni appartenenti allo stesso settore di attività, debbano essere presi in considerazione i risultati decimali più alti, al fine di conseguire il numero di rappresentanti previsti in seno alla Commissione;

l.            il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto, provvederà a costituire la Commissione Regionale per le politiche del Lavoro;

m.         la Commissione, nel corso della prima riunione  di insediamento, si doterà di un regolamento di funzionamento per le attività di che trattasi;

n.           la Commissione resterà in carica 3 anni (fino alla scadenza della legislatura);

o.           il Presidente, o facente vece, ha facoltà di individuare e convocare ogni altro Assessore e/o  struttura regionale avente competenza in relazione alle tematiche trattate, nonché  ulteriori  altri soggetti che possano fornire utili contributi alla discussione delle problematiche trattate;

p.           la costituzione della Commissione Regionale per le politiche del Lavoro, non  comporterà oneri finanziari a carico del bilancio regionale della Regione Abruzzo.

 

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca ed Università , in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa di:

 

1.      costituire una Commissione Regionale quale sede concertativa con  le parti sociali, in materia di politiche del lavoro, servizi per  il lavoro,  orientamento e formazione professionale,  di interventi mirati di  sostegno all’occupazione e di politiche dell’istruzione, di seguito denominato “Commissione Regionale per le politiche del Lavoro”;

2.      definire che, nell’ambito della Commissione Regionale per le politiche del Lavoro, costituiscono, in particolare, oggetto di concertazione tra le parti:

a.           le proposte della Giunta Regionale per la definizione di indirizzi di programmazione delle politiche del lavoro,  servizi per  il lavoro,  orientamento e formazione professionale,  di interventi mirati di  sostegno all’occupazione e di politiche dell’istruzione;

b.           l’individuazione degli strumenti di intervento da attivare sulle politiche regionali di sostegno all’occupazione, anche a valere sui fondi strutturali a regia regionale;

c.           l’individuazione di interventi per l’utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, impegnati in attività di pubblica utilità;

d.           la Commissione può proporre iniziative volte a favorire l’attuazione di principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

3.      dare atto che:

-              la Commissione Regionale per le politiche del Lavoro  è   presieduta dal Componente la  Giunta  con deleghe al Lavoro e Formazione, Aree Interne, Associazionismo Territoriale,  Grandi Eventi;

-        Le funzioni di segreteria sono assicurate da un Ufficio del  Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, individuato appositamente dal Direttore Regionale;

-        la Commissione Regionale per le politiche del Lavoro è  così composta:

a.           n. 6 (sei) componenti effettivi, designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale,

b.           n. 6 (sei) componenti effettivi,  designati dalle Associazioni dei Datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, di cui, suddivisi per settore/comparto:

-        2 industria;

-        1 artigianato;

-        1 agricoltura;

-        2 terziario incluso commercio;

c.       dal Consigliere di parità, nominato ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125;

d.      partecipano, quali invitati, n. 3 (tre) rappresentanti delle  Associazioni dei disabili maggiormente rappresentative in campo regionale dei quali: 1 (uno) per i minorati fisici, 1 (uno) per i minorati psichici, 1 (uno) per i minorati sensoriali, di cui alla legge regionale 23.12.1999, n. 41;

e.       la designazione dei rappresentanti delle categorie di disabili, di cui alla lettera  d),  deve essere affidata a determinazione congiunta delle organizzazioni di cui all’art. 2 della L.R. 41/1999;

f.       partecipa, in qualità di osservatore permanente, n. 1 (uno)  rappresentante delle Associazioni generali della Cooperazione legalmente riconosciute.

g.      nelle designazioni dei membri di cui alle lettere a),  b), d)  ed  f)  sono, altresì, individuati, per ciascun titolare, i rispettivi supplenti;

h.      l’individuazione delle Organizzazioni sindacali e dei Datori di lavoro più rappresentativi a livello regionale, verrà effettuata, per le prime,  sulla base del numero degli iscritti, costituti, rispettivamente, dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e, per i secondi, dalle imprese;

i.       i dati relativi alla maggiore rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei Datori di lavoro, saranno individuati attraverso la sola rilevazione del numero degli iscritti,  che saranno richiesti alla Direzione Interregionale del Lavoro (DIL), del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

j.       l’individuazione della consistenza associativa, riferita al totale degli iscritti per ciascuna OO.SS/Associazione datoriale, il parametro cui rapportare proporzionalmente la ripartizione dei componenti della Commissione, operando arrotondamenti per eccesso o per difetto, rispettivamente all’unità inferiore o superiore, qualora vi sia un risultato decimale nel calcolo;

k.      qualora i risultati decimali siano inferiori a 0,50 per tutte le Associazioni appartenenti allo stesso settore di attività, debbano essere presi in considerazione i risultati decimali più alti, al fine di conseguire il numero di rappresentanti previsti in seno al Comitato;

l.       il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto, provvederà a costituire il Comitato Regionale Lavoro;

m.     la Commissione, nel corso della prima riunione  di insediamento, si doterà di un regolamento di funzionamento per le attività di che trattasi;

n.      la Commissione resterà in carica 3 anni (fino alla scadenza della legislatura);

o.      il Presidente, o facente vece, ha facoltà di individuare e convocare ogni altro Assessore e/o  struttura regionale avente competenza in relazione alle tematiche trattate, nonché  ulteriori  altri soggetti che possano fornire utili contributi alla discussione delle problematiche trattate;

p.      la costituzione della  Commissione Regionale per le politiche del Lavoro, non  comporterà oneri finanziari a carico del bilancio regionale della Regione Abruzzo.

4.      demandare al competente Dipartimento regionale,  i conseguenti adempimenti concernenti le richieste delle designazioni:

a.       Richiedere  alla Direzione Interregionale del Lavoro (DIL), del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i dati relativi alla maggiore rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei Datori di lavoro;

b.      Richiedere alle  OO.SS., maggiormente rappresentative, i nominativi dei n. 6 componenti effettivi e dei relativi supplenti;

c.       Richiedere alle Associazioni Datoriali, maggiormente rappresentative, i nominativi dei n. 6 componenti effettivi e dei relativi supplenti;

d.      Richiedere alle Organizzazioni di cui all’art. 2 della L.R. 21.07.1999, n. 41, quali invitati, i nominativi, individuati congiuntamente,  dei n. 3 rappresentati delle categorie dei disabili, maggiormente rappresentative e dei relativi supplenti;

e.       Richiedere alle  Associazioni generali della Cooperazione, legalmente riconosciute, in qualità di osservatore permanente,  il nominativo del rappresentante  effettivo  e del relativo supplente.

f.       Predisporre il Decreto di nomina dei rappresentanti in seno alla Commissione Regionale per le politiche del Lavoro, da sottoporre alla firma del Presidente della Giunta Regionale;

5.      disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul portale del Dipartimento www.abruzzolavoro.eu  e sul BURAT.