IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
tutto quanto esposto in premessa:
1. di
assegnare alla categoria “A”, ai sensi degli artt. n. 11 della Legge
1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n.
14 della Legge 1766/27, n. 37 del
Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n.
25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in
agro del Comune di Pereto (AQ) come da deliberazioni di Giunta Comunale di
Pereto (AQ) rispettivamente n. 14 del 30.03.2016 e n.17 del 18/04/2016;
2. di
autorizzare il Comune di Pereto (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d’uso
pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per la durata annuale
di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale rispettivamente n. 14 del 30.03.2016 e n.17 del 18/04/2016;
3. di
fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie
demaniale civica a pascolo, libera da concessioni, ai fini del soddisfacimento
di eventuali richieste da parte dei cittadini per “fida pascolo”;
4. di
fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il
pagamento, contestuale alla stipula dell’atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a
cura dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del L.R. n. 68/99; B) il divieto di
sub concessione; C) che tutte le
migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della
collettività di Pereto e che il concessionario nulla possa pretendere da parte
dei “cives” di Pereto; D) prima di immettere il
bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i
requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi
nelle materie interessate; E) l’esonero della Regione Abruzzo da qualsiasi
responsabilità discendente dall’applicazione dell’atto di concessione che si
andrà a stipulare con il Comune di Pereto, anche per quanto riguarda la
modalità con cui è stato scelto l’operatore economico per determinare l’offerta
economicamente più vantaggiosa per i “cives”
locali; F) di ripristinare lo stato dei
luoghi, all’origine, in caso di risoluzione contrattuale ove lo stesso risulti
manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il
ripristino deve essere effettuato dal Comune di Pereto con spese a carico del
concessionario stesso; G) il divieto di
attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche
di cui all’art.9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in
concessione;
5. di
fare obbligo al Comune di tenere conto nella fase istruttoria e di
concessione, della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti, in
relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad
attività pascolive, previste dalla normativa vigente. Ove non si tenesse conto
della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti la presente
autorizzazione non ha più validità;
6. il
comune, qualora si tratti di Consorzi o Società, deve controllare affinchè nel registro di stalla del Consorzio o della
Società siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i soci
consorziati devono provvedere ad eliminare dal proprio registro di stalla i
capi di bestiame conferiti al Consorzio o Società;
7. il
comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale
l’effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare i
depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il
bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente
autorizzazione non ha più validità;
8. di
fare obbligo al Comune di Pereto di reinvestire i canoni annui di
concessione che introiterà
secondo il disposto dell’art.5
della L.R. n. 3/98;
9. di
nominare, ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013
responsabile del procedimento il dott. BUCCIONI Patrizio, Ufficio Usi Civici,
Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 – 65126
Pescara- tel. 085/7672812;
10. di
mantenere nelle proprie attribuzioni, la responsabilità dell’assunzione del
provvedimento finale;
La
presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della
disponibilità, a favore del Comune di Pereto, ai fini della concessione delle
terre civiche a pascolo sopra individuate e fa salva ogni altra competenza e/o
autorizzazione necessaria per la realizzazione della iniziativa che si andrà a
realizzare.
La
presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino
Ufficiale
della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel
termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Pasquale Di Meo