Art. 16, L.R. n.25/88 e s. m. e i. Comune di Fano Adriano (TE) – Autorizzazione alla concessione terre civiche per uso pascolo.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per tutto quanto esposto in premessa:

 

1.      di assegnare alla categoria “A”, ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n.  7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del   Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Fano Adriano (TE) come da deliberazione di Giunta Comunale di Fano Adriano (TE) n. 28  del 12.05.2016;

2.      di autorizzare il Comune di Fano Adriano (TE) a concedere  le terre civiche a destinazione d’uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per la durata annuale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 28  del 12.05.2016;

3.      di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo, libera da concessioni, ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per “fida pascolo”;

4.      di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell’atto, di un  canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione;  C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Fano Adriano e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei “cives” di Fano Adriano; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi nelle materie interessate; E) l’esonero della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall’applicazione dell’atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Fano Adriano, anche per quanto riguarda la modalità con cui è stato scelto l’operatore economico per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa per i “cives” locali;  F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all’origine, in caso di risoluzione contrattuale ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Fano Adriano con spese a carico del concessionario stesso;  G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all’art.9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

5.      di fare obbligo al Comune di tenere conto nella fase istruttoria e di concessione, della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti, in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività pascolive, previste dalla normativa vigente. Ove non si tenesse conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti la presente autorizzazione non ha più validità;

6.      il comune, qualora si tratti di Consorzi o Società, deve controllare affinchè nel registro di stalla del Consorzio o della Società siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i soci consorziati devono provvedere ad eliminare dal proprio registro di stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio o Società;

7.      il comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l’effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare i depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità;

8.      di fare obbligo al Comune di Fano Adriano di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà  secondo il disposto dell’art.5  della L.R. n. 3/98;

9.      di nominare, ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013 responsabile del procedimento il dott. BUCCIONI Patrizio, Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 – 65126 Pescara- tel. 085/7672812;

10.    di mantenere nelle proprie attribuzioni, la responsabilità dell’assunzione del provvedimento finale; 

 

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Fano Adriano, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

 

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Pasquale Di Meo