IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
tutto quanto esposto in premessa:
1. di
assegnare alla categoria “A”, ai sensi degli artt. n. 11 della Legge
1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88
secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37
del Regolamento approvato con R.D. n.
332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura
demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Fano Adriano (TE)
come da deliberazione di Giunta Comunale di Fano Adriano (TE) n. 28 del 12.05.2016;
2. di
autorizzare il Comune di Fano Adriano (TE) a concedere le terre civiche a destinazione d’uso
pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per la durata annuale
di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 12.05.2016;
3. di
fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie
demaniale civica a pascolo, libera da concessioni, ai fini del soddisfacimento
di eventuali richieste da parte dei cittadini per “fida pascolo”;
4. di
fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il
pagamento, contestuale alla stipula dell’atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a
cura dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del L.R. n. 68/99; B) il divieto di
sub concessione; C) che tutte le
migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della
collettività di Fano Adriano e che il concessionario nulla possa pretendere da
parte dei “cives” di Fano Adriano; D) prima di
immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il
possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti
dalle vigenti leggi nelle materie interessate; E) l’esonero della Regione
Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall’applicazione dell’atto di
concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Fano Adriano, anche per
quanto riguarda la modalità con cui è stato scelto l’operatore economico per
determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa per i “cives”
locali; F) di ripristinare lo stato dei
luoghi, all’origine, in caso di risoluzione contrattuale ove lo stesso risulti
manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il
ripristino deve essere effettuato dal Comune di Fano Adriano con spese a carico
del concessionario stesso; G) il divieto
di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all’art.9
della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere
in concessione;
5. di
fare obbligo al Comune di tenere conto nella fase istruttoria e di
concessione, della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti, in
relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad
attività pascolive, previste dalla normativa vigente. Ove non si tenesse conto
della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti la presente
autorizzazione non ha più validità;
6. il
comune, qualora si tratti di Consorzi o Società, deve controllare affinchè nel registro di stalla del Consorzio o della
Società siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i soci
consorziati devono provvedere ad eliminare dal proprio registro di stalla i
capi di bestiame conferiti al Consorzio o Società;
7. il
comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale
l’effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare i
depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il
bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente
autorizzazione non ha più validità;
8. di
fare obbligo al Comune di Fano Adriano di reinvestire i canoni annui di
concessione che introiterà
secondo il disposto dell’art.5
della L.R. n. 3/98;
9. di
nominare, ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013
responsabile del procedimento il dott. BUCCIONI Patrizio, Ufficio Usi Civici,
Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 – 65126
Pescara- tel. 085/7672812;
10. di
mantenere nelle proprie attribuzioni, la responsabilità dell’assunzione del
provvedimento finale;
La
presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della
disponibilità, a favore del Comune di Fano Adriano, ai fini della concessione
delle terre civiche a pascolo sopra individuate e fa salva ogni altra
competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione della iniziativa
che si andrà a realizzare.
La
presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Pasquale Di Meo