D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 - DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e che la Regione Abruzzo opera per la realizzazione di una efficiente rete integrata di impianti per il trattamento/recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui alle operazioni di smaltimento (D) e di recupero (R) degli Allegati B e C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

 

VISTA la DGR n. 790 del 03/08/2007 avente ad oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”, si è provveduto ad approvare le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e bonifica e/o messa in sicurezza permanente siti contaminati;

 

VISTA la successiva DGR n. 808 del 31/12/2009 recante: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 48. DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 “ - Modifiche ed integrazioni”, con la quale si è provveduto a modificare ed integrare la DGR n. 790/2007 ed in particolare alcune disposizioni contenute nell’Allegato A, artt. 2 e 5 della stesso;

 

VISTA le ulteriori disposizioni di cui alla DGR n. 656 del 16/09/2013 avente ad oggetto: “L. 24.06.2009, n. 77 e s.m.i. - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 790 del 03.08.2007 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 132 del 22.02.2006“. Modifiche ed integrazioni all’Allegato E della DGR n. 790 del 03.08.2007”, con la quale sono state introdotte ulteriori integrazioni e modifiche alla DGR n. 790/2007 relative all’Allegato E della stessa, in particolare per le operazioni di messa in riserva R13 dei rifiuti non pericolosi derivanti dai siti di crollo demolizione e selezione rifiuti di cui alle OO.PP.CC.MM. n. 3767/2009 e 4014/2012;

 

CONSIDERATO che la Confindustria di Chieti - Pescara, con nota del 10/07/2015 avente ad oggetto: “Operazione recupero rifiuti inerti, prestazione garanzia finanziarie: necessità rimodulazione importi parametri e valori allegato E, DGR 790/2007”, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti (SGR), al prot.n. RA/185566 del 14/07/2015, ha rappresentato alla Regione Abruzzo la possibilità di rimodulare alcuni parametri e valori di cui alla DGR n. 790/2007, in particolare per le operazioni di recupero (R5) e messa in riserva (R13) dei rifiuti inerti, secondo importi più congrui sul modello di quanto disposto da altre Regioni;

 

VISTA altresì, la nota dell’ANCE Abruzzo, prot.n. 94 del 30/10/2015, avente per oggetto: “Onerosità garanzie finanziarie da prestare per le operazioni di recupero rifiuti inerti nella Regione Abruzzo”, acquisita dalla Regione Abruzzo con prot.n. RA/20150276356 del 03/11/2015 ed al SGR con e-mail del 05/11/2015, con la quale è stata ribadita l’onerosità delle garanzie finanziarie da prestare per il recupero dei rifiuti inerti prodotti nelle attività edili (C&D), confermando le criticità segnalate dalla Confindustria di Chieti - Pescara

 

CONSIDERATO che con la predetta nota della Confindustria di Chieti - Pescara, è stata evidenziata l’opportunità di ridurre alcuni valori e parametri ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie di cui all’Allegato E della DGR n. 790/2007, inerenti le attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (inerti inclusi), sulla base dei seguenti rilievi: “La consapevolezza dell’esauribilità degli inerti naturali di cava, ha portato molte nostre associate del settore, a seguire le norme tecniche di recupero nazionali, per utilizzare le materie che ne derivano, nei processi industriali, riducendo il conferimento in discarica di rifiuti recuperabili, risparmiando risorse naturali non rinnovabili e garantendo uno sviluppo eco sostenibile, in linea con i desiderata e gli obblighi delle direttive europee. La procedura di iscrizione al RIP per tali materiali, si blocca nella fase di concessione delle garanzie finanziarie, in quanto l’importo fissato nell’Allegato E della DGR 790/2007, che riporta valori e parametri ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, per l’attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (inerti inclusi) è troppo alto: Euro 98,00 a tonnellata, importo che, ripercuotendosi sul calcolo della garanzia, dà luogo ad importi eccessivi”;

 

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

 

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., che ha introdotto con la Parte Quarta, modifiche alla legislazione in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare:

-        l’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs.152/06 e s.m.i., che prevede: “le garanzie finanziarie .. omissis .. devono essere presentate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs 13.01.2003, n. 36”;

-        l’art. 195, comma 2, lett. g) che prevede: “g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo”;

-        il Titolo V della Parte Quarta “Bonifica di siti contaminati”; 

 

CONSIDERATO altresì, che l’art. 242, co. 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., stabilisce che:

“Omissis … Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione (o Ente delegato ai sensi della normativa regionale) per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. (comma modificato dall’art. 40, comma 5, legge n. 214 del 2011, poi dall’art. 24, comma 1, lettera f-bis), legge n. 35 del 2012, poi dall’art. 34, comma 7-bis, legge n. 164 del 2014)”;

 

VISTO il D.Lgs. 13/01/2003, n. 36: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e successive modifiche ed integrazioni”, che prevede all’art. 14 “Garanzie finanziarie”: “Omissis …

-        1. La garanzia per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, (..) deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell’art. 4 In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall’art. 10, co. 3, la garanzia può essere prestata per lotti.

-        2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica (..) è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.

-        3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l’autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l’ambiente:

a.           la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 12, comma 3;

b.           la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 12, comma 3.

-        4.Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.

-        5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.

-        6. Le Regioni possono prevedere, (..), che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti. .. omissis”;

 

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE   n. .  L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

 

VISTO il D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i.;

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59 avente per oggetto: “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplifi - cazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

 

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., in particolare l’art. 48 che prevede: “Omissis ……...

1.      La Giunta regionale definisce, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale.

2.      La prestazione e l’accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell’autorizzazione e condizione per l’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.

3.      Le garanzie finanziarie possono consistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali.

4.      Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)" del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

5.      Le garanzie finanziarie sono trattenute per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica.

6.      La Giunta regionale può prevedere che le garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D.Lgs 36/2003 non si applichino a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale. .. Omissis”;

 

VISTA la L.R. 09/08/2006, n. 27 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

 

PRESO ATTO  della Sentenza della Corte Costituzionale, n. 67 del 02/04/2014, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale della Puglia n. 39 del 2006 che demandava, ad apposito regolamento, la determinazione dei criteri inerenti il computo delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, ritenendo la materia di competenza statale e sollecitando, per l’effetto, una individuazione dei medesimi criteri mediante emanazione di apposito decreto ministeriale;

 

VISTA altresì, la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) U.0019931 del 18.07.2014, avente ad oggetto: “Disposizioni temporanee per la determinazione dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti”, con la quale il MATTM ha disposto che: ”sino alla pubblicazione del Decreto Ministeriale, al fine di non determinare lacune nell’ordinamento giuridico, le singole Amministrazioni  titolari di procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell’ambito di singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere tenendo anche conto della vigente disciplina regionale. Tali garanzie dovranno, successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale in caso di modifiche e, in ogni caso al decreto ministeriale di cui all’art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4) del D.Lgs 03.04.2006 n. 152”;

 

RICHIAMATO lo Schema di decreto interministeriale trasmesso dal MATTM prot.n. 0020553/TRI del 25/07/2014, recante la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 195, comma 2 lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

 

VISTA la Legge 10/06/1982, n. 348 “Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 giugno 1982;

 

CONSIDERATO che a tutt’oggi non è stato ancora emanato il Decreto ministeriale inerente la disciplina in materia di determinazioni dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 195, co. 2, lett. g) e comma 4 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, nelle more dell’emanazione dello stesso, si rende opportuno procedere ad un riordino della disciplina sulle garanzie finanziarie costituita dalle disposizioni di cui alle DGR n. 790/2007, DGR n. 808/2009 e DGR n. 656/2013, che con il presente atto si intendono integralmente sostituite, pur facendo salvi gli effetti delle stesse, apportando alcune necessarie modifiche e promuovendo procedure omogenee sul tutto il territorio regionale;

 

VISTO il D.Lgs. 04/03/2014, n. 46 recante: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” che ha introdotto rilevanti modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

 

VISTO il D.Lgs. 24/06/2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso” e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 23/02/2006, n. 149 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso”;

 

VISTO il D.Lgs. 27/01/1992, n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” e s.m.i.;

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE” e s.m.i.;

 

VISTO il D.M. Ambiente 08/04/2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/2006”;

 

VISTO il D.M. 03/06/2014, n. 120 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 66 del 13/02/2012 recante: “Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso”; 

 

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. compostaggio di comunità, centri di raccolta, centri del riuso, .. etc.);

 

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 26/02/2016 “Linee di indirizzo per l’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti”;

 

VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

 

CONSIDERATO che il D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., all’art. 2, co.1, lett e) prevede:

“Omissis … e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee. .. Omissis”;

 

RITENUTO che le richieste avanzate dalla Confindustria Chieti – Pescara e dall’ANCE Abruzzo, sono condivisibili, perché finalizzate, in particolare, ad incentivare misure e tecnologie finalizzate ad incrementare il recupero/riciclo dei rifiuti inerti e possono contribuire a ridurre il conferimento in discarica degli stessi, in conformità con le direttive e gli obblighi derivanti dall’Unione Europea;  

 

RITENUTO di dover procedere, per la determinazione degli importi delle garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, al coordinamento delle disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in materia di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

 

VISTE altresì, le disposizioni dell’art. 210, comma 3, lett. h) del D.Lgs.152/06 e s.m.i., che recita: “le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001” le riduzioni dell’ammontare degli importi delle garanzie finanziarie per le ditte in possesso di certificazioni EMAS e UNI EN ISO 14001”;

 

VISTA la Circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 1963 del 29/12/2006 recante: “Riduzione importi garanzie finanziarie. - Imprese certificate EMAS ed ISO”;

 

RITENUTO che i titolari di autorizzazioni/iscrizioni all’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti ovvero i gestori degli impianti stessi, che intendono beneficiare della predetta riduzione degli importi delle garanzie finanziarie debbano presentare:

1.           formale richiesta alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, di riduzione delle garanzie finanziarie ai sensi dell’art. 210, comma 3, lett. h) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

2.           copia conforme dell’attestato di registrazione EMAS o di certificazione Uni En Iso 14001, oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti il possesso delle suddette registrazioni o certificazioni;

 

CONSIDERATO che le aziende pubbliche e private che operano nella Regione, in qualità di titolari delle autorizzazioni alla gestione delle discariche e/o di gestori degli impianti medesimi, fin dall’entrata in vigore del D.Lgs.36/03 e s.m.i., hanno rappresentato l’impossibilità di prestare le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura nelle forme previste dalla legge n. 384/82 e per la durata di 30 anni;

 

CONSIDERATO altresì, che in merito alle vigenti disposizioni, le aziende pubbliche e private, titolari di autorizzazioni regionali all’esercizio degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti ovvero i gestori degli impianti medesimi, hanno rappresentato l’estrema difficoltà e/o impossibilità di stipulare garanzie finanziarie aventi durata decennale pari a quella delle autorizzazioni da rilasciare, così come previsto dall’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

 

CONSIDERATO che in particolare, è stata segnalata da parte delle sopracitate aziende, sia informalmente che mediante comunicazioni agli atti del competente Servizio regionale, l’impossibilità di costituire le garanzie finanziarie nelle forme di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di durata trentennale senza piani quinquennali, in quanto l'attuale mercato bancario e assicurativo non risulta ancora attrezzato e disponibile a fornire prodotti idonei a causa dei rischi connessi con tale durata e con gli ingenti importi previsti;

 

CONSIDERATO che anche la prestazione delle garanzie finanziarie mediante cauzione, in concreto, risulta

a giudizio di tali aziende estremamente gravosa da un punto di vista della sostenibilità economica e quindi si

configura come sostanzialmente impraticabile da parte delle predette aziende;

 

PRESO ATTO per quanto sopra esposto, della difficoltà oggettiva di applicazione delle disposizioni di legge in esame, con il concreto rischio per gli organi competenti di non poter né rilasciare le necessarie autorizzazioni all’esercizio dell’attività di smaltimento di rifiuti mediante le discariche, né adeguare le autorizzazioni alla gestione delle discariche esistenti;

 

CONSIDERATO che tali difficoltà sono state più volte evidenziate al Governo, nell’ambito del tavolo tecnico Stato-Regioni, in sede di esame della bozza del decreto di recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche e, successivamente, nell’ambito della prevista revisione del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., al fine di prevedere la possibilità di prestare le garanzie finanziarie con altre modalità oltre a quelle previste dalla legge n. 348/82, come consentito dalla direttiva 1999/31/CE, ovvero “mediante idonea garanzia equivalente”;

 

RITENUTO pertanto, di dover prevedere la possibilità da parte degli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni/iscrizioni di accettare garanzie finanziarie, per la fase di esercizio degli impianti di smaltimento/recupero, secondo piani annuali o quinquennali, purché rinnovabili;

 

RITENUTO di prevedere che gli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, possano accettare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura di discariche, riferite all’intero periodo di 30 anni, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., anche secondo piani quinquennali, purché rinnovabili;

 

RITENUTO di stabilire che le garanzie finanziarie di cui al precedente capoverso, dovranno essere ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, qualora il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;

 

CONSIDERATO inoltre, di dover procedere ad una più equilibrata definizione degli importi delle garanzie, anche a seguito di numerose segnalazioni di associazioni produttive e singoli operatori, pubblici e privati, di difficoltà gestionali che si verificano, in particolare, per l’applicazione dei criteri per le discariche;

 

RITENUTO pertanto, di dover procedere ad una organica rimodulazione dei predetti importi e prevedere disposizioni integrative per le tipologie di impianti, nelle more della definizione del Decreto ministeriale in materia di determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 195, co. 2, lett. g) e comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

 

RITENUTO con il presente provvedimento di disporre:

a.           per le operazioni R12 - R13, l’importo delle garanzie finanziarie per i rifiuti inerti e da C&D, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di 10,00 €/ton, è fissato a 10.000 € (importo garanzia minima), casistica non prevista nella DGR n. 790/2007; 

b.           per le operazioni R12 - R13, l’importo delle garanzie finanziarie per i rifiuti non pericolosi derivanti da siti di cui alle OO.PP.CC.MM. n. 3767/2009 e n. 4014/2012, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di 10,00 €/ton, è fissato a 10.000 € (importo garanzia minima), anziché 14.000 €, come previsto nella DGR n. 656/2013;

c.           per le operazioni R5, l’importo delle garanzie finanziarie per i rifiuti inerti e da C&D, con una potenzialità annua impianto di 2,00 €/ton, è fissato a 20.000 € (importo garanzia minima), casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;

d.           per le operazioni D13 - D15, l’importo delle garanzie finanziarie per i rifiuti inerti e da C&D, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di 50,00  €/ton, è fissato a 10.000 € (importo garanzia minima), casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;

e.           l’esonero della garanzia finanziaria per le seguenti tipologie di impianti:

-        impianti di compostaggio per la produzione di ammendanti compostati misti e verdi (D.Lgs. 75/2010) di potenzialità < 1.000 ton/a (R13);

-        impianti di compostaggio di comunità di cui all’art. 183, co. 1. lett. qq-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 38 della Legge n. 221/2015);

-        impianti di recupero/riciclo di rifiuti inerti e da C&D, con potenzialità annua impianto < 1.000 ton/a (R12/R13/R5);

-        impianti di recupero/riciclo di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva < 1 ton/a;

-        discariche per rifiuti inerti, per la gestione successiva alla chiusura della discarica (art. 14, co. 6 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.)

-        centri del riuso (DGR n. 66 del 13/02/2012);

f.       l’ampliamento della gamma delle garanzie da prestare da parte degli Enti competenti, a copertura dell’intera durata dell’autorizzazione/iscrizione, che possono consistere in:

-        fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’articolo 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;

-        polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

-        costituzione di un fondo di garanzia (per la gestione post chiusura della discarica);

-        reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni;

-        fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria regolarmente iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari iscritti ex art. 106 del D.Lgs 385/93 (T.U.L.B.);

g.      la prestazione delle garanzie finanziarie può avvenire sia da parte dei titolari delle autorizzazioni all’esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti che dei gestori degli impianti stessi, aventi un regolare rapporto contrattuale ai sensi della normativa vigente, con i titolari delle predette autorizzazioni;

h.      le seguenti agevolazioni, al fine di alleggerire l’onerosità degli adempimenti in materia e premiare una corretta gestione degli impianti:

-        riduzione del 20% sull’importo complessivo delle garanzie dovute, per coloro che risultano già in possesso di una polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali;

-        riduzione del 10 % sull’importo complessivo delle garanzie dovute per coloro che attestino che non sono state rilevate irregolarità nella gestione dell’impianto nell’ultimo biennio, a partire dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni;

i.       riduzione del 50% sull’importo complessivo per impianti che svolgono analoghe operazioni di smaltimento e di recupero, per i titolari di autorizzazioni regionali riguardanti impianti di ricerca e di sperimentazione ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

j.       per coloro che sono in possesso dei requisiti della registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/03/2001 (EMAS) o della certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001), le agevolazioni di cui alla lett. h) non si applicano;

 

RITENUTO di prevedere che le garanzie già prestate all’Ente interessato (ai sensi della normativa regionale vigente), per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente dei siti contaminati, di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima dell’entrata in vigore delle presente deliberazione, restano valide;

 

RITENUTO di prevedere per le garanzie finanziarie per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati che l’importo della garanzia non deve essere inferiore al 20% del costo stimato dell’intervento e non superiore al 50% del costo stimato dell’intervento stesso. Per quanto concerne il costo dell’intervento occorre far riferimento al quadro economico di progetto;

 

RITENUTO di prescrivere che per la fase di costruzione dei nuovi impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, ivi comprese le discariche, all’atto del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, venga stipulata una polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto;

 

RITENUTO di prevedere che per la realizzazione e gestione di centri di raccolta (D.M. Ambiente 08/04/2008 e s.m.i.), sia prevista la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali e causati a terzi;

 

RITENUTO di prevedere anche modalità di escussione delle garanzie finanziarie prestate nell’ambito della gestione dei rifiuti in caso di inadempimento o adempimento non conforme agli obblighi di legge, regolamenti e provvedimenti di autorizzazione/iscrizioni a tutela della salute e dell’ambiente correlati alla gestione dei rifiuti autorizzata;

 

RITENUTO di dover approvare, per le motivazioni sopra riportate, i seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a cui conformarsi da parte dei soggetti interessati:

-        Allegato A: “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”;

-        Allegato B: “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e successive modifiche ed integrazioni”;

-        Allegato C: “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati”;

-        Allegato D: “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione successiva alla chiusura delle discariche”;  

-        Allegato E: “Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie”.

 

RITENUTO di incaricare il competente Dipartimento Opere Pubbliche, Politiche del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, per l’eventuale adeguamento degli Allegati e dei Moduli e per l’adozione dei necessari e connessi adempimenti collegati all’attuazione del presente atto;

 

RICHIAMATE le normative di settore vigenti per la gestione dei rifiuti, riferite alle diverse categorie degli

stessi ed ai relativi impianti di smaltimento e/o recupero;

 

RICHIAMATA la DGR n. 137 del 03/03/2014 avente per oggetto “D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. – L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i.- DGR n. 1529 del 27/12/2006 - DGR 777 del 11/10/2010 “Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale - Aggiornamento“ (B.U.R.A.T. n. 49 Speciale Ambiente del 02 Maggio 2014);

 

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29/01/2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6;

 

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

 

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento e alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

 

DATO ATTO che il Direttore ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

 

UDITA la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale;

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);

 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

 

1.      di revocare integralmente le precedenti disposizioni in materia di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati, facendo salvi gli effetti delle stesse, di cui alle seguenti:

-        DGR n. 790 del 03/08/2007 avente ad oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 “;

-        DGR n. 808 del 31/12/2009 avente ad oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 48. DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 “ - Modifiche ed integrazioni”;

-        DGR n. 656 del 16/09/2013 avente ad oggetto: “L. 24.06.2009, n. 77 e s.m.i. - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 790 del 03.08.2007 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 132 del 22.02.2006 “. Modifiche ed integrazioni all’Allegato E della DGR n. 790 del 03.08.2007”.

2.      di disporre che:

-        gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni/iscrizioni possono accettare garanzie finanziarie, per la fase di esercizio degli impianti di smaltimento/recupero, secondo piani annuali o quinquennali, purché rinnovabili;

-        gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, possono accettare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica riferite all’intero periodo di 30 anni come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., anche secondo piani quinquennali, purché rinnovabili;

-        tali garanzie finanziarie dovranno essere ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, qualora il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;

-        qualora intervengano modifiche all’art. 14 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. in merito a forme equivalenti di garanzie finanziarie rispetto a quelle previste dall’art. 1 della legge n. 348/1982, le garanzie finanziarie già prestate per la gestione successiva alla chiusura della discarica dovranno essere sostituite secondo le eventuali disposizioni emanate;

-        per la fase di costruzione dei nuovi impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, ivi comprese le discariche, all’atto del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, venga stipulata una polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto; 

3.      di prevedere che le garanzie prestabili agli Enti competenti, a copertura dell’intera durata dell’autorizzazione, possono consistere in:

a.           fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’articolo 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;

b.           polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

c.           costituzione di un fondo di garanzia (per la gestione post chiusura della discarica);

d.           reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

e.           polizza fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria regolarmente iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari iscritti ex art. 106 del D.Lgs 385/93 (T.U.L.B.).

4.      di disporre:

a.           per le operazioni R12 - R13, l’importo delle garanzie finanziarie per i rifiuti inerti e da C&D, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di 10,00 €/ton, è fissato a 10.000 € (importo garanzia minima), casistica non prevista nella DGR n. 790/2007; 

b.           per le operazioni R12 - R13, l’importo delle garanzie finanziarie per i rifiuti non pericolosi derivanti da siti di cui alle OO.PP.CC.MM. n. 3767/2009 e n. 4014/2012, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di 10,00 €/ton, è fissato a 10.000 € (importo garanzia minima), anziché 14.000 €, come previsto nella DGR n. 656/2013;

c.           per le operazioni R5, l’importo delle garanzie finanziarie per i rifiuti inerti e da C&D, con una potenzialità annua impianto di 2,00 €/ton, è fissato a 20.000 € (importo garanzia minima), casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;

d.           per le operazioni D13 - D15, l’importo delle garanzie finanziarie per i rifiuti inerti e da C&D, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di 50,00  €/ton, è fissato a 10.000 € (importo garanzia minima), casistica non prevista nella DGR n. 790/2007

e.           per la realizzazione e gestione di centri di raccolta (D.M. Ambiente 08/04/2008 e s.m.i.), sia prevista la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni causati a terzi;

f.            l’esonero della garanzia finanziaria per le seguenti tipologie di impianti:

-        impianti di compostaggio per la produzione di ammendanti compostati misti e verdi (D.Lgs. 75/2010) di potenzialità < 1.000 ton/a (R13);

-        impianti di compostaggio di comunità di cui all’art. 183, co. 1. lett. qq-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 38 della Legge n. 221/2015);

-        impianti di recupero/riciclo di rifiuti inerti e da C&D, con potenzialità annua impianto < 1.000 ton/a (R12 - R13 - R5);

-        impianti di recupero/riciclo di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva < 1 ton/a;

-        discariche per rifiuti inerti, per la gestione successiva alla chiusura della discarica (art. 14, co. 6 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.)

-        centri del riuso (DGR n. 66 del 13/02/2012);

5.      di approvare le disposizioni per la prestazione delle garanzie finanziarie relative alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, autorizzata e/o comunicata, in caso di nuove autorizzazioni o modifiche a quelle esistenti, nonché per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati, come contenute nel presente provvedimento e nei seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali dello stesso:

-        Allegato A: “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”;

-        Allegato B: “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e successive modifiche ed integrazioni”;

-        Allegato C: “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati”;

-        Allegato D: “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione successiva alla chiusura delle discariche”;  

-        Allegato E: “Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie”.

6.      di stabilire che le presenti disposizioni si applicano:

-        ai titolari delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e/o ai gestori degli impianti medesimi;

-        ai titolari di autorizzazioni rilasciate, ai sensi del D.Lgs. 99/1992 riguardante “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

-        ai titolari e/o gestori delle attività iscritte dagli Enti competenti ai sensi del Titolo I, Capo V della Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i. “Procedure semplificate” - articoli 214, 215 e 216;

-        ai titolari di autorizzazioni rilasciate per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente dei siti contaminati, ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

-        ai titolari e/o gestori di impianti autorizzati con AIA, ai sensi dell’art. 29-bis) e ss) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

7.      di stabilire che si applicano riduzioni dell’ammontare dei relativi importi delle garanzie finanziarie per le ditte in possesso di registrazione EMAS e certificazioni UNI EN ISO 14001, come previste dall’art. 210, comma 3, lett. h) del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (tali garanzie sono in ogni caso ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001” le riduzioni dell’ammontare degli importi delle garanzie finanziarie per le ditte in possesso di certificazioni EMAS e UNI EN ISO 14001);

8.      di stabilire che si applicano altresì le seguenti agevolazioni:

a.           riduzione del 20% sull’importo complessivo delle garanzie dovute, per coloro che risultano già in possesso di una polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento  (R.C.I.), a copertura di danni ambientali;

b.           riduzione del 10% sull’importo complessivo delle garanzie dovute per coloro che attestino che non sono state rilevate irregolarità nella gestione dell’impianto nell’ultimo biennio, a partire dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni;

c.           riduzione del 50% sull’importo complessivo delle garanzie dovute per coloro che richiedono di realizzare ed attivare impianti di ricerca e di sperimentazione (art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

d.           per coloro che sono in possesso dei requisiti della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) o della certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001), le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano;

9.      di stabilire che i titolari e/o i gestori di autorizzazioni di impianti di smaltimento e/o recupero, che intendono ottenere la riduzione degli importi delle garanzie finanziarie debbano presentare:

a.           formale richiesta alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, di riduzione delle garanzie finanziarie;

b.           copia conforme dell’attestato di registrazione EMAS o di certificazione UNI EN ISO 14001, oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti il possesso delle suddette registrazioni o certificazioni.

10.    di disporre che le garanzie sono da prestare a favore degli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni/iscrizioni;

11.    di disporre che i titolari di autorizzazioni/iscrizioni all’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti e/o i gestori degli impianti medesimi provvedano a presentare le garanzie finanziarie di cui alla presente Deliberazione agli Enti competenti ovvero a conformare le garanzie già prestate entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A.T., ovvero alla prima scadenza utile;

12.    di disporre che gli Enti competenti provvedano ad informare con circolari e/o note informative i soggetti interessati dagli adempimenti previsti nel presente provvedimento;

13.    di prevedere che le disposizioni di cui al presente provvedimento entrino in vigore dalla data di approvazione da parte dell’esecutivo regionale; 

14.    di incaricare il competente Dipartimento Opere Pubbliche, Politiche del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, per l’eventuale aggiornamento degli Allegati e Moduli e per l’adozione dei necessari e connessi adempimenti collegati all’attuazione del presente atto;

15.    di comunicare il presente documento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA - Direzione centrale ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale  c/o C.C.I.A.A. di L’Aquila;

16.    di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.

 

Il Direttore Regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali,

(ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29/01/2016)

 

ATTESTA

Che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo nel bilancio del corrente esercizio finanziario.

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Ing. Emidio Primavera

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2

Allegato3

Allegato4