LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la gestione
dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e che la Regione Abruzzo
opera per la realizzazione di una efficiente rete integrata di impianti per il
trattamento/recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui alle operazioni di
smaltimento (D) e di recupero (R) degli Allegati B e C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 790 del
03/08/2007 avente ad oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni
di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti
contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”, si
è provveduto ad approvare le modalità di prestazione ed entità delle garanzie
finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e
bonifica e/o messa in sicurezza permanente siti contaminati;
VISTA la successiva DGR
n. 808 del 31/12/2009 recante: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.
- art. 48. DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie
previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per
la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132
del 22.02.2006 “ - Modifiche ed integrazioni”, con la
quale si è provveduto a modificare ed integrare la DGR n. 790/2007 ed in
particolare alcune disposizioni contenute nell’Allegato A, artt. 2 e 5 della stesso;
VISTA le ulteriori
disposizioni di cui alla DGR n. 656 del 16/09/2013 avente ad oggetto: “L.
24.06.2009, n. 77 e s.m.i. - D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45
e s.m.i. - DGR n. 790 del 03.08.2007 “Garanzie
finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti,
nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della
DGR n. 132 del 22.02.2006“. Modifiche ed integrazioni all’Allegato E della DGR
n. 790 del 03.08.2007”, con la quale sono state introdotte ulteriori
integrazioni e modifiche alla DGR n. 790/2007 relative all’Allegato E della
stessa, in particolare per le operazioni di messa in riserva R13 dei rifiuti
non pericolosi derivanti dai siti di crollo demolizione e selezione rifiuti di
cui alle OO.PP.CC.MM. n. 3767/2009 e 4014/2012;
CONSIDERATO che la
Confindustria di Chieti - Pescara, con nota del 10/07/2015 avente ad oggetto:
“Operazione recupero rifiuti inerti, prestazione garanzia finanziarie:
necessità rimodulazione importi parametri e valori allegato E, DGR 790/2007”,
acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti (SGR), al prot.n. RA/185566 del
14/07/2015, ha rappresentato alla Regione Abruzzo la possibilità di rimodulare
alcuni parametri e valori di cui alla DGR n. 790/2007, in particolare per le
operazioni di recupero (R5) e messa in riserva (R13) dei rifiuti inerti,
secondo importi più congrui sul modello di quanto disposto da altre Regioni;
VISTA altresì, la nota
dell’ANCE Abruzzo, prot.n. 94 del 30/10/2015, avente per oggetto: “Onerosità
garanzie finanziarie da prestare per le operazioni di recupero rifiuti inerti
nella Regione Abruzzo”, acquisita dalla Regione Abruzzo con prot.n.
RA/20150276356 del 03/11/2015 ed al SGR con e-mail del 05/11/2015, con la quale
è stata ribadita l’onerosità delle garanzie finanziarie da prestare per il
recupero dei rifiuti inerti prodotti nelle attività edili (C&D),
confermando le criticità segnalate dalla Confindustria di Chieti - Pescara
CONSIDERATO che con la
predetta nota della Confindustria di Chieti - Pescara, è stata evidenziata
l’opportunità di ridurre alcuni valori e parametri ai fini della determinazione
delle garanzie finanziarie di cui all’Allegato E della DGR n. 790/2007, inerenti
le attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (inerti inclusi),
sulla base dei seguenti rilievi: “La consapevolezza dell’esauribilità degli
inerti naturali di cava, ha portato molte nostre associate del settore, a
seguire le norme tecniche di recupero nazionali, per utilizzare le materie che
ne derivano, nei processi industriali, riducendo il conferimento in discarica
di rifiuti recuperabili, risparmiando risorse naturali non rinnovabili e
garantendo uno sviluppo eco sostenibile, in linea con i desiderata e gli
obblighi delle direttive europee. La procedura di iscrizione al RIP per tali
materiali, si blocca nella fase di concessione delle garanzie finanziarie, in
quanto l’importo fissato nell’Allegato E della DGR 790/2007, che riporta valori
e parametri ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, per
l’attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (inerti inclusi) è
troppo alto: Euro 98,00 a tonnellata, importo che, ripercuotendosi sul calcolo
della garanzia, dà luogo ad importi eccessivi”;
VISTA la direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19
novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”,
pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., che ha introdotto con la Parte Quarta, modifiche
alla legislazione in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare:
- l’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.,
che prevede: “le garanzie finanziarie .. omissis .. devono essere presentate
solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, a tal fine
le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase
successiva alla chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto
disposto dall’art. 14 del D.Lgs 13.01.2003, n. 36”;
- l’art. 195, comma 2, lett.
g) che prevede: “g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e
finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi
compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in
favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti
obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità
di cui al comma 9 dello stesso articolo”;
- il Titolo V della Parte Quarta “Bonifica
di siti contaminati”;
CONSIDERATO altresì, che
l’art. 242, co. 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., stabilisce che:
“Omissis
… Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i
tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per
l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in
misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento,
che devono essere prestate in favore della regione (o Ente delegato ai sensi
della normativa regionale) per la corretta esecuzione ed il completamento degli
interventi medesimi. (comma modificato dall’art. 40,
comma 5, legge n. 214 del 2011, poi dall’art. 24, comma 1, lettera f-bis),
legge n. 35 del 2012, poi dall’art. 34, comma 7-bis, legge n. 164 del 2014)”;
VISTO il D.Lgs. 13/01/2003, n. 36: “Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e successive modifiche ed integrazioni”,
che prevede all’art. 14 “Garanzie finanziarie”: “Omissis …
- 1. La garanzia per l’attivazione e la
gestione operativa della discarica, (..) deve essere prestata per una somma
commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione
della stessa ai sensi dell’art. 4 In caso di autorizzazione per lotti della
discarica, come previsto dall’art. 10, co. 3, la garanzia può essere prestata
per lotti.
- 2. La garanzia per la gestione
successiva alla chiusura della discarica (..) è commisurata al costo
complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della
discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per
lotti.
- 3. Fermo restando che le garanzie di cui
ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo
necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla
chiusura della discarica e salvo che l’autorità competente non preveda un
termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l’ambiente:
a.
la garanzia di cui al comma 1 è
trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui
all’articolo 12, comma 3;
b.
la garanzia di cui al comma 2 è
trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui
all’articolo 12, comma 3.
- 4.Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono
costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e
devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli
obiettivi indicati nei citati commi.
- 5. Nel caso di impianti di discarica la
cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i
parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.
- 6. Le Regioni possono prevedere, (..),
che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche
per rifiuti inerti. .. omissis”;
VISTA la Decisione
della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione
2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive (GUCE n. . L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il
nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;
VISTO il D.M.
05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i.;
VISTO il Decreto del
Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59 avente per oggetto: “Regolamento
recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplifi - cazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e
sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
VISTA la L.R.
19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., in particolare l’art. 48 che prevede: “Omissis
……...
1. La Giunta regionale definisce, entro 60
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per
la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire
per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto, articolati per tipo
di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di
cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti,
con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di
bonifica e ripristino ambientale.
2. La prestazione e l’accettazione delle
garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell’autorizzazione e
condizione per l’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; a tal fine le
garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase
successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto disposto
dall’art. 14 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36
(Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Le garanzie finanziarie possono consistere
in depositi cauzionali, polizze fidejussorie,
coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in
qualunque momento, l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di
chiusura dell'impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento
del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali.
4. Le garanzie finanziarie sono ridotte del
50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n.
761/2001 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS)" del 40% nel caso di imprese in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso
14001.
5. Le garanzie finanziarie sono trattenute
per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti.
Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo
necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla
chiusura della discarica.
6. La Giunta regionale può prevedere che le
garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D.Lgs
36/2003 non si applichino a particolari tipologie di impianti aventi un basso
impatto ambientale. .. Omissis”;
VISTA la L.R.
09/08/2006, n. 27 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
PRESO ATTO della Sentenza della Corte Costituzionale, n.
67 del 02/04/2014, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale della Legge Regionale della Puglia n. 39 del 2006 che demandava,
ad apposito regolamento, la determinazione dei criteri inerenti il computo
delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione
dell’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, ritenendo la materia
di competenza statale e sollecitando, per l’effetto, una individuazione dei
medesimi criteri mediante emanazione di apposito decreto ministeriale;
VISTA altresì, la
Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) U.0019931 del 18.07.2014, avente ad oggetto: “Disposizioni temporanee
per la determinazione dell’importo e delle modalità di prestazione delle
garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei
rifiuti”, con la quale il MATTM ha disposto che: ”sino alla pubblicazione del
Decreto Ministeriale, al fine di non determinare lacune nell’ordinamento
giuridico, le singole Amministrazioni
titolari di procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell’ambito
di singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi
delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere tenendo anche conto
della vigente disciplina regionale. Tali garanzie dovranno, successivamente
essere adeguate alla disciplina nazionale in caso di modifiche e, in ogni caso
al decreto ministeriale di cui all’art. 195, comma 2, lett.
g) e comma 4) del D.Lgs 03.04.2006 n. 152”;
RICHIAMATO lo Schema di
decreto interministeriale trasmesso dal MATTM prot.n. 0020553/TRI del
25/07/2014, recante la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e
finanziarie per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e
trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione
delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano ai sensi dell’art. 195, comma 2 lettera g) e comma 4 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
VISTA la Legge
10/06/1982, n. 348 “Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie
a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici”, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 giugno 1982;
CONSIDERATO che a tutt’oggi
non è stato ancora emanato il Decreto ministeriale inerente la disciplina in
materia di determinazioni dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie
per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento
dei rifiuti nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie
finanziarie a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ai
sensi dell’art. 195, co. 2, lett. g) e comma 4 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, nelle more dell’emanazione dello
stesso, si rende opportuno procedere ad un riordino della disciplina sulle
garanzie finanziarie costituita dalle disposizioni di cui alle DGR n. 790/2007,
DGR n. 808/2009 e DGR n. 656/2013, che con il presente atto si intendono
integralmente sostituite, pur facendo salvi gli effetti delle stesse,
apportando alcune necessarie modifiche e promuovendo procedure omogenee sul
tutto il territorio regionale;
VISTO il D.Lgs. 04/03/2014, n. 46 recante: “Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento” che ha introdotto rilevanti modifiche ed
integrazioni al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 24/06/2003, n. 209 “Attuazione della direttiva
2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso” e s.m.i.,
come modificato dal D.Lgs. 23/02/2006, n. 149
“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli
fuori uso”;
VISTO il D.Lgs. 27/01/1992, n. 99 “Attuazione della direttiva
86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14/03/2014, n. 49 “Attuazione della direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE” e s.m.i.;
VISTO il D.M. Ambiente
08/04/2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in
modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs.
152/2006”;
VISTO il D.M.
03/06/2014, n. 120 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di
organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti
tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e
delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
RICHIAMATA la DGR n. 66 del
13/02/2012 recante: “Linee guida per la realizzazione dei Centri del
Riuso”;
VISTA la legge
28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: “Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di
risorse naturali”, che ha introdotto numerose novità in materia di politiche
ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es.
compostaggio di comunità, centri di raccolta, centri del riuso,
.. etc.);
RICHIAMATA la DGR n. 116 del
26/02/2016 “Linee di indirizzo per l’adeguamento della normativa regionale in
materia di gestione dei rifiuti”;
VISTO il Regio decreto
23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilità generale dello Stato”;
CONSIDERATO che il D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., all’art.
2, co.1, lett e) prevede:
“Omissis
… e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna
trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non
si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche,
non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non
comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno
alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale
inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità
dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la
qualità delle acque, superficiali e sotterranee. ..
Omissis”;
RITENUTO che le richieste
avanzate dalla Confindustria Chieti – Pescara e dall’ANCE Abruzzo, sono
condivisibili, perché finalizzate, in particolare, ad incentivare misure e
tecnologie finalizzate ad incrementare il recupero/riciclo dei rifiuti inerti e
possono contribuire a ridurre il conferimento in discarica degli stessi, in
conformità con le direttive e gli obblighi derivanti dall’Unione Europea;
RITENUTO di dover
procedere, per la determinazione degli importi delle garanzie finanziarie per
gli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, al coordinamento delle
disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in materia di rilascio dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.);
VISTE altresì, le
disposizioni dell’art. 210, comma 3, lett. h) del
D.Lgs.152/06 e s.m.i., che recita: “le garanzie
finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali
garanzie sono in ogni caso ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi
del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001 (Emas) e del 40% nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001” le riduzioni dell’ammontare degli importi delle
garanzie finanziarie per le ditte in possesso di certificazioni EMAS e UNI EN
ISO 14001”;
VISTA la Circolare
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 1963 del 29/12/2006 recante:
“Riduzione importi garanzie finanziarie. - Imprese certificate EMAS ed ISO”;
RITENUTO che i titolari di
autorizzazioni/iscrizioni all’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero
dei rifiuti ovvero i gestori degli impianti stessi, che intendono beneficiare
della predetta riduzione degli importi delle garanzie finanziarie debbano
presentare:
1.
formale richiesta alla
Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, di riduzione delle garanzie
finanziarie ai sensi dell’art. 210, comma 3, lett. h)
del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
2.
copia conforme dell’attestato di
registrazione EMAS o di certificazione Uni En Iso
14001, oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale
rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la
quale si attesti il possesso delle suddette registrazioni o certificazioni;
CONSIDERATO che le aziende
pubbliche e private che operano nella Regione, in qualità di titolari delle
autorizzazioni alla gestione delle discariche e/o di gestori degli impianti
medesimi, fin dall’entrata in vigore del D.Lgs.36/03 e s.m.i.,
hanno rappresentato l’impossibilità di prestare le garanzie finanziarie per la
gestione successiva alla chiusura nelle forme previste dalla legge n. 384/82 e
per la durata di 30 anni;
CONSIDERATO altresì, che in
merito alle vigenti disposizioni, le aziende pubbliche e private, titolari di
autorizzazioni regionali all’esercizio degli impianti di smaltimento e/o
recupero dei rifiuti ovvero i gestori degli impianti medesimi, hanno
rappresentato l’estrema difficoltà e/o impossibilità di stipulare garanzie
finanziarie aventi durata decennale pari a quella delle autorizzazioni da
rilasciare, così come previsto dall’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
CONSIDERATO che in
particolare, è stata segnalata da parte delle sopracitate aziende, sia
informalmente che mediante comunicazioni agli atti del competente Servizio
regionale, l’impossibilità di costituire le garanzie finanziarie nelle forme di
fidejussione bancaria o polizza assicurativa di durata trentennale senza piani
quinquennali, in quanto l'attuale mercato bancario e assicurativo non risulta
ancora attrezzato e disponibile a fornire prodotti idonei a causa dei rischi
connessi con tale durata e con gli ingenti importi previsti;
CONSIDERATO che anche la
prestazione delle garanzie finanziarie mediante cauzione, in concreto, risulta
a giudizio di tali aziende estremamente
gravosa da un punto di vista della sostenibilità economica e quindi si
configura come sostanzialmente impraticabile da
parte delle predette aziende;
PRESO ATTO per quanto sopra
esposto, della difficoltà oggettiva di applicazione delle disposizioni di legge
in esame, con il concreto rischio per gli organi competenti di non poter né
rilasciare le necessarie autorizzazioni all’esercizio dell’attività di
smaltimento di rifiuti mediante le discariche, né adeguare le autorizzazioni
alla gestione delle discariche esistenti;
CONSIDERATO che tali difficoltà
sono state più volte evidenziate al Governo, nell’ambito del tavolo tecnico
Stato-Regioni, in sede di esame della bozza del decreto di recepimento della
direttiva 1999/31/CE sulle discariche e, successivamente, nell’ambito della
prevista revisione del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., al fine di prevedere la possibilità di prestare le
garanzie finanziarie con altre modalità oltre a quelle previste dalla legge n.
348/82, come consentito dalla direttiva 1999/31/CE, ovvero “mediante idonea
garanzia equivalente”;
RITENUTO pertanto, di
dover prevedere la possibilità da parte degli Enti competenti al rilascio delle
autorizzazioni/iscrizioni di accettare garanzie finanziarie, per la fase di
esercizio degli impianti di smaltimento/recupero, secondo piani annuali o quinquennali,
purché rinnovabili;
RITENUTO di prevedere che
gli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, possano accettare garanzie
finanziarie per la gestione successiva alla chiusura di discariche, riferite all’intero
periodo di 30 anni, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
36/03 e s.m.i., anche secondo piani quinquennali,
purché rinnovabili;
RITENUTO di stabilire che
le garanzie finanziarie di cui al precedente capoverso, dovranno essere
ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, qualora il mercato
finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;
CONSIDERATO inoltre, di dover
procedere ad una più equilibrata definizione degli importi delle garanzie,
anche a seguito di numerose segnalazioni di associazioni produttive e singoli
operatori, pubblici e privati, di difficoltà gestionali che si verificano, in
particolare, per l’applicazione dei criteri per le discariche;
RITENUTO pertanto, di
dover procedere ad una organica rimodulazione dei predetti importi e prevedere
disposizioni integrative per le tipologie di impianti, nelle more della
definizione del Decreto ministeriale in materia di determinazione dei requisiti
e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di
preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri
generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 195, co. 2, lett. g) e comma 4 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
RITENUTO con il presente
provvedimento di disporre:
a.
per le operazioni R12 - R13, l’importo
delle garanzie finanziarie per i rifiuti inerti e da C&D, per una capacità
massima istantanea di stoccaggio di 10,00 €/ton, è fissato a 10.000 € (importo
garanzia minima), casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;
b.
per le operazioni R12 - R13, l’importo
delle garanzie finanziarie per i rifiuti non pericolosi derivanti da siti di
cui alle OO.PP.CC.MM. n. 3767/2009 e n. 4014/2012, per una capacità massima
istantanea di stoccaggio di 10,00 €/ton, è fissato a 10.000 € (importo garanzia
minima), anziché 14.000 €, come previsto nella DGR n. 656/2013;
c.
per le operazioni R5, l’importo delle
garanzie finanziarie per i rifiuti inerti e da C&D, con una potenzialità
annua impianto di 2,00 €/ton, è fissato a 20.000 € (importo garanzia minima),
casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;
d.
per le operazioni D13 - D15, l’importo
delle garanzie finanziarie per i rifiuti inerti e da C&D, per una capacità
massima istantanea di stoccaggio di 50,00
€/ton, è fissato a 10.000 € (importo garanzia minima), casistica non
prevista nella DGR n. 790/2007;
e.
l’esonero della garanzia
finanziaria per le seguenti tipologie di impianti:
- impianti di compostaggio per la
produzione di ammendanti compostati misti e verdi (D.Lgs.
75/2010) di potenzialità < 1.000 ton/a (R13);
- impianti di compostaggio di comunità di
cui all’art. 183, co. 1. lett. qq-bis)
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
(art. 38 della Legge n. 221/2015);
- impianti di recupero/riciclo di rifiuti
inerti e da C&D, con potenzialità annua impianto < 1.000 ton/a
(R12/R13/R5);
- impianti di recupero/riciclo di rifiuti
non pericolosi con capacità complessiva < 1 ton/a;
- discariche per rifiuti inerti, per la
gestione successiva alla chiusura della discarica (art. 14, co. 6 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.)
- centri del riuso (DGR n. 66 del
13/02/2012);
f. l’ampliamento della gamma delle garanzie
da prestare da parte degli Enti competenti, a copertura dell’intera durata
dell’autorizzazione/iscrizione, che possono consistere in:
- fideiussione bancaria rilasciata da
aziende di credito di cui all’articolo 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e
successive modifiche ed integrazioni;
- polizza fideiussoria assicurativa rilasciata
da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo
cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
- costituzione di un fondo di garanzia (per
la gestione post chiusura della discarica);
- reale e valida cauzione in numerario od
in titoli di Stato, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fideiussione rilasciata da Società di
intermediazione finanziaria regolarmente iscritta nell’elenco degli
intermediari finanziari iscritti ex art. 106 del D.Lgs
385/93 (T.U.L.B.);
g. la prestazione delle garanzie finanziarie
può avvenire sia da parte dei titolari delle autorizzazioni all’esercizio di
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti che dei gestori degli impianti
stessi, aventi un regolare rapporto contrattuale ai sensi della normativa
vigente, con i titolari delle predette autorizzazioni;
h. le seguenti agevolazioni, al fine di
alleggerire l’onerosità degli adempimenti in materia e premiare una corretta
gestione degli impianti:
- riduzione del 20% sull’importo
complessivo delle garanzie dovute, per coloro che risultano già in possesso di
una polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a
copertura di danni ambientali;
- riduzione del 10 % sull’importo
complessivo delle garanzie dovute per coloro che attestino che non sono state
rilevate irregolarità nella gestione dell’impianto nell’ultimo biennio, a
partire dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni;
i. riduzione del 50% sull’importo
complessivo per impianti che svolgono analoghe operazioni di smaltimento e di
recupero, per i titolari di autorizzazioni regionali riguardanti impianti di
ricerca e di sperimentazione ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
j. per coloro che sono in possesso dei
requisiti della registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/03/2001 (EMAS) o della
certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001), le agevolazioni di cui alla lett. h) non si applicano;
RITENUTO di prevedere che
le garanzie già prestate all’Ente interessato (ai sensi della normativa
regionale vigente), per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza
permanente dei siti contaminati, di cui all’art. 242 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., prima dell’entrata in vigore delle
presente deliberazione, restano valide;
RITENUTO di prevedere per
le garanzie finanziarie per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza
di siti contaminati che l’importo della garanzia non deve essere inferiore al
20% del costo stimato dell’intervento e non superiore al 50% del costo stimato
dell’intervento stesso. Per quanto concerne il costo dell’intervento occorre
far riferimento al quadro economico di progetto;
RITENUTO di prescrivere
che per la fase di costruzione dei nuovi impianti di smaltimento/recupero di
rifiuti, ivi comprese le discariche, all’atto del rilascio del relativo
provvedimento autorizzativo, venga stipulata una polizza assicurativa della
responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali,
causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto;
RITENUTO di prevedere che
per la realizzazione e gestione di centri di raccolta (D.M. Ambiente 08/04/2008
e s.m.i.), sia prevista la stipula di una polizza
assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura
di danni ambientali e causati a terzi;
RITENUTO di prevedere
anche modalità di escussione delle garanzie finanziarie prestate nell’ambito
della gestione dei rifiuti in caso di inadempimento o adempimento non conforme
agli obblighi di legge, regolamenti e provvedimenti di
autorizzazione/iscrizioni a tutela della salute e dell’ambiente correlati alla
gestione dei rifiuti autorizzata;
RITENUTO di dover
approvare, per le motivazioni sopra riportate, i seguenti Allegati, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, a cui conformarsi da parte
dei soggetti interessati:
- Allegato A: “Criteri generali
riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio
delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero
dei rifiuti”;
- Allegato B: “Schema di condizioni
contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni
relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e
successive modifiche ed integrazioni”;
- Allegato C: “Schema di condizioni
contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli
interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati”;
- Allegato D: “Schema di condizioni
contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione successiva alla
chiusura delle discariche”;
- Allegato E: “Valori e parametri di
riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie”.
RITENUTO di incaricare il
competente Dipartimento Opere Pubbliche, Politiche del Territorio e Politiche
Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, per l’eventuale adeguamento degli
Allegati e dei Moduli e per l’adozione dei necessari e connessi adempimenti
collegati all’attuazione del presente atto;
RICHIAMATE le normative di
settore vigenti per la gestione dei rifiuti, riferite alle diverse categorie
degli
stessi ed ai relativi impianti di smaltimento
e/o recupero;
RICHIAMATA la DGR n. 137 del
03/03/2014 avente per oggetto “D.Lgs. 03/04/2006 n.
152 e s.m.i. – L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i.- DGR n. 1529 del 27/12/2006 - DGR 777 del 11/10/2010
“Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale - Aggiornamento“
(B.U.R.A.T. n. 49 Speciale Ambiente del 02 Maggio 2014);
VISTA la L.R.
01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di
procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e
semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle
LL.RR. nn. 2/2013 e
20/2013”;
RICHIAMATA la DGR n. 35 del
29/01/2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio
finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b)
L.R. 19.1.2016, n. 6;
DATO ATTO del parere
favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
DATO ATTO che il Direttore
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico -
amministrativa del presente provvedimento e alla coerenza con gli indirizzi e
gli obiettivi assegnati al Dipartimento;
DATO ATTO che il Direttore
ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente
firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;
UDITA la relazione del
Vice Presidente della Giunta Regionale;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);
VISTA la legge
07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la L.R. n. 77 del
14/09/1999 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo”;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:
1. di
revocare integralmente le precedenti disposizioni in materia di prestazione
ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e
smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti
contaminati, facendo salvi gli effetti delle stesse, di cui alle seguenti:
- DGR n. 790 del 03/08/2007 avente ad
oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o
recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova
disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 “;
- DGR n. 808 del 31/12/2009 avente ad
oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 48.
DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste
per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la
bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132
del 22.02.2006 “ - Modifiche ed integrazioni”;
- DGR n. 656 del 16/09/2013 avente ad
oggetto: “L. 24.06.2009, n. 77 e s.m.i. - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
- L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 790 del
03.08.2007 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o
recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova
disciplina e revoca della DGR n. 132 del 22.02.2006 “. Modifiche ed
integrazioni all’Allegato E della DGR n. 790 del 03.08.2007”.
2. di
disporre che:
- gli Enti competenti al rilascio delle
autorizzazioni/iscrizioni possono accettare garanzie finanziarie, per la fase
di esercizio degli impianti di smaltimento/recupero, secondo piani annuali o
quinquennali, purché rinnovabili;
- gli Enti competenti al rilascio delle
autorizzazioni, possono accettare garanzie finanziarie per la gestione
successiva alla chiusura della discarica riferite all’intero periodo di 30 anni
come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., anche secondo piani quinquennali, purché
rinnovabili;
- tali garanzie finanziarie dovranno
essere ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, qualora il mercato
finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;
- qualora intervengano modifiche all’art.
14 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.
in merito a forme equivalenti di garanzie finanziarie rispetto a quelle
previste dall’art. 1 della legge n. 348/1982, le garanzie finanziarie già
prestate per la gestione successiva alla chiusura della discarica dovranno
essere sostituite secondo le eventuali disposizioni emanate;
- per la fase di costruzione dei nuovi
impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, ivi comprese le discariche, all’atto
del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, venga stipulata una
polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a
copertura di danni causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto;
3. di
prevedere che le garanzie prestabili agli Enti competenti, a copertura
dell’intera durata dell’autorizzazione, possono consistere in:
a.
fideiussione bancaria
rilasciata da aziende di credito di cui all’articolo 5 del R.D. 12 marzo 1936,
n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
b.
polizza fideiussoria
assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata
all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in
regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
c.
costituzione di un fondo di
garanzia (per la gestione post chiusura della discarica);
d.
reale e valida cauzione in numerario od
in titoli di Stato, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
e.
polizza fideiussoria
rilasciata da Società di intermediazione finanziaria regolarmente iscritta
nell’elenco degli intermediari finanziari iscritti ex art. 106 del D.Lgs 385/93 (T.U.L.B.).
4. di
disporre:
a.
per le operazioni R12 - R13, l’importo
delle garanzie finanziarie per i rifiuti inerti e da C&D, per una capacità
massima istantanea di stoccaggio di 10,00 €/ton, è fissato a 10.000 € (importo
garanzia minima), casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;
b.
per le operazioni R12 - R13, l’importo
delle garanzie finanziarie per i rifiuti non pericolosi derivanti da siti di
cui alle OO.PP.CC.MM. n. 3767/2009 e n. 4014/2012, per una capacità massima istantanea
di stoccaggio di 10,00 €/ton, è fissato a 10.000 € (importo garanzia minima),
anziché 14.000 €, come previsto nella DGR n. 656/2013;
c.
per le operazioni R5, l’importo delle
garanzie finanziarie per i rifiuti inerti e da C&D, con una potenzialità annua
impianto di 2,00 €/ton, è fissato a 20.000 € (importo garanzia minima),
casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;
d.
per le operazioni D13 - D15, l’importo
delle garanzie finanziarie per i rifiuti inerti e da C&D, per una capacità
massima istantanea di stoccaggio di 50,00
€/ton, è fissato a 10.000 € (importo garanzia minima), casistica non
prevista nella DGR n. 790/2007
e.
per la realizzazione e gestione di
centri di raccolta (D.M. Ambiente 08/04/2008 e s.m.i.),
sia prevista la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile
d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni causati a terzi;
f.
l’esonero della garanzia
finanziaria per le seguenti tipologie di impianti:
- impianti di compostaggio per la
produzione di ammendanti compostati misti e verdi (D.Lgs.
75/2010) di potenzialità < 1.000 ton/a (R13);
- impianti di compostaggio di comunità di
cui all’art. 183, co. 1. lett. qq-bis)
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
(art. 38 della Legge n. 221/2015);
- impianti di recupero/riciclo di rifiuti
inerti e da C&D, con potenzialità annua impianto < 1.000 ton/a (R12 -
R13 - R5);
- impianti di recupero/riciclo di rifiuti
non pericolosi con capacità complessiva < 1 ton/a;
- discariche per rifiuti inerti, per la
gestione successiva alla chiusura della discarica (art. 14, co. 6 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.)
- centri del riuso (DGR n. 66 del
13/02/2012);
5. di
approvare le disposizioni per la prestazione delle garanzie finanziarie
relative alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di gestione dei
rifiuti, autorizzata e/o comunicata, in caso di nuove autorizzazioni o
modifiche a quelle esistenti, nonché per la corretta esecuzione ed il
completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente di
siti contaminati, come contenute nel presente provvedimento e nei seguenti
Allegati, parti integranti e sostanziali dello stesso:
- Allegato A: “Criteri generali
riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio
delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero
dei rifiuti”;
- Allegato B: “Schema di condizioni
contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni
relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e
successive modifiche ed integrazioni”;
- Allegato C: “Schema di condizioni
contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli
interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati”;
- Allegato D: “Schema di condizioni
contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione successiva alla
chiusura delle discariche”;
- Allegato E: “Valori e parametri di
riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie”.
6. di
stabilire che le presenti disposizioni si applicano:
- ai titolari delle autorizzazioni
rilasciate per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di smaltimento e/o
recupero dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e/o ai gestori degli impianti medesimi;
- ai titolari di autorizzazioni
rilasciate, ai sensi del D.Lgs. 99/1992 riguardante
“Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente,
in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura”;
- ai titolari e/o gestori delle attività
iscritte dagli Enti competenti ai sensi del Titolo I, Capo V della Parte IV del
D.Lgs.152/06 e s.m.i. “Procedure semplificate” -
articoli 214, 215 e 216;
- ai titolari di autorizzazioni rilasciate
per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente dei siti
contaminati, ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- ai titolari e/o gestori di impianti
autorizzati con AIA, ai sensi dell’art. 29-bis) e ss)
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
7. di
stabilire che si applicano riduzioni dell’ammontare dei relativi importi
delle garanzie finanziarie per le ditte in possesso di registrazione EMAS e
certificazioni UNI EN ISO 14001, come previste dall’art. 210, comma 3, lett. h) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
(tali garanzie sono in ogni caso ridotte del 50% per le imprese registrate ai
sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2001 (Emas) e del 40% nel caso di
imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En
Iso 14001” le riduzioni dell’ammontare degli importi
delle garanzie finanziarie per le ditte in possesso di certificazioni EMAS e
UNI EN ISO 14001);
8. di
stabilire che si applicano altresì le seguenti agevolazioni:
a.
riduzione del 20%
sull’importo complessivo delle garanzie dovute, per coloro che risultano già in
possesso di una polizza assicurativa della responsabilità civile
d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di
danni ambientali;
b.
riduzione del 10%
sull’importo complessivo delle garanzie dovute per coloro che attestino che non
sono state rilevate irregolarità nella gestione dell’impianto nell’ultimo
biennio, a partire dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni;
c.
riduzione del 50%
sull’importo complessivo delle garanzie dovute per coloro che richiedono di
realizzare ed attivare impianti di ricerca e di sperimentazione (art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
d.
per coloro che sono in possesso dei
requisiti della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) o della
certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001), le agevolazioni di cui alle
lettere a) e b) non si applicano;
9. di
stabilire che i titolari e/o i gestori di autorizzazioni di impianti di
smaltimento e/o recupero, che intendono ottenere la riduzione degli importi
delle garanzie finanziarie debbano presentare:
a.
formale richiesta alla
Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, di riduzione delle garanzie
finanziarie;
b.
copia conforme dell’attestato di
registrazione EMAS o di certificazione UNI EN ISO 14001, oppure dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell’impresa
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti il possesso
delle suddette registrazioni o certificazioni.
10. di
disporre che le garanzie sono da prestare a favore degli Enti competenti al
rilascio delle autorizzazioni/iscrizioni;
11. di
disporre che i titolari di autorizzazioni/iscrizioni all’esercizio di
impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti e/o i gestori degli impianti
medesimi provvedano a presentare le garanzie finanziarie di cui alla presente
Deliberazione agli Enti competenti ovvero a conformare le garanzie già prestate
entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A.T.,
ovvero alla prima scadenza utile;
12. di
disporre che gli Enti competenti provvedano ad informare con circolari e/o
note informative i soggetti interessati dagli adempimenti previsti nel presente
provvedimento;
13. di
prevedere che le disposizioni di cui al presente provvedimento entrino in
vigore dalla data di approvazione da parte dell’esecutivo regionale;
14. di
incaricare il competente Dipartimento Opere Pubbliche, Politiche del
Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, per l’eventuale
aggiornamento degli Allegati e Moduli e per l’adozione dei necessari e connessi
adempimenti collegati all’attuazione del presente atto;
15. di
comunicare il presente documento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e
Teramo, all’ARTA - Direzione centrale ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Sezione Regionale c/o
C.C.I.A.A. di L’Aquila;
16. di
pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).
Avverso
il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta)
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio (D.Lgs.
104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso
straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR
24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.
Il
Direttore Regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Politiche Ambientali,
(ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29/01/2016)
ATTESTA
Che
il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione
Abruzzo nel bilancio del corrente esercizio finanziario.
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Ing. Emidio
Primavera
Segue
Allegato