IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento di
Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
VISTA la legge 24 agosto
1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del
randagismo”;
DATO ATTO che la legge n.
281/91 stabilisce che
le regioni devono organizzare “corsi di aggiornamento o formazione per il
personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali
addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile
volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli altri enti
locali”, (art. 3, comma 4, lett. b. L. 281/91);
VISTO l’art. 10 della
Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a
Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;
VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n.
86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici”;
VISTA la Legge
22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;
VISTO il provvedimento
18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e
Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle
attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in
materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;
VISTA la Circolare del
Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n.
281”;
VISTA l’Ordinanza del
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3.3.2009
concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
VISTO il Reg.
CE/388/2010, recante disposizioni applicative del Reg. CE n. 998/2003 relativo
alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia ed il numero massimo movimentabile;
VISTA la Decisione n.
2003/803/CE che stabilisce il modello di passaporto per i movimenti
intracomunitari di cani gatti e furetti;
VISTO il Reg. CE n.
1/2005 sul benessere e sulla protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate;
VISTA l’Ordinanza
Ministeriale 22 luglio 201° che proroga di 24 mesi l’O.M. 6 agosto 2008 per
l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;
VISTA la Decisione
2005/91/CE sulla vaccinazione antirabbica;
VISTA la legge 20 luglio
2004, n. 189;
DATO ATTO che Il comma 2
dell’articolo 6 (Vigilanza) della legge 189/04 recita: “La vigilanza sul
rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione
degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei
limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai
sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie
particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute”;
VISTA la Legge Regionale
18 dicembre 2013, n. 47 recante: “ Norme sul controllo
del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” ed in
particolare l’art. 25 che disciplina l’esercizio delle funzioni di tutela e
vigilanza sull’osservanza della legge stessa, demandandone le funzioni anche
alle guardie zoofile;
RICHIAMATA la propria
precedente Determinazione n. DG21/130 dell’11.11.2014 ad oggetto: “L.R. 18
dicembre 2013, n. 47 – art. 25. Approvazione del Disciplinare per la formazione
e la nomina delle Guardie Zoofile volontarie”;
VISTA la richiesta
dell’Associazione “Guardie Ambientali” Sede regionale e comunale di Roseto
degli Abruzzi (TE), effettuata con nota del 5.4.2016, acquisita al protocollo
della Regione Abruzzo in data 26.04.2016 al n. RA.88500;
VISTA la nota di
richiesta di elementi integrativi di questo Servizio prot.
n. RA.93491 del 29.04.2016 e la nota integrativa dell’Associazione datata
11.05.2016 ed acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 13.05.2016
al n. RA.107655;
PRESO ATTO della completezza
dell’istanza e del programma formativo indicato dall’Associazione nel quale
viene indicata l’attuazione di un accertamento finale mediante esame, come
previsto dalla normativa regionale richiamata;
RILEVATO che sarà
inserito, nella Commissione finale di verifica, un rappresentante del Servizio
Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Giunta Regionale che
assumerà le funzioni di Presidente della Commissione;
DATO ATTO che nessun costo
relativo allo svolgimento del Corso e degli esami finali può essere posto a
carico della Regione Abruzzo e che, pertanto, l’Associazione richiedente è
tenuta ad assumere i costi per lo svolgimento del corso e per gli esami finali (compensi e
rimborsi spese a Docenti, Commissari, affitto locali, attrezzature, ecc);
ATTESO che sul
territorio regionale è necessario poter disporre, attraverso specifica
formazione, di personale idoneo al controllo degli animali d’affezione in grado
di coadiuvare gli organi preposti;
RITENUTO di poter
autorizzare lo svolgimento del corso;
DATO ATTO che sul
territorio regionale della Regione Abruzzo possono esercitare l’attività di
Guardia Zoofila, nell’ambito del territorio provinciale di appartenenza, solo
ed esclusivamente i soggetti formati e riconosciuti ai sensi del richiamato
art. 25 della L.R. n. 47/2013 che siano inoltre in possesso di un tesserino con
fotografia, rilasciato dagli organi della Regione Abruzzo;
ATTESO che, ottenuta la
nomina a Guardia Zoofila da parte della Regione Abruzzo, l’art. 6 della Legge n. 189/04,
consente alle associazioni riconosciute di chiedere la nomina delle Guardie
Zoofile a Guardie Particolari Giurate, nominate con apposito decreto rilasciato
dal Prefetto, addette alla vigilanza sul rispetto delle norme relative alla
protezione degli animali;
DATO ATTO che l’art. 133 e
segg. del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) consente infatti
al Prefetto, nel caso di specie, di nominare G.P.G. da destinare agli specifici
compiti di vigilanza, limitatamente alle competenze (vigilanza sul rispetto
delle norme relative alla protezione degli animali) e al territorio provinciale
di pertinenza, ai sensi dell’art. 25, comma 5 della L.R. n. 47/2013, per quanto
concerne il territorio della Regione Abruzzo;
RITENUTA la regolarità
tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo”
e le sue successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le ragioni e le finalità espresse in narrativa
1. di
autorizzare l’Associazione “Guardie Ambientali” Sede regionale e comunale
di Roseto degli Abruzzi (TE), allo svolgimento dei Corso di formazione per
Guardie Zoofile di cui al programma presentato dall’Associazione stessa in data
11.05.2016;
2. di
obbligare l’Associazione stessa al rispetto delle condizioni di cui in
narrativa,
3. di
dare atto che nessun costo relativo allo svolgimento del Corso e degli
esami finali può essere posto a carico della Regione Abruzzo e che, pertanto,
l’Associazione richiedente è tenuta ad assumere i costi per lo svolgimento del
corso e per gli esami finali
(compensi e rimborsi spese a Docenti, Commissari, affitto locali,
attrezzature, ecc);
4. di
invitare l’Associazione a richiedere a questo Servizio la nomina della
Commissione d’esame indicando nella richiesta i nominativi e le qualifiche dei
Commissari d’esame;
5. di
riservare alla Regione Abruzzo la nomina del Presidente della Commissione
d’esame e rinviare ad un successivo atto l’approvazione della Commissione
d’esame finale del corso;
6. di
demandare alla Commissione d’esame il compito di trasmettere i nominativi
dei soggetti abilitati al Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della
Giunta Regionale, per la successiva iscrizione all’Albo regionale delle Guardie
Zoofile, previo provvedimento del Dirigente del Servizio;
7. di
trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione richiedente;
8. di
pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.;
9. di
trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale
ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Giuseppe Bucciarelli