Deliberazione di G.R. n. 807 del 05.12.2014 “Approvazione Nuova Mappa delle Acque della Regione Abruzzo - Zone di produzione e raccolta di Venus gallina”. Piano di Sorveglianza Sanitaria dei Molluschi Bivalvi e dei Gasteropodi Marini della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 854 del 29 aprile 2004”. Classificazione dello specchio di mare in concessione per l’allevamento di mitili, identificato con codice 015CH230, della ditta Spinelli Antonio, sede legale in contrada Termini n. 2, comune di Casalbordino (CH).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTI i Regolamenti (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 852, 853, 854 e 882 del 29.04.2004;

 

VISTO L’art. 24 del Reg. (CE) del parlamento europeo e del consiglio n. 1069 del 21.10. 2009 recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Reg. (CE) 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”;

 

VISTO L’Allegato V – Capo I -Sezione I, comma 2, lettera F, punto i del Regolamento (CE) n. 142 del 25.02.2011 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009;

 

VISTO Il Reg. CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

 

VISTO il Reg. (CE) del 5.12.2005 n. 2076 “Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004”;

 

VISTO il D.Lgs. n. 193 del 06/11/2007 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;

 

VISTO il Reg. (CE) del 30.11.2009 n.1162/2009 Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004;

 

VISTO il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

 

PRESO ATTO dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;

 

VISTA la propria precedente Determinazione - DG21/174 del 30.12.2010 - di recepimento delle intese e degli accordi, in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni;

 

VISTO il D.Lgs. n.194 del 19.11.2008 recante “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004”;

 

VISTA la Legge 8 novembre 2012, n.189 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 13.09.2012 n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed in particolare l’art. 8 “Norme in materia di sicurezza

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 807 del 05 dicembre 2014 “Approvazione Nuova Mappa delle Acque della Regione Abruzzo - Zone di produzione e raccolta di Venus gallina”.  Piano di Sorveglianza Sanitaria dei Molluschi Bivalvi e dei Gasteropodi Marini della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 854 del 29 aprile 2004”;

 

VISTO il D. Lgs 31.03.1998 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n.59;

 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;

 

VISTO il Reg. (CE) n.2073 del 15.11.2005 “Regolamento della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari”;

 

PRESO ATTO dell’Intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano n. 79/CSR del 08.07.2010, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi;

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.950 del 21 agosto 2006, recante all’oggetto “Applicazione dei Regolamenti CE nn. 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04. Linee guida della Regione Abruzzo”;

 

ACQUISITO il fascicolo allegato alla nota del Servizio Veterinario dell’Azienda ASL di Lanciano/Vasto/Chieti 14637U16-CH del 23/03/2016, acquisito al protocollo regionale con n. RA/65093 del 25.03.2016, con cui è stata trasmessa a questa sede l’istanza avanzata dal Sig. Spinelli Antonio – legale rappresentante della Ditta “Spinelli Antonio” – relativa alla richiesta di inserimento di un allevamento di mitili nella mappa regionale delle acque marine - variazione area di produzione e raccolta di molluschi bivalvi della Regione Abruzzo;

 

ATTESO che trattasi di nuova concessione di un milione di metri quadri; ai sensi del Reg. (CE) 854/2004, allegati I capo II lettera a) come classe “A”;

 

VISTA la concessione n. 1/2015, repertorio 1213 del Dipartimento Trasporti, Mobilità, turismo e cultura – servizio politiche turistiche e demanio marittimo della Regione Abruzzo;

 

PRESO ATTO della relazione dello stesso servizio veterinario dell’Azienda ASL di Lanciano/Vasto/Chieti, conseguente ai campionamenti effettuati, contenuta nello stesso fascicolo 14637U16-CH del 23/03/2016, acquisito al protocollo regionale con n. RA/65093 del 25.03.2016, che classifica la zona di mare, ai sensi del Reg. (CE) 854/2004, allegati I capo II lettera a) come classe “A”;

 

ACCERTATA infine, la regolarità e la congruità della documentazione a corredo della istanza in parola e la sua conformità a quanto previsto dalle norme sopra richiamate;

 

VISTO l’art.5 della L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

 

Tutto ciò premesso:

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

 

1.      che la ditta “Spinelli Antonio”, sede legale in Contrada Termini n. 2, comune di Casalbordino (CH) è titolare dell’impianto di mitilicoltura in mare aperto sotto descritto;

2.      di classificare ai sensi del Reg. (CE) 854/2004, allegati I capo II lettera a) come “Zona di classe A” lo specchio acqueo sede dell’impianto di mitilicoltura identificato con codice 015CH230 costituito da filari, della superficie di mq. 1.000.000 (un milione) delimitato dalle seguenti coordinate:

­        Vertice A – 42°14’61’’N - 14°36’40’’E;

­        Vertice B – 42°14’92’’N - 14°35’80’’E;

­        Vertice C -  42°15’37’’N - 14°36’25’’E

­        Vertice D – 42°15’06’’N - 14°36’80’’E.

Al largo del comune di Casalbordino (CH).

3.      il Sig. Spinelli Antonio (C.F. SPNNTN64C28B865P), legale rappresentante della Ditta in parola - che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del provvedimento autorizzativo – è tenuto a comunicare a questo Servizio Regionale, per il tramite del competente Servizio Veterinario della ASL di Lanciano/Vasto/Chieti, eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell’attività e di ogni altro requisito di legge;

4.      di comunicare l’adozione della presente determina al Servizio Veterinario dell’Azienda ASL di Lanciano/Vasto/Chieti, competente sull’impianto a mare che effettuerà i controlli e gli accertamenti previsti dalle norme, all’interno dell’allevamento ubicato nella zona di mare di cui al precedente punto 2);

5.      di informare del presente provvedimento, il Sindaco del Comune ove ha sede l’impianto di mitilicoltura in oggetto;

6.      di trasmettere il lo stesso provvedimento all’Ufficio circondariale Marittimo di Vasto;

7.      di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ai sensi dell’art.16 comma 10 della L.R.  n.7 del 10 maggio 2002;

9.      di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Regione

 

Abruzzo quale atto di "attribuzione di vantaggio economico" ai sensi della L. 124/2015.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli