IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI i Regolamenti (CE)
del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 852, 853,
854 e 882 del 29.04.2004;
VISTO L’art. 24 del
Reg. (CE) del parlamento europeo e del consiglio n. 1069 del 21.10. 2009
recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai prodotti
derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Reg. (CE) 1774/2002
(Regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”;
VISTO L’Allegato V –
Capo I -Sezione I, comma 2, lettera F, punto i del Regolamento (CE) n. 142 del
25.02.2011 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009;
VISTO Il Reg. CE del
28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “stabilisce i
principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo
della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione,
trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per
gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
VISTO il Reg. (CE) del
5.12.2005 n. 2076 “Regolamento della Commissione che fissa disposizioni
transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del
Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica
i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004”;
VISTO il D.Lgs. n. 193 del 06/11/2007 “Attuazione della Direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e
applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;
VISTO il Reg. (CE) del
30.11.2009 n.1162/2009 Regolamento della Commissione che fissa disposizioni
transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del
Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004;
VISTO il D.P.R. del 7 settembre
2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;
PRESO ATTO dell’Accordo n.
253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n.
853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine
animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente
Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n.
852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti
alimentari”;
VISTA la propria
precedente Determinazione - DG21/174 del 30.12.2010 - di recepimento delle
intese e degli accordi, in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni;
VISTO il D.Lgs. n.194 del 19.11.2008 recante “Disciplina delle
modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del
regolamento (CE) n. 882/2004”;
VISTA la Legge 8
novembre 2012, n.189 “Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto-Legge 13.09.2012 n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed in
particolare l’art. 8 “Norme in materia di sicurezza
VISTA la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 807 del 05 dicembre 2014 “Approvazione Nuova Mappa delle
Acque della Regione Abruzzo - Zone di produzione e raccolta di Venus
gallina”. Piano di Sorveglianza
Sanitaria dei Molluschi Bivalvi e dei Gasteropodi Marini della Regione Abruzzo
ai sensi del Reg. (CE) n. 854 del 29 aprile 2004”;
VISTO il D. Lgs 31.03.1998 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della
Legge 15.03.1997, n.59;
VISTI i Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, 8 gennaio 2002 e 24
luglio 2003 “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità
veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 112”;
VISTO il Reg. (CE)
n.2073 del 15.11.2005 “Regolamento della Commissione sui criteri microbiologici
applicabili ai prodotti alimentari”;
PRESO ATTO dell’Intesa della
conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano n. 79/CSR del 08.07.2010, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per
l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004
nel settore dei molluschi bivalvi;
VISTA la Deliberazione
di Giunta Regionale n.950 del 21 agosto 2006, recante all’oggetto “Applicazione
dei Regolamenti CE nn. 852/04, 853/04, 854/04 e
882/04. Linee guida della Regione Abruzzo”;
ACQUISITO il fascicolo
allegato alla nota del Servizio Veterinario dell’Azienda ASL di
Lanciano/Vasto/Chieti 14637U16-CH del 23/03/2016, acquisito al protocollo
regionale con n. RA/65093 del 25.03.2016, con cui è stata trasmessa a questa
sede l’istanza avanzata dal Sig. Spinelli Antonio – legale rappresentante della
Ditta “Spinelli Antonio” – relativa alla richiesta di inserimento di un
allevamento di mitili nella mappa regionale delle acque marine - variazione
area di produzione e raccolta di molluschi bivalvi della Regione Abruzzo;
ATTESO che trattasi di
nuova concessione di un milione di metri quadri; ai sensi del Reg. (CE)
854/2004, allegati I capo II lettera a) come classe “A”;
VISTA la concessione n.
1/2015, repertorio 1213 del Dipartimento Trasporti, Mobilità, turismo e cultura
– servizio politiche turistiche e demanio marittimo della Regione Abruzzo;
PRESO ATTO della relazione
dello stesso servizio veterinario dell’Azienda ASL di Lanciano/Vasto/Chieti,
conseguente ai campionamenti effettuati, contenuta nello stesso fascicolo
14637U16-CH del 23/03/2016, acquisito al protocollo regionale con n. RA/65093
del 25.03.2016, che classifica la zona di mare, ai sensi del Reg. (CE)
854/2004, allegati I capo II lettera a) come classe “A”;
ACCERTATA infine, la
regolarità e la congruità della documentazione a corredo della istanza in
parola e la sua conformità a quanto previsto dalle norme sopra richiamate;
VISTO l’art.5 della
L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed
integrazioni;
Tutto
ciò premesso:
DETERMINA
Per
le motivazioni e le finalità di cui in narrativa
1. che
la ditta “Spinelli Antonio”, sede legale in Contrada Termini n. 2, comune
di Casalbordino (CH) è titolare dell’impianto di mitilicoltura in mare aperto
sotto descritto;
2. di
classificare ai sensi del Reg. (CE) 854/2004, allegati I capo II lettera a)
come “Zona di classe A” lo specchio acqueo sede dell’impianto di mitilicoltura
identificato con codice 015CH230 costituito da filari, della superficie di mq.
1.000.000 (un milione) delimitato dalle seguenti coordinate:
Vertice A – 42°14’61’’N - 14°36’40’’E;
Vertice B – 42°14’92’’N - 14°35’80’’E;
Vertice C - 42°15’37’’N - 14°36’25’’E
Vertice D – 42°15’06’’N - 14°36’80’’E.
Al largo del comune di Casalbordino (CH).
3. il
Sig. Spinelli Antonio (C.F. SPNNTN64C28B865P), legale rappresentante della
Ditta in parola - che per gli effetti del presente atto acquisisce la
titolarità del provvedimento autorizzativo – è tenuto a comunicare a questo
Servizio Regionale, per il tramite del competente Servizio Veterinario della
ASL di Lanciano/Vasto/Chieti, eventuali variazioni della ragione sociale, della
tipologia dell’attività e di ogni altro requisito di legge;
4. di
comunicare l’adozione della presente determina al Servizio Veterinario
dell’Azienda ASL di Lanciano/Vasto/Chieti, competente sull’impianto a mare che
effettuerà i controlli e gli accertamenti previsti dalle norme, all’interno
dell’allevamento ubicato nella zona di mare di cui al precedente punto 2);
5. di
informare del presente provvedimento, il Sindaco del Comune ove ha sede
l’impianto di mitilicoltura in oggetto;
6. di
trasmettere il lo stesso provvedimento all’Ufficio circondariale Marittimo
di Vasto;
7. di
trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore del Dipartimento
per la Salute e il Welfare ai sensi dell’art.16 comma 10 della L.R. n.7 del 10 maggio 2002;
9. di
pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito della Regione
Abruzzo quale atto di "attribuzione
di vantaggio economico" ai sensi della L. 124/2015.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Giuseppe Bucciarelli