IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la legge 1766/27;
VISTO il Regolamento
approvato con R.D. n. 332/28;
VISTO il D.P.R.
n.616/77;
VISTA la L.R. n 25/88;
VISTA la L.R. n 3/98;
VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e
integrazioni;
PRESO ATTO che con la nota prot. 1528 datata 12.04.2016, acquisita agli atti con prot. RA78890 del 13.04.2016, il Comune di Collelongo (AQ)
ha trasmesso, ai fini dell’autorizzazione prescritta, la deliberazione di
Giunta Comunale n. 21
del 08.04.2016 con la quale dispone la concessione di terreni demaniali
anno 2016 agli allevatori del Comune di Collelongo (AQ) di cui all’elenco
allegato alla citata deliberazione di Giunta Comunale;
PRESO ATTO che dalla
documentazione allegata alla deliberazione di Giunta Comunale di Collelongo
(AQ) n. 21 del 08/04/2016, i terreni da concedere ai fini pascolativi sono
assegnabili alla categoria “A” in quanto trattasi di pascoli;
REPUTATO che, nel caso in
specie, non trova applicazione l’art. 6
della L.R. n. 25/88 per quanto attiene
il mutamento di destinazione, in quanto i terreni non subiranno modifiche di
destinazione d’uso ma avverrà una restrizione degli inalienabili diritti di uso
civico spettanti alla collettività di Collelongo, nel senso che vi sarà una
limitazione temporanea al libero esercizio dei diritti esistenti: risulta,
conseguentemente, necessaria una specifica autorizzazione a favore del Comune
di Collelongo, quale Ente esponenziale della collettività che funge solo da
tutore e gestore delle terre civiche ma non ha la disponibilità delle stesse;
RITENUTO di poter
autorizzare il Comune di Collelongo a concedere i terreni pascolativi di natura
demaniale civica, agli aventi diritto, per la durata annuale (2016) di cui alla
deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 08/04/2016;
DATO ATTO che con la
deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono
state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del
Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste, modificato in Servizio Foreste
Demanio Civico ed Armentizio con deliberazione di Giunta Regionale n. 819/2001,
nonché in Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e
Promozione dell’Uso Efficiente delle Risorse con deliberazione di Giunta
Regionale n.113/2016;
RITENUTO necessario, al
fine di garantire l’efficacia e l’efficienza del funzionamento del Servizio
nonché la tempestività dei procedimenti tecnici ed amministrativi di
competenza, nominare il responsabile del procedimento ai sensi della L.
241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013;
RITENUTO altresì, di
mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell’assunzione del
provvedimento finale;
VISTA la L.R. n. 77/99
ed in particolare l’art.5;
DETERMINA
Per
tutto quanto esposto in premessa:
1. di
assegnare alla categoria “A”, ai sensi degli artt. n. 11 della Legge
1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88
secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n.
7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica
riportati in catasto in agro del Comune di Collelongo (AQ) come da
deliberazione di Giunta Comunale di Pescasseroli (AQ) n.21 del 08.04.2016;
2. di
autorizzare il Comune di Collelongo (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d’uso
pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per la durata annuale
di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 08.04.2016;
3. di
fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie
demaniale civica a pascolo, libera da concessioni, ai fini del soddisfacimento
di eventuali richieste da parte dei cittadini per “fida pascolo”;
4. di
fare, altresì, obbligo al Comune
di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula
dell’atto, di un canone annuo di
concessione da stabilirsi a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del
L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui
terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di
Collelongo e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei “cives” di Collelongo; D) prima di immettere il bestiame sui
terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e
il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi nelle materie
interessate; E) l’esonero della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità
discendente dall’applicazione dell’atto di concessione che si andrà a stipulare
con il Comune di Collelongo, anche per quanto riguarda la modalità con cui è
stato scelto l’operatore economico per determinare l’offerta economicamente più
vantaggiosa per i “cives” locali; F) di ripristinare lo stato dei luoghi,
all’origine, in caso di risoluzione contrattuale ove lo stesso risulti
manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il
ripristino deve essere effettuato dal Comune di Collelongo con spese a carico
del concessionario stesso; G) il divieto
di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all’art.9
della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;
5. di
fare obbligo al Comune di tenere conto nella fase istruttoria e di
concessione, della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti, in
relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad
attività pascolive, previste dalla normativa vigente. Ove non si tenesse conto
della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti la presente
autorizzazione non ha più validità;
6. il
comune, qualora si tratti di Consorzi o Società, deve controllare affinchè nel registro di stalla del Consorzio o della
Società siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i soci
consorziati devono provvedere ad eliminare dal proprio registro di stalla i
capi di bestiame conferiti al Consorzio o Società;
7. il
comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale
l’effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare i
depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il
bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente
autorizzazione non ha più validità;
8. di
fare obbligo al Comune di Collelongo di reinvestire i canoni annui di
concessione che introiterà
secondo il disposto dell’art.5
della L.R. n. 3/98;
9. di
nominare, ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013
responsabile del procedimento il dott. BUCCIONI Patrizio, Ufficio Usi Civici,
Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 – 65126
Pescara- tel. 085/7672812;
10. di
mantenere nelle proprie attribuzioni, la responsabilità dell’assunzione del
provvedimento finale;
La
presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della
disponibilità, a favore del Comune di Collelongo, ai fini della concessione
delle terre civiche a pascolo sopra individuate e fa salva ogni altra
competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione della iniziativa
che si andrà a realizzare.
La
presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Pasquale Di Meo