IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa:
1.
di assegnare alla categoria “A”, ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e
n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il
combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e
n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale
civica riportati in catasto in agro del Comune di Pacentro (AQ) come da
deliberazione di Giunta Comunale di Pacentro (AQ) n.30 del 13.04.2016;
2.
di autorizzare il Comune di Pacentro (AQ) a concedere
le terre civiche a destinazione d’uso pascoliva sopra richiamate a
favore degli aventi diritto, per la durata quinquennale di cui alla nota del
Comune di Pacentro n.2108 del 19.04.2016;
3.
di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale
civica a pascolo, libera da concessioni, ai fini del soddisfacimento di
eventuali richieste da parte dei cittadini per “fida pascolo”;
4.
di fare, altresì, obbligo
al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla
stipula dell’atto, di un canone annuo di
concessione da stabilirsi a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del
L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui
terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Pacentro
e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei “cives” di Pacentro; D) prima di immettere il bestiame sui
terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e
il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi nelle materie
interessate; E) l’esonero della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità
discendente dall’applicazione dell’atto di concessione che si andrà a stipulare
con il Comune di Pacentro, anche per quanto riguarda la modalità con cui è
stato scelto l’operatore economico per determinare l’offerta economicamente più
vantaggiosa per i “cives” locali; F) di ripristinare lo stato dei luoghi,
all’origine, in caso di risoluzione contrattuale ove lo stesso risulti
manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il
ripristino deve essere effettuato dal Comune di Pacentro con spese a carico del
concessionario stesso; G) il divieto di
attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all’art.9
della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;
5.
di fare obbligo al Comune di tenere conto nella fase istruttoria e di concessione, della
capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti, in relazione alle
particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività
pascolive, previste dalla normativa vigente. Ove non si tenesse conto della
capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti la presente autorizzazione
non ha più validità;
6.
il Comune, qualora si tratti di Consorzi o Società, deve controllare affinchè nel registro di stalla del Consorzio o della
Società siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i soci
consorziati devono provvedere ad eliminare dal proprio registro di stalla i
capi di bestiame conferiti al Consorzio o Società;
7.
il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale
l’effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare i
depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il
bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente
autorizzazione non ha più validità;
8.
di fare obbligo al Comune di Pacentro di reinvestire i canoni annui di concessione che
introiterà secondo il disposto
dell’art.5 della L.R. n. 3/98;
9.
di nominare, ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013 responsabile
del procedimento il dott. BUCCIONI Patrizio, Ufficio Usi Civici, Tratturi,
Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 – 65126 Pescara- tel.
085/7672812;
10.
di mantenere nelle proprie attribuzioni, la responsabilità dell’assunzione del
provvedimento finale;
La presente autorizzazione riguarda solo ed
esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di
Pacentro, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra
individuate e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per
la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare.
La presente Determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data
di cui sopra.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di
Meo