IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa:
1.
di assegnare alla categoria “A”, ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e
n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il
combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e
n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale
civica riportati in catasto in agro del Comune di Sant’Eufemia a Maiella (PE)
come da deliberazione di Giunta Comunale di Sant’Eufemia a Maiella (PE) n.2 del 10.02.2016;
2.
di autorizzare il Comune di Sant’Eufemia a Maiella (Pe) a concedere le terre civiche a destinazione d’uso
pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per la durata
quinquennale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 10.02.2016;
3.
di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale
civica a pascolo, libera da concessioni, ai fini del soddisfacimento di
eventuali richieste da parte dei cittadini per “fida pascolo”;
4.
di fare, altresì, obbligo
al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla
stipula dell’atto, di un canone annuo di
concessione da stabilirsi a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del
L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui
terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di
Sant’Eufemia a Maiella e che il concessionario nulla possa pretendere da parte
dei “cives” di Sant’Eufemia a Maiella; D) prima di
immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il
possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti
dalle vigenti leggi nelle materie interessate; E) l’esonero della Regione
Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall’applicazione dell’atto di
concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Sant’Eufemia a Maiella,
anche per quanto riguarda la modalità con cui è stato scelto l’operatore
economico per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa per i “cives” locali; F) di
ripristinare lo stato dei luoghi, all’origine, in caso di risoluzione
contrattuale ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario
non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di
Sant’Eufemia a Maiella con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di
legittimazione delle terre civiche di cui all’art.9 della Legge 1766/27 sui
terreni che andrà a prendere in concessione;
5.
di fare obbligo al Comune di tenere conto nella fase istruttoria e di concessione, della
capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti, in relazione alle
particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività
pascolive, previste dalla normativa vigente. Ove non si tenesse conto della
capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti la presente
autorizzazione non ha più validità;
6.
il Comune, qualora si tratti di Consorzi o Società, deve controllare affinchè nel registro di stalla del Consorzio o della
Società siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i soci
consorziati devono provvedere ad eliminare dal proprio registro di stalla i
capi di bestiame conferiti al Consorzio o Società;
7.
il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale
l’effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare i
depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il
bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente
autorizzazione non ha più validità;
8.
di fare obbligo al Comune di Sant’Eufemia a Maiella
di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell’art.5 della L.R. n. 3/98;
9.
di nominare, ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013
responsabile del procedimento il dott. BUCCIONI Patrizio, Ufficio Usi Civici,
Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 – 65126
Pescara- tel. 085/7672812;
10.
di mantenere nelle proprie attribuzioni, la responsabilità dell’assunzione del
provvedimento finale;
La presente
autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della
disponibilità, a favore del Comune di Sant’Eufemia a Maiella, ai fini della
concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate e fa salva ogni
altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione della
iniziativa che si andrà a realizzare.
La presente
Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale
al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di
Meo