Deposito industriale di oli minerali a servizio ad un impianto di fabbricazione di conglomerati bituminosi sito nel Comune di Torrevecchia Teatina (CH) Ditta: Asfalti Centro S.r.l. – Torrevecchia Teatina (CH) – Via Fondo Valle Alento n. 6

Autorizzazione all’esercizio provvisorio

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

 

1.           di prendere atto della sopra citata relazione istruttoria n. 29 del 15/04/2016 redatta dal tecnico del Servizio, geom. Giuseppe Ciuca, relativa all’oggetto, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2.           di autorizzare la ditta Asfalti Centro S.r.l. con sede legale e deposito in Torrevecchia Teatina (CH) in via Fondo Valle Alento, codice fiscale e p. iva  02477260695  ad esercire in via provvisoria, in attesa del collaudo, un deposito industriale di oli minerali a servizio di un impianto di fabbricazione di conglomerati bituminosi sito nel Comune di Torrevecchia Teatina (CH), in via Fondo Valle Alento n. 6, costituito da:

-                   n. 4 serbatoi metallici fuori terra ad asse verticale da mc 60,00 cadauno per bitume;

-                   Kg. 75 di GPL in recipienti portatili;

-                   mc. 1,00 di olio lubrificante in fusti;

-                   n. 1 serbatoio da 0,5 mc per oli esausti

alle seguenti condizioni:

Non appena ultimati i lavori, dovrà inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell’impianto allegando copia del versamento di Euro 250,00 (duecentocinquanta) sul conto corrente postale n. 208678 intestato a REGIONE ABRUZZO – Entrate regionali con causale oneri commissioni collaudo Legge 239/2004 – cap. 35103/E.

In attesa del prescritto collaudo, la ditta è autorizzata all’esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei), prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo massimo di 6 (sei) mesi finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all’espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali.

La ditta non potrà iniziare la gestione definitiva del deposito prima del collaudo del deposito stesso, che sarà effettuato dall’apposita Commissione di Collaudo per gli impianti e i depositi di oli minerali entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Qualora la ditta non presenti istanza di collaudo nel periodo di esercizio provvisorio, il presente provvedimento si intende decaduto”.

3.           di dare atto che:

-                   Il collaudo medesimo sarà effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente e copia del verbale di collaudo sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio regionale competente per materia, al soggetto autorizzato ed ai competenti Comando dei Vigili del Fuoco e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

-                   In caso di esito negativo del collaudo, l'Ufficio della Regione competente per materia assegnerà un termine perentorio al richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate all'impianto e/o deposito e disporrà un nuovo collaudo.

-                   Nel caso in cui due collaudi consecutivi abbiano esito negativo il medesimo Ufficio regionale preposto, disporrà la sospensione dell'attività oggetto delle irregolarità.

4.           la ditta Asfalti Centro S.r.l. è sempre obbligata a tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza.

5.           la presente determinazione deve essere:

a.                  Notificata alla Ditta Asfalti Centro S.r.l. e alla ditta Abruzzo Strade S.r.l. nei modi consentiti dalla Legge;

b.                 Pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale nella sezione dell’Amministrazione trasparente, “Sovvenzione, Contributi, vantaggi economici” ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

c.                  Trasmessa:

-            Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti;

-            All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Pescara;

-            Al Comune di Torrevecchia Teatina (CH);

6.           avverso la presente determinazione è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco