Autorizzazione all’esercizio
provvisorio
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente
trascritte:
1.
di prendere atto della sopra citata relazione istruttoria
n. 29 del 15/04/2016 redatta dal tecnico del Servizio, geom. Giuseppe Ciuca,
relativa all’oggetto, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2.
di autorizzare la ditta Asfalti Centro S.r.l. con sede
legale e deposito in Torrevecchia Teatina (CH) in via Fondo Valle Alento, codice fiscale e p. iva 02477260695
ad esercire in via provvisoria, in attesa del collaudo, un deposito
industriale di oli minerali a servizio di un impianto di fabbricazione di
conglomerati bituminosi sito nel Comune di Torrevecchia Teatina (CH), in via
Fondo Valle Alento n. 6, costituito da:
-
n.
4 serbatoi metallici fuori terra ad asse verticale da mc 60,00 cadauno per
bitume;
-
Kg.
75 di GPL in recipienti portatili;
-
mc.
1,00 di olio lubrificante in fusti;
-
n.
1 serbatoio da 0,5 mc per oli esausti
alle seguenti
condizioni:
Non appena ultimati i lavori, dovrà
inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell’impianto
allegando copia del versamento di Euro 250,00 (duecentocinquanta) sul conto
corrente postale n. 208678 intestato a REGIONE ABRUZZO – Entrate regionali con
causale oneri commissioni collaudo Legge 239/2004 – cap. 35103/E.
In attesa del prescritto collaudo, la
ditta è autorizzata all’esercizio provvisorio per un periodo di prova di
mesi 6 (sei), prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo massimo di 6
(sei) mesi finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all’espletamento
delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi
gli adempimenti di sicurezza ed ambientali.
La ditta non potrà iniziare la gestione
definitiva del deposito prima del collaudo del deposito stesso, che sarà
effettuato dall’apposita Commissione di Collaudo per gli impianti e i depositi
di oli minerali entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Qualora la ditta non presenti istanza di
collaudo nel periodo di esercizio provvisorio, il presente provvedimento si
intende decaduto”.
3.
di dare atto che:
-
Il collaudo medesimo sarà effettuato alla presenza
di un rappresentante dell'impresa richiedente e copia del verbale di collaudo
sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio regionale competente per materia, al
soggetto autorizzato ed ai competenti Comando dei Vigili del Fuoco e Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli.
-
In caso di esito negativo del collaudo, l'Ufficio
della Regione competente per materia assegnerà un termine perentorio al
richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate all'impianto e/o
deposito e disporrà un nuovo collaudo.
-
Nel caso in cui due collaudi consecutivi abbiano
esito negativo il medesimo Ufficio regionale preposto, disporrà la sospensione
dell'attività oggetto delle irregolarità.
4.
la ditta Asfalti Centro S.r.l. è sempre obbligata a tenere
costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito ad
osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle
derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza.
5.
la presente determinazione deve essere:
a.
Notificata
alla Ditta Asfalti Centro S.r.l. e alla ditta Abruzzo Strade S.r.l. nei modi
consentiti dalla Legge;
b.
Pubblicata,
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito
istituzionale nella sezione dell’Amministrazione trasparente, “Sovvenzione,
Contributi, vantaggi economici” ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni
c.
Trasmessa:
-
Al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti;
-
All’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Pescara;
-
Al
Comune di Torrevecchia Teatina (CH);
6.
avverso la presente
determinazione è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla
notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge
n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).
LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Iris Flacco