IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall ‘ 01.11.2015
per uso di vigneto e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di
accesso “ a favore del Sig.
DELL’ARCIPRETE Rocco Andrea Junior nato
a Lanciano (CH) il 23.04.1997 e
residente a Arielli (CH) in Via Fonte
Della Morte 13 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni
di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 10.000 circa
della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Arielli (CH) distinta sulla planimetria generale delle
concessioni con il numero 11 , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2.
l’
ammontare
del canone annuo dovuto quale
corrispettivo della concessione, ai sensi della 203/83 e del D.M. 2 Marzo
1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 168,92 ;
3.
le anzidette somme dovute devono essere corrisposte
dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato
alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di
notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento
unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello
STA medesimo n. RA/038943 del 23.02.2016 , per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di
Chieti , in sede della notifica di cui
al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario
che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente
soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004 , in particolare :
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici
( art. 90 )
6.
la esecutività della presente concessione è subordinata
all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui
dal disciplinare allegato alla nota
dello STA Abruzzo Sud di Chieti n.
RA/038943 del 23.02.2016 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui
ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7.
di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Pasquale Di Meo