IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Reg. (CEE) n.2078/92 del Consiglio del 30
giugno 1992, relativo a metodi di
produzione agricola compatibili con e con la cura dello spazio rurale;
VISTO l’art. 1 lettera “e” del sopra richiamato Reg CEE n. 2078/92, che
incoraggia il ritiro di lunga durata dei seminativi per scopi di carattere
ambientale;
VISTO inoltre l’art. 2, lettera f, dello stesso Reg. che prevede il
ritiro dei seminativi dalla produzione
per almeno vent’anni nella prospettiva
di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale;
PRESO ATTO che nel Periodo di programmazione
1995-2000 alcuni agricoltori regionali
hanno aderito a tale misura sottoponendosi agli impegni previsti;
DATO ATTO che annualmente le ditte interessate
possono procedere a presentare le
domande di conferma impegno a seguito di emanazione di Bandi regionali;
CONSIDERATO che il periodo
ventennale d’impegno non è ancora terminato e che quindi si rende necessario anche per la presente
annualità attivare i termini per la
presentazione delle domande;
VISTO il Reg. (CE) n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007-2013;
VISTO Il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006 recante disposizioni per l’applicazione del Reg. CE 1698/05 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale (FEARS);
VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 con
deliberazione della Giunta Regionale n. 86/P del 05/02/2007 e notificato ai
Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;
DATO ATTO che nel PRSR
Abruzzo 2007-2013 nelle “Disposizioni comuni a tutte o più misure” sono contemplati, a valere sulle risorse FEASR, gli
impegni pluriennali presi nel vecchio periodo di programmazione 2000-2006,
VISTA la Decisione di
Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, “che approva il
programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, nella
versione notificata il giorno 29/10/2015;
VISTA la Deliberazione
della Giunta regionale n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente “Regolamento
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo -
CCI 2014IT06RDRP001” Presa d’atto;
RICHIAMATA la delibera di
Giunta Regionale n°479 del 25 maggio 2007 avente come oggetto: Reg.(CE) n.
1698/05- PRSR Abruzzo 2007-20013: Avviso Pubblico per la presentazione delle
domande di conferma e di aggiornamento per l’annualità 2007 derivanti da
trascinamenti di impegni assunti nel vecchio periodo di programmazione
2000-2006- Misure Agroambientali (ex Misura F) Reg CE 1257/99 e Reg CE 2078/92.;
VISTO il Reg. (UE) n. 335 del 12 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n.
1974/2006 recante disposizioni di
applicazione del Regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEARS);
VISTO il Reg. (UE) N. 1305 del Parlamento
Europea e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) N. 1310, che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo Sviluppo Rurale
(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio e i regolamenti
(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e
del consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
VISTO in particolare l’art. 3 del Reg (UE) 1310
che precisa le condizioni da soddisfare per
l’ammissibilità di alcuni tipi di spesa
ove viene precisato che le
risorse finanziarie previste dal Reg UE 1305/2013 possono essere utilizzate,
fra l’altro, anche per liquidare gli impegni assunti nell’ambito dei Reg. CE
2078/92;
VISTO il regolamento
(UE) n. 1306/2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune
disposizioni del regolamento 1305/2013, che introduce disposizioni
transitorie, come riportato nell’Allegato I (tavole di concordanza delle
misure);
VISTO il regolamento
di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
RITENUTO di stabilire che
le domande afferenti l’annualità 2016, derivanti dai trascinamenti di impegni
presi nel vecchio periodo di programmazione ai sensi del Reg. n. 2078/92
possono essere presentate limitatamente alle sole conferme ed aggiornamento;
DATO ATTO che l’AGEA con
nota del 19-01-2011 prot. n. DSRU.2011.184 raccomanda di inserire anche in
tutti i bandi adottati dalle Regioni la clausola compromissoria, con il
seguente contenuto “ Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione,
esecuzione del presente atto è devoluta
al giudizio arbitrale od alla
procedura conciliativa in conformità
alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del
20-12-2006 pubblicato sulla G.U. del 27.02.2007 e successive modificazioni ed
integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di
conoscere ed accettare”;
DATO ATTO le medesime
domande devono essere inoltrate,
utilizzando la funzionalità on line della procedura informatizzata
operante sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo
le modalità ivi predisposte;
DATO ATTO che i soggetti
autorizzati, previo mandato del richiedente, provvedono all’inoltro per via
informatica delle domande, devono attestare, a pena di esclusione della
domanda, che il richiedente, oltre a possedere i requisiti richiesti, abbia
sottoscritto la copia cartacea della medesima;
DATO ATTO le copie cartacee
delle domande e la relativa documentazione devono essere conservate nei fascicoli aziendali dei
richiedenti, custoditi dai soggetti all’uopo autorizzati, i quali devono tenere
detti fascicoli a disposizione per i controlli da parte degli Organi
competenti;
RITENUTO di poter aprire i
termini per la presentazione delle domande, di cui all’oggetto, a decorrere dalla data di
pubblicazione della presente Determinazione e fino al 16 maggio 2016, fatte
salve eventuali successive proroghe che si ritengono accordate;
DATO ATTO che possa
procedersi all’esecuzione del presente provvedimento tramite Determina
dirigenziale ai sensi della L.R. 77/99;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in premessa:
1.
di stabilire che le domande
afferenti l’annualità 2016, per le
misure agroambientali – previste all’art. 2 comma “f” del Reg. 2078/92 -
possono essere presentate limitatamente alle sole conferme ed aggiornamento
degli impegni ventennali assunti
nel periodo di programmazione
(1996-2000);
2.
di stabilire che le domande di
conferma e aggiornamento per l’annualità 2016 di cui al precedente punto 1) vanno presentate a partire
dalla data di pubblicazione della presente Determinazione sul sito
www.regione.abruzzo.it/agricoltura e fino al
16 maggio 2016, salvo eventuali successive proroghe che si ritengono accordate;
3.
le suddette domande vanno inoltrate per via
telematica utilizzando la funzionalità on line della procedura informatizzata
operante sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo
le modalità ivi predisposte;
4.
i soggetti
autorizzati
i quali, previo mandato del richiedente, provvedono all’inoltro per via
telematica, attestano che il richiedente possiede i requisiti richiesti e che ha sottoscritto, a pena di esclusione
della domanda, la copia cartacea stampata, la quale unitamente alla relativa
documentazione protocollata, va conservata nel fascicolo aziendale del
richiedente medesimo, dai soggetti all’uopo autorizzati, i quali devono tenere
detti fascicoli a disposizione per i controlli da parte degli Organi
competenti;
5.
ogni controversia relativa alla
validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni
del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 20.12.2006 pubblicato
sulla G.U. del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le
parti dichiarano espressamente di conoscere
ed accettare”.
6.
di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai
soli fini notiziali, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, la
stessa pubblicazione costituisce
notifica agli interessati;
7.
di pubblicare il presente
provvedimento anche sul sito internet del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
8.
di autorizzare, altresì, la
pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 14/03/2013, n°. 33, nel sito istituzionale
dell’Amministrazione regionale nella sezione: ”Amministrazione aperta -
Trasparente”;
9.
nei confronti del presente
atto è ammesso ricorso giurisdizionale
al T.A.R. entro 60 giorni e il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.T.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita