IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza
dall‘ 01.11.2014 per uso di vigneto “ a favore del Sig. DI MARTINO Antonio nato
a Ortona (CH) il 04.03.1959 ed ivi residente in Villa Caldari Via Tratturello 7 , a
corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo
punto 5) , della superficie di mq. 5.890 circa delle zone del Tratturo L’Aquila
– Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle
concessioni con i numeri 67 e 68 , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2.
l’
ammontare
del canone annuo dovuto quale
corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 89,96 ;
3.
le anzidette somme dovute devono essere corrisposte
dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato
alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il
presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato
alla nota dello STA medesimo n. RA/38943 del 23.02.2016 , per l’espletamento di
tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e
delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di
Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di
evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’
area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di
salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004
, in particolare :
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti
archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente concessione è subordinata
all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui
dal disciplinare allegato alla nota
dello STA Abruzzo Sud di Chieti n.
RA/38943 del 23.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai
citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7.
di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Pasquale Di Meo