L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di  seminativo  – Tratturo Lanciano – Cupello  in Comune di Lanciano (CH)  -  Ditta CASALANGUIDA Paolo.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1.           il rinnovo della  concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2015 per uso di seminativo “ a favore del Sig. CASALANGUIDA Paolo nato a Lanciano (CH) il 13.03.1946 ed ivi residente in C/da Colle Pizzuto 34  , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 8.810 circa delle zone del Tratturo Lanciano – Cupello  in Comune di Lanciano (CH)  distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 6 , 10 , 11 e 90 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;

2.           l’ ammontare del  canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del  D.M. 2 Marzo 1998  n. 258 di cui in premessa ,  ammonta ad euro € . 80,12  ;

3.           le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

4.           di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti  di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/38943 del 23.02.2016 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5.           di dare mandato allo STA Abruzzo Sud  di  Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

-                  obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .

-                  divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

-                  immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )

6.           la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare  allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti  n. RA/38943 del 23.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7.           di pubblicare la presente Determinazione sul  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8.           la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Pasquale Di Meo