D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Ditta PESCARA RECUPERI s.a.s. (Sede legale: Via Le Mainarde, 26 – Pescara - P.I. 01476270689 – Sede operativa: Viale Europa - Villa Raspa di Spoltore) - Autorizzazione all’ampliamento di un impianto per la cernita e la riduzione volumetrica di rifiuti non pericolosi attività R12, R13 e R3, ubicato nel comune di Spoltore (PE) Viale Europa e identificato al NCEU del Comune di Spoltore (PE) - foglio 15, p.lle 537 – 538.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.           di fare proprie le risultanze delle Conferenze dei Servizi del 22/10/2013 e del 29/07/2014 nonché gli ulteriori passaggi del procedimento istruttorio;

2.           di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45  della Legge Regionale 19/12/2007 n. 45 e s.m.i., l’intervento proposto dalla Ditta Pescara Recuperi s.a.s. (Sede Legale:  Via Le Mainarde, 26 - P.I. 01476270689 – Sede operativa: Viale Europa - Villa Raspa di Spoltore) concernente l’ampliamento di un impianto per la cernita e la riduzione volumetrica di rifiuti non pericolosi attività R12, R13 e R3 (potenzialità totale di 20.330 t/a e stoccaggio massimo istantaneo 185 t), ubicato nel Comune di Spoltore (PE), Viale Europa e identificato al NCEU del Comune di Spoltore (PE) - foglio 15, p.lle 537 - 538 - per una superficie complessiva dell’area pari a mq. 8.190, in conformità agli elaborati tecnici e progettuali di seguito elencati:

1       Relazione (Variante non sostanziale - giugno 2012);

2       Elab. 1 - Modifiche al nuovo capannone ed alla linea di lavorazione – scala 1:100 (Variante non sostanziale - giugno 2012);

3       Elab. 2 - Planimetria rete idrica e fognaria – scala 1:200 (Variante non sostanziale - giugno 2012);

4       Elab. 3 - Planimetria aree stoccaggi – scala 1:400 (Variante non sostanziale - giugno 2012).

Documentazione integrativa richiesta in sede di conferenza dei Servizi del 22/10/2013 (febbraio 2014)

1.           Relazione Tecnica:

a)      Copia dello Studio previsionale di impatto acustico;

b)      Sistemi di abbattimento delle emissioni acustiche,

c)      Integrazioni alla relazione idro-geologica;

d)      Presenza di eventuali punti di emissione in atmosfera;

e)      Caratteristiche costruttive dell’impermeabilizzazione di piazzale;

f)       Caratteristiche dell’impianto di trattamento acque di prima pioggia;

g)      Chiarimenti sui CER ammissibili, operazioni e potenzialità;

h)      Descrizione delle attività svolte;

i)       Modalità di contenimento delle emissioni diffuse;

j)       Scheda tecnica dell’impianto di trattamento;

k)      Recinzione dell’insediamento e barriera perimetrale a verde;

l)       Dati dimensionali;

m)     Eventuali aree esterne per lo scarico e/o cernita rifiuti;

n)      Piano di ripristino ambientale;

o)      Gestione delle terre e rocce da scavo;

p)      Attività di cantiere e relativa produzione di polveri e rumore;

q)      Gestione tecnica dei RAEE;

2.           All. I – Valutazione Previsionale di impatto acustico;

3.           All. II – Relazione geologica-idrogeologica;

4.           All. III – Lay-out impiantistico aggiornato;

3.           di autorizzare la Ditta Pescara Recuperi s.a.s.:

3.1  alla realizzazione e l’esercizio ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dell’impianto di cui al precedente punto 2);

3.2  ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale pulverulento;

4.           di stabilire che, relativamente alla fase di gestione delle acque provenienti dall’area dell’impianto, così come risulta dagli elaborati indicati al precedente punto 2), la Ditta dovrà provvedere al loro conferimento presso impianti di gestione di rifiuti liquidi; successivamente alla realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia si procederà all’esame della istanza di autorizzazione allo scarico, con riferimento alla normativa di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

5.           di disporre che nell’impianto possono essere gestiti i codici CER analiticamente riportati nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6.           di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 3) è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

-            Comune di Spoltore – nota del 31.12.2012 prot. n. 3169

1.           il trattamento venga effettuato senza interessare la porzione di terreno indicata come area permeabile in riferimento al PdC n. 85/19 ed in relazione al provvedimento SUAP in corso di definizione;

2.           il metodo di smaltimento delle acque bianche venga rappresentato e documentato con l’indicazione dei manufatti di captazione delle acque piovane del piazzale, della vasca di prima pioggia, fino al recapito finale, integrata da particolari costruttivi, in scala adeguata, di tutti i manufatti che compongono detto sistema;

3.           siano salvi e rispettati i diritti di terzi e la competenza di ogni altro Ente o Amministrazione.

-            AUSL – Distretto di Pescara – Conferenza di Servizi del 29/07/2014

        L’area di pavimentazione permeabile deve essere ben delimitata da quella impermeabile tramite la realizzazione di appositi manufatti;

        Relativamente agli aspetti emissivi relativi al rumore si rimanda alle valutazioni tecniche dell’ARTA territorialmente competente;

        Nella fase di cantiere qualora si preveda il superamento dei limiti emissivi relativi al rumore la ditta dovrà richiedere specifica autorizzazione comunale;

        Trasmettere al SGR, alla Provincia di Pescara, ed all’ARTA e la AUSL territorialmente competenti entro n. 90 (novanta) giorni dall’attivazione dell’impianto, una verifica post operam inerente il rispetto dei parametri emissivi relativi al rumore da effettuare delle condizioni di esercizio più gravose;

        In riferimento alle emissioni diffuse si prende atto della dichiarazione della ditta sulla esiguità delle stesse e si prescrive l’attuazione di tutte le misure atte al contenimento delle stesse;

        Effettuare giornalmente la pulizia dello stabilimento tramite spazzamento ed altre operazioni atte ad eliminare i residui polverosi nelle aree dello stabilimento,

        Adottare un piano di disinfestazione/derattizzazione da effettuare periodicamente e trasmettere lo stesso al SGR, alla Provincia di Pescara, ed all’ARTA e la AUSL territorialmente competenti entro n. 90 (novanta) giorni dall’attivazione dell’impianto.

-            ARTA  - Distretto Provinciale di Pescara - nota del 21/11/2014 prot. N. RA/ 310748

1.      occorre che la ditta proceda ad effettuare una campagna di misure fonometrice post operam (vedi L.R. n. 23 del 17/07/2007 art. 4 comma 7) mirata alla verifica dell’effettivo rispetto dei valori limite applicabili presso i ricettori considerati nello studio previsionale. Tale campagna da effettuarsi a cura di un tecnico competente in acustica, dovrà, in particolare, verificare il rispetto del valore limite differenziale presso i ricettori abitativi più esposti (R3 e R4, vedi tabella a pag. 15 del documento);

2.      in esito alle verifiche fonometriche di cui al precedente punto, qualora risultassero superati i valori limite, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre le emissioni sonore dell’impianto, documentandone l’efficacia.

7.           di stabilire che il presente provvedimento, pertanto sostituisce tutti i precedenti provvedimenti già rilasciati a favore della Ditta Pescara Recuperi s.a.s., di cui si richiamano, per quanto applicabili, le condizioni e le prescrizioni in essi contenute; la presente autorizzazione è prorogabile, alle medesime condizioni, nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e da eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia;

8.           di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a)      Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b)      In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c)      I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

9.           di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19/1/.2007, n. 45 e s.m.i.;

10.        di stabilire che l’esercizio dell’impianto in oggetto è preceduto dall’invio, allo scrivente Servizio, della seguente documentazione, oltre alla comunicazione di inizio lavori:

10.1 documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto 17.2);

10.2  comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori contenente:

      l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

      l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

      il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

10.3      data di avvio dell’impianto;

10.4  documentazione comprovante i regolari adempimenti alle procedure di cui al DPR n. 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

10.5    copia dell’autorizzazione prevista dal DPR n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione, così come previsti dalla medesima normativa.

11.        di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

        la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

        la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

        l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

        il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

        l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

12.        di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

13.        di obbligare la Ditta Pescara Recuperi s.a.s. al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 25/07/2005, n. 151 avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, relativa alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

14.        di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori   prescrizioni:

        deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

        devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

        devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

        deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

15.        di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Pescara ed all’ARTA - Distretto Provinciale di Pescara di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11/10/2010;

16.        di richiamare la Ditta Pescara Recuperi s.a.s. all’osservanza delle norme che disciplinano il D.M. 17 dicembre 2009 – “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i. istituito ai sensi dell’art. 188 ter del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;

17.        di obbligare la Ditta in oggetto a:

17.1  possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

17.2  prestare prima dell’avvio effettivo delle operazioni di gestione dell’impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla DGR n. 790 del 03/08/2007 e s.m.i.;

18.        di stabilire che la Ditta dovrà trasmettere a codesto Servizio, prima dell’avvio del cantiere, le risultanze delle verifiche sui materiali movimentati affinché sia evidente il non superamento dei limiti dei valori delle concentrazione soglia di contaminazione di cui alla colonna B della Tab. 1 dell’All. 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

19.        di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

20.        di fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs.6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – “Codice antimafia”;

21.        di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;

22.        di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune Spoltore (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di PESCARA;

23.        di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

24.        di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

 

Segue Allegato