L’AUTORITA’
COMPETENTE
(Direttive
Tecniche allegate alla Delibera di G.R. 479 del 14/6/2010)
Omissis
DETERMINA
Ai
sensi dell’art. 3.3 delle “Direttive Tecniche” allegate alla Delibera di Giunta
Regionale n. 479 del 14/6/2010, per tutto quanto esposto in premessa che in
questa sede si intende integralmente riportato,
La
ditta IMPREMAR Sr.l. con sede legale in Roma, via
Melzo n. 4, è autorizzata alla realizzazione del progetto di ripristino
ambientale dell’ex cava sita
in località “Villa Mazza” nel Comune di Pizzoli (AQ) con rifiuti
inerti provenienti dall’ impianto mobile di frantumazione e vagliatura ubicato
all’interno dell’area da di ripristinare e distinta catastalmente al foglio n.
25, particelle n. 149, 143, 39, 38, 164 del Comune di Pizzoli (AQ), alle
seguenti condizioni:
1.
la ditta deve
rispettare quanto indicato nel progetto di ripristino ambientale allegato al
presente provvedimento munito del visto della Conferenza dei Servizi del
5/03/2012;
2.
devono essere rispettate le prescrizioni,
impartite dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto
Ambientale e contenute nel giudizio n. 1887 del 01/12/2011:
3.
la ditta deve
posizionare l’impianto di trattamento all’interno dell’area dell’ex cava, ma al di fuori dell’area classificata come P3
dalla vigente normativa P.A.I. e occupare una porzione delle particelle n. 164,
143, e 39, per una superficie di circa 2600 mq. ;
4.
l’area interessata dall’impianto di trattamento
deve essere adeguatamente protetta e recintata, munita di cancello di acceso;
5.
prima dell’inizio dei lavori deve essere
presentato il DSS, redatto ai sensi dell’art.6 del D.Lgs
n.624/1996, e comunicato agli Organi di Vigilanza il nominativo del Direttore
Responsabile, cosi come ogni eventuale variazione;
6.
presso il cantiere deve essere tenuto un
registro delle operazioni di gestione del materiale utilizzato, con fogli
timbrati e numerati, nel quale annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei materiali conferiti per la verifica annuale da
parte degli Organi di Vigilanza;
7.
in fase di
avvio dell’attività, va rilevato il livello di impatto acustico sul plesso
scolastico comunale, e nel caso venisse rilevata una soglia superiore a quella
prevista dalla normativa vigente, la ditta dovrà mettere in opera delle idonee
barriere fonoassorbenti d’intesa con l’Amministrazione comunale;
8.
sul materiale utilizzato dovranno essere presi in esame
tutti i parametri relativi ai test di cessione come previsto dall’art. 5 del
D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
9.
la ditta deve
verificare scrupolosamente se la tipologia del materiale lavorato o se le
attività pregresse svolte sul sito di provenienza richiedano la ricerca di
ulteriori parametri significativi oltre quelli previsti nel progetto allegato
alla presente autorizzazione;
10.
dovrà essere evitata la formazione di polveri
che potrebbero essere generate dalla movimentazione dei materiali;
11.
il volume totale
di riempimento è di mc 192.673 ;
12.
ogni eventuale variazione in ordine alle caratteristiche
del sito, dei materiali conferiti o della titolarità dell’attività deve essere
preventivamente comunicata al Servizio Risorse del Territorio per la
predisposizione dei relativi interventi;
13.
il completamento del ripristino deve avvenire entro 3
(tre) anni dalla data di notifica del presente provvedimento;
14.
una volta completato
il ripristino la ditta deve rimuovere l’impianto mobile di triturazione
dall’area di cava;
15.
il direttore Responsabile, alla chiusura dell’attività
di recupero della ex cava, deve redigere una dettagliata relazione finale che
attesti la regolarità dell’opera eseguita, con allegata la documentazione
giustificativa necessaria.
Il
presente provvedimento
-
non consente l’avvio dei lavori relativi
al progetto di ripristino ambientale prima che la Ditta abbia perfezionato
l’iscrizione al R.I.P., ai sensi dell’art.5 del D.M. 5/02/1998 e s. m. ed i.,
con la competente Amministrazione Provinciale e stipulato la polizza di
garanzia prevista;
-
deve essere pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato all’esercente nei modi consentiti
dalla legge nonché trasmesso alla Provincia, al Comune, al Servizio Gestione
Rifiuti e al Corpo Forestale dello
Stato, per quanto di competenza.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge
n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Ezio Faieta