D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.. Determina  Dirigenziale DN3/84 del 10/07/2007 integrata con Determina DN3/38 del 22/02/2008. Ditta ECOTEC s.r.l.  - Impianto di stoccaggio, recupero e pretrattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi ubicato nel comune di Ortona (CH) in c.da Tamarete, Zona Industriale. Presa d’Atto delle varianti non sostanziali alla DN3/38 del 22/02/2008.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.      di prendere atto delle varianti non sostanziali alla DN3/38 del 22/02/2008  comunicate dalla Ditta Ecotec S.r,l. e  di seguito riportate:

-            attivazione di un nuovo impianto di cernita e selezione dei rifiuti, in sostituzione di quello autorizzato con DN3/38 del 22/02/2008 e distrutto a seguito di incidente in data 25/07/2008, nonché la variazione del posizionamento della linea di selezione ubicata in direzione ortogonale rispetto a quella precedentemente autorizzata (Allegate: Planimetria situazione precedente e situazione aggiornata - sc. 1:500 data 21/09/2012);

-            realizzazione di  una apertura di circa 10 metri nel muro di contenimento realizzato lungo un lato della zona 7 e realizzazione di una griglia collegata ad un pozzetto chiuso per la raccolta dei liquidi eventualmente sversati (Allegata Planimetria sc. 1:500 data 06/02/2013); 

-            riorganizzazione spazi di lavoro nel piazzale operativo esterno (Allegate: Tavola 1 – Situazione comunicata in data 05/08/2014 e 02/10/2014 e Tavola 2 - Situazione futura - sc. 1:500 data 28/01/2016) con modifiche impiantistiche attraverso l’uso di un secondo impianto di cernita e selezione dei rifiuti;

-            variazione delle quantità annue di alcuni gruppi di rifiuti avviati alle operazioni di recupero senza modifica della potenzialità complessiva dell’impianto e introduzione di un nuovo codice CER (191210) – Rifiuti combustibili. Nello specifico:

·             Rifiuti di vetro in forma non disperdibile (CER 150107) – imballaggi in vetro -  autorizzati per un quantitativo pari a 10.000 t/anno, vengono ridotti a 4.000 t/anno;

·             Rifiuti di ferro, acciaio, ghisa e di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 150104) – imballaggi metallici - autorizzati per un quantitativo pari a 6.000 t/anno, vengono ridotti a 1.000 t/anno;

·             Rifiuti di plastica e gomma (CER 150102) – imballaggi in plastica - autorizzati per un quantitativo pari a 6.000 t/anno, vengono ridotti a 3.000 t/anno;

·             Altri rifiuti (CER 150106) – imballaggi in materiali misti - autorizzati per un quantitativo pari a 6.000 t/anno, vengono aumentati a 20.000 t/anno;

·             Rifiuti urbani, gruppo di codici CER autorizzato per un quantitativo pari a 10.000 t/anno, vengono ridotti a 5.000 t/anno;

·             Rifiuti di legno e sughero, gruppo di codici CER autorizzato per un quantitativo pari a 6.000 t/anno, vengono ridotti a 1.000 t/anno;

·             Altri rifiuti contenenti metalli, gruppo di codici CER autorizzato per un quantitativo pari a 6.000 t/anno, vengono ridotti a 1.000 t/anno;

·             l’introduzione di un nuovo codice CER (191210) – Rifiuti combustibili – per una quantità massima da stoccare pari a 15.000 t/anno e una potenzialità istantanea pari a 3.000 t.

2.      di richiamare il rispetto delle eventuali condizioni di cui alla DN3/38 del 22/02/2008 , salvo quanto modificato con il presente provvedimento;

3.      di fare salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia, sono fatti salvi eventuali diritti a terzi;

4.       di prevedere che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16 della L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i.;

5.      di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge alla Ditta Ecotec S.r.l. - c.da Tamarete, Zona Industriale del comune di Ortona (CH);

6.      di trasmettere copia del  presente atto al comune di Ortona (CH), alla Provincia di Chieti, all’ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Distretto Provinciale di Chieti;

7.      di trasmettere ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., copia del presente provvedimento all’Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

 

8.           di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini