Approvazione Schema di Convenzione con l’istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Inail per l’erogazione di prestazioni Integrative di Riabilitazione (LIA).

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo dott. Luciano D’Alfonso è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, secondo i Programmi Operativi di cui all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO il Decreto commissariale n. 90/2014 del 12 agosto 2014 di insediamento del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

 

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;

 

VISTO l’art. 12 della L 11 marzo 1988 n. 67 a tenore del quale L’INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e, nell’ambito dei rapporti convenzionali con le Regioni, all’erogazione delle prime cure ambulatoriali, in coordinamento con le Aziende sanitarie locali;

 

VISTO l’art. 95 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 che riconosce alle Regioni la facoltà di stipulare convenzioni con l’INAIL per disciplinare, nell’ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del SSN e quelli a carico dell’INAIL;

 

VISTO il decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81 come modificato dal decreto legislativo n. 106 del 03 agosto 2009 recante “Attuazione all’art. 1 della L 03 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

 

RICHIAMATI, in particolare,:

-        l’art. 9 comma 4 lettera d-bis a tenore del quale l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo Accordo Quadro stipulato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito l’INAIL, di definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

-        l’art. 11 comma 5 bis che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, riconosce all’INAIL, d’intesa con le Regioni interessate, la facoltà di avvalersi dei servizi pubblici e privati mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;

 

VISTI l’art. 19 della L 10 marzo 1982 n. 251 ed il DPR 18 luglio 1984 n. 782 secondo cui l’INAIL, oltre a fornire protesi, presidi ortopedici ed ausili tecnici agli infortunati sul lavoro, può erogare prestazioni protesiche a favore degli assistiti del SSN, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Regioni, unitamente all’addestramento all’uso, alla riabilitazione e ad una sistematica azione di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale;

 

VISTO l’Accordo Quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL, del 02 febbraio 2012, rep. Atti n 34/CSR, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome ai sensi delle riferite disposizioni del D.legsl n. 81/2008;

 

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 2 comma 2 del suddetto Accordo secondo cui “L’INAIL, d’intesa con la Regione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell’art. 11 comma 5 bis del DLgsl. n. 81/2008, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività, potrà erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici anche ai fini del loro inserimento socio-riabilitativo”;

 

VISTA la DGR n. 748 del 09 settembre 2015 di approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra l’INAIL e la Regione Abruzzo per l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL;

 

PRECISATO che in data 06 ottobre 2015 la Regione Abruzzo ha concluso con l’INAIL il Protocollo d’Intesa assentito nei relativi contenuti dalla riferita DGR n. 748/2015;

 

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 6 del suddetto Protocollo che ne subordina la concreta applicazione alla conclusione, tra la Regione Abruzzo e l’INAIL, di una o più convenzioni attuative anche per l’individuazione delle specifiche strutture o i servizi pubblici o privati da utilizzare per l’erogazione delle prestazioni;

 

VISTO lo schema di Convenzione tra l’INAIL e la Regione Abruzzo per l’erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione (LIA), che si allega al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All.1), di seguito per brevità, Convenzione;

 

CONSIDERATO che la Convezione individua, in uno specifico elenco, le strutture accreditate ed, in quanto tali, potenziali erogatori di prestazioni sanitarie in nome e per conto del servizio sanitario regionale,  con le quali l’INAIL potrà stipulare convenzioni per l’erogazione, regime ambulatoriale e/o semi residenziale, di prestazioni integrative anche ai fini del reinserimento socio-lavorativo dei lavoratori infortunati o tecnopatici. L’elenco delle strutture potrà essere periodicamente aggiornato d’intesa tra la Regione Abruzzo e L’INAIL;

 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione “le prestazioni integrative saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell’INAIL. Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei LEA queste ultime rimarranno a carico della competente ASL solo se prescritte dai medici del SSN o dai medici dell’INAIL su ricettario fornito dalla Azienda sanitaria Locale ed erogate presso la struttura accreditata nei limiti del budget assegnato”;

 

RITENUTO che i contenuti della Convenzione, nell’ottica di un coordinato esercizio delle attività di competenza della Regione e dell’INAIL, garantiscano la più efficace e tempestiva erogazione, in materia di riabilitazione, delle prestazioni integrative (LIA) in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici;

 

STABILITO, in ragione dell’impellente ed urgente necessità assistenziale, di procedere all’immediata approvazione dello schema di Convenzione, trasmettendo, il presente provvedimento, ai Ministeri affiancanti il Paiano di Rientro, successivamente alla sua formale approvazione, per la prescritta validazione;

 

DECRETA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1.      di approvare lo schema di Convenzione tra l’INAIL e la Regione Abruzzo per l’erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione (LIA), che si allega al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All.1),

2.      di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, per la relativa validazione, provvedendone, inoltre, alla pubblicazione sul BURA.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2