IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo dott. Luciano D’Alfonso è stato nominato
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del
settore sanitario della Regione Abruzzo, secondo i Programmi Operativi di cui
all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto
commissariale n. 90/2014 del 12 agosto 2014 di insediamento del Commissario ad
Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito
di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario
abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui
all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;
VISTO il decreto
commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del
dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub
Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTO l’art. 12 della L
11 marzo 1988 n. 67 a tenore del quale L’INAIL provvede agli accertamenti, alle
certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni
sul lavoro e di malattie professionali e, nell’ambito dei rapporti
convenzionali con le Regioni, all’erogazione delle prime cure ambulatoriali, in
coordinamento con le Aziende sanitarie locali;
VISTO l’art. 95 della
L. 23 dicembre 2000 n. 388 che riconosce alle Regioni la facoltà di stipulare
convenzioni con l’INAIL per disciplinare, nell’ambito della programmazione
regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili
per il compiuto recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati sul
lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena
integrazione tra i livelli di tutela a carico del SSN e quelli a carico
dell’INAIL;
VISTO il decreto
legislativo 09 aprile 2008 n. 81 come modificato dal decreto legislativo n. 106
del 03 agosto 2009 recante “Attuazione all’art. 1 della L 03 agosto 2007 n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
RICHIAMATI, in particolare,:
- l’art. 9 comma 4 lettera d-bis a tenore
del quale l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non
ospedaliera, previo Accordo Quadro stipulato in sede di Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito
l’INAIL, di definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni da parte
dell’INAIL senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- l’art. 11 comma 5 bis che, al fine di
garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici
a tutte le cure necessarie ai sensi del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965,
riconosce all’INAIL, d’intesa con le Regioni interessate, la facoltà di
avvalersi dei servizi pubblici e privati mediante le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
VISTI l’art. 19 della L
10 marzo 1982 n. 251 ed il DPR 18 luglio 1984 n. 782 secondo cui l’INAIL, oltre
a fornire protesi, presidi ortopedici ed ausili tecnici agli infortunati sul
lavoro, può erogare prestazioni protesiche a favore degli assistiti del SSN,
sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Regioni, unitamente
all’addestramento all’uso, alla riabilitazione e ad una sistematica azione di
sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale;
VISTO l’Accordo Quadro
per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza
sanitaria da parte dell’INAIL, del 02 febbraio 2012, rep. Atti n 34/CSR,
approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
Province Autonome ai sensi delle riferite disposizioni del D.legsl
n. 81/2008;
RICHIAMATO, in particolare,
l’art. 2 comma 2 del suddetto Accordo secondo cui “L’INAIL, d’intesa con la
Regione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai
sensi dell’art. 11 comma 5 bis del DLgsl. n. 81/2008,
comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione
all’esercizio delle attività, potrà erogare le prestazioni integrative
necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici anche ai fini del loro inserimento
socio-riabilitativo”;
VISTA la DGR n. 748 del
09 settembre 2015 di approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra l’INAIL
e la Regione Abruzzo per l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da
parte dell’INAIL;
PRECISATO che in data 06
ottobre 2015 la Regione Abruzzo ha concluso con l’INAIL il Protocollo d’Intesa
assentito nei relativi contenuti dalla riferita DGR n. 748/2015;
RICHIAMATO, in particolare,
l’art. 6 del suddetto Protocollo che ne subordina la concreta applicazione alla
conclusione, tra la Regione Abruzzo e l’INAIL, di una o più convenzioni
attuative anche per l’individuazione delle specifiche strutture o i servizi
pubblici o privati da utilizzare per l’erogazione delle prestazioni;
VISTO lo schema di
Convenzione tra l’INAIL e la Regione Abruzzo per l’erogazione di prestazioni
integrative di riabilitazione (LIA), che si allega al presente provvedimento
quale parte costitutiva ed integrante (All.1), di seguito per brevità,
Convenzione;
CONSIDERATO che la Convezione
individua, in uno specifico elenco, le strutture accreditate ed, in quanto
tali, potenziali erogatori di prestazioni sanitarie in nome e per conto del
servizio sanitario regionale,
con le quali l’INAIL potrà stipulare convenzioni per
l’erogazione, regime ambulatoriale e/o semi residenziale, di prestazioni
integrative anche ai fini del reinserimento socio-lavorativo dei lavoratori
infortunati o tecnopatici. L’elenco delle strutture
potrà essere periodicamente aggiornato d’intesa tra la Regione Abruzzo e
L’INAIL;
PRECISATO che, ai sensi
dell’art. 5 della Convenzione “le prestazioni integrative saranno erogate con
oneri ad esclusivo carico dell’INAIL. Qualora il percorso riabilitativo preveda
anche prestazioni incluse nei LEA queste ultime rimarranno a carico della
competente ASL solo se prescritte dai medici del SSN o dai medici dell’INAIL su
ricettario fornito dalla Azienda sanitaria Locale ed erogate presso la
struttura accreditata nei limiti del budget assegnato”;
RITENUTO che i contenuti
della Convenzione, nell’ottica di un coordinato esercizio delle attività di
competenza della Regione e dell’INAIL, garantiscano la più efficace e tempestiva
erogazione, in materia di riabilitazione, delle prestazioni integrative (LIA)
in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici;
STABILITO, in ragione
dell’impellente ed urgente necessità assistenziale, di procedere all’immediata
approvazione dello schema di Convenzione, trasmettendo, il presente
provvedimento, ai Ministeri affiancanti il Paiano di Rientro, successivamente
alla sua formale approvazione, per la prescritta validazione;
DECRETA
Per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di
approvare lo schema di Convenzione tra l’INAIL e la Regione Abruzzo per
l’erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione (LIA), che si allega
al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All.1),
2. di
trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e Finanze, per la relativa validazione, provvedendone, inoltre,
alla pubblicazione sul BURA.
IL COMMISSARIO AD
ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso
Segue
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