L.R. 01 marzo 2012, n. 11 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” – CONFERMA ISCRIZIONE  Associazione “ARCHEOCLUB di Guardiagrele” al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione  Prima – Articolazione  c)

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

 

PREMESSO 

-                   che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina  delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di  promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

-                   che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

 

RILEVATO   che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

 

PRESO ATTO   che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

CONSIDERATO     

-                   che l’art. 6, della citata L.R.  11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;

-                   che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:

a)           socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

b)          solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c)           ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

 

-                   che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

-                   che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

-                   che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

-                   che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

 

RILEVATO   che,  ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

 

DATO ATTO            che, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1093 del 29.12.2015 “Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione di cui alla  Legge 190/2012” – il competente ufficio ha proceduto alla Verifica della  sussistenza dei  requisiti richiesti per la permanenza all’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale iscritte alla data del 31.12.2015;

 

VISTA            la nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al protocollo n. RA/43152/DPF014  del  26/02/2016,  dell’Associazione ARCHEOCLUB di Guardiagrele con la quale ha trasmesso copia conforme dell’atto costitutivo   e dello Statuto vigente nonché la relativa documentazione  attestante i requisiti per la permanenza all’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11;

 

DATO ATTO            che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla nota  sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la conferma della originaria iscrizione alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

RITENUTO   pertanto, di poter confermare, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’iscrizione dell’Associazione ARCHEOCLUB  con sede legale Comune di Guardiagrele, Via Marrucina,n. 26,  alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale , del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione,  disposta con Determinazione n. DL29/106 del 29/10/2013;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii

 

DETERMINA

 

Per le  motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

 

a.            di prendere atto che, con  nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al protocollo n. RA/43152/DPF014  del  26/02/2016,  l’Associazione  ARCHEOCLUB di Guardiagrele (CH)  ha trasmesso copia conforme dell’atto costitutivo   e dello Statuto vigente nonché la relativa documentazione  attestante i requisiti per la permanenza all’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11

b.           di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla nota  sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la conferma della originaria iscrizione alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale

c.            di confermare, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’ iscrizione dell’Associazione  ARCHEOCLUB con sede legale Comune di Guardiagrele, Via Marrucina, n. 26  alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione,  disposta con Determinazione n. DL29/106 del 29/10/2013;

d.           di definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;

e.            di utilizzare ai fini dell’integrazione del presente atto di iscrizione l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;

f.            di disporre la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;

g.           di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;

h.           di disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini