IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che, la Legge 07 dicembre
2000, n. 383, “Disciplina delle
Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo
comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali
e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale,
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti;
-
che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi
di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono considerate
associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima
L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i
gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività
di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e
nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11
recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul
B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione
alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che l’art. 6, della citata
L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del
richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per
l’iscrizione al Registro stesso;
-
che il comma 3 dell’art. 7
della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di
attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a)
socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
b)
solidarietà,
diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
c)
ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che le Associazioni di
promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale
se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della
L.R. 11/2012;
-
che la perdita di uno solo
dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della
procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che l’iscrizione al
Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione
al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
-
che l’iscrizione è
condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai
fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri
Enti pubblici;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le
Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a
trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni
anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a)
b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1
comporta la cancellazione dal registro regionale;
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto
dalla D.G.R. n. 1093 del 29.12.2015 “Aggiornamento su proposta del Responsabile
per la prevenzione della corruzione del Piano triennale della Prevenzione della
Corruzione di cui alla
Legge 190/2012” – il competente ufficio ha proceduto alla
Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza
all’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale
iscritte alla data del 31.12.2015;
VISTA
-
la nota acquisita dal Dipartimento per la Salute
e il Welfare , Servizio “per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al
protocollo n. RA/34633/DPF014
del 16/02/2016, del Comitato Territoriale ARCI L’AQUILA con
la quale ha trasmesso copia dell’atto costitutivo e dello Statuto vigente nonché la relativa
documentazione attestante i requisiti
per la permanenza all’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di
promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11;
-
la documentazione
integrativa alla succitata nota
del 8/03/2016 acquisita agli atti del Dipartimento
,Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” con prot. n.
RA/52176/DPF014 del 10.03.2016;
DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate
norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata
alle note sopramenzionate, ed ha
riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti,
necessari per la conferma della originaria iscrizione alla Sezione prima,
Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico artistico, sport e
tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;;
RITENUTO pertanto, di poter confermare, ai sensi delle
sopra richiamate disposizioni normative, l’iscrizione del Comitato Territoriale
ARCI L’AQUILA con sede legale Comune di L’Aquila, Via Saragat s.n.c., alla Sezione prima, Articolazione c)
ambiente, cultura e patrimonio storico artistico, sport e tempo libero, turismo
sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale,
sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con Determinazione n. DL33/99 del
24/04/2013;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
a.
di prendere atto che,
con nota acquisita dal Dipartimento per
la Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema
Integrato Socio-Sanitario” al protocollo n. RA/34633/DPF014 del
16/02/2016, integrata con nota
del 8/03/2016 acquisita agli atti del Dipartimento,
Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato
Socio-Sanitario” con prot.
RA/52176/DPF014 del 10.03.2016 il Comitato Territoriale ARCI L’AQUILA ha
trasmesso copia conforme dell’atto costitutivo
e dello Statuto vigente nonché la relativa documentazione attestante i requisiti per la
permanenza all’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di
promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11
b.
di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione
delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della
documentazione allegata alle note
sopramenzionate, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la
sussistenza dei requisiti, necessari per la conferma della originaria iscrizione
alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico
artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale
c.
di confermare, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni
normative, l’iscrizione del Comitato Territoriale ARCI L’AQUILA con sede
legale Comune di L’Aquila, Via Saragat s.n.c.,
alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio
storico artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, sussistendo i requisiti che
avevano dato luogo alla originaria iscrizione,
disposta con Determinazione n. DL33/99 del 24/0472013;
d.
di definire quale elemento
integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto
della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs
14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
e.
di utilizzare ai fini
dell’integrazione del presente atto di iscrizione l’attestazione dell’avvenuta
pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
f.
di disporre la notifica del presente
provvedimento all’associazione interessata;
g.
di trasmettere copia del presente atto
al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore
preposto alle Politiche Sociali;
h.
di disporre ai sensi del comma 5
art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente
determinazione sul B.U.R.A.T.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini