IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che, la Legge 07 dicembre
2000, n. 383, “Disciplina delle
Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo
comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali
e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale,
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti;
-
che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi
di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono considerate
associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima
L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i
gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività
di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e
nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11
recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul
B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione
alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che l’art. 6, della citata
L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del
richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per
l’iscrizione al Registro stesso;
-
che il comma 3 dell’art. 7
della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di
attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a)
socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
b)
solidarietà,
diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
c)
ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che le Associazioni di
promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale
se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della
L.R. 11/2012;
-
che la perdita di uno solo
dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della
procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che l’iscrizione al
Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione
al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
-
che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le
Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a
trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni
anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a)
b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1
comporta la cancellazione dal registro regionale;
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto
dalla D.G.R. n. 1093 del 29.12.2015 “Aggiornamento su proposta del Responsabile
per la prevenzione della corruzione del Piano triennale della Prevenzione della
Corruzione di cui alla
Legge 190/2012” – il competente ufficio ha proceduto alla
Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza
all’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale
iscritte alla data del 31.12.2015;
VISTA la nota acquisita dal Dipartimento per la
Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema
Integrato Socio-Sanitario” al protocollo n. RA/52183/DPF014 del
10/03/2016, dell’Associazione ANFFAS
REGIONE ABRUZZO con la quale ha trasmesso copia conforme dell’atto
costitutivo e dello Statuto vigente
nonché la relativa documentazione
attestante i requisiti per la permanenza all’iscrizione al Registro
Regionale delle Associazioni di promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11;
DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha
proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla nota sopramenzionata,
ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti,
necessari per la conferma della originaria iscrizione alla Sezione prima,
Articolazione b)solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale,
del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
RITENUTO pertanto, di poter confermare, ai sensi delle
sopra richiamate disposizioni normative, l’iscrizione dell’Associazione ANFFAS
REGIONE ABRUZZO con sede legale Comune
di Pescara, Via Bernini, interno Parco del Sorriso, alla Sezione prima, Articolazione b)
solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale, del Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, sussistendo i requisiti che
avevano dato luogo alla originaria iscrizione,
disposta con Determinazione n. DL33/159 del 23/07/2013;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
a.
di prendere atto che, con
nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio
“per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al
protocollo n. RA/52183/DPF014 del 10/03/2016,
l’Associazione ANFFAS REGIONE
ABRUZZO ha trasmesso copia conforme
dell’atto costitutivo e dello Statuto
vigente nonché la relativa documentazione
attestante i requisiti per la permanenza all’iscrizione al Registro Regionale
delle Associazioni di promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11
b.
di dare atto che il competente
Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica
istruttoria della documentazione allegata alla nota sopramenzionata, ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la
conferma della originaria iscrizione alla Sezione prima, Articolazione b)
solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale, del Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale
c.
di confermare, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni
normative, l’ iscrizione dell’Associazione
ANFFAS REGIONE ABRUZZO con sede legale Comune di Pescara , Via Bernini,
interno Parco del Sorriso, alla Sezione
prima, Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e
spirituale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale,
sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con Determinazione n. DL33/159 del
23/07/2013;
d.
di definire quale elemento
integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi
all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
e.
di utilizzare ai fini
dell’integrazione del presente atto di iscrizione l’attestazione dell’avvenuta
pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
f.
di disporre la notifica del presente
provvedimento all’associazione interessata;
g.
di trasmettere copia del presente atto
al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore
preposto alle Politiche Sociali;
h.
di disporre ai sensi del comma 5
art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente
determinazione sul B.U.R.A.T.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini