IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 1766/27, nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato
con R.D. n. 332/28;
VISTO
il D.P.R. n. 616/77;
VISTA
la L.R. n. 25/88;
VISTA
la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATA
la D.G.R. n.° 403 DEL 27/05/2015 di riorganizzazione del dipartimento politiche
di sviluppo rurale e della pesca;
VISTA
la Determinazione Dirigenziale n. DPD028/65 del 25/02/2016 con la quale sono state approvate
le richieste di legittimazione con contestuale
affrancazione di terre civiche site nel Comune di Orsogna (CH) e riportate
nell’ elenco n. 14 ;
VISTO
l’allegato “A” elenco n. 14
datato 30/09/2015 e rettificato il 25/02/2016, allegato alla
determinazione dirigenziale sopra richiamata, dal quale si evincono le Ditte
che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati
catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di ORSOGNA (CH), oltre alle 10 annualità pregresse
nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO
che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei
Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato
“A” elenco n. 14, datato 30/09/2015 e rettificato il
25/02/2016 sopra richiamato;
RICHIAMATA
la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3
(legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n.
6/2005;
RITENUTO
che sussistono le condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a
favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 14;
DATO
ATTO che il Dirigente del Servizio Affari
Dipartimentali e il Direttore del Dipartimento
Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca hanno espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla
legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1.
sono legittimate nel possesso
con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di ORSOGNA (CH) a favore di n. 5 Ditte, indicate
nell’allegato “A” elenco n. 14 datato 30/09/2015 e rettificato il 25/02/2016,
formato da 2 facciate allegato alla Determinazione Dirigenziale citata nelle
premesse che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
è fatto obbligo al Comune di
ORSOGNA di riscuotere tempestivamente i
canoni come indicati nel più volte citato allegato “A”, elenco n. 14, nonché di accordare contestualmente
l’affrancazione del canone di cui trattasi;
3.
il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione
prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno
fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
4.
è fatto obbligo al Comune di
reinvestire il capitale di affranco
introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai sensi
della L.R. n. 25/88 e s.m.i;
5.
la validità ed efficacia
del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata
all’avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso
dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità di
intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centottanta)
decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto al beneficiario
senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri
pubblici, il presente Decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario
inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con
ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6.
al Comune è fatto obbligo, trascorso il termine di 180
giorni di cui al precedente n. 5), di
trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Servizio Affari Dipartimentali,
formale comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle
condizioni imposte per il completamento della procedura, e la conseguente
trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;
7.
di autorizzare il Dirigente
del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali
errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed
eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero
o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da
frazionamenti.
Il Presente decreto costituisce titolo
esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione
ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo,
registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il presente decreto è adottato sulla
scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite
dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale.
Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse
risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la
non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni
fattuali e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di
legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Affari
Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca,
partecipato procedimento di riesame per l’accertamento della conferma di
validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.
Il Presente decreto è definitivo e contro
di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni: termini
decorrenti dalla data di comunicazione diretta al beneficiario, ove
effettuata, o da quella della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso