IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1.
di volturare la titolarità
dell’Autorizzazione n. DN7/109 del 2511.2005 s.m.i.
avente ad oggetto: “Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e
integrazioni – Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 – CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI
SULMONA – Viale dell’Industria n. 6 – 67039 SULMONA (AQ) - Autorizzazione
regionale per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di trattamento
chimico fisico da realizzarsi all’interno dell’agglomerato industriale di
Sulmona (AQ)”. e DETERMINAZIONE N. DN3/183 del 4
GIUGNO 2008 relativa alla proroga limitatamente alla costruzione da: “CONSORZIO
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA” a “AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE” con sede legale in Pescara alla Via Passolanciano
n. 75 presso la Sede dell’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico;
2.
di confermare integralmente il contenuto dei
provvedimenti in oggetto indicati;
3.
di fare salvi i successivi accertamenti che saranno
effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine al procedimento relativo
alla valutazione del complesso stato tecnico/amministrativo dell’impianto di
trattamento di cui alla Determina Dirigenziale n. 109 del 25.11.2005 s.m.i., nonché dell’istanza di Autorizzazione Integrata
Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
4.
di obbligare l’ARAP, beneficiaria della presente
autorizzazione, a provvedere a volturare le garanzie finanziarie già prodotte
dal “CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA”, secondo le modalità e
gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 790/07 s.m.i.
della Regione Abruzzo, entro 30 giorni dall’emanazione del presente atto di
voltura, in mancanza si procederà all’adozione dei provvedimenti ai sensi
dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto
a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività
esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente
applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
6.
di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni,
visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e
Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, oltre
che eventuali diritti di terzi;
7.
di trasmettere copia del presente provvedimento Comune
di Sulmona, all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. -
Distretto Provinciale dell’Aquila - Direzione Centrale di Pescara, all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, presso la
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila ed al
Servizio B.U.R.A. della Giunta Regionale - L’Aquila;
8.
di redigere il presente provvedimento in un
originale, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, all’ “AZIENDA
REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE” con sede legale in Pescara alla Via Passolanciano n. 75 presso la Sede dell’Assessorato
Regionale allo Sviluppo Economico;
9.
di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, limitatamente
all’oggetto ed al dispositivo.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini