IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
quanto esposto in narrativa:
A.
di non accogliere la richiesta di
sclassificazione per i terreni riportati in catasto al Foglio n. 4 particelle n. 689, 690, 353, 352, 312, 305,
306, 307, 308, 589, 520, 521, 522, 525, 531, 532, 608, 609, 610, 398, 403, 1368 del Comune di L’Aquila (Cens.
di Bagno) di cui all’elenco sotto la lettera “B” con
la scritta “NO” in quanto non ricorrono
le condizioni di cui all’art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 testo vigente.
1.
di
sclassificare, ai sensi
dell’art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 nonché della circolare “procedimento
per la declaratoria di classificazione di terre civiche” approvata dal
Consiglio Regionale con verbale n. 104/19 del 12/07/1994, i terreni siti nel
Comune di L’Aquila -Frazione Pianole-, riportati in catasto attuale al Foglio di mappa n. 4 (come da planimetria catastale ed elenco
particellare allegati al presente atto come Allegato “A” formato da una
facciata e Allegato “B” formato da cinque facciate), di natura demaniale civica
come da verifica demaniale redatta dall’Ing. Lorito, in quanto i terreni di cui
sopra hanno perso irreversibilmente la conformazione e la destinazione di
terreni agro silvo pastorali risultando già edificati
ed urbanizzati;
2.
di autorizzare il Comune di
L’Aquila a depennare, dall’elenco dei suoli di natura demaniale civica, le
terre civiche di cui al punto n. 1 e ad iscriverli fra i propri beni
patrimoniali, ai sensi dell’art. 829 del Codice Civile (Comune di L’Aquila);
3.
di fare obbligo al Comune di
L’Aquila, prima di procedere alla vendita o concessione delle terre che dalla
presente sclassificazione ne traggono titolo e legittimazione, a provvedere a
valutare l’area secondo quanto indicato dagli artt. 1 e 2 della L.R. n. 68/99 e
successive modifiche e integrazioni ed introitare le somme dovute;
4.
di fare obbligo al Comune di
L’Aquila a reinvestire le somme che introiterebbe per le eventuali future
vendite o concessioni delle terre sclassificate
secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
5.
di
fare obbligo al Comune di L’Aquila, entro 120 giorni
dalla data di ricevimento del presente atto, di provvedere a regolarizzare
tutti i terreni non sclassificati con la presente
Determinazione mediante l’attivazione, con gli abusivi occupatori (per le
singole particelle edificate o da edificare a livello di P.R.G.) o direttamente
il Consiglio Comunale (per attuazione previsioni di P.R.G. ), della procedura di cui all’art. 6 della L.R.
n. 25/88 ; trascorso inutilmente tale termine questo Servizio attiverà la
procedura di cui all’art. 8 della L.R. n,. 25/88 (reintegra terre civiche a
favore della collettività di L’Aquila) senza ulteriore comunicazione.
Questo Servizio, su richiesta del Comune,
potrà effettuare eventuali rettifiche di dati nonché acquisire eventuali
regolari atti di alienazione di terre civiche già effettuati ma non trasmessi
dallo stesso esclusivamente riferibili alla particelle oggetto della presente
Determinazione Dirigenziale.
La presente Determinazione sarà trasmessa
a:
-
Comune di L’Aquila;
-
Servizio B.U.R.A. - L'Aquila;
-
Commissariato Usi Civici -L’Aquila.
Il presente provvedimento è definitivo e
contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A.
Formano parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1.
Planimetria catastale formato da
una facciata;
2.
Elenco particellare formato da n. 5
facciate.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita