L.R. n. 25/88 art. 10/2° comma - Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994. Comune di  L’Aquila – Frazione Pianola - Sclassificazione terre civiche.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per quanto esposto in narrativa:

 

A.          di non accogliere la richiesta di sclassificazione per i terreni riportati in catasto al Foglio n. 4  particelle n. 689, 690, 353, 352, 312, 305, 306, 307, 308, 589, 520, 521, 522, 525, 531, 532, 608, 609, 610, 398, 403, 1368  del Comune di L’Aquila (Cens. di Bagno) di cui all’elenco sotto la lettera “B” con la scritta “NO”  in quanto non ricorrono le condizioni di cui all’art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 testo vigente.

 

1.           di sclassificare, ai sensi dell’art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 nonché della circolare “procedimento per la declaratoria di classificazione di terre civiche” approvata dal Consiglio Regionale con verbale n. 104/19 del 12/07/1994, i terreni siti nel Comune di L’Aquila -Frazione Pianole-, riportati  in catasto attuale al Foglio di mappa  n. 4 (come da planimetria catastale ed elenco particellare allegati al presente atto come Allegato “A” formato da una facciata e Allegato “B” formato da cinque facciate), di natura demaniale civica come da verifica demaniale redatta dall’Ing. Lorito, in quanto i terreni di cui sopra hanno perso irreversibilmente la conformazione e la destinazione di terreni agro silvo pastorali risultando già edificati ed urbanizzati;

2.           di autorizzare il Comune di L’Aquila a depennare, dall’elenco dei suoli di natura demaniale civica, le terre civiche di cui al punto n. 1 e ad iscriverli fra i propri beni patrimoniali, ai sensi dell’art. 829 del Codice Civile (Comune di L’Aquila);

3.           di fare obbligo al Comune di L’Aquila, prima di procedere alla vendita o concessione delle terre che dalla presente sclassificazione ne traggono titolo e legittimazione, a provvedere a valutare l’area secondo quanto indicato dagli artt. 1 e 2 della L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni ed introitare le somme dovute;

4.           di fare obbligo al Comune di L’Aquila a reinvestire le somme che introiterebbe per le eventuali future vendite o concessioni delle terre sclassificate secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;

5.           di fare obbligo al Comune di L’Aquila, entro 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, di provvedere a regolarizzare tutti i terreni non sclassificati con la presente Determinazione mediante l’attivazione, con gli abusivi occupatori (per le singole particelle edificate o da edificare a livello di P.R.G.) o direttamente il Consiglio Comunale (per attuazione previsioni di P.R.G. ),  della procedura di cui all’art. 6 della L.R. n. 25/88 ; trascorso inutilmente tale termine questo Servizio attiverà la procedura di cui all’art. 8 della L.R. n,. 25/88 (reintegra terre civiche a favore della collettività di L’Aquila) senza ulteriore comunicazione.

 

Questo Servizio, su richiesta del Comune, potrà effettuare eventuali rettifiche di dati nonché acquisire eventuali regolari atti di alienazione di terre civiche già effettuati ma non trasmessi dallo stesso esclusivamente riferibili alla particelle oggetto della presente Determinazione Dirigenziale.

 

La presente Determinazione sarà trasmessa a:

-            Comune di L’Aquila;

-            Servizio B.U.R.A. - L'Aquila;

-            Commissariato Usi Civici -L’Aquila.

 

Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

 

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1.           Planimetria catastale formato da una facciata;

2.           Elenco particellare formato da n. 5 facciate.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

 

Segue Allegato