Art. 2 della Legge Regionale 24 marzo 2015, n.7. Approvazione schema tipo di protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, le forze dell’Ordine e le aziende di trasporto pubblico regionale.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO

-            che la Regione Abruzzo intende perseguire obiettivi di miglioramento qualitativo del servizio di trasporto pubblico regionale attuando azioni che favoriscono l’uso del mezzo pubblico e finalizzate alla tutela della sicurezza personale e patrimoniale sia dei viaggiatori sia del personale di bordo;

-            che l’art. 2 della Legge Regionale 24 marzo 2015, n.7 recante “Disposizioni a tutela della sicurezza del trasporto pubblico regionale” stabilisce che la Regione Abruzzo può stipulare specifiche intese con i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell’Ordine e delle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale, volte a disciplinare le forme e le modalità con cui sono assicurate la presenza e la circolazione a bordo dei mezzi degli agenti e degli ufficiali delle Forze dell’Ordine di cui all’articolo 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza);

 

RITENUTO di consentire, previa stipula di appositi protocolli con le aziende del trasporto pubblico locale, secondo lo schema tipo allegato al presente provvedimento, la circolazione a titolo gratuito agli agenti e ufficiali delle Forze dell’Ordine di cui di cui all’articolo 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza) sui servizi di trasporto pubblico nel territorio regionale;

 

VISTO lo schema tipo di protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, le forze dell’Ordine e le aziende di trasporto pubblico regionale allegato al n.1 al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale;

DATO ATTO che attraverso il presente Protocollo d’Intesa si potrà perseguire l’obiettivo di incrementare la sicurezza  personale e patrimoniale, sia dei viaggiatori sia del personale di bordo, sui mezzi di trasporto pubblico regionale con possibili ricadute positive, anche sul fronte del contrasto all’elusione/evasione tariffaria;

 

DATO ATTO che le modalità per consentire la libera circolazione delle forze dell’ordine sui mezzi e sulle linee del trasporto pubblico locale (con esclusione delle linee commerciali di cui alla LR 11/2007)  e i reciprochi impegni che le parti si assumono sono dettagliate dallo schema di protocollo;

 

DATO ATTO della necessità di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di maggior sicurezza da effettuare tenendo conto degli esiti della ricognizione sull’utilizzo dei mezzi di trasporto che sarà effettuata da parte dei diversi appartenenti alle forze dell’ordine, sulla base di una griglia per la raccolta di dati strutturati (es. numero di persone, tratte percorse, tipologie di mezzi utilizzati);

 

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 2 della Legge regionale 24 marzo 2015 n.7, non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

 

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

 

VISTA la normativa di riferimento;

 

VISTO l'articolo 49 dello Statuto della Regione Abruzzo;

 

A voti unanimi resi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono confermate

 

1.      di consentire, previa stipula di appositi protocolli con le aziende del trasporto pubblico locale secondo lo schema tipo allegato al presente provvedimento, la circolazione a titolo gratuito agli agenti e ufficiali delle Forze dell’Ordine di cui di cui all’articolo 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza) sui servizi di trasporto pubblico nel territorio regionale;

2.      di approvare lo schema tipo di protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, le forze dell’Ordine e le aziende di trasporto pubblico regionale allegato al n.1 al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale;

3.      di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 2 della Legge regionale 24 marzo 2015 n.7, non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

4.      di disporre la pubblicazione  in forma integrale della presente deliberazione, sul BURAT e sul sito Internet della Regione.

 

Segue Allegato