LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI:
-
il D.P.R. 24.07.1977, n. 616
“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382” con
il quale sono state trasferite dallo
Stato alle Regioni le funzioni in materia di polizia mineraria e polizia
giudiziaria delle cave e acque minerali e termali”
-
il D.Lgs n.
112 del 31 marzo 1998 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali»;
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la legge regionale n.54 del
26.07.1983 e s.m.i. concernente « Disciplina generale
per la coltivazione delle cave e
torbiere nella Regione Abruzzo »;
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la legge n. 689 del 24 novembre 1981
«Modifiche al sistema penale»;
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il D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959
«Norme di polizia delle miniere e delle cave».
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il D.lgs n.
624 del 25 novembre 1996 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione
e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”
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il Decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
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il Decreto legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo.
DATO ATTO che l’art. 27
“Vigilanza e controllo” della L.R.54/1983, prevede che ”Le funzioni
amministrative di vigilanza sull'applicazione sia delle norme di Polizia delle
cave e torbiere di cui al D.P.R. n. 128 del 1959, sia delle norme di igiene e
sicurezza del lavoro di cui ai D.P.R. n. 547 del 1955 e D.P.R. n. 302 del 1956,
nonché il controllo sull'utilizzazione dei giacimenti e sull'esatta osservanza
delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o di
autorizzazione, spettano alla Giunta regionale che le esercita attraverso
l'Unità operativa per le attività estrattive, vigilanza e controllo, nonché
attraverso il Corpo forestale.
PRECISATO che con il
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del
Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 (artt. nn. 32,
33 e 34) si definiscono le funzioni amministrative relative alla materia
“miniere e risorse geotermiche” e si individuano le funzioni riservate allo
Stato e quelle conferite alle Regioni e in particolare, con i commi 2 e 4
dell’art. 34 vengono delegate alle Regioni le funzioni di polizia delle miniere
su terraferma che le vigenti leggi attribuiscono agli Ingegneri Capo dei
Distretti Minerari ed ai Prefetti e le funzioni di polizia delle risorse
geotermiche su terraferma;
CONSIDERATO che con il D.L. 9
febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, L. 4aprile 2012, n. 35 è stata stabilita una semplificazione dei
controlli sulle imprese, secondo i principi di semplicità, proporzionalità dei
controlli e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del
rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni
statali, regionali e locali.
CHE la Conferenza
Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 ha sancito intesa e prodotto le
linee guida nel rispetto della norma sopraccitata che rappresentano lo strumento con cui le Regioni,
le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali conformano le
rispettive attività di controllo, nell’ambito dei propri ordinamenti ai
principi di chiarezza della regolazione; proporzionalità al rischio; approccio
collaborativo del personale; pubblicità e trasparenza dell’azione e dei
risultati del controllo e coordinamento;
RITENUTO che le attività
amministrative di vigilanza debbano essere esercitate in modo integrato e
coordinato, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di cava
e che gli enti
e uffici competenti dovranno garantire la reciproca informazione circa le
attività svolte ed i fatti accertati;
CONSIDERATO che l’esercizio
della vigilanza e del controllo sulle attività estrattive, deve essere svolto
nella trasparenza operativa e che la regolamentazione delle attività consente
al personale addetto di agire con certezza prevedendosi anche l’utile indirizzo
verso il nuovo personale eventualmente riassorbito dalle Province che viene
messo in grado di agire con immediatezza, competenza ed efficacia;
VISTE le linee guida
predisposte dal Servizio Regionale “Risorse del Territorio e Attività
Estrattive”, allegate sotto la lettera “A” al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare le linee guida allegate come strumento di
riferimento e supporto per la soluzione di problematiche ricorrenti, allo scopo
di precisare i singoli interventi degli organi competenti e promuovere forme di
coordinamento e indirizzare in modo omogeneo le modalità di attuazione di tale
attività sul territorio regionale, ferma restando la completa autonomia di
altri enti o soggetti pubblici in base alle vigenti disposizioni in materia
nello svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essi delegati;
DATO ATTO che il Dirigente
del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive ha espresso parere
favorevole in merito alla legittimità tecnico-amministrativa del presente atto
e che, apponendovi la propria firma in calce, ha attestato che il presente atto
non incide sul bilancio regionale;
PRESO ATTO che il Direttore
del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
apponendo la propria firma sul presente provvedimento attesta che il contenuto
dello stesso è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso
Dipartimento;
DOPO puntuale
istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;
VISTA la Legge
Regionale n.77/1999
A
voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa
e che qui si intendono integralmente richiamate, le linee guida per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e
controllo sulle attività di cava , di cui all’allegato “A”
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.
di dare atto che l’assunzione del presente atto
deliberativo non comporta oneri finanziari a carico della Regione Abruzzo;
3.
di disporre la pubblicazione integrale del presente
provvedimento, sul BURAT e sul sito web della Regione Abruzzo.