L.R. n.54 del 26.07.1983 “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo” – Linee guida per migliorare e uniformare le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di cava.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI:

-            il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382” con il quale  sono state trasferite dallo Stato alle Regioni le funzioni in materia di polizia mineraria e polizia giudiziaria delle cave e acque minerali e termali”      

-            il D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali»;

-            la legge regionale n.54 del 26.07.1983 e s.m.i. concernente « Disciplina generale per la  coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo »;

-            la legge n. 689 del 24 novembre 1981 «Modifiche al sistema penale»;

-            il D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959 «Norme di polizia delle miniere e delle cave».

-            il D.lgs n. 624 del 25 novembre 1996 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”

-            il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

-            il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

 

DATO ATTO che l’art. 27 “Vigilanza e controllo” della L.R.54/1983, prevede che ”Le funzioni amministrative di vigilanza sull'applicazione sia delle norme di Polizia delle cave e torbiere di cui al D.P.R. n. 128 del 1959, sia delle norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai D.P.R. n. 547 del 1955 e D.P.R. n. 302 del 1956, nonché il controllo sull'utilizzazione dei giacimenti e sull'esatta osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione, spettano alla Giunta regionale che le esercita attraverso l'Unità operativa per le attività estrattive, vigilanza e controllo, nonché attraverso il Corpo forestale.

 

PRECISATO che con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 (artt. nn. 32, 33 e 34) si definiscono le funzioni amministrative relative alla materia “miniere e risorse geotermiche” e si individuano le funzioni riservate allo Stato e quelle conferite alle Regioni e in particolare, con i commi 2 e 4 dell’art. 34 vengono delegate alle Regioni le funzioni di polizia delle miniere su terraferma che le vigenti leggi attribuiscono agli Ingegneri Capo dei Distretti Minerari ed ai Prefetti e le funzioni di polizia delle risorse geotermiche su terraferma;

 

CONSIDERATO che con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4aprile 2012, n. 35 è stata stabilita una semplificazione dei controlli sulle imprese, secondo i principi di semplicità, proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

 

CHE la Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 ha sancito intesa e prodotto le linee guida nel rispetto della norma sopraccitata che  rappresentano lo strumento con cui le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali conformano le rispettive attività di controllo, nell’ambito dei propri ordinamenti ai principi di chiarezza della regolazione; proporzionalità al rischio; approccio collaborativo del personale; pubblicità e trasparenza dell’azione e dei risultati del controllo e coordinamento;

 

RITENUTO che le attività amministrative di vigilanza debbano essere esercitate in modo integrato e coordinato, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di cava e  che gli enti e uffici competenti dovranno garantire la reciproca informazione circa le attività svolte ed i fatti accertati;

 

CONSIDERATO che l’esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività estrattive, deve essere svolto nella trasparenza operativa e che la regolamentazione delle attività consente al personale addetto di agire con certezza prevedendosi anche l’utile indirizzo verso il nuovo personale eventualmente riassorbito dalle Province che viene messo in grado di agire con immediatezza, competenza ed efficacia;

 

VISTE le linee guida predisposte dal Servizio Regionale “Risorse del Territorio e Attività Estrattive”, allegate sotto la lettera “A” al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

 

RITENUTO di approvare  le linee guida allegate come strumento di riferimento e supporto per la soluzione di problematiche ricorrenti, allo scopo di precisare i singoli interventi degli organi competenti e promuovere forme di coordinamento e indirizzare in modo omogeneo le modalità di attuazione di tale attività sul territorio regionale, ferma restando la completa autonomia di altri enti o soggetti pubblici in base alle vigenti disposizioni in materia nello svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essi delegati;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità tecnico-amministrativa del presente atto e che, apponendovi la propria firma in calce, ha attestato che il presente atto non incide sul bilancio regionale;

 

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali apponendo la propria firma sul presente provvedimento attesta che il contenuto dello stesso è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso Dipartimento;

 

DOPO puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

 

VISTA la Legge Regionale n.77/1999

 

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

1.           di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, le linee guida per  l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo  sulle  attività di cava , di cui all’allegato “A” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.           di dare atto che l’assunzione del presente atto deliberativo non comporta oneri finanziari a carico della Regione Abruzzo;

3.           di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento,  sul BURAT  e sul sito web della Regione Abruzzo.

 

Segue Allegato