DELIBERAZIONE 03.02.2015, n. 74

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo. Approvazione modifiche alle disposizioni attuative della Misura 1.2.6 - “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

 

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

-            il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-            il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea C(2008) 701 del 15/02/2008, e approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 217 del 21/03/2008 e con successiva decisione C/2009/10341 del 17/12/2009, recepita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 787 del 21.12.2009, e pubblicato sul B.U.R.A. n. 2 Straordinario del 29.01.2010;

-            il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 e s.m.i. recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

-            il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 e s.m.i.  che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno;

-            il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche;

-            il Reg. (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

 

VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 861 del 15 novembre 2010 e n. 363 del 11 giugno 2012, con le quali sono state approvate le disposizioni attuative della misura di cui all’oggetto (Allegato A di entrambi i provvedimenti giuntali);

 

PRESO ATTO delle difficoltà manifestate dai beneficiari per portare a termine gli interventi di ripristino ammessi a finanziamento nei termini previsti, in merito:

-      alla mancata disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi;

-      dell’oggettivo indebolimento della capacità di accesso al  credito nonché alle garanzie fideiussorie;

-      delle difficoltà inerenti l’acquisizione delle documentazione autorizzativa, di competenza di altri enti territoriali, necessaria per l’esecuzione dei lavori;

 

CONSIDERATO che per la disamina delle problematiche sopra elencate l’Assessorato alle Politiche Agricole ha convocato due riunioni presso la propria sede, rispettivamente in data 17 novembre 2014 ed in data 1 dicembre 2014, al fine di rappresentare agli operatori creditizi, con il supporto delle associazioni di categoria ed alla presenza di una delegazione degli imprenditori agricoli coinvolti, le criticità finanziarie che ostacolano l’avanzamento del programma di aiuti ed individuare azioni concertate per il superamento delle medesime;

 

DATO ATTO che, a conclusione del proficuo incontro:

-                     gli operatori creditizi intervenuti, istituti di credito e consorzi fidi, si sono impegnati a mettere in campo procedure per la concessione di prestiti e rilascio delle fidejussioni che esulano dalle rispettive prassi consolidate ed a rafforzare gli accordi già stipulati con le associazioni di categoria;

-                     l’Amministrazione regionale ha dato la disponibilità a farsi parte attiva mediante l’adozione di ogni provvedimento utile, di propria competenza, necessario ad agevolare l’avanzamento del programma di aiuti di che trattasi;

 

CONSIDERATO che le disposizioni attuative di cui agli Allegati A) di entrambe le Deliberazioni di Giunta regionale n. 861 del 15 novembre 2010 e n. 363 del 11 giugno 2012 riportano, al paragrafo 14.1 rubricato “Domanda di pagamento” punto c) alinea seconda, prevedono l’erogazione di un solo acconto al raggiungimento della quota del 70% dell’investimento concesso;

 

DATO ATTO che detta disposizione, assunta di concerto con i rappresentanti istituzionali dei potenziali destinatasi della misura al fine di limitare i passaggi burocratici dei collaudi parziali e velocizzare la conclusione del programma, si è rivelata, in concomitanza con la sussistenza delle problematiche finanziarie sopra menzionate e del contesto socio-economico, un ostacolo di fatto all’avanzamento dei lavori sottesi;

 

DATO ATTO, altresì:

-            che le disposizioni attuative, in considerazione della variabilità dei casi configurabili, non hanno previsto una durata prestabilita del provvedimento di concessione, rinviando la fissazione dei termini per l’esecuzione degli interventi nelle norme e prescrizioni di carattere generale;

-            del limite temporale assoluto per la conclusione del programma entro la data del 31 dicembre 2015, termine di chiusura della programmazione 2007-2013 entro il quale concludere l’istruttoria degli accertamenti amministrativi, compresa la liquidazione da parte delle strutture regionali competenti e l’erogazione da parte dell’organismo pagatore (AGEA);

 

CONSTATATO che, alla luce dei ritardi menzionati, si rende necessario consentire, in via eccezionale, la proroga del termine di conclusione degli interventi fissati nelle norme e prescrizioni di carattere generale fino al termine ultimo del 15 settembre 2015, previa contestuale riduzione da giorni 60 a giorni 15 dei termini di presentazione della domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale prevista nei bandi al punto d) del paragrafo 14.4 rubricato “Saldi”;

 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra specificato:

-  autorizzare i beneficiari dei provvedimenti di concessione per la Misura 1.2.6, quale misura volta ad agevolare la disponibilità di liquidità da parte delle imprese destinatarie degli aiuti,  a presentate domande di pagamento, per acconto in corso d’opera, al raggiungimento di quote di almeno il 15% della somma ammessa a contributo, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 14.1 punto c) di entrambe le disposizioni attuative approvate con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 861 del 15 novembre 2010 e n. 363 del 11 giugno 2012;

-  consentire, previa ponderata valutazione delle strutture tecniche preposte, la concessione della proroga del termine di conclusione degli interventi fissati nelle norme e prescrizioni di carattere generale fino al termine ultimo del 15 settembre 2015, previa contestuale riduzione da giorni 60 a giorni 15 dei termini di presentazione della domanda di pagamento decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori;

 

CONSTATATO altresì che il punto g) del paragrafo 14.2 rubricato “Anticipi” di entrambi i bandi di cui all’oggetto, dispone che “in applicazione del paragrafo 3 dell’articolo 56 del reg. (ce) n. 1974/2006 l’organismo pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla regione, può procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria, dopo l’approvazione dell’acconto, qualora sia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti all’aiuto pubblico concesso per l’investimento, superi l’importo dell’anticipo erogato”;

 

RITENUTO opportuno, quale ulteriore misura volta ad agevolare la disponibilità di liquidità da parte delle imprese destinatarie degli aiuti, prendere atto:

-  che, ad interpretazione autentica della disposizione sopra richiamata, non è affatto esclusa la possibilità di non procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria, qualora sia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute superi l’importo dell’anticipo erogato;

-  che, pertanto, nulla osta che a seguito della liquidazione e dell’erogazione degli acconti in corso d’opera al raggiungimento di quote di almeno il 15% della somma ammessa a contributo (collaudi parziali), secondo la sopra proposta deroga a quanto previsto nel paragrafo 14-1 punto c), si possa procedere, su richiesta esplicita del beneficiario, alla conservazione in essere della garanzia fideiussoria;

-            che la suddetta conservazione su base volontaria della garanzia fideiussoria debba comportare, pertanto, l’automatica traslazione dell’anticipazione garantita, nella misura della corrispondente aliquota di acconto liquidato, sulla rimanente parte della concessione non ancora oggetto di accertamento amministrativo;

-            che debba restare comunque salva la possibilità, su esplicita richiesta dell’interessato e nel rispetto delle procedure facenti capo all’organismo pagatore, di procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria, qualora sia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute e documentate corrisponda o superi il cumulo risultante dell’anticipazione originariamente corrisposta e dagli ulteriori pagamenti ammissibili in acconto;

-            che, qualora non ricorra il caso della condizione di cui all’ultimo punto sopra richiamato, lo svincolo della garanzia fideiussoria si intende procrastinato successivamente l’approvazione del saldo finale;

 

VISTA la L.R. 77/1999;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Attività Produttive e Politiche Agricole ed il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali, ognuno per quanto di propria competenza, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, hanno attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione.

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

 

1)  di autorizzare, i beneficiari dei provvedimenti di concessione per la Misura 1.2.6, a presentate domande di pagamento, per acconto in corso d’opera, al raggiungimento di quote di almeno il 15% della somma ammessa a contributo, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 14.1 punto c) di entrambe le disposizioni attuative approvate con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 861 del 15 novembre 2010 e n. 363 del 11 giugno 2012;

2)di  stabilire altresì:

-      che ove sia stata corrisposta una anticipazione dietro presentazione di polizza fidejussoria, il beneficiario può, mantenendo la garanzia, conseguire gli ulteriori acconti di cui al punto 1);

-      che il mantenimento su base volontaria della garanzia fidejussoria comporti, pertanto, l’automatica traslazione dell’anticipazione garantita sulla rimanente parte della concessione non ancora oggetto di accertamento amministrativo;

-      che resta comunque salva la possibilità, su esplicita richiesta dell’interessato e nel rispetto delle procedure facenti capo all’organismo pagatore, di procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria, qualora sia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute e documentate corrisponda o superi il cumulo risultante dell’anticipazione originariamente corrisposta e dagli ulteriori pagamenti ammissibili in acconto;

-      che, qualora non ricorra il caso della condizione di cui all’ultimo punto sopra richiamato, lo svincolo della garanzia fideiussoria si intende procrastinato successivamente l’approvazione del saldo finale;

3) di consentire, previa ponderata valutazione delle strutture tecniche preposte, la concessione della proroga del termine di conclusione degli interventi fissati nelle norme e prescrizioni di carattere generale fino al termine ultimo del 15 settembre 2015, con presentazione dell’istanza documentata di saldo nei 15 giorni successivi;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito internet della Regione Abruzzo.