LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
-
il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
-
il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea C(2008) 701 del 15/02/2008,
e approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 217 del 21/03/2008 e con
successiva decisione C/2009/10341 del 17/12/2009, recepita dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 787 del 21.12.2009, e pubblicato sul B.U.R.A. n.
2 Straordinario del 29.01.2010;
-
il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006
e s.m.i. recante disposizioni di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1698/2005;
-
il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006
e s.m.i. che
stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per
le misure di sostegno;
-
il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione che
stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive
modifiche;
-
il Reg. (UE) n. 679/2011 della Commissione del
14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 861 del 15 novembre
2010 e n. 363 del 11 giugno 2012, con le quali sono state approvate le
disposizioni attuative della misura di cui all’oggetto (Allegato A di entrambi
i provvedimenti giuntali);
PRESO ATTO delle difficoltà manifestate dai beneficiari per portare
a termine gli interventi di ripristino ammessi a finanziamento nei termini
previsti, in merito:
-
alla mancata disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi;
-
dell’oggettivo indebolimento della capacità di
accesso al credito nonché alle garanzie
fideiussorie;
-
delle difficoltà inerenti l’acquisizione delle
documentazione autorizzativa, di competenza di altri enti territoriali,
necessaria per l’esecuzione dei lavori;
CONSIDERATO che per la disamina delle problematiche sopra elencate
l’Assessorato alle Politiche Agricole ha convocato due riunioni presso la
propria sede, rispettivamente in data 17 novembre 2014 ed in data 1 dicembre
2014, al fine di rappresentare agli operatori creditizi, con il supporto delle
associazioni di categoria ed alla presenza di una delegazione degli
imprenditori agricoli coinvolti, le criticità finanziarie che ostacolano
l’avanzamento del programma di aiuti ed individuare azioni concertate per il
superamento delle medesime;
DATO ATTO che, a conclusione del proficuo incontro:
-
gli operatori creditizi intervenuti, istituti di
credito e consorzi fidi, si sono impegnati a mettere in campo procedure per la
concessione di prestiti e rilascio delle fidejussioni che esulano dalle
rispettive prassi consolidate ed a rafforzare gli accordi già stipulati con le
associazioni di categoria;
-
l’Amministrazione regionale ha dato la
disponibilità a farsi parte attiva mediante l’adozione di ogni provvedimento
utile, di propria competenza, necessario ad agevolare l’avanzamento del
programma di aiuti di che trattasi;
CONSIDERATO che le disposizioni attuative di cui agli Allegati A)
di entrambe le Deliberazioni di Giunta regionale n. 861 del 15 novembre 2010 e
n. 363 del 11 giugno 2012 riportano, al paragrafo 14.1 rubricato “Domanda di
pagamento” punto c) alinea seconda, prevedono l’erogazione di un solo acconto
al raggiungimento della quota del 70% dell’investimento concesso;
DATO ATTO che detta disposizione, assunta di concerto con i
rappresentanti istituzionali dei potenziali destinatasi della misura al fine di
limitare i passaggi burocratici dei collaudi parziali e velocizzare la
conclusione del programma, si è rivelata, in concomitanza con la sussistenza
delle problematiche finanziarie sopra menzionate e del contesto
socio-economico, un ostacolo di fatto all’avanzamento dei lavori sottesi;
DATO ATTO, altresì:
-
che le disposizioni attuative, in considerazione
della variabilità dei casi configurabili, non hanno previsto una durata
prestabilita del provvedimento di concessione, rinviando la fissazione dei
termini per l’esecuzione degli interventi nelle norme e prescrizioni di
carattere generale;
-
del limite temporale assoluto per la conclusione
del programma entro la data del 31 dicembre 2015, termine di chiusura della
programmazione 2007-2013 entro il quale concludere l’istruttoria degli
accertamenti amministrativi, compresa la liquidazione da parte delle strutture
regionali competenti e l’erogazione da parte dell’organismo pagatore (AGEA);
CONSTATATO che, alla luce dei ritardi menzionati, si rende
necessario consentire, in via eccezionale, la proroga del termine di
conclusione degli interventi fissati nelle norme e prescrizioni di carattere
generale fino al termine ultimo del 15 settembre 2015, previa contestuale
riduzione da giorni 60 a giorni 15 dei termini di presentazione della domanda
di pagamento per la richiesta del saldo finale prevista nei bandi al punto d)
del paragrafo 14.4 rubricato “Saldi”;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra specificato:
- autorizzare
i beneficiari dei provvedimenti di concessione per la Misura 1.2.6, quale
misura volta ad agevolare la disponibilità di liquidità da parte delle imprese
destinatarie degli aiuti, a presentate
domande di pagamento, per acconto in corso d’opera, al raggiungimento di quote
di almeno il 15% della somma ammessa a contributo, in deroga a quanto previsto
nel paragrafo 14.1 punto c) di entrambe le disposizioni attuative approvate con
le Deliberazioni di Giunta regionale n. 861 del 15 novembre 2010 e n. 363 del
11 giugno 2012;
- consentire,
previa ponderata valutazione delle strutture tecniche preposte, la concessione
della proroga del termine di conclusione degli interventi fissati nelle norme e
prescrizioni di carattere generale fino al termine ultimo del 15 settembre
2015, previa contestuale riduzione da giorni 60 a giorni 15 dei termini di
presentazione della domanda di pagamento decorrenti dalla data di ultimazione
dei lavori;
CONSTATATO altresì che il punto g) del paragrafo 14.2 rubricato
“Anticipi” di entrambi i bandi di cui all’oggetto, dispone che “in applicazione
del paragrafo 3 dell’articolo 56 del reg. (ce) n. 1974/2006 l’organismo
pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla regione, può
procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria, dopo l’approvazione
dell’acconto, qualora sia accertato che l’importo delle spese effettivamente
sostenute, corrispondenti all’aiuto pubblico concesso per l’investimento,
superi l’importo dell’anticipo erogato”;
RITENUTO opportuno, quale ulteriore misura volta ad agevolare la
disponibilità di liquidità da parte delle imprese destinatarie degli aiuti,
prendere atto:
- che,
ad interpretazione autentica della disposizione sopra richiamata, non è affatto
esclusa la possibilità di non procedere allo svincolo della garanzia
fideiussoria, qualora sia accertato che l’importo delle spese effettivamente
sostenute superi l’importo dell’anticipo erogato;
- che,
pertanto, nulla osta che a seguito della liquidazione e dell’erogazione degli acconti
in corso d’opera al raggiungimento di quote di almeno il 15% della somma
ammessa a contributo (collaudi parziali), secondo la sopra proposta deroga a
quanto previsto nel paragrafo 14-1 punto c), si possa procedere, su richiesta
esplicita del beneficiario, alla conservazione in essere della garanzia
fideiussoria;
-
che la suddetta conservazione su base volontaria
della garanzia fideiussoria debba comportare, pertanto, l’automatica
traslazione dell’anticipazione garantita, nella misura della corrispondente
aliquota di acconto liquidato, sulla rimanente parte della concessione non
ancora oggetto di accertamento amministrativo;
-
che debba restare comunque salva la possibilità,
su esplicita richiesta dell’interessato e nel rispetto delle procedure facenti
capo all’organismo pagatore, di procedere allo svincolo della garanzia
fideiussoria, qualora sia accertato che l’importo delle spese effettivamente
sostenute e documentate corrisponda o superi il cumulo risultante
dell’anticipazione originariamente corrisposta e dagli ulteriori pagamenti
ammissibili in acconto;
-
che, qualora non ricorra il caso della
condizione di cui all’ultimo punto sopra richiamato, lo svincolo della garanzia
fideiussoria si intende procrastinato successivamente l’approvazione del saldo
finale;
VISTA la L.R.
77/1999;
DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Attività Produttive e
Politiche Agricole ed il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali, ognuno
per quanto di propria competenza, apponendo la propria firma in calce al
presente provvedimento, hanno attestato la regolarità tecnico-amministrativa e
la legittimità della presente deliberazione.
A voti unanimi
espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni
riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di autorizzare, i beneficiari dei
provvedimenti di concessione per la Misura 1.2.6, a presentate domande di
pagamento, per acconto in corso d’opera, al raggiungimento di quote di almeno
il 15% della somma ammessa a contributo, in deroga a quanto previsto nel
paragrafo 14.1 punto c) di entrambe le disposizioni attuative approvate con le
Deliberazioni di Giunta regionale n. 861 del 15 novembre 2010 e n. 363 del 11
giugno 2012;
2)di stabilire altresì:
-
che ove sia stata corrisposta una anticipazione
dietro presentazione di polizza fidejussoria, il
beneficiario può, mantenendo la garanzia, conseguire gli ulteriori acconti di
cui al punto 1);
-
che il mantenimento su base volontaria della
garanzia fidejussoria comporti, pertanto,
l’automatica traslazione dell’anticipazione garantita sulla rimanente parte
della concessione non ancora oggetto di accertamento amministrativo;
-
che resta comunque salva la possibilità, su
esplicita richiesta dell’interessato e nel rispetto delle procedure facenti
capo all’organismo pagatore, di procedere allo svincolo della garanzia
fideiussoria, qualora sia accertato che l’importo delle spese effettivamente
sostenute e documentate corrisponda o superi il cumulo risultante dell’anticipazione
originariamente corrisposta e dagli ulteriori pagamenti ammissibili in acconto;
-
che, qualora non ricorra il caso della
condizione di cui all’ultimo punto sopra richiamato, lo svincolo della garanzia
fideiussoria si intende procrastinato successivamente l’approvazione del saldo
finale;
3) di consentire,
previa ponderata valutazione delle strutture tecniche preposte, la concessione
della proroga del termine di conclusione degli interventi fissati nelle norme e
prescrizioni di carattere generale fino al termine ultimo del 15 settembre
2015, con presentazione dell’istanza documentata di saldo nei 15 giorni
successivi;
4) di pubblicare
il presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito internet della Regione
Abruzzo.