Omissis
IL DIRETTORE
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA
la relazione del Responsabile dell’Ufficio Organizzazione Amministrativa;
VISTO
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA
la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”.
RICHIAMATE
le precedenti determinazioni:
- n. 29/AA/OG del 26 maggio 2014, con la
quale è stata indetta la procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30,
del D. Lgs. n. 165/2001 mediante selezione pubblica
del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “D” con
profilo professionale di “Funzionario Amministrativo” (accesso D1) – codice MOB1402
- presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila.
- n. 41/AA/OG del 1 luglio 2014 con la
quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande di
partecipazione al 4 agosto 2014, sulla base del principio di economicità degli
atti amministrativi che suggeriva di rinviare la valutazione relativa alla
copertura del posto tramite la mobilità volontaria ad una data successiva a
quella di scadenza delle comunicazioni di eventuale personale pubblico in
disponibilità, da parte delle strutture competenti ai sensi dell’art. 34 bis
del D.Lgs. 165/2001;
- n. 46/AA/OG del 6 agosto 2014 con la
quale si è provveduto alla nomina della Commissione preposta all’espletamento
della procedura di che trattasi, dichiarando chiusa la procedura avviata
contestualmente ai sensi dell’art. 34-bis del D. Lgs.
165/2001 per assenza di personale pubblico in disponibilità;
- n. 43/AA del 11 settembre 2014 con la
quale si è provveduto alla ammissione ed esclusione dei candidati, significando
che sono stati ammessi con riserva i candidati in posizione giuridica
corrispondente all’ accesso D3;
DATO
ATTO che il giorno 11 dicembre 2014 la Commissione ha concluso i propri lavori
con l’elaborazione della graduatoria finale di merito;
CHE
con nota Prot. del 12 dicembre sono stati trasmessi
al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane tutti gli atti relativi
alla procedura di che trattasi per l’approvazione della graduatoria finale di
merito;
VISTI
i verbali redatti a cura della Commissione, riunitasi in data 11 dicembre 2014,
e precisamente:
- verbale n. 1 dal quale risulta che la
Commissione ha adottato i criteri di dettaglio per procedere alla valutazione
dei curriculum dei candidati ammessi alla selezione di che trattasi;
- verbale n. 2 relativo alle operazioni
di valutazione dei curriculum con la conseguente attribuzione dei punteggi;
- verbale n. 3 relativo ai colloqui dei
primi 14 candidati presenti sui 20 convocati con le relative valutazioni;
- verbale n. 4 relativo ai colloqui
degli ulteriori 18 candidati presenti sui 23 convocati con le relative
valutazioni, nonché alla formulazione della graduatoria finale di merito;
RISCONTRATA
la regolarità e la legittimità della procedura seguita;
VALUTATA
la proposta del responsabile dell’Ufficio Organizzazione Amministrativa, in
ordine alla esclusione dei candidati in posizione giuridica D3;
RIBADITO
che il doppio accesso nella categoria “D”, in relazione al contenuto dei
profili professionali, è una particolarità del CCNL del Comparto Regioni Autonomie
locali;
CHE
proprio in virtù della circostanza che trattasi di accesso differenziato
riferito ad un’unica categoria, taluna giurisprudenza è orientata ad assimilare
giuridicamente i profili con accesso D3 a quelli con accesso D1, essendo i
primi privi di autonomia giuridica (TAR Puglia, Sentenza n. 2116 del 10 maggio
2004);
CONSIDERATO
CHE i pareri dell’ARAN sulla specifica questione sembrano tendere in via
prioritaria ad evitare un demansionamento del
personale in possesso di profili con accesso D3 in ragione del divieto posto
dall’art. 2103 del codice civile e dall’art. 52 del D.Lgs.
n. 165/2001
CHE,
tuttavia, se è vero in linea generale che l’accesso diversificato individua
mestieri diversi con un più elevato contenuto professionale di quelli con accesso
D3, tale distinzione diventa poco
sostenibile per l’area amministrativa attesa la sostanziale equivalenza delle
mansioni;
CHE,
nel caso di specie, quindi, può ragionevolmente prevalere il requisito di
appartenenza alla medesima categoria;
RITENUTO,
quindi, di potersi discostare ai sensi dell’art. 6, lett. e) della legge n.
241/1990 dalle conclusioni a cui è pervenuto il responsabile del procedimento
anche in virtù dei diversi poteri attribuiti alla dirigenza;
RITENUTO,
conseguentemente, di dover sciogliere positivamente la riserva in ordine alla
ammissione dei candidati in possesso di profili con accesso D3 e di poter
provvedere all’approvazione della graduatoria predisposta a cura della
Commissione selezionatrice;
VISTA
la L. R. 14/9/1999, n. 77, ed in particolare gli artt. 5 sull’autonomia della
funzione dirigenziale e 24 sulle competenze del Dirigente di Servizio;
VISTO
l’art. 7 del Regolamento di mobilità esterna;
VISTA
la L. R. 9/5/2001, n. 18, recante norme in materia di Autonomia Organizzativa e
Funzionale del Consiglio regionale;
VISTA
la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di
autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale;
DETERMINA
per
le motivazioni espresse in narrativa:
- di sciogliere positivamente la riserva
in ordine all’ammissione dei candidati in possesso di profili con accesso D3;
- di approvare i quattro verbali relativi alla procedura di
Procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, del D. Lgs.
n. 165/2001 mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs.
n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
categoria “D” con profilo professionale di “Funzionario Amministrativo”
(accesso D1) – codice MOB1402 - presso gli uffici del Consiglio Regionale
dell’Abruzzo con sede in L’Aquila;
- di approvare la graduatoria finale di
merito formulata dalla Commissione preposta all’espletamento della procedura di
che trattasi come da “Allegato quale parte e sostanziale al presente atto”;
- di stabilire che ha titolo al
trasferimento presso il Consiglio regionale la Sig.ra Rasetta
Barbara, collocata al 1° posto;
- di stabilire che in caso di rinuncia
da parte della lavoratrice o nel caso in cui l’Amministrazione di appartenenza
rappresenti palesi ragioni ostative al trasferimento entro il termine stabilito
nella comunicazione del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane,
quest’ultimo procederà allo scorrimento della graduatoria attraverso
l’individuazione del nuovo candidato che, secondo l’ordine della graduatoria
stessa, ha titolo al trasferimento presso il Consiglio regionale;
- di attivare la procedura relativa al
trasferimento della medesima lavoratrice;
- di pubblicare il presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito internet
del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).
IL DIRETTORE
Dott. Paolo Costanzi
Segue allegato