Omissis

IL DIRETTORE

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la relazione del Responsabile dell’Ufficio Organizzazione Amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”.

RICHIAMATE le precedenti determinazioni:

-          n. 29/AA/OG del 26 maggio 2014, con la quale è stata indetta la procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, del D. Lgs. n. 165/2001 mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “D” con profilo professionale di “Funzionario Amministrativo” (accesso D1) – codice MOB1402 - presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila.

-          n. 41/AA/OG del 1 luglio 2014 con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande di partecipazione al 4 agosto 2014, sulla base del principio di economicità degli atti amministrativi che suggeriva di rinviare la valutazione relativa alla copertura del posto tramite la mobilità volontaria ad una data successiva a quella di scadenza delle comunicazioni di eventuale personale pubblico in disponibilità, da parte delle strutture competenti ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;

-          n. 46/AA/OG del 6 agosto 2014 con la quale si è provveduto alla nomina della Commissione preposta all’espletamento della procedura di che trattasi, dichiarando chiusa la procedura avviata contestualmente ai sensi dell’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001 per assenza di personale pubblico in disponibilità;

-          n. 43/AA del 11 settembre 2014 con la quale si è provveduto alla ammissione ed esclusione dei candidati, significando che sono stati ammessi con riserva i candidati in posizione giuridica corrispondente all’ accesso D3;

DATO ATTO che il giorno 11 dicembre 2014 la Commissione ha concluso i propri lavori con l’elaborazione della graduatoria finale di merito;

CHE con nota Prot. del 12 dicembre sono stati trasmessi al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane tutti gli atti relativi alla procedura di che trattasi per l’approvazione della graduatoria finale di merito;

VISTI i verbali redatti a cura della Commissione, riunitasi in data 11 dicembre 2014, e precisamente:

-          verbale n. 1 dal quale risulta che la Commissione ha adottato i criteri di dettaglio per procedere alla valutazione dei curriculum dei candidati ammessi alla selezione di che trattasi;

-          verbale n. 2 relativo alle operazioni di valutazione dei curriculum con la conseguente attribuzione dei punteggi;

-          verbale n. 3 relativo ai colloqui dei primi 14 candidati presenti sui 20 convocati con le relative valutazioni;

-          verbale n. 4 relativo ai colloqui degli ulteriori 18 candidati presenti sui 23 convocati con le relative valutazioni, nonché alla formulazione della graduatoria finale di merito;

RISCONTRATA la regolarità e la legittimità della procedura seguita;

VALUTATA la proposta del responsabile dell’Ufficio Organizzazione Amministrativa, in ordine alla esclusione dei candidati in posizione giuridica D3;

RIBADITO che il doppio accesso nella categoria “D”, in relazione al contenuto dei profili professionali, è una particolarità del CCNL del Comparto Regioni Autonomie locali;

CHE proprio in virtù della circostanza che trattasi di accesso differenziato riferito ad un’unica categoria, taluna giurisprudenza è orientata ad assimilare giuridicamente i profili con accesso D3 a quelli con accesso D1, essendo i primi privi di autonomia giuridica (TAR Puglia, Sentenza n. 2116 del 10 maggio 2004);

CONSIDERATO CHE i pareri dell’ARAN sulla specifica questione sembrano tendere in via prioritaria ad evitare un demansionamento del personale in possesso di profili con accesso D3 in ragione del divieto posto dall’art. 2103 del codice civile e dall’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001

CHE, tuttavia, se è vero in linea generale che l’accesso diversificato individua mestieri diversi con un più elevato contenuto professionale di quelli con accesso D3, tale distinzione  diventa poco sostenibile per l’area amministrativa attesa la sostanziale equivalenza delle mansioni;

CHE, nel caso di specie, quindi, può ragionevolmente prevalere il requisito di appartenenza alla medesima categoria;

RITENUTO, quindi, di potersi discostare ai sensi dell’art. 6, lett. e) della legge n. 241/1990 dalle conclusioni a cui è pervenuto il responsabile del procedimento anche in virtù dei diversi poteri attribuiti alla dirigenza;

RITENUTO, conseguentemente, di dover sciogliere positivamente la riserva in ordine alla ammissione dei candidati in possesso di profili con accesso D3 e di poter provvedere all’approvazione della graduatoria predisposta a cura della Commissione selezionatrice;

VISTA la L. R. 14/9/1999, n. 77, ed in particolare gli artt. 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale e 24 sulle competenze del Dirigente di Servizio;

VISTO l’art. 7 del Regolamento di mobilità esterna;

VISTA la L. R. 9/5/2001, n. 18, recante norme in materia di Autonomia Organizzativa e Funzionale del Consiglio regionale;

VISTA la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

-          di sciogliere positivamente la riserva in ordine all’ammissione dei candidati in possesso di profili con accesso D3;

-          di approvare i  quattro verbali relativi alla procedura di Procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, del D. Lgs. n. 165/2001 mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “D” con profilo professionale di “Funzionario Amministrativo” (accesso D1) – codice MOB1402 - presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila;

-          di approvare la graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione preposta all’espletamento della procedura di che trattasi come da “Allegato quale parte e sostanziale al presente atto”;

-          di stabilire che ha titolo al trasferimento presso il Consiglio regionale la Sig.ra Rasetta Barbara, collocata al 1° posto;

-          di stabilire che in caso di rinuncia da parte della lavoratrice o nel caso in cui l’Amministrazione di appartenenza rappresenti palesi ragioni ostative al trasferimento entro il termine stabilito nella comunicazione del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, quest’ultimo procederà allo scorrimento della graduatoria attraverso l’individuazione del nuovo candidato che, secondo l’ordine della graduatoria stessa, ha titolo al trasferimento presso il Consiglio regionale;

-          di attivare la procedura relativa al trasferimento della medesima lavoratrice;

-          di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo    Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).

 

IL DIRETTORE

Dott. Paolo Costanzi

 

Segue allegato

Graduatoria finale di merito