Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare "Autoporto di Castellalto", modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull’intermodalità regionale) e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Destinazione d’uso e trasferimento di proprietà)

 

1.               Le aree e le opere ricomprese nel complesso immobiliare denominato "Autoporto di Castellalto" sono destinate all’insediamento di attività produttive e trasferite, senza oneri finanziari per la Regione Abruzzo, in proprietà, ai sensi della L.R. 8 gennaio 1993, n. 3 (Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione) e successive modificazioni, all’Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) per la valorizzazione e gestione nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

2.               E' fatto, in ogni caso, specifico divieto di realizzare, nel complesso immobiliare di cui al comma 1, centrali a biomasse o biogas, inceneritori, termovalorizzatori, discariche, stabilimenti di stoccaggio gas od impianti similari.

3.               Il Presidente della Regione e la Giunta regionale, entro il termine massimo di 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adottano tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione del presente articolo.

 

Art. 2

(Modifiche alla L.R. 28/2002)

 

1.               Nella rubrica dell’art. 3 della L.R. 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull’intermodalità regionale) dopo il termine "Roseto degli Abruzzi" la parola ", Castellalto" è soppressa.

2.               Al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 28/2002 dopo il termine "Roseto degli Abruzzi" la parola ", Castellalto" è soppressa.

3.               Al comma 7 dell’art. 3 della L.R. 28/2002 dopo il termine "Roseto" le parole "e Castellalto" sono soppresse.

 

Art. 3

(Clausola di neutralità finanziaria)

 

1.               La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

 

Art. 4

(Disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche)

 

1.               Nelle more del riordino delle funzioni esercitate dalle Province in materia di controllo e vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche, l'efficacia delle disposizioni normative di cui ai Titoli III e IV della L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è sospesa a far data dall'entrata in vigore del Regolamento regionale attuativo della L.R. 28/2011 e fino al 31 dicembre 2015.

2.               A decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale attuativo della L.R. 28/2011 e fino al 31 dicembre 2015 trova applicazione la L.R. 17 dicembre 1996, n. 138 (Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64).

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

 

1.               La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 22 Settembre 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

****************

 

TESTO

DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002, N. 28

"Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 22 Settembre 2015 n. 23

"Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare "Autoporto di Castellalto", modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull’intermodalità regionale) e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

****************

 

 

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

****************

 

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002, N. 28

Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale.

 

Art. 3

(Società di gestione degli impianti logistici di Avezzano, Roseto degli Abruzzi[, Castellalto] e San Salvo)

 

1.               Al fine di favorire la piena utilizzazione degli Autoporti di Roseto degli Abruzzi[, Castellalto] e S. Salvo e del Centro Smistamento Merci della Marsica, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione, in forma di società per azioni o di società consortili per azioni di cui all’art. 2615-ter c.c., di tre società di gestione, in conformità con quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 dello statuto regionale.

2.               Dette Società hanno forma mista ed in esse deve risultare prevalente il capitale privato. Per ciascuna società, la Regione Abruzzo si riserva, nella fase costitutiva, una quota non superiore al 15% del capitale sociale sottoscritto. La Regione Abruzzo favorisce la partecipazione nelle società di gestione degli enti locali (province e comuni, camere di commercio, nuclei d'area industriali) territorialmente interessati a ciascuna delle tre infrastrutture. In ogni caso la quota di capitale pubblico non può superare il 45% del capitale sociale sottoscritto per ciascuna società. La Giunta regionale stabilirà gli adempimenti necessari all'avvio delle procedure di evidenza pubblica volte a selezionare le società, con cui completare le compagini societarie. Alla Direzione regionale trasporti e mobilità, viabilità demanio e catasto stradale, sicurezza stradale, sentita la Commissione consiliare competente, è demandato il compito di curare la predisposizione dei bandi, per la manifestazione di interesse rivolti a società, anche sotto forma di consorzi e di A.T.I., che operino nel campo dei trasporti, della logistica e dei servizi riferibili al settore. Nei bandi, oltre ai requisiti richiesti, sono indicati anche i criteri di riparto delle quote di capitale sociale non destinato agli enti pubblici territoriali. Completati tali adempimenti, la Giunta regionale procede alla costituzione della società di gestione, stabilendo tempi e modalità, sulla base di quanto previsto dal successivo art. 5 della presente legge.

3.               Definite le procedure d'ingresso dei soci privati, le quote di capitale sociale detenute dalla Regione Abruzzo, per ogni società di gestione, non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del 5%, né superare la soglia del 15%.

3-bis.  La Giunta regionale in subordine agli indirizzi di cui ai precedenti commi 2 e 3, e solo nel caso in cui vadano deserte le procedure concorsuali per la selezione dei soggetti privati chiamati a comporre le compagini societarie, o nel caso in cui non vi siano concorrenti privati disponibili ad acquisire la maggioranza assoluta delle azioni, può procedere, compatibilmente alle risorse regionali disponibili alla costituzione di società a gestione a capitale totalmente o prevalentemente pubblico.

4.               Gli statuti delle società di gestione, nella fase costitutiva, sono sottoposti al parere della competente Commissione consiliare.

5.               La Giunta può avvalersi, per la costituzione delle società di gestione, della collaborazione anche degli stessi enti ai quali siano state affidate le procedure per la costruzione ed il completamento degli impianti; tali deleghe vengono esercitate sulla base degli indirizzi forniti dalla Direzione regionale trasporti e mobilità, viabilità, demanio e catasto stradale, sicurezza stradale.

6.               Detta Direzione, sulla base delle risultanze delle manifestazioni di interesse, cura la predisposizione degli atti necessari alla costituzione delle società di gestione, comprensivi dell'indicazione del capitale sociale iniziale, dell'oggetto sociale statutario, della composizione degli organi e degli eventuali patti parasociali, secondo le indicazioni fornite nel successivo art. 5. Le società di gestione costituite, sin dalla fase iniziale, sono autorizzate a stipulare contratti con terzi per l'organizzazione dei servizi interni agli impianti.

7.               Allo scopo di favorire la migliore integrazione degli interventi è autorizzata la costituzione di un'unica società mista per la gestione degli autoporti di Roseto [e Castellalto].