E ne dispone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Destinazione
d’uso e trasferimento di proprietà)
1.
Le
aree e le opere ricomprese nel complesso immobiliare denominato "Autoporto
di Castellalto" sono destinate all’insediamento di attività produttive e
trasferite, senza oneri finanziari per la Regione Abruzzo, in proprietà, ai sensi
della L.R. 8 gennaio 1993, n. 3 (Norme per il trasferimento agli Enti locali
dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla
Regione) e successive modificazioni, all’Azienda Regionale Attività Produttive
(ARAP) per la valorizzazione e gestione nell’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali.
2.
E'
fatto, in ogni caso, specifico divieto di realizzare, nel complesso immobiliare
di cui al comma 1, centrali a biomasse o biogas, inceneritori,
termovalorizzatori, discariche, stabilimenti di stoccaggio gas od impianti
similari.
3.
Il
Presidente della Regione e la Giunta regionale, entro il termine massimo di 30
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adottano tutti gli atti
necessari e conseguenti all’attuazione del presente articolo.
Art. 2
(Modifiche
alla L.R. 28/2002)
1.
Nella
rubrica dell’art. 3 della L.R. 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi
sull’intermodalità regionale) dopo il termine
"Roseto degli Abruzzi" la parola ", Castellalto" è
soppressa.
2.
Al
comma 1 dell’art. 3 della L.R. 28/2002 dopo il termine "Roseto degli
Abruzzi" la parola ", Castellalto" è soppressa.
3.
Al
comma 7 dell’art. 3 della L.R. 28/2002 dopo il termine "Roseto" le
parole "e Castellalto" sono soppresse.
Art. 3
(Clausola di
neutralità finanziaria)
1.
La
presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 4
(Disposizioni
urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone
sismiche)
1.
Nelle
more del riordino delle funzioni esercitate dalle Province in materia di
controllo e vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche, l'efficacia delle
disposizioni normative di cui ai Titoli III e IV della L.R. 11 agosto 2011, n.
28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo
su opere e costruzioni in zone sismiche) è sospesa a far data dall'entrata in
vigore del Regolamento regionale attuativo della L.R. 28/2011 e fino al 31
dicembre 2015.
2.
A
decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale attuativo della L.R.
28/2011 e fino al 31 dicembre 2015 trova applicazione la L.R. 17 dicembre 1996,
n. 138 (Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di
costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate
sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64).
Art. 5
(Entrata in
vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
telematica (BURAT).
La presente
legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 22 Settembre 2015
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
****************
TESTO
DELL'ARTICOLO
3 DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002, N. 28
"Norme
ed indirizzi sull'intermodalità regionale"
COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 22
Settembre 2015 n. 23
"Provvedimenti
relativi alla destinazione del complesso immobiliare "Autoporto di
Castellalto", modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28
(Norme ed indirizzi sull’intermodalità regionale) e
disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli
interventi nelle zone sismiche"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati sono stati
redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai
sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n.
26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della
normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra
parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme statali sono
disponibili nella banca dati "Normattiva (il
portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo
sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti
non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi
regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex
(L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al
diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata
all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002, N. 28
Norme ed
indirizzi sull'intermodalità regionale.
Art. 3
(Società di
gestione degli impianti logistici di Avezzano, Roseto degli Abruzzi[,
Castellalto] e San Salvo)
1.
Al
fine di favorire la piena utilizzazione degli Autoporti di Roseto degli
Abruzzi[, Castellalto] e S. Salvo e del Centro Smistamento Merci della Marsica,
la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione, in forma di
società per azioni o di società consortili per azioni di cui all’art. 2615-ter
c.c., di tre società di gestione, in conformità con quanto previsto dagli
articoli 7, 8 e 9 dello statuto regionale.
2.
Dette
Società hanno forma mista ed in esse deve risultare prevalente il capitale
privato. Per ciascuna società, la Regione Abruzzo si riserva, nella fase
costitutiva, una quota non superiore al 15% del capitale sociale sottoscritto.
La Regione Abruzzo favorisce la partecipazione nelle società di gestione degli
enti locali (province e comuni, camere di commercio, nuclei d'area industriali)
territorialmente interessati a ciascuna delle tre infrastrutture. In ogni caso
la quota di capitale pubblico non può superare il 45% del capitale sociale
sottoscritto per ciascuna società. La Giunta regionale stabilirà gli
adempimenti necessari all'avvio delle procedure di evidenza pubblica volte a
selezionare le società, con cui completare le compagini societarie. Alla
Direzione regionale trasporti e mobilità, viabilità demanio e catasto stradale,
sicurezza stradale, sentita la Commissione consiliare competente, è demandato
il compito di curare la predisposizione dei bandi, per la manifestazione di
interesse rivolti a società, anche sotto forma di consorzi e di A.T.I., che
operino nel campo dei trasporti, della logistica e dei servizi riferibili al
settore. Nei bandi, oltre ai requisiti richiesti, sono indicati anche i criteri
di riparto delle quote di capitale sociale non destinato agli enti pubblici
territoriali. Completati tali adempimenti, la Giunta regionale procede alla
costituzione della società di gestione, stabilendo tempi e modalità, sulla base
di quanto previsto dal successivo art. 5 della presente legge.
3.
Definite
le procedure d'ingresso dei soci privati, le quote di capitale sociale detenute
dalla Regione Abruzzo, per ogni società di gestione, non può, in ogni caso,
scendere sotto la soglia del 5%, né superare la soglia del 15%.
3-bis. La
Giunta regionale in subordine agli indirizzi di cui ai precedenti commi 2 e 3,
e solo nel caso in cui vadano deserte le procedure concorsuali per la selezione
dei soggetti privati chiamati a comporre le compagini societarie, o nel caso in
cui non vi siano concorrenti privati disponibili ad acquisire la maggioranza
assoluta delle azioni, può procedere, compatibilmente alle risorse regionali
disponibili alla costituzione di società a gestione a capitale totalmente o
prevalentemente pubblico.
4.
Gli
statuti delle società di gestione, nella fase costitutiva, sono sottoposti al
parere della competente Commissione consiliare.
5.
La
Giunta può avvalersi, per la costituzione delle società di gestione, della
collaborazione anche degli stessi enti ai quali siano state affidate le procedure
per la costruzione ed il completamento degli impianti; tali deleghe vengono
esercitate sulla base degli indirizzi forniti dalla Direzione regionale
trasporti e mobilità, viabilità, demanio e catasto stradale, sicurezza
stradale.
6.
Detta
Direzione, sulla base delle risultanze delle manifestazioni di interesse, cura
la predisposizione degli atti necessari alla costituzione delle società di
gestione, comprensivi dell'indicazione del capitale sociale iniziale,
dell'oggetto sociale statutario, della composizione degli organi e degli
eventuali patti parasociali, secondo le indicazioni fornite nel successivo art.
5. Le società di gestione costituite, sin dalla fase iniziale, sono autorizzate
a stipulare contratti con terzi per l'organizzazione dei servizi interni agli
impianti.
7.
Allo
scopo di favorire la migliore integrazione degli interventi è autorizzata la
costituzione di un'unica società mista per la gestione degli autoporti di
Roseto [e Castellalto].