Disposizioni per l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale delle strutture operanti nell’Area assistenziale delle Dipendenze Patologiche.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo dott. Luciano D’Alfonso è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, secondo i Programmi Operativi di cui all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO il Decreto commissariale n. 90/2014 del 12 agosto 2014 di insediamento del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

 

ATTESO che la riferita deliberazione del 7 giugno 2012 incarica il Sub Commissario di collaborare con il Commissario ad acta “all’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale”;

 

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;

 

VISTA la L.R. 31.07.2007, n. 32 e s.m.i. recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” in particolare l’art. 6 che detta la disciplina dell’accreditamento istituzionale.

 

VISTA la L.R. n. 5 del 10.03.2008 e s.m.i. di approvazione del Piano Sanitario Regionale 2008-2010;

 

VISTO l’art. 12 della L.R. n. 32 / 2007 e s.m.i. che stabilisce che l’accreditamento predefinitivo è la fase in cui si collocano le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche già operanti sul territorio e private provvisoriamente accreditate ai sensi della legge n. 724/1994, al momento dell’entrata in vigore della stessa L.R. n. 32/2007 che hanno presentato domanda di autorizzazione definitiva di accreditamento istituzionale nei termini prescritti dalla stessa norma;

 

VISTA la legge n. 28/1993 a termini della quale l’iscrizione all’Albo costituisce condizione necessaria per l’esercizio delle attività di prevenzione e recupero per la tossicodipendenza e per la stipulazione delle convenzioni previste dalla norma fra le ex USSL e gli enti ausiliari, ai fini dell’esercizio delle attività di recupero del tossicodipendente con oneri a carico del SSN;

 

RILEVATO CHE:

-                    le strutture attualmente operanti nell’Area assistenziale delle dipendenze patologiche, ai sensi della L.R. 21 luglio 1993, n. 28 “Disciplina delle attività di prevenzione e di recupero di soggetti in stato di tossicodipendenza, in attuazione del T.U. delle leggi in materia di tossicodipendenza 9 ottobre 1990, n. 309 – Istituzione dell’albo regionale degli enti ausiliari”, risultano iscritte in un apposito Albo degli Enti Ausiliari ed operano in regime di convenzione con le Aziende USL di rispettiva competenza, secondo standards organizzativi operativi ed assistenziali definiti dalla normativa antecedente la LR n. 32/2007 e s.m.i.;

-                    con l’entrata in vigore della Legge regionale 32/2007 le strutture operanti a quella data hanno proposto istanza di autorizzazione ed accreditamento definitivo ai sensi degli articoli 11 e 12 delle medesima legge secondo le procedure e le modalità previste nei Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento di cui alla Deliberazione di Giunta regionale numero 591/P del 1° luglio 2008;

-                    il Decreto del Commissario ad Acta n. 52/2012 dell’11 ottobre 2012, recante ”Determinazione del fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità, riabilitazione, salute mentale e Dipendenze patologiche” ha, tra l’altro, definito una specifica Area assistenziale per le Dipendenze Patologiche, istituendo sei nuove tipologie di strutture eroganti prestazioni terapeutiche e riabilitative Comunità Doppia diagnosi, Comunità di prima accoglienza, Comunità terapeutica riabilitativa, Comunità terapeutica semiresidenziale tipo A (8-12 ore), Comunità terapeutica semiresidenziale tipo B (3-6 ore), Comunità Educativo-Assistenziale;

-                    con successivo decreto n. 54/2013 del 22 luglio 2013, recante “Requisiti di Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Residenziali e Semiresidenziali per Dipendenze Patologiche. Modifica dei Manuali di autorizzazione e Accreditamento di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.° 591/P del 01.07.2008 e successive modifiche ed integrazioni” si è provveduto a definire, per ciascuna delle tipologie di strutture istituite con il citato DCA 52/2012 che erogano servizi terapeutico-riabilitativi nell’Area assistenziale delle Dipendenze Patologiche, i requisiti minimi tecnologici organizzativi e di personale, integrando a tal fine, il Manuale di Autorizzazione ed Accreditamento approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 591/P del 1° luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

-                    con Decreto del Commissario ad Acta n. 36/2015 del 23 marzo 2015, recante “Determinazione delle tariffe per prestazioni residenziali e semiresidenziali – Area assistenziale delle Dipendenze patologiche” sono state definite le tariffe da applicare alle prestazioni erogate dalle varie tipologie di strutture operanti nell’area assistenziale delle dipendenze patologiche;

 

RITENUTO di dover avviare i procedimenti di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale delle strutture che erogano servizi terapeutico-riabilitativi nell’area assistenziale delle Dipendenze Patologiche, secondo le procedure ed i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al Manuale di autorizzazione ed accreditamento approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 591/P del 1° luglio 2008, così come modificati dal citato Decreto del Commissario ad Acta n. 54/2013;

 

RITENUTO inoltre che possono proporre domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 32/2007 e s.m.i. e di autorizzazione definitiva ai sensi dell’ art. 11 della stessa norma, secondo le tipologie strutturali di cui ai decreti del Commissario ad Acta n. 52/2012 e 54 /2013 in sostituzione delle istanze già a suo tempo avanzate, le Comunità Terapeutiche iscritte all’Albo degli Enti Ausiliari di cui alla L.R. n. 28/1993 per la cura e la riabilitazione delle dipendenze patologiche (Area di intervento terapeutico-riabilitativa), che hanno a suo tempo prodotto in tempo utile istanza di autorizzazione definitiva all’esercizio e di accreditamento definitivo ed operanti in base a rapporti convenzionali con le Aziende ASL;

 

STABILITO, in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, di procederne all’approvazione disponendone l’immediato inoltro ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro per la prescritta validazione;

 

STABILITO altresì di pubblicare il presente provvedimento sul BURA con valore di notifica;

 

Tutto ciò premesso

 

Per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

 

DECRETA

 

1.               di avviare i procedimenti di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. n. 32/2007 e s.m.i. delle strutture che erogano servizi terapeutico-riabilitativi nell’area assistenziale delle Dipendenze Patologiche, secondo le procedure ed i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al Manuale di autorizzazione ed accreditamento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 1° luglio 2008, così come modificati dal citato Decreto del Commissario ad Acta n. 54/2013;

2.               di stabilire, a tal fine, che entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dalla pubblicazione sul BURAT del presente atto, le Comunità Terapeutiche iscritte all’Albo degli Enti Ausiliari di cui alla L.R. 28/1993 per la cura e la riabilitazione delle dipendenze patologiche (Area di intervento terapeutico-riabilitativa), che hanno a suo tempo prodotto in tempo utile istanza di autorizzazione definitiva all’esercizio ai sensi dell’ art. 11 della L.R. 32/2007 ed operanti in base a rapporti convenzionali con le Aziende ASL, possono produrre analoga istanza, secondo le tipologie strutturali di cui ai decreti del Commissario ad Acta n. 52/2012 e 54/2013 in sostituzione delle istanze già a suo tempo avanzate;

3.               di stabilire che entro il suindicato termine, le strutture di cui al punto 2) devono  produrre istanza di accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 32/2007, in sostituzione delle istanze già a suo tempo avanzate;

4.               di stabilire che alle istanze di autorizzazione ed accreditamento sopra citate si applicano le procedure e le norme previste nei Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 591/P del 1° luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, così come modificati dal citato Decreto del Commissario ad Acta n. 54/2013;

5.               di pubblicare il presente provvedimento sul BURAT con valore di notifica;

6.               di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende USL;

7.               di trasmettere il presente decreto al Ministero dell’Economia e Finanze ed al Ministero della Salute per la relativa validazione.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso