IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23
luglio 2014, con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2,
comma 88 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del
07.06.2012 con la quale il dr. Giuseppe Zuccatelli è
stato nominato Sub commissario per l’attuazione del Piano di rientro della
Regione Abruzzo, con le competenze ivi declinate;
VISTO il decreto commissariale n. 20 del 11.06.2012
avente ad oggetto “Insediamento del Sub commissario dr. Giuseppe Zuccatelli per l’attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi del SSR abruzzese – deliberazione del Consiglio dei Ministri del
07.06.2012”;
ATTESO che tra le materie di competenza del Sub
commissario è prevista collaborazione
per gli aspetti di programmazione sanitaria e per l’adozione dei provvedimenti
attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia
sanitaria, con particolare riferimento ai provvedimenti inerenti la spesa
farmaceutica convenzionata, necessaria all’attuazione del Piano di Rientro;
VISTO l’art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, e s.i.e
m., che sancisce il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria in ragione di particolari condizioni di malattia croniche o
invalidanti;
VISTO il successivo D.M. 28 maggio 1999, n. 329, che
individua le malattie croniche invalidanti e le prestazioni di assistenza
sanitaria correlate a ciascuna condizione di malattia per le quali è
riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni sanitarie;
VISTO l’art. 9 della legge 16.11.2001, n.
RICHIAMATO l’art. 4 comma 7 del DPR 8 luglio 1998, n. 371
recante “Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”.
VISTA
VISTO che con la medesima DGR n. 1540/2006, e s.m.i.,
è stata prevista l’esenzione dal pagamento della predetta quota fissa per
alcune categorie di soggetti tra cui quelli esenti ai sensi del D.M. n. 329/1999
limitatamente ai farmaci correlati alla patologia in base al D.M. n. 329/1999
con prescrivibilità fino a tre confezioni per
ricetta, a copertura massima di sessanta giorni di terapia;
VISTO il D.L. n. 90 del 26.06.2014 (pubblicato sulla G.U.
n. 144 del 24.06.2014) recante ”Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito in L. n. 114 del 11 agosto
2014 (pubblicato sulla GU Serie Generale n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70);
RICHIAMATO in particolare l’art.26 del D.L. n. 90 del
26.06.2014 recante ”Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con
RITENUTO al fine di fornire certezza ai medici prescrittori nonché ai farmacisti che spediscono le
ricette, di dover regolamentare le modalità di prescrizione/dispensazione dei farmaci
destinati a pazienti affetti da una patologia cronica e invalidante di cui al DM 28 maggio 1999, n.329 e s.m.i., individuando i farmaci correlati alle predette
patologie;
RITENUTO quindi di dover definire un elenco dei farmaci che
costituiscono la terapia cardine più frequentemente utilizzata dagli assistiti
affetti da patologia cronica e invalidante o gruppo di patologie, al fine di
garantire agli stessi adeguata terapia ed equo trattamento nonché per garantire
l’appropriatezza nella fruizione del diritto all’esenzione e della pluriprescrizione;
ATTESO che le prescrizioni dei farmaci di cui sopra devono
comunque avvenire nel rispetto delle indicazioni terapeutiche registrate e
delle limitazioni di rimborsabilità eventualmente definite nelle note AIFA;
SENTITO il parere delle organizzazioni sindacali della
Medicina Generale, in occasione delle riunioni tenutesi presso
RICHIAMATA
DATO ATTO che il CRFV ha il compito di assolvere alle funzioni
di Farmacovigilanza, di Informazione sul Farmaco, di Governo
dell’Appropriatezza prescrittiva e della Spesa farmaceutica, di Monitoraggio
dei consumi dei farmaci, di Valutazione farmaco economiche e dell’efficacia dei
farmaci (HTA);
VISTO l’elenco predisposto dal Servizio Assistenza
Farmaceutica e Trasfusionale del Dipartimento per
RITENUTO di dover approvare l’elenco di cui all’allegato 1
(parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) quale elenco di
farmaci correlati alle patologie croniche di cui al D.M. n. 329/1999
PRECISATO che restano
invariate le vigenti disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa
farmaceutica, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n.26 del 04.07.2012 e
che indipendentemente dal numero di pezzi prescritti, il diritto all’esenzione
dal pagamento del ticket si configura esclusivamente per i farmaci correlati
alla patologia di cui all’allegato 1;
RICHIAMATO il Decreto 2 novembre 2011 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze recante “De-materializzazione della ricetta
medica cartacea, di cui all’articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del
RICHIAMATO altresì il Decreto del Commissario ad Acta n.
1/2015 del 14.01.2015 recante ”Approvazione del protocollo d'intesa tra Regione
Abruzzo e l'Unione Regionale dei Titolari di Farmacia per l'esercizio delle procedure
di dematerializzazione delle prescrizioni cartacee farmaceutiche di cui al D.M.
2 novembre
CONSIDERATO
CHE le motivazioni
sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l’urgenza e
l’indifferibilità della emanazione dello stesso, tali da procrastinarne la
trasmissione al Tavolo di monitoraggio
del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale - all’uopo costituito
dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al
fine della corretta verifica degli adempimenti da porre in essere per
l’esecuzione del Piano di Risanamento di cui sopra - per la dovuta valutazione, ordinariamente
preventiva ;
DECRETA
Per le
motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di approvare
l’elenco dei farmaci correlati alla patologia in base al D.M. n. 329/1999, così
come predisposto dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale del
Dipartimento per
2. di disporre che al
fine di consentire ai pazienti affetti
da patologie croniche di cui al D.M. n. 329/1999 di usufruire dell’esenzione
dal pagamento della quota fissa sui farmaci correlati alla patologia e del
diritto alla pluriprescrizione di cui all’art.26 del
D.L. n. 90 del 26.06.2014 - il medico convenzionato o dipendente del SSN dovrà
riportare sulla ricetta solo un codice d’esenzione. In particolare il medico
dovrà apporre le prime tre cifre del codice identificativo della condizione o
malattia (così come previsto dal comma 1 art.3 DM 329/99);
3. di precisare che i
farmaci correlati alle patologie sono individuati nell’elenco di cui al punto
1) al presente decreto e che gli stessi
dovranno essere prescritti nel rispetto delle indicazioni autorizzate
dall’Autorità Regolatoria, riportate nella scheda
tecnica;
4. di disporre che:
a.
nella
stessa ricetta possono essere prescritti
fino a un massimo di due principi attivi ovvero fino a un massimo di due
dosaggi diversi dello stesso principio attivo.
b.
non
possono essere prescritti sulla stessa ricetta farmaci correlati alla patologia
cronico-invalidante e farmaci non correlati alla stessa;
c.
la pluriprescrizione
non si applica ai medicinali per i quali la regione Abruzzo ha disposto
d.
la pluriprescrizione non si applica ai medicinali appartenenti
alla categoria ATC B01AB (eparinici) per i quali resta valido il diritto
all’esenzione;
e.
in caso
di medicinali soggetti a Piano Terapeutico il prescrittore
dovrà accertare che il numero di confezioni prescritto non determini un periodo
di copertura terapeutica superiore alla validità dello stesso PT.
5. di precisare che
il medico prescrittore possa prescrivere, a carico
del SSN, medicinali (sia specialità che farmaci a brevetto scaduto) fino a 6
confezioni per ricetta, fermo restando che:
a.
l’assistito
sia affetto da una patologia cronica e invalidante di cui al DM 28 maggio 1999, n.329 e s.m.i. e sia in possesso del relativo codice d’esenzione;
b.
abbia utilizzato,
per la cura della patologia cronica, da almeno 6 mesi la stessa specialità
medicinale o, in caso di farmaci a brevetto scaduto, un medicinale con lo
stesso principio attivo, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità
di rilascio, numero di unità posologiche e dosaggio unitario
6. di disporre che
il farmacista, all’atto della spedizione della ricetta contenenti prescrizioni
di farmaci a favore di pazienti affetti da patologie croniche di cui al D.M. n.
329/1999 e correlati alla predetta patologia al fine di consentire ai pazienti affetti da patologie croniche di cui
al D.M. n. 329/1999 di usufruire dell’esenzione dal pagamento della quota fissa
sui farmaci correlati alla patologia e del diritto alla pluriprescrizione
di cui all’art.26 del D.L. n. 90 del 26.06.2014 – siano tenuti a verificare che
i farmaci prescritti rientrino nell’elenco dei farmaci di all’allegato 1 al
presente Decreto;
7. di precisare
che, in caso di ricetta redatta difformemente da quanto disposto al precedente
punto 2), al fine di non causare interruzione di terapia, il farmacista possa
dispensare i farmaci prescritti nei limiti previsti dalla vigente normativa,
ossia nel limite massimo di due pezzi a ricetta ed applicando la quota di
compartecipazione di cui alla DGR n.
1540/2006, e s.m.i.,;
8. di precisare che
restano invariate le vigenti disposizioni in tema di compartecipazione alla
spesa farmaceutica, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n.26 del
04.07.2012 e che indipendentemente dal numero di pezzi prescritti, il diritto
all’esenzione dal pagamento del ticket si configura esclusivamente per i
farmaci correlati alla patologia di cui all’allegato 1;
9. di dare mandato
al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale del Dipartimento per
10. di trasmettere,
per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento ai Direttori
Generali delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo, ai Servizi Farmaceutici
delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo, ai medici prescrittori
per il tramite dei competenti Servizi aziendali, alle OO.SS. delle farmacie
convenzionate pubbliche e private nonché alla SOGEI;
11. di pubblicare il
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
12. di trasmettere il
presente atto al Tavolo di monitoraggio
del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal
Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la
dovuta validazione.
IL COMMISSARIO
AD ACTA
Dott. Luciano D’Alfonso