Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l’applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l’attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione

della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

TITOLO I

(Adeguamento all’ordinamento europeo)

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.            La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei) e s.m.i. con la presente legge dispone l’attuazione dei seguenti atti europei:

a)            direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana;

b)           direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

c)            direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

d)           direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

e)            regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

f)            regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

g)           comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa));

h)           comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa).

 

TITOLO II

(Attuazione della direttiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta e prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana)

 

Art. 2

(Attuazione in via amministrativa)

 

1.               La Giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa la direttiva 2012/12/UE nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 (Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana) come modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 20 (Attuazione della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana).

2.            Per assicurare il rispetto delle disposizioni normative di cui al comma 1, le Aziende Unità Sanitarie Locali effettuano i controlli sugli stabilimenti delle imprese registrate nel Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo (SIVRA) e sulla produzione dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana.

3.            I controlli di cui al comma 2 sono effettuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, nonché di quanto contenuto nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo a "Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari" (Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010).

 

TITOLO III

(Attuazione della direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l’introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione)

 

Art. 3

(Finalità)

 

1.            Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche ed integrazioni, il presente titolo:

a)            disciplina l’esercizio dell’attività di produzione e di commercializzazione di piante, materiali di moltiplicazione nonché di altri vegetali e prodotti vegetali che possono comportare rischi fitosanitari, specificando le funzioni del Servizio competente in materia fitosanitaria;

b)           detta disposizioni per la tutela delle produzioni agricole vegetali, delle foreste nonché del verde ornamentale della Regione da organismi nocivi a vegetali e prodotti vegetali, nel rispetto della normativa nazionale ed europea.

2.            Sono fatte salve le disposizioni europee, nazionali e regionali che disciplinano la produzione e la commercializzazione di specifici vegetali.

 

Art. 4

(Funzioni del Servizio competente in materia fitosanitaria)

 

1.            La Giunta regionale definisce l’organizzazione del Servizio competente per la materia fitosanitaria nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 214/2005.

2.            Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 50 del D.Lgs. 214/2005 relative alle competenze attribuite ai Servizi Fitosanitari regionali, il Servizio di cui al comma 1:

a)            prescrive, nei casi di ispezioni con esito negativo, le misure ufficiali di cui agli articoli 14, comma 1 e 15 del D.Lgs. 214/2005 e gli obblighi di cui all’articolo 22 comma 1 del medesimo decreto;

b)           stabilisce ulteriori obblighi secondo quanto previsto all’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. 214/2005;

c)            vidima i registri di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b) per l’annotazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali;

d)           effettua le verifiche periodiche di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 214/2005;

e)            sospende le autorizzazioni previste nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 24 del D.Lgs. 214/2005;

f)            stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 19 comma 4 e dell’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 214/2005;

g)           autorizza il rilascio del passaporto di sostituzione secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 214/2005;

h)           adotta le misure ufficiali di cui all’articolo 33, comma 2 del D.Lgs. 214/2005 per il transito in zona protetta;

i)             attiva le procedure di cui all’articolo 36, comma 3 del D.Lgs. 214/2005;

j)             rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 36, comma 7 del D.Lgs. 214/2005;

k)           effettua gli adempimenti di cui all’articolo 40, commi 1 e 5 del D.Lgs. 214/2005 ed adotta le misure fitosanitarie di cui all’articolo 41, comma 1 del medesimo decreto;

l)             richiede, ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 214/2005, al competente Ministero la modifica dell’elenco dei punti di entrata di cui all’Allegato VIII del medesimo decreto, secondo le esigenze del territorio regionale e nel rispetto dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa europea e nazionale in materia;

m)         rilascia al Servizio Fitosanitario centrale il parere di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 214/2005;

n)           provvede agli adempimenti di cui agli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 214/2005;

o)           attiva iniziative volte a migliorare la capacità di diagnosi degli organismi nocivi contemplati dalle pertinenti normative, secondo quanto previsto dall’articolo 53, commi 6 ed 8 del D.Lgs. 214/2005 mediante la stipula di contratti, protocolli di intesa o convenzioni con strutture laboratoristiche pubbliche o private nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni;

p)           irroga le sanzioni in materia fitosanitaria ai sensi dall’articolo 54, comma 27 del D.Lgs. 214/2005;

q)           provvede alla riscossione delle tariffe fitosanitarie ai sensi dell’articolo 55, comma 2 del D.Lgs. 214/2005 e formula alla Giunta regionale, attraverso il competente Dipartimento, la proposta per l'istituzione di eventuali altre tariffe destinate a coprire spese supplementari, così come previsto dall’articolo 55, comma 7 del medesimo decreto;

r)            cura tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 214/2005 e dai decreti ministeriali attuativi.

 

 

Art. 5

(Procedimenti autorizzatori)

 

1.            Fermo restando il rispetto dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l’autorizzazione di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 214/2005 è rilasciata, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo motivata interruzione dei termini, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 novembre 2009 (Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali).

2.            Ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013), il termine di conclusione del procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, fissato in novanta giorni, è indispensabile per consentire le attività di accertamento ed i sopralluoghi necessari alla verifica delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

3.            L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione è presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio che lo inoltra immediatamente al Servizio regionale competente in materia fitosanitaria.

4.            L’autorizzazione di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 214/2005 o il diniego della stessa sono rilasciati attraverso l’adozione di determinazioni dirigenziali a cura del Servizio competente in materia fitosanitaria. Nello stesso provvedimento autorizzatorio confluiscono anche l’iscrizione al Registro ufficiale dei produttori secondo quanto previsto dall’articolo 20 del D.Lgs. 214/2005 e l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante di cui all’articolo 26 dello stesso decreto, se dovute.

5.            Presso il Servizio competente in materia fitosanitaria è istituita la Commissione tecnica per le valutazioni di idoneità professionale del soggetto esperto di cui all’articolo 21, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 214/2005 e all’articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 novembre 2009.

6.            La Commissione di cui al comma 5, presieduta dal dirigente del Servizio competente in materia fitosanitaria, è costituita da altri due componenti, esperti, rispettivamente, in tecniche vivaistiche ed in materia fitosanitaria.

 

Art. 6

(Registro regionale dei produttori)

 

1.            Fermo restando l’obbligo per il Servizio competente in materia fitosanitaria di effettuare le registrazioni nel Registro ufficiale dei produttori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del D.Lgs. 214/2005, è istituito senza ulteriori costi a carico dell'Ente, presso il Servizio medesimo, per finalità ricognitive e di monitoraggio, il Registro regionale dei produttori in cui sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 5.

 

Art. 7

(Personale)

 

1.            Fermo restando quanto previsto dagli articoli 34, 35 e 48 bis del D.Lgs. 214/2005, la Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 4, si avvale di personale della pubblica amministrazione operante presso il Servizio competente in materia fitosanitaria o presso altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle pertinenti normative.

2.            Il Direttore del competente Dipartimento individua, tra il personale di cui al comma 1, quello deputato allo svolgimento delle funzioni di Ispettore Fitosanitario di cui all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. 214/2005 e provvede alla nomina dello stesso ed al rilascio dello specifico documento di riconoscimento per l'identificazione personale di cui all’articolo 34, comma 3 del citato decreto.

3.            E’ istituito, presso il Servizio competente in materia fitosanitaria, il Registro regionale, sezione dedicata agli Ispettori fitosanitari di cui al comma 2, i cui nominativi sono comunicati al Servizio Fitosanitario Centrale ai fini dell’iscrizione nel Registro nazionale di cui all’articolo 34, comma 4 del D.Lgs. 214/2005; nel Registro regionale sono annotate le cancellazioni dei nominativi degli Ispettori fitosanitari, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 34, comma 6 del D.Lgs. 214/2005.

4.            In conformità all’articolo 34 bis del D.Lgs. 214/2005, il Servizio competente in materia fitosanitaria può avvalersi di personale tecnico, adeguatamente formato, denominato "Agente Fitosanitario".

5.            Nel Registro regionale di cui al comma 3 è contenuta altresì la sezione recante i nominativi e i dati degli Agenti Fitosanitari di cui all’articolo 34 bis del D.Lgs. 214/2005, nonché le annotazioni relative alle cancellazioni.

6.            Nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 214/2005, la Giunta regionale specifica i requisiti di studio e professionali degli Ispettori ed Agenti Fitosanitari, nonché i percorsi formativi da realizzare d’intesa tra il Servizio competente in materia fitosanitaria e la struttura regionale preposta alla formazione.

7.            Il Registro regionale di cui alla presente disposizione assolve a funzioni ricognitive e di monitoraggio.

 

Art. 8

(Sanzioni e tariffa fitosanitaria)

 

1.            Ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. 214/2005 il Servizio competente in materia fitosanitaria provvede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo 54; i proventi derivanti dalle sanzioni sono destinati esclusivamente a finanziare tutte le attività di coordinamento, di controllo, di ispezione erogate dal Servizio competente in materia fitosanitaria.

2.            Fermo restando quanto previsto in materia di tariffe fitosanitarie dall’articolo 55 del D.Lgs. 214/2005, con legge regionale possono essere stabilite ulteriori tariffe destinate a coprire le spese sostenute dal Servizio competente in materia fitosanitaria per attività particolari, comunque connesse ai controlli e alla diagnosi fitosanitaria.

 

Art. 9

(Aiuti alle imprese per il controllo degli organismi nocivi delle piante)

 

1.            La Regione, nell’ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo degli organismi nocivi da quarantena o soggetti ad interventi di lotta obbligatoria, può concedere, attraverso bandi ad evidenza pubblica, aiuti finanziari alle imprese ed alle loro Associazioni. Al fine di promuovere l’utilizzo di sistemi e piani assicurativi per le calamità naturali di origine fitosanitaria, La Regione si impegna a promuovere e facilitare gli stessi presso i soggetti interessati.

2.            Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nel rispetto delle normative europee e nazionali in materia di aiuti Stato e delle disposizioni di cui alla legge regionale 39/2014.

 

TITOLO IV

(Attuazione della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e dell’articolo 24 della legge n. 97/2013)

 

Art. 10

(Aggiornamento del programma di azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola)

 

1.            La Regione dà attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) attraverso il Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del medesimo decreto legislativo.

 

Art. 11

(Programma di monitoraggio dei corpi idrici superficiali

destinati al consumo umano e di controllo delle fonti di inquinamento)

 

1.            Per assicurare il mantenimento della qualità dei corpi idrici superficiali destinati al consumo umano ed il controllo delle fonti di inquinamento, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di acque, in raccordo con i Dipartimenti competenti in materia di salute, agricoltura, industria e ambiente, approva il Programma di monitoraggio dei corpi idrici superficiali destinati al consumo umano e di controllo delle fonti di inquinamento, che è aggiornato ogni sei anni, in coerenza con gli aggiornamenti di cui all’articolo 121 del D.Lgs. n. 152/2006.

2.            In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il programma è approvato in sede di aggiornamento del Piano di Tutela delle acque di cui all’articolo 121 del D.Lgs. 152/2006.

3.            Il Programma di cui al comma 1 è attuato da ciascun ente preposto al controllo e al monitoraggio, nell’ambito delle proprie competenze.

 

TITOLO V

(Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat)

 

Art. 12

(Disposizioni sulla Valutazione di incidenza ambientale)

 

1.            Se l'intervento soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA ricade anche nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni, la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA comprendono la valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del medesimo decreto. A tal fine:

a)            la documentazione prodotta ai fini della procedura di assoggettabilità a VIA o di quella di VIA deve contenere gli elementi di cui all’allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

b)           la valutazione dell’Autorità Competente tiene conto degli esiti delle procedure di valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

2.            Se l’intervento è soggetto esclusivamente alla procedura di VINCA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, le autorità competenti assicurano l’accesso alle informazioni, la pubblicità e la partecipazione al procedimento.

3.            Per le finalità di cui al comma 2, le autorità competenti garantiscono, in tutte le fasi del procedimento:

a.            lo scambio di informazioni e la consultazione tra il proponente e l’autorità competente;

b.            l’informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento.

4.            Per assicurare l’osservanza delle prescrizioni imposte e delle misure di mitigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, le autorità competenti effettuano monitoraggi ex post dei quali garantiscono la piena conoscibilità attraverso la pubblicazione dei relativi esiti sui propri siti istituzionali.

5.         Nel rispetto del principio di leale collaborazione, i comuni, se autorità competenti per le procedure di VINCA, informano la Regione sulle valutazioni in corso e sulle decisioni assunte con riferimento ai singoli progetti.

6.         Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità con riferimento alle procedure per le quali la Regione è l’autorità competente, nonché le modalità per assicurare la conoscibilità, attraverso il proprio sito istituzionale, delle informazioni relative alle procedure di VINCA di propria competenza e delle informazioni acquisite dai comuni ai sensi del comma 5.

7.         Per assicurare la più ampia partecipazione al procedimento di VINCA, la Regione, in qualità di autorità competente, informa dell’avvio del procedimento anche gli enti gestori delle riserve naturali regionali che fanno parte della Rete Natura 2000.

 

TITOLO VI

(Applicazione del Reg. (UE) 702/2014 per interventi nel settore della zootecnia)

 

Art. 13

(Finalità)

 

1.            La Regione, nel quadro delle politiche agricole per lo sviluppo rurale ed al fine di garantire la protezione della salute pubblica nonché la salvaguardia dell'economia aziendale e degli allevamenti animali, promuove interventi a sostegno delle:

a)            aziende zootecniche che hanno subito perdite imputabili ad emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie;

b)           aziende agricole attive nella produzione primaria e dei giovani agricoltori per usufruire di servizi di consulenza al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.

 

Art. 14

(Obiettivi)

 

1.            Per le finalità di cui all’articolo 13, la Regione, tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/C/01) e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, finanzia misure di aiuto destinate:

a)            ad indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e ad ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali;

b)           al settore zootecnico e per i capi morti;

c)            al pagamento di premi assicurativi;

d)           a servizi di consulenza per le aziende agricole attive nella produzione primaria e per i giovani agricoltori.

2.            Le misure di aiuto che non rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 702/2014 sono notificate alla Commissione europea e sono concesse previa autorizzazione da parte della stessa.

 

Art. 15

(Misure d’intervento ai sensi dell’articolo 26 del Reg. (UE) 702/2014)

 

1.            Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 26 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli aiuti per le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli possono consistere in misure di prevenzione, di controllo ed eradicazione, nonché in misure destinate ad ovviare ai danni causati dalle epizoozie o dagli organismi nocivi.

2.            Per le misure destinate alla prevenzione, gli aiuti riguardano i seguenti costi ammissibili:

a)            i controlli sanitari compresa la messa a disposizione dell’autorità sanitaria dei capi di bestiame necessari per la realizzazione del piano di sorveglianza sierologica (animali sentinella);

b)           le analisi, compresa la diagnostica in vitro;

c)            i test e le altre indagini, compresi i test per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e per l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

d)           l’acquisto, lo stoccaggio, la somministrazione e la distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;

e)            l’abbattimento o la soppressione preventivi degli animali o la distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché la pulizia e la disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

3.            Per le misure destinate al controllo e all'eradicazione, gli aiuti riguardano l’indennizzo dei seguenti costi ammissibili:

a)            test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;

b)           acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;

c)            abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

4.            Per gli aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da epizoozie o da organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:

a)            al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti, a seguito dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali e nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui all’articolo 16, comma 1;

b)           alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui all’articolo 16, comma 1.

5.            Il valore di mercato di cui al comma 4, lettera a) è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie o di organismi nocivi ai vegetali.

6.            Dall’importo degli aiuti di cui al comma 4 sono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che il beneficiario avrebbe comunque sostenuto.

7.            Per gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da epizoozie o da organismi nocivi ai vegetali, di cui al comma 4, l'indennizzo è limitato ai costi ed ai danni causati dalle epizoozie o dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l’autorità competente ha formalmente riconosciuto i focolai per le epizoozie o la presenza, nel caso di organismi nocivi ai vegetali.

 

Art. 16

(Modalità di erogazione degli aiuti destinati alle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria ai sensi dell’articolo 26 del Reg. (UE) 702/2014)

 

1.            Le misure d’aiuto di cui all’articolo 15 possono essere erogate unicamente in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e alternativamente nell'ambito di:

a)            un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo in questione;

b)           misure di emergenza imposte dall'autorità competente;

c)            misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali, attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2.            Il programma e le misure di cui al comma 1 contengono la descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione.

3.         Gli aiuti di cui al comma 1 non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

4.         Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi solo per le epizoozie indicate nell’elenco predisposto dall’Organizzazione mondiale della sanità animale o nell’elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio.

5.         Gli aiuti di cui al comma 1 sono erogati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia; se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

6.         I regimi di aiuto di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale entro e non oltre tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali che ne dà comunicazione alla Commissione consiliare competente per materia; gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.

7.         Gli aiuti destinati alla prevenzione, al controllo ed all'eradicazione, di cui all’articolo 15, commi 2 e 3 sono concessi in natura e sono erogati ai soggetti che prestano i servizi per le aziende zootecniche beneficiarie; in alternativa sono rimborsati direttamente alle aziende zootecniche sulla base dei costi effettivamente sostenuti per:

a)            l’acquisto, lo stoccaggio, la somministrazione e la distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari, di cui all’articolo 15, comma 2, lettera d) e comma 3, lettera b), nel caso di epizoozie o organismi vegetali nocivi;

b)           l’abbattimento o soppressione preventivi degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell’azienda e delle attrezzature di cui all’articolo 15, comma 2, lettera e);

c)            l’abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature di cui all’articolo 15, comma 3, lettera c).

8.            Nell’ambito dei regimi d’aiuto di cui al comma 1, non sono concessi aiuti individuali ai beneficiari per i quali è stato accertato che l'epizoozia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.

9.            Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui all’articolo 15, commi 2, 3 e 4 sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

 

Art. 17

(Norma transitoria di applicazione al regime di aiuti di cui alla l.r. 15/2003)

 

1.         I regimi di aiuti di stato istituiti ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15 (Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie), scaduti alla data del 31 dicembre 2013, sono notificati alla Commissione europea ai sensi degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) in conformità all’articolo 14 della l.r. 39/2014; gli aiuti sono concessi previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

 

Art. 18

(Misure di intervento e costi ammissibili per gli aiuti di cui all’articolo 27 del Reg. (UE) 702/2014)

 

1.            Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 27 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli aiuti concedibili al settore zootecnico e per i capi morti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b) possono riguardare:

a)            aiuti fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;

b)           aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;

c)            aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi per la distruzione di tali capi o aiuti fino a un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;

d)           aiuti fino al 100% dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione dei capi morti, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;

e)            aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi o in caso di focolai di epizoozie di cui all’articolo 16, comma 4.

2.            Gli aiuti concedibili agli allevatori, di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono subordinati all’esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti.

3.            Gli aiuti concessi per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1, lettera c) devono essere conformi alle condizioni stabilite per il pagamento dei premi assicurativi di cui all’articolo 19, comma 1.

4.            Per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono erogati agli operatori o agli organismi economici che operano a valle delle aziende attive nel settore zootecnico e che prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.

5.            Gli aiuti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono concessi ai beneficiari attraverso l’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo (ARA) nel rispetto della normativa statale di riferimento.

6.            Gli aiuti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono corrisposti agli operatori o agli altri organismi economici di cui al comma 4.

 

Art. 19

(Misure di intervento e costi ammissibili per gli aiuti di cui all’articolo 28 del Reg. (UE) 702/2014)

 

1.            Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 28 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli aiuti concedibili per il pagamento di premi assicurativi a favore di PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c) possono riguardare aiuti che:

a)            non ostacolano il funzionamento del mercato dei servizi assicurativi;

b)           non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo;

c)            non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Italia o in un altro Stato membro.

2.            L'assicurazione è destinata a finanziare perdite causate da:

a)            calamità naturali;

b)           avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità atmosferiche;

c)            epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;

d)           animali protetti.

3.            L'assicurazione compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al comma 2 e non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

4.            L’intensità massima di aiuto è limitata al 65% del costo del premio assicurativo.

 

Art. 20

(Misure d’intervento ai sensi dell’articolo 22 del Reg. (UE) 702/2014)

 

1.            Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare nell’ambito delle priorità individuate dall’Unione europea in materia di sviluppo rurale, di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, gli aiuti per i servizi di consulenza alle aziende agricole attive nella produzione primaria e per i giovani agricoltori riguardano:

a)            il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda;

b)           la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.

2.            Gli aiuti di cui al comma 1 non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza; sono resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

3.            L’importo dell’aiuto di cui al comma 1 è limitato a 1.500,00 euro per consulenza.

4.            Gli organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

5.            I servizi di consulenza possono essere conferiti a organizzazioni previste dalla normativa regionale ed operanti nel settore zootecnico o ad altri organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica a prescindere dalla loro dimensione a condizione che l’appartenenza a tali organizzazioni non costituisca una condizione per aver accesso al servizio di consulenza.

6.            Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi attraverso gli organismi di cui al comma 4 o attraverso le organizzazioni di cui al comma 5.

7.            Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza di cui al comma 6 rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

 

Art. 21

(Soggetti beneficiari)

 

1.            Agli aiuti previsti dagli articoli 15, 18 e 19 possono accedere gli imprenditori agricoli che, in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, esercitano l'attività zootecnica nel territorio regionale e partecipano ad un idoneo programma pubblico di prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizoozie o degli organismi nocivi nonché alle misure di gestione dell'emergenza disposte dalle autorità competenti; agli aiuti di cui all’articolo 20 possono accedere le aziende agricole attive nella produzione primaria e i giovani agricoltori nel rispetto delle definizioni previste dall’articolo 2, paragrafo 1, n. 8) e 34) del Reg. (UE) 702/2014.

2.            La concessione degli aiuti di cui al presente titolo non può comportare l’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede o di essere stabilito prevalentemente in Italia o nella Regione Abruzzo.

3.            Per potere accedere alle misure d’aiuto di cui agli articoli 15, 18 e 19 i beneficiari devono avere ottemperato a tutti gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione e profilassi sanitaria.

 

Art. 22

(Quantificazione degli indennizzi)

 

1.            Ferma restando l’intensità di aiuto del 100% dei costi ammissibili prevista dall’articolo 16, comma 9, gli indennizzi, da riferire al valore di mercato, per l’abbattimento di capi, per il decesso degli animali e per il verificarsi di perdite di reddito, sono stabiliti in sede di istituzione dei relativi regimi di aiuto e nel rispetto della vigente normativa.

 

Art. 23

(Intensità degli aiuti e cumulabilità con altri interventi)

 

1.            Gli aiuti di Stato previsti dal presente titolo sono concessi nel rispetto delle intensità massime previste per le diverse categorie di aiuto disciplinate dagli articoli 22, 26, 27 e 28 del Reg. (UE) n. 702/2014; essi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse in relazione agli stessi costi ammissibili, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 8 del Reg. (UE) n. 702/2014.

 

Art. 24

(Procedure)

 

2.            Per l'attuazione degli interventi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettere a) e b), e dall’articolo 20 la Giunta regionale adotta un programma operativo su base triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica.

3.            Il programma operativo triennale di cui al comma 1 e le relative variazioni sono predisposti dal Dipartimento regionale competente in materia di politiche agricole e sono approvati dalla Giunta regionale sentita preventivamente la Commissione consiliare competente che si esprime entro 30 giorni dall’assegnazione di tali atti; decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede.

4.            Per gli aiuti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a) e b) l’Associazione di cui all’articolo 18, comma 5, e per gli aiuti di cui all’articolo 20, l’organismo selezionato o l’organizzazione prevista dalla normativa regionale e operante nel settore zootecnico di cui all'articolo 20, comma 6, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presentano al Dipartimento competente in materia di politiche agricole, entro il 30 novembre di ogni anno, la richiesta di finanziamento in base ad un progetto esecutivo annuale.

5.            Il Dipartimento competente in materia di politiche agricole, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo annuale, di cui al comma 3, è autorizzato ad anticipare, ai soggetti di cui al comma 3, fino all'80 per cento delle somme annualmente occorrenti allo svolgimento dei servizi inclusi nello stesso progetto, previa istituzione della misura di aiuto nel rispetto del Reg. (UE) 702/2014.

6.            I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti ad utilizzare apposita procedura informatica che permetta di separare la contabilità relativa alle diverse attività e ai diversi programmi, nonché a presentare la documentazione delle spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo per consentire l'eventuale erogazione del contributo pubblico a titolo di saldo finale.

7.            La mancata presentazione del rendiconto finale delle spese nei termini di cui al comma 5 comporta il recupero del contributo pubblico anticipato e l'esclusione del soggetto dai finanziamenti regionali per l'anno in corso e per quello successivo.

 

Art. 25

(Disposizioni sul rispetto della condizionalità ex ante aiuti di Stato)

 

1.            Le procedure per la concessione e l’erogazione degli aiuti in esenzione da obbligo di notifica, previsti dal presente titolo, assicurano il rispetto delle condizioni generali di cui ai Capi I e II del Reg. (UE) n. 702/2014, nonché il rispetto delle condizioni specifiche previste dal Capo III, Sezione 1 (Aiuti a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli o nella commercializzazione di prodotti agricoli), articoli 22, 26, 27 e 28 del medesimo regolamento.

2.            Gli obblighi di comunicazione o di notifica alla Commissione europea delle misure di aiuto istituite ai sensi del presente titolo sono assolti nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 39/2014.

3.            Gli obblighi di pubblicazione e di informazione di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) n. 702/2014, per le misure di aiuto istituite ai sensi del presente titolo, nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni statali sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, sono assolti nel rispetto delle modalità specificate nel Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità della Giunta regionale.

 

TITOLO VII

(Applicazione del Reg. (UE) 651/2014 per interventi a favore delle infrastrutture locali)

 

Art. 26

(Contributi per infrastrutture locali)

 

1.            Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) e ai sensi dell’articolo 56 del Reg. (UE) n. 651/2014, la Regione può concedere finanziamenti in conto capitale per la creazione o l’ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale.

2.            I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi all’Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) di cui alla legge regionale 23/2011.

3.            Gli interventi, da realizzare negli agglomerati industriali di competenza, sono indicati nel Programma triennale di attività e promozione industriale redatto annualmente dall’ARAP ai sensi del vigente statuto, sulla base dei fabbisogni insediativi e delle prospettive di sviluppo socio-economico dell’area di riferimento.

4.            Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono indirizzate a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che l’ARAP può mettere a disposizione delle imprese interessate con procedure di evidenza pubblica, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato.

5.            L’ARAP può gestire direttamente le infrastrutture locali o affidare la gestione delle stesse con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

6.            Le infrastrutture locali sono gestite attraverso l’istituzione o il mantenimento di una contabilità separata.

7.            Fermo restando il rispetto delle disposizioni sulle imprese in difficoltà di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) n. 651/2014, i finanziamenti di cui al comma 1 non possono essere concessi all’ARAP se l’Azienda registra perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi o se è oggetto di commissariamento.

8.            I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera cc), del Reg. (UE) n. 651/2014.

9.            Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative a:

a)            infrastrutture di ricerca e poli di innovazione;

b)           infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico;

c)            infrastrutture per l’energia;

d)           infrastrutture per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti;

e)            infrastrutture di banda larga;

f)            infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio;

g)           infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali;

h)           infrastrutture aeroportuali o portuali;

i)             acquisto di immobili;

j)             manutenzione dell’infrastruttura durante il periodo di operatività.

10.         L’importo del finanziamento concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento, calcolato sulla base di proiezioni ragionevoli e commisurate al periodo di ammortamento dell’infrastruttura locale.

11.         Il risultato operativo di cui al comma 10 è dato dalla differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati riferiti alla durata dell’investimento nell’infrastruttura locale.

12.         L’attualizzazione delle entrate e dei costi di cui al comma 11 è effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

13.         Se alla fine del periodo di ammortamento dell’investimento relativo all’infrastruttura locale, in applicazione di quanto previsto dai commi 10, 11 e 12 il finanziamento effettivamente spettante risulta inferiore a quello concesso, il Dipartimento competente per materia provvede a recuperarne la differenza, ovvero a disporne l’impiego per altre infrastrutture locali, nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 651/2014.

14.         I costi ammissibili dell’infrastruttura locale comprendono i costi degli investimenti materiali e immateriali.

15.         Ai fini del calcolo del risultato operativo di cui ai commi 10 e 11, i costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ad esclusione dei costi di ammortamento e di finanziamento se essi sono stati considerati ai fini della quantificazione dei costi ammissibili relativi all’infrastruttura locale.

16.         Con deliberazione di Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di sviluppo economico, sono stabilite le linee guida afferenti i criteri di riparto, le modalità di presentazione della domanda di contributo, le modalità di concessione e di erogazione compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di attuazione e di rendicontazione dei contributi.

17.         Le linee guida di cui al comma 16 sono stabilite dalla Giunta regionale sentita preventivamente la Commissione consiliare competente che si esprime entro 20 giorni dall’assegnazione dell’atto; decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede.

18.         Gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea delle misure di aiuto istituite ai sensi del presente titolo sono assolti nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 39/2014.

19.         Gli obblighi di pubblicazione e di informazione di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) n. 651/2014, per le misure di aiuto istituite ai sensi del presente titolo, nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni statali sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, sono assolti nel rispetto delle modalità specificate nel Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità della Giunta regionale.

 

TITOLO VIII

(Attuazione delle Comunicazioni COM (2008) 394 e COM (2011) 78 sullo SMALL BUSINESS ACT)

 

Art. 27

(Finalità)

1.            La Regione, in attuazione dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 e alla Direttiva attuativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010 e alla Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011, sostiene la qualificazione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e crea un contesto normativo ed economico favorevole all'imprenditorialità e al rafforzamento della competitività sui mercati attraverso una corretta concorrenza tra le imprese.

 

Art. 28

(Strumenti e modalità di partecipazione e semplificazione delle procedure)

 

1.            Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 27 ed in attuazione della L.R. 1° ottobre 2013, n. 31 la Regione promuove azioni di semplificazione amministrativa, nonché di riduzione degli oneri amministrativi, anche sulla base degli esiti delle consultazioni delle associazioni maggiormente rappresentative del mondo imprenditoriale, produttivo, sociale, dei consumatori e culturale.

2.            Nell’ambito della programmazione e della destinazione dei finanziamenti a beneficio delle MPMI, la Regione assicura forme di consultazione delle associazioni rappresentative dei potenziali destinatari degli stessi.

3.            I bandi e gli avvisi utilizzano un linguaggio chiaro e comprensibile e prevedono modalità semplificate per la presentazione delle istanze e per la rendicontazione delle risorse spese.

4.            La Regione, al fine di assicurare il rispetto della condizionalità ex ante "aiuti di Stato" e di ridurre al minimo l’aggravio delle procedure per le MPMI, adotta specifiche iniziative volte a rendere uniformi gli schemi dei bandi e degli avvisi emanati dalle strutture regionali, nonché definisce percorsi omogenei per lo svolgimento dei controlli preventivi e successivi, necessari ad assicurare il rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato.

 

 

5.            Le strutture regionali che curano i procedimenti per la concessione dei finanziamenti utilizzano modalità di interazione con le MPMI che ne agevolino la conoscibilità dei dati, delle informazioni e di quanto necessario per l’accesso ai finanziamenti, privilegiando l'uso della comunicazione informatica.

6.            Per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 4, la Giunta regionale, attraverso la Direzione generale, definisce, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli schemi dei bandi e degli avvisi, nonché le modalità per lo svolgimento dei controlli volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, in osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 39/2014.

 

Art. 29

(Modifiche alla legge regionale 26/2010)

 

1.            Dopo l’articolo 6 della L.R. 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) è inserito il seguente:

 

"Art. 6 bis

(Test PMI)

 

1.            In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese), le proposte di atti normativi che hanno un rilevante impatto sulle MPMI sono precedute da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle stesse, fatto salvo il caso in cui occorra procedere in via d’urgenza.

2.            La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con lo strumento del TEST PMI che analizza l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, attraverso:

a)            l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;

b)           l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), secondo il contenuto e le modalità previamente individuate;

c)            l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

3.            In fase di prima applicazione, la Giunta regionale, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Commissione Consiliare permanente competente per materia, d’intesa, definiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:

a)            i criteri per la realizzazione del test PMI;

b)           la tipologia delle proposte normative da sottoporre al test;

c)            le modalità di consultazione delle associazioni rappresentative dei destinatari delle proposte;

d)           termini e modalità per l’avvio di una prima fase di sperimentazione del test PMI e per l’utilizzo dello stesso a regime.

4.            Entro sei mesi dalla conclusione della fase di sperimentazione di cui al comma 3, lettera d), il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

5.            La Giunta, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, individua la struttura responsabile del coordinamento, all’interno della Giunta, delle attività di cui ai commi 1 e 2 che assicura il massimo raccordo con le strutture del Consiglio.

6.            Le risultanze del test PMI sono rese disponibili sul sito istituzionale della Giunta e del Consiglio.

7.            Per assicurare la trasparenza del procedimento di approvazione delle proposte normative, la Giunta e il Consiglio esplicitano le motivazioni che giustificano il mancato accoglimento delle risultanze del test PMI.".

 

TITOLO IX

(Disposizioni transitorie, finali ed entrata in vigore)

 

Art. 30

(Disposizioni transitorie)

 

1.            Ai procedimenti amministrativi di cui al Titolo III, in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio e fino alla conclusione degli stessi; i nominativi degli Ispettori Fitosanitari e degli Agenti Fitosanitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nel Registro di cui all’articolo 7.

2.            I procedimenti amministrativi di cui Titolo VI, relativi ai regimi di aiuti di Stato già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi nel rispetto della normativa vigente al momento della loro istituzione.

 

Art. 31

(Norma finanziaria)

 

1.            Le disposizioni contenute nel Titolo II (Attuazione della direttiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta e prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana) non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

2.            Le disposizioni contenute nel Titolo III (Attuazione della direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l’introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione) non comportano oneri a carico del bilancio regionale, ferma restando la natura programmatoria delle previsioni di cui all’articolo 9 per la cui copertura i relativi stanziamenti sono determinati con legge regionale. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni e dalla riscossione delle tariffe di cui all’articolo 8 sono iscritti annualmente in entrata alla UPB 03.04.001 cap. 34426/01 "Proventi derivanti da tariffe e sanzioni in materia fitosanitaria" ed in uscita nel corrispondente capitolo del Bilancio regionale UPB 07.01.004 cap. 101426/1 "Spese per l’attuazione delle direttive comunitarie in materia fitosanitaria" e sono destinati esclusivamente al potenziamento ed al funzionamento del Servizio competente per la materia fitosanitaria.

3.            Le disposizioni contenute nel Titolo IV (Attuazione della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e dell’articolo 24 della legge n. 97/2013) non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

4.            Le disposizioni di cui Titolo V (Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat) non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

5.            Gli stanziamenti per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 18 e 19 del Titolo VI (Applicazione del Reg. (UE) 702/2014 per interventi nel settore della zootecnia) sono determinati con legge regionale; gli oneri derivanti dagli interventi di cui all’articolo 20 quantificati per il 2015 in € 600.000,00 trovano copertura finanziaria nell’ambito del capitolo di spesa 07.02.009 – 102400 che viene così ridenominato "Contributi regionali per le attività di consulenza nel settore zootecnico". A decorrere dal 2016 è autorizzata la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto articolo 20 solo nei limiti degli stanziamenti del capitolo 102400 così come annualmente determinati con legge di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

6.            Le previsioni di cui al Titolo VII (Applicazione del Reg. (UE) 651/2014 per interventi a favore delle infrastrutture locali) non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto hanno natura programmatoria; gli stanziamenti per la copertura degli oneri derivanti dagli interventi di cui al Titolo VII sono determinati con legge regionale.

7.            Le disposizioni contenute nel Titolo VIII (Attuazione delle Comunicazioni COM (2008) 394 e COM Comunicazione (2011) 78 sullo SMALL BUSINESS ACT) non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 32

(Abrogazioni)

 

1.            Gli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e 105 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/54/CE, della direttiva 2008/62/CE, della direttiva 2009/145/CE, della direttiva 2007/47/CE, della direttiva 2008/119/CE, della direttiva 2008/120/CE, della direttiva 2009/54/CE, della direttiva 2004/23/CE, della direttiva 2006/17/CE, della direttiva 2006/86/CE, della direttiva 2001/83/CE, della direttiva 2002/98/CE, della direttiva 2003/63/CE, della direttiva 2003/94/CE, della direttiva 2010/84/CE, della direttiva 2006/123/CE e del regolamento (CE) 1071/2009 e del regolamento (CE) 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)), sono abrogati.

2.            2La legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15 (Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie) è abrogata.

3.            I commi 3 e 4 dell’articolo 3 della L.R. 8 agosto 2012, n. 40 (Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale) sono abrogati.

 

Art. 33

(Entrata in vigore)

 

1.            La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 20Agosto 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 20 AGOSTO 2015 n. 22

"Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l’applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l’attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)"(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2012, N. 40

Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale.

 

Art. 3

(Statuto delle imprese)

 

1.            La Regione Abruzzo, al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata, in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione, promuove e sostiene, sul proprio territorio, i principi e le finalità contenute nello Statuto delle Imprese e dell'Imprenditore, così come disciplinati all'interno delle norme di legge in materia.

2.            Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la Regione Abruzzo esercita la propria potestà legislativa nel rispetto dei principi di cui al comma 1.

3.            [La Regione Abruzzo si impegna, nel rispetto di quanto previsto nello Statuto delle Imprese e dell'Imprenditore, per quanto di propria competenza, a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:

a)            l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;

b)           l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), secondo il contenuto e le modalità individuate da apposito Regolamento;

c)       l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.]

4.            [La Regione Abruzzo, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 3. Per lo svolgimento delle attività impiega, nei limiti del possibile, le risorse interne delle varie amministrazioni della Regione Abruzzo, ricercando tutte le forme possibili di collaborazione con altri soggetti pubblici e in particolare attuando sinergie specifiche con il sistema delle camere di commercio abruzzesi.]

 

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, N. 64

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012).

 

Art. 95

(Finalità)

 

[1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche agricole di sviluppo rurale, con la presente legge promuove lo sviluppo del settore zootecnico, nel rispetto degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.]

 

Art. 96

(Obiettivi ed interventi)

 

[1. Per le finalità di cui all'articolo 95 e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 98, 99, 100 la Regione finanzia:

a)     lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici di tutte le diverse specie e razze d'interesse zootecnico;

b)     l'esecuzione dei controlli della produttività del bestiame allevato finalizzati all'attività di miglioramento genetico dello stesso;

c)     le prestazioni di assistenza tecnica.]

 

Art. 97

(Concessione finanziamenti pubblici)

 

[1.  Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 96, la Regione può concedere, all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA) o ad altri Organismi finanziamenti pubblici, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici per la fornitura di servizi, nonché di quella europea sugli aiuti di Stato.

2.   L'ARA ovvero gli Organismi di cui al comma 1 assicurano l'operatività sul territorio ed il collegamento con gli allevatori secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti.]

 

Art. 98

(Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici)

 

[1.        Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1857/2006 possono essere concessi annualmente aiuti fino al 100 per cento dei costi amministrativi connessi all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze allevate.

2.         La spesa ammissibile è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.]

 

Art. 99

(Controlli della produttività animale)

 

[1.   Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1857/2006, per l'effettuazione dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, volti al miglioramento della qualità genetica del bestiame allevato, può essere concesso un contributo annuale fino al 70 per cento dei costi sostenuti, ad eccezione dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame ed i controlli di routine sulla qualità del latte.

2.         La spesa ammissibile è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.]

 

Art. 100

(Assistenza tecnica nel settore agricolo)

 

[1.    Le misure di aiuto per le attività di assistenza tecnica nel settore agricolo sono concesse nel rispetto dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

2.     Le misure di aiuto per le attività di assistenza tecnica, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857, sono soggette ad obbligo di notifica alla Commissione europea attraverso il sistema State Aid Notifications Interactive (SANI), nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.]

 

Art. 101

(Soggetti beneficiari)

[1.    I soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività zootecnica nel territorio regionale e che sono in regola con le disposizioni sanitarie e veterinarie.

2.     Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli interventi ed i servizi di assistenza tecnica sono diretti a tutti gli allevatori, indipendentemente dalla loro appartenenza al Sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo o ad altre Organizzazioni.]

 

Art. 102

(Procedure)

 

[1.    Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 98, 99 e 100 la Giunta regionale adotta un programma operativo triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica.

2.     Il programma operativo triennale di cui al comma 1 e le relative variazioni sono predisposti dalla Direzione competente in materia di politiche agricole.

3.     L'ARA, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta, alla Direzione competente in materia di politiche agricole, la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno.

4.     I bandi per l'attuazione dei programmi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e resi disponibili sul sito istituzionale della Giunta regionale, Direzione competente in materia di politiche agricole.

5.     In caso di affidamento degli interventi e dei relativi finanziamenti previsti dalla presente legge ad Organismi diversi dall'ARA, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con sostituzione dei predetti Organismi all'ARA.

5-bis. Al fine di non determinare soluzione di continuità nella gestione delle attività di cui agli articoli 98 e 99, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Regionale Allevatori (ARA), nelle more dell'approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dal presente articolo, un'anticipazione del contributo pubblico fino al 50% delle disponibilità iscritte nel bilancio annuale.

5-ter. L'anticipazione di cui al comma 5-bis è concessa previa istituzione da parte della Giunta regionale del regime di aiuto, nonché previa comunicazione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni e della pubblicazione delle informazioni relative al medesimo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006.]

 

Art. 103

(Anticipazioni)

 

[1.      La Direzione competente in materia di politiche agricole, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo di cui al comma 3 dell'articolo 102 è autorizzata ad anticipare, in favore dell'ARA, fino all'80 per cento delle somme annualmente occorrenti allo svolgimento dei servizi inclusi nello stesso progetto.

2.       L'anticipazione di cui al comma 1 è erogata su apposito conto corrente bancario vincolato.

3.       Sul conto corrente di cui al comma 2, i pagamenti sono disposti unicamente dal legale rappresentante dell'ARA.

4.       L'ARA è tenuta ad utilizzare apposita procedura informatica che permetta di separare la contabilità relativa alle diverse attività e ai diversi programmi.

5.       La stessa Associazione è tenuta, altresì, a presentare la documentazione delle spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo per consentire l'eventuale erogazione del contributo pubblico a titolo di saldo finale.

6.       La mancata presentazione del rendiconto finale delle spese nei termini di cui al comma 5 comporta il recupero nei confronti dell'ARA del contributo pubblico anticipato e l'esclusione della stessa dai finanziamenti regionali per l'anno in corso e per quello successivo.

7.       In caso di affidamento degli interventi e dei relativi finanziamenti previsti dalla presente legge ad Organismi diversi dall'ARA, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, con sostituzione dei predetti Organismi all'ARA.]

 

Art. 104

(Condizioni per l'esenzione dalla notifica degli aiuti)

 

[1.      Le misure di aiuto concedibili ai sensi della presente legge sono esenti da notifica se rispettano tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006.

2.       Le misure di aiuto da concedere contengono esplicito riferimento al regolamento (CE) n. 1857/2006, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

3.       La Giunta regionale trasmette alla Commissione europea, attraverso il sistema SANI, la sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto o agli aiuti individuali concessi, secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1857/2006.

4.       La sintesi delle informazioni di cui al comma 3, relativa a regimi di aiuto è trasmessa, attraverso il sistema SANI, almeno dieci giorni lavorativi antecedenti all'entrata in vigore dei regimi stessi.

5.       La sintesi delle informazioni di cui al comma 3, relativa ad aiuti individuali è trasmessa, attraverso il sistema SANI, almeno dieci giorni lavorativi antecedenti alla concessione degli stessi.]

 

Art. 105

(Clausola di sospensione)

 

[1.    Alle misure di aiuto di cui al comma 2 dell'articolo 100 non può essere data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.]

 

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 7

(Comunicazione di avvio del procedimento)

 

1.            Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2.            Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

 

Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 5

(Valutazione di incidenza)

 

1.            Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2.            I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3.            I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4.            Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5.            Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6.            Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7.            La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8.            L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9.            Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10.         Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

 

Il testo degli articoli 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 33, 34, 34-bis, 35, 36, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48-bis, 50, 53, 54, 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 14

(Ispezioni con esito negativo)

 

1.            Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, si prescrivono le misure previste dall'articolo 15. Per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci soggetti al passaporto, l'autorizzazione relativa non viene rilasciata, ovvero se già rilasciata viene sospesa o revocata.

2.            Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato, non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma 1 non si applica alla parte in questione.

 

Art. 15

(Misure ufficiali)

 

1.            Per i casi in cui si applica l'articolo 14, comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

a)            trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;

b)           autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari;

c)            autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;

d)           distruzione.

2.            Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 1 sono posti a carico del soggetto interessato.

 

Art. 19

(Autorizzazione)

 

1.            I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attività devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali:

a)            i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonché le ditte che svolgono attività sementiera;

b)           i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;

c)            gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonché delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;

d)           i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

e)            i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A;

f)            i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;

g)           coloro che commercializzano imballaggi con il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.

2.            [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2012, N. 84].

3.            Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:

a)            i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;

b)           i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;

c)            coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;

d)           coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis;

e)            coloro che importano occasionalmente piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.

4.            I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera d).

 

Art. 20

(Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori)

 

1.            Devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale:

a)            i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B;

b)           i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

c)            i produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie.

2.            I soggetti di cui al comma 1 devono presentare richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX. Se posseggono centri aziendali in più Regioni, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

3.            Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21 e 22, provvede all'iscrizione dei richiedenti al RUP rilasciando apposita certificazione che riporta almeno i dati di cui all'allegato X.

4.            Il Servizio fitosanitario regionale non procede all'iscrizione o la sospende nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 21 e 22.

5.            I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al RUP al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del Registro nazionale dei produttori, secondo le modalità da esso stabilite.

6.            Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i «piccoli produttori», cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.

6              bis Sono altresì esonerati dall'iscrizione al RUP coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nel territorio della Repubblica italiana piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui all'allegato V parte B.

 

Art. 21

(Obblighi dei soggetti autorizzati)

 

1.            I soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi:

a)            tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19;

b)           tenere presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato dal Servizio fitosanitario competente, contenente almeno i dati di cui all'allegato XI, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione o trasferiti a terzi;

c)            conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante;

d)           designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;

e)            eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;

f)            informare immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;

g)           permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio fitosanitario regionale competente, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresì l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;

h)           ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con esso in ogni altro modo;

i)             comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 nel caso di cessazione dell'attività;

l).    per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;

m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che intendono produrre o commercializzare;

n)    comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione;

n bis comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalità da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.

2.            Il Servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel Registro dei produttori, fatte salve le normative vigenti, può stabilire altri obblighi di ordine generale finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria nell'azienda.

3.            I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n).

4.            Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri soggetti, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d), f), g), h), e i).

5.            I piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1, lettera b).

 

Art. 22

(Prescrizioni ufficiali)

 

1.            Dopo la registrazione al RUP, i soggetti iscritti possono essere assoggettati, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti, ad obblighi finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia dell'identità del materiale, fino a quando non sia stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale.

2.            Gli obblighi specifici di cui al comma 1 possono comportare vari tipi di interventi quali esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sezione II, o dell'allegato IV, parte B.

 

Art. 23

(Verifica periodica)

 

1.            I Servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 21 esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno per i soggetti iscritti al RUP, il registro e i documenti relativi.

 

Art. 24

(Sospensione dell'iscrizione al RUP)

 

1.            I Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui i soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ai sensi del presente decreto, non soddisfano ai relativi obblighi o non adempiono alle prescrizioni fitosanitarie ad essi impartite, ne sospendono le autorizzazioni previste sino al puntuale adempimento degli obblighi o alla cessazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.

 

Art. 26

(Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante)

 

1.            I soggetti iscritti al RUP che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, indicando almeno i dati di cui all'allegato XII.

2.            Qualora i soggetti interessati posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

3.            I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b).

 

Art. 30

(Passaporto delle piante di sostituzione)

1.            Un passaporto delle piante può, successivamente alla sua emissione, essere sostituito con un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, conformemente alle disposizioni seguenti:

a)            in caso di ripartizione o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;

b)           su richiesta di volta in volta del soggetto interessato iscritto al RUP.

2.            Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione, oltre al codice del produttore o dell'importatore riportato sul passaporto originario, occorre riportare la dicitura «RP» (replacement passport). Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare anche la dicitura «ZP».

3.            Il passaporto di sostituzione può essere rilasciato soltanto previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio nel quale è situato il Centro aziendale richiedente. L'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione può essere concessa solo ai richiedenti che offrono garanzie circa l'identità dei prodotti e l'assenza di rischi fitosanitari.

 

Art. 33

(Condizioni per il transito in una zona protetta)

 

1.            Quando i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II, non originari di una zona protetta, vengono spostati attraverso una zona protetta per una destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti:

a)            l'imballaggio utilizzato o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui sopra, devono essere puliti e di natura tale da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

b)           subito dopo il condizionamento l'imballaggio o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci in parola devono essere sigillati secondo rigorose norme fitosanitarie in modo da garantire che non vi siano rischi di diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che l'identità resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare sigillati durante tutto il trasporto attraverso la zona protetta considerata;

c)            i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci sopra menzionati devono essere accompagnati da un documento normalmente utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti suddetti provengono dall'esterno della zona protetta e che la loro destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona.

2.            Se nel corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno della zona protetta viene constatato che i requisiti di cui al comma 1 non sono soddisfatti, i Servizi fitosanitari regionali adottano immediatamente le seguenti misure ufficiali:

a)            sigillatura dell'imballaggio;

b)           trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della zona protetta considerata;

c)            applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 54.

 

Art. 34

(Ispettori fitosanitari)

 

1.            Gli Ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale.

2.            Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti tecnico scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, secondo le competenze professionali per le quali sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro controllo.

3.            Agli Ispettori fitosanitari è rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo le linee guida stabilite a livello nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2, lettera n), dell'articolo 49.

4.            I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello di inquadramento, nonché dalle relative firme autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale.

4              bis. Nel registro nazionale di cui al comma 4 sono iscritti d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, gli ispettori fitosanitari in servizio alla data di istituzione del registro di cui al comma 4.

5.            Gli Ispettori fitosanitari, in possesso della laurea magistrale, che consente l'accesso ad ordini professionali nelle cui competenze rientrano le attività riservate agli ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 4 e le modalità per la sua tenuta.

6.            Il documento di riconoscimento degli Ispettori fitosanitari è ritirato nel caso essi vengano destinati a svolgere altri compiti non pertinenti il Servizio fitosanitario o in caso di cessata attività.

7.            Gli Ispettori che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario nazionale, nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge, si attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio fitosanitario competente.

8.            [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2012, N. 84].

Art. 34-bis

(Agente fitosanitario)

 

1.            I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico di supporto agli Ispettori fitosanitari, opportunamente formato, denominato «Agente fitosanitario», espressamente incaricato dagli stessi Servizi. Essi effettuano le funzioni previste dall'articolo 35 con l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4.

 

Art. 35

(Funzioni degli Ispettori fitosanitari)

 

1.            Gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

2.            Agli Ispettori fitosanitari compete il rilascio dei certificati fitosanitari e delle autorizzazioni fitosanitarie previste dalle normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia di esportazione, riesportazione, importazione e transito.

3.            Gli Ispettori fitosanitari svolgono i compiti di controllo, constatazioni ufficiali, prelievo campioni e accertamento relativi alle funzioni di cui al presente decreto e per i quali sono espressamente incaricati dai rispettivi Servizi.

4.            Gli Ispettori fitosanitari prescrivono tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti.

5.            Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato.

6.            Gli Ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni, svolgono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

 

Art. 36

(Formalità all'importazione)

 

1.            I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, o quelli provvisti di autorizzazione ai sensi del titolo X, che vengono introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario e anche alla sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali previsti dal Codice doganale comunitario, soltanto dopo che siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37 e 39, allo scopo di accertare:

a)            che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;

b)           che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato;

c)            che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 37, comma 7;

d)           che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario ufficiale o del «certificato fitosanitario di riesportazione» rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia;

d bis) che i vegetali, i prodotti vegetali o gli organismi nocivi di cui agli allegati I, II e III siano accompagnati dall'autorizzazione di cui all'articolo 46 e siano importati in conformità ai requisiti in essa previsti;

d ter)che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci siano esenti da organismi nocivi, ancorché non elencati negli allegati I o II, di cui sino a quel momento non è stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.

2.            Il comma 1 si applica in caso di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B, e nell'allegato IV, parte B, per tale zona protetta.

3.            I Servizi fitosanitari regionali possono sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al comma 1. Questi vegetali, prodotti vegetali o altre voci includono il legname che serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.

4.            Se il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata si avvale della facoltà di cui al comma 3, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci rimangono sotto la sorveglianza di cui al comma 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalità prescritte e si è pervenuti alla conclusione che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nel presente decreto.

5.            Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 12, lettera b), del Codice doganale comunitario, o dalle operazioni di perfezionamento di cui all'articolo 4, comma 31, lettere b) e c), del medesimo codice.

6.            I vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli indicati nell'allegato V parte B e con particolare riferimento a quelli elencati nell'allegato XXI, nonché i loro imballaggi o i veicoli utilizzati per il loro trasporto, provenienti da Paesi terzi, sono ufficialmente ispezionati in applicazione dei piani nazionali predisposti dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c-bis).

7.            I vegetali importati dichiarati, nell'àmbito delle formalità doganali, ad uso diverso dalla riproduzione e dalla piantagione, per i quali non sono stati effettuati i relativi controlli fitosanitari previsti per tali tipologie, non possono più mutare la destinazione d'uso senza specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario competente.

 

Art. 40

(Misure ufficiali all'importazione)

 

1.            Se, a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi della direttiva 2008/61/CE, risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente per territorio ne autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorità doganale competente.

2.            Se la spedizione contiene prodotti elencati nell'allegato V, parte A, detto nulla osta all'importazione potrà sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano, in tal caso viene rilasciata copia con indicato il numero di registrazione al Registro ufficiale dei produttori della ditta importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto delle piante».

3.            Se si ritiene, in esito alle formalità previste dall'articolo 36, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci, si applicano, con oneri a carico degli importatori, una o più delle seguenti misure ufficiali:

a)            il rifiuto dell'entrata nella Comunità europea di tutti o di una parte dei prodotti;

b)           il trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità europea, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunità e sotto sorveglianza ufficiale;

c)            rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati;

d)           la distruzione;

e)            l'imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle analisi ufficiali;

f)            eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato secondo metodi approvati dal Servizio fitosanitario nazionale, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.

4.            Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione di origine, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura «certificato annullato» o «documento annullato» nonché l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

5.            I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da un Paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, nonché dei motivi di tale intercettazione e delle misure adottate nei confronti della spedizione intercettata, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale al più presto in modo che il Servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione europea, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi.

 

Art. 41

(Rischio fitosanitario all'importazione)

 

1.            Se, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino al momento dell'importazione non è riscontrata la diffusione sul territorio della Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.

2.            Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alla introduzione di organismi vivi isolati, non elencati negli allegati I e II, originari di Paesi terzi.

3.            I controlli di identità e i controlli fitosanitari possono essere effettuati con frequenza ridotta nelle ipotesi di cui all'allegato XVIII.

 

Art. 42

(Punti di entrata)

 

1.            I vegetali, prodotti vegetali e altre voci indicati nell'allegato V parte B, e nell'allegato XXI, provenienti dai Paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38.

1              bis L'elenco dei punti di entrata di cui all'allegato VIII è modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente o quando vengono meno i requisiti di cui al comma 2, sentita l'Agenzia delle dogane.

1              ter Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, i controlli di cui agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati in luoghi diversi dal primo punto di entrata, conformemente alle norme della direttiva 2004/103/CE, previa emissione di apposito nulla osta al transito.

2.       Gli enti gestori dei punti di entrata devono mettere a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attività, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione (o altro idoneo trattamento) dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, pena l'esclusione dall'elenco di cui al precedente comma 1.

3.       L'elenco dei punti di entrata e relative modifiche o aggiornamenti viene trasmesso dal Servizio fitosanitario centrale al Segretariato della C.I.P.V. della F.A.O.

3-bis. Presso tutti i punti d'entrata, i predetti enti gestori devono mettere a disposizione adeguati spazi informativi a mezzo di apposita bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie.

 

Art. 45

(Richiesta di autorizzazione)

 

1.            L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate «le attività», degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II, III, IV e organismi di cui all'articolo 7-bis, di seguito denominati «il materiale», è subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati:

a)            il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività;

b)           il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli organismi nocivi;

c)            il tipo di materiale;

d)           la quantità di materiale;

e)            il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;

f)            la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;

g)           l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;

h)           eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;

i)             il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso;

l)             il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.

 

Art. 46

(Autorizzazione)

 

1.     Il Servizio fitosanitario centrale, approvate le attività indicate all'articolo 45 conformemente alle condizioni generali di cui all'allegato XV, può revocare l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali, che detta conformità è venuta meno.

2.            Il materiale autorizzato deve essere in ogni caso scortato da una «lettera di autorizzazione», conforme al modello di cui all'allegato XVI.

3.            Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunità europea, il cui luogo di origine si trovi in un altro stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25, e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il passaporto deve recare la dicitura «Materiale trasferito a norma della direttiva 2008/61/CE».

4.            Se l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena è ubicato in un altro Stato membro, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al comma 1, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui compete l'approvazione delle attività, sempreché sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale.

5.            Se si tratta di materiale introdotto da un Paese terzo, il Servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel Paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il certificato deve recare, alla voce «dichiarazione supplementare», la dicitura: «Materiale importato a norma della direttiva 2008/61/CE» e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.

 

Art. 47

(Controlli ufficiali di quarantena)

 

1.         I Servizi fitosanitari regionali verificano che il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.

1          bis I Servizi fitosanitari regionali competenti per punto di entrata trasmettono tempestivamente copia del relativo nulla osta all'importazione al servizio fitosanitario competente per il luogo di destinazione del materiale.

2.         Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio sorveglia le attività approvate e vigila affinché durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato XV, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attività.

3.         Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci destinati ad essere svincolati dopo la quarantena, lo «svincolo ufficiale» deve essere approvato dal Servizio fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena nonché ad analisi, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità europea e non elencato nel presente decreto.

4.         La vigilanza sul rispetto delle condizioni di quarantena e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi fitosanitari regionali o da altri organismi ufficialmente incaricati dai Servizi fitosanitari regionali competenti, a spese degli interessati, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci ivi specificati.

5.         I vegetali, prodotti vegetali e altre voci che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al comma 3 del presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altre voci con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.

6.         Per ogni altro materiale, compresi gli organismi nocivi, al termine delle attività approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle attività, il Servizio fitosanitario regionale provvede affinché:

a)            il materiale, nonché gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato, e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci con i quali è stato a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;

b)           i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attività vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dal Servizio fitosanitario regionale.

7.       La persona responsabile delle attività deve comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nel presente decreto e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dal Servizio stesso e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.

8.       I Servizi fitosanitari regionali provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, comprese le analisi, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni I, II, III e IV dell'allegato XVII del presente decreto. Le misure di quarantena devono essere comunicate al Servizio fitosanitario centrale.

9.       Entro il 31 luglio di ogni anno, i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiali autorizzati e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII, ai fini della loro trasmissione alla Commissione e agli Stati membri entro il primo settembre.

9-bis. I casi di contaminazione eventualmente individuati devono essere comunicati immediatamente al Servizio fitosanitario centrale.

 

Art. 48-bis

(Personale del Servizio fitosanitario regionale)

 

1.            Per armonizzare sul territorio nazionale i controlli derivanti dall'applicazione del presente decreto ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale ed internazionale in materia fitosanitaria, il Servizio fitosanitario regionale è dotato di personale e mezzi secondo i parametri di cui all'allegato XXII «Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulla dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario nazionale».

2.            I parametri di cui all'allegato XXII saranno rideterminati, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

3.            La dotazione di personale determinata dall'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni costituisce dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario regionale.

4.            L'assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico di cui al presente articolo avviene nei limiti delle facoltà assunzionali previste per le regioni dalla vigente normativa in materia.

 

Art. 50

(Servizi fitosanitari regionali)

 

1.            Ogni Servizio fitosanitario regionale nello svolgimento dei compiti affidati dal presente decreto in particolare cura l'esercizio delle seguenti competenze:

a)            l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;

b)           il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto;

c)            il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;

d)           l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;

e)            l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

f)            l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;

g)           la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

h)           il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;

i)             l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

l)        la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

l bis)  l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;

l ter) l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e la qualità delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

l quater) l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive;

m)         la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;

n)           la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza;

o)           il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;

p)           la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio di competenza o su singole colture da inviare al Servizio fitosanitario centrale secondo i termini da questo fissati;

q)           la tenuta dei registri previsti dal presente decreto;

r)            l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.

2.       Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente di personale qualificato di cui all'articolo 34.

2-bis. È fatto obbligo alle Regioni e alle Province autonome comunicare al Servizio fitosanitario centrale le Strutture e i Responsabili regionali individuati per le finalità di cui al presente decreto. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento.

3.       [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2012, N. 84].

 

Art. 53

(Cooperazione fra i laboratori)

 

1.            I laboratori per le analisi e le consulenze specialistiche per la determinazione degli organismi nocivi contemplati dalle normative di competenza dei Servizi fitosanitari regionali cooperano al fine di formare una rete nazionale.

2.            I laboratori dei Servizi fitosanitari regionali, nonché le strutture laboratoristiche pubbliche operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sulla base di specifici protocolli di intesa o convenzioni fanno parte della rete nazionale di laboratori.

3.            La responsabilità tecnica dei laboratori dei Servizi fitosanitari regionali deve essere affidata ad Ispettori fitosanitari o altri tecnici abilitati.

4.            I laboratori afferenti alla rete nazionale debbono soddisfare gli standard tecnici stabiliti conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera c).

5.            La rete nazionale di laboratori è sottoposta al coordinamento e alla valutazione del Comitato.

6.            I Servizi fitosanitari regionali, sotto la responsabilità delle proprie strutture tecnico-laboratoristiche, possono avvalersi, per limitati periodi e per particolari esigenze, di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato. Le analisi possono essere affidate a tali laboratori solo qualora i Servizi fitosanitari regionali garantiscano, per tutta la durata dell'incarico, che la persona giuridica a cui affidano le analisi di laboratorio possa assicurare l'imparzialità, la qualità e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati e le sue altre attività.

7.            Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Comitato, può individuare uno o più laboratori della rete quali unità di riferimento e di coordinamento per la rete nazionale di laboratori, ciascuno per il proprio settore di competenza.

8.            Il Servizio fitosanitario centrale ed i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi della collaborazione degli Istituti appartenenti al Consiglio per la Ricerca per l'Agricoltura, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e di ogni altra istituzione scientifica impegnata nel campo della protezione fitosanitaria. I laboratori delle suddette strutture pubbliche possono stipulare protocolli di intesa o convenzioni a norma del comma 2.

 

Art. 54

(Sanzioni amministrative)

 

1.       Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

2.       Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

3.       Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

3-bis. Chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

4.       Chiunque esercita attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26 nonché dalle normative nazionali emanate in applicazione del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

5.       Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 e non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

6.       Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, dichiara di propria produzione vegetali prodotti da terzi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

7.       Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al pubblico o per finalità diverse dall'uso personale, vegetali, prodotti vegetali od altre voci ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

8.       Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed omette di iscrivere gli estremi dei loro passaporti nei propri registri è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

9.       Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

10.     Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere i) ed l), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro.

11.     Chiunque emette il passaporto delle piante previsto dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 26, oppure commercializzi imballaggi con il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

12.     Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emette o non compila correttamente il passaporto delle piante in ogni sua parte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

13.     Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, all'articolo 28, comma 2, all'articolo 29, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 30, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

14.     Chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33, comma 1, in relazione all'introduzione, alla circolazione ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci nelle zone protette è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

15.     Chiunque modifica la destinazione d'uso di un vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

16.     L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

17.     L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

18.     Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

19.     Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della prescritta autorizzazione del Servizio fitosanitario, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

20.     Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

21.     Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci, oggetto delle ispezioni eseguite conformemente all'articolo 43, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.

22.     Il responsabile delle attività di cui all'articolo 45 che cede a qualunque titolo materiali prima dello svincolo ufficiale di cui all'articolo 47, comma 3, o che non si attiene agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 1, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

23.     Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

24.     Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione è raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.

25.     Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai decreti ministeriali emanati conformemente al presente decreto, in impianti non in possesso del previsto riconoscimento o con modalità non conformi alle norme vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

26.     Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere è sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni.

26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro.

26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

26-quater. I fornitori accreditati ai sensi di legge per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, previste dalla normativa comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi alle analisi di laboratorio presso laboratori accreditati nonché presso i laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 53 del presente decreto, o che sono inadempienti riguardo alla messa a diposizione dei risultati delle medesime analisi, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

27.     Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente al potenziamento delle attività dei Servizi fitosanitari.

 

Art. 55

(Tariffa fitosanitaria)

1.       Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli fitosanitari e delle eventuali analisi di laboratorio, compresi il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7-bis, 17, 19, 20, 26, 30, 32, le verifiche ed i controlli documentali e di identità di cui agli articoli 17, 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46 e 47, sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato XX.

2.       Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali.

3.       Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

4.       La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 è calcolata tenuto conto dei seguenti costi:

a)       retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;

b)       ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;

c)       prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;

d)       prove di laboratorio;

e)       attività amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

5.       Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere modificata la tariffa di cui al comma 1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo effettivo sostenuto.

6.       È vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa prevista dal presente articolo.

7.       La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 36, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti.

8.       Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i controlli di identità e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.

8-bis. La tariffa fitosanitaria annuale, per i controlli previsti a qualsiasi titolo dal presente decreto, ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed è corrisposta entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Per le nuove autorizzazioni la tariffa annuale va interamente versata all'atto della richiesta.

8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione delle sanzioni e dell'applicazione delle tariffe sono rispettivamente destinati al potenziamento eventuale delle attività dei Servizi fitosanitari regionali e alla copertura dei costi ad esse inerenti.

 

Il testo dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 14

(Semplificazione della legislazione)

 

1.       L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.

2.       L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3.       L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4.       La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

5.       Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a)       i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione;

b)       le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c)       i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d)       i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater.

6.       I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7.       L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

8.       Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9.       Le amministrazioni, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10.     Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11.     È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

12.     Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13.     Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.

14.     Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)       esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b)       esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c)       identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;

d)       identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;

e)       organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f)       garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g)       identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h)       identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

14-bis.Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l’abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

15.     I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16.     [COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69].

17.     Rimangono in vigore:

a)       le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b)       le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c)       le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

d)       le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali;

e)       le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.

18.     Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.

18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.

19.     È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

20.     Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21.     La Commissione:

a)       esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;

b)       verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c)       esercita i compiti di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

22.     Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

23.     La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.

24.     La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

24-bis.Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

24-ter.Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a)       l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b)       l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c)       l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

24-quater.L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo.

 

Il testo degli articoli 92 e 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 92

(Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

 

1.       Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.

2.       Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto.

3.       Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, dopo quattro anni da tale data il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, può modificare i criteri di cui al comma 1.

4.       Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati disponibili e tenendo conto delle indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorità di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili oppure, all'interno delle zone indicate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.

5.       Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni, sentite le Autorità di bacino, devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.

6.       Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 7, nonché le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.

7.       Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4, ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 5, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente decreto, definiscono, o rivedono se già posti in essere, i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 5.

8.       Le regioni provvedono, inoltre, a:

a)       integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalità di applicazione;

b)       predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;

c)       elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.

8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni.

9.       Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 6. Al Ministero per le politiche agricole e forestali è data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 8, lettera a), nonché degli interventi di formazione e informazione.

10.     Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque è raccomandata l'applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.

 

Art. 121

(Piani di tutela delle acque)

 

1.     Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

2.     Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentiti le province e gli enti di governo dell'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.

3.     Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4.     Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:

a)         i risultati dell'attività conoscitiva;

b)         l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

c)         l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;

d)         le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;

e)         l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;

f)         il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;

g)         gli interventi di bonifica dei corpi idrici;

g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;

h)         l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;

i)         le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5.     Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.

 

Il testo dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 6

(Procedure di valutazione)

 

1.       Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:

a)       l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;

b)       l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);

c)       l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

2.       All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)       al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.»;

b)       al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione»;

c)       dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».

3.       I criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4.       Le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5.       I soggetti di cui al comma 1 prevedono e regolamentano il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della legge 28 novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma 2 del presente articolo.

6.       [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33]

 

Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 1 ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 7

(Certezza dei termini di conclusione del procedimento)

 

1.       I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate successivamente all'entrata in vigore della presente legge che stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni sono specificamente motivate in relazione a particolari presupposti connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento.

2.       La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali.

3.       I termini di conclusione dei procedimenti che entro 120giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi del comma 2 sono ridotti a trenta giorni.

 

Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 14

(Aiuti di Stato)

 

1.       La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di Aiuti di Stato.

2.       I progetti di legge regionale nonché gli schemi di atti amministrativi, compresi quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono prenotificati alla Commissione europea, prima della loro adozione.

3.       I progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale sono approvati in osservanza degli esiti della pre-notifica, che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale.

4.       I progetti di legge d'iniziativa consiliare, popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti all'obbligo di notifica, sono comunicati, ai fini della pre-notifica, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta, a seguito dell'esame, previo parere della Commissione competente per le politiche europee, della Commissione competente per materia e prima che la stessa li approvi definitivamente; la Commissione competente per materia approva definitivamente tali progetti di legge tenuto conto degli esiti della pre-notifica; la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale è soggetta a notifica alla Commissione europea.

5.       I provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono adottati in osservanza degli esiti della prenotifica che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la deliberazione approvata dall'Esecutivo regionale o il provvedimento di competenza dirigenziale formalmente adottato.

6.       Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

7.       Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.

8.       Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

9.       I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in "de minimis", sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

10.     Le pre-notifiche, le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione Generale della Regione, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.

11.     Il Servizio di cui al comma 10 cura, in raccordo con le strutture regionali, il censimento annuale degli aiuti di Stato nel rispetto dei vigenti regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti di Stato in agricoltura per i quali provvede il Dipartimento competente per materia.

12.     Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

13.     Nel rispetto dei regolamenti europei, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti recano l'indicazione dell'atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.