E ne dispone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
TITOLO I
(Adeguamento
all’ordinamento europeo)
Art. 1
(Finalità)
1.
La
Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto
regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39
(Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi
dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei) e s.m.i. con la presente legge dispone l’attuazione dei
seguenti atti europei:
a)
direttiva
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che
modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta
ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana;
b)
direttiva
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva
2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la
loro diffusione nella Comunità;
c)
direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
d)
direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche;
e)
regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
f)
regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
g)
comunicazione
della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 (Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro
fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa));
h)
comunicazione
della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (Riesame dello
"Small Business Act" per l'Europa).
TITOLO II
(Attuazione
della direttiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta e prodotti analoghi
destinati all’alimentazione umana)
Art. 2
(Attuazione
in via amministrativa)
1.
La
Giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa la direttiva
2012/12/UE nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 151 (Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i
succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana)
come modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 20 (Attuazione
della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio
concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati
all’alimentazione umana).
2.
Per
assicurare il rispetto delle disposizioni normative di cui al comma 1, le
Aziende Unità Sanitarie Locali effettuano i controlli sugli stabilimenti delle
imprese registrate nel Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo
(SIVRA) e sulla produzione dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi
destinati all’alimentazione umana.
3.
I
controlli di cui al comma 2 sono effettuati nel rispetto del regolamento (CE)
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare e del regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei
prodotti alimentari, nonché di quanto contenuto nell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo a "Linee guida
applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari" (Rep. Atti n. 59/CSR del 29
aprile 2010).
TITOLO III
(Attuazione
della direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l’introduzione di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione)
Art. 3
(Finalità)
1.
Nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le misure
di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche ed integrazioni, il
presente titolo:
a)
disciplina
l’esercizio dell’attività di produzione e di commercializzazione di piante,
materiali di moltiplicazione nonché di altri vegetali e prodotti vegetali che
possono comportare rischi fitosanitari, specificando le funzioni del Servizio
competente in materia fitosanitaria;
b)
detta
disposizioni per la tutela delle produzioni agricole vegetali, delle foreste
nonché del verde ornamentale della Regione da organismi nocivi a vegetali e
prodotti vegetali, nel rispetto della normativa nazionale ed europea.
2.
Sono
fatte salve le disposizioni europee, nazionali e regionali che disciplinano la
produzione e la commercializzazione di specifici vegetali.
Art. 4
(Funzioni del
Servizio competente in materia fitosanitaria)
1.
La
Giunta regionale definisce l’organizzazione del Servizio competente per la
materia fitosanitaria nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 214/2005.
2.
Ferme
restando le disposizioni di cui all’articolo 50 del D.Lgs.
214/2005 relative alle competenze attribuite ai Servizi Fitosanitari regionali,
il Servizio di cui al comma 1:
a)
prescrive,
nei casi di ispezioni con esito negativo, le misure ufficiali di cui agli
articoli 14, comma 1 e 15 del D.Lgs. 214/2005 e gli
obblighi di cui all’articolo 22 comma 1 del medesimo decreto;
b)
stabilisce
ulteriori obblighi secondo quanto previsto all’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. 214/2005;
c)
vidima
i registri di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b) per l’annotazione degli
estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti
vegetali;
d)
effettua
le verifiche periodiche di cui all’articolo 23 del D.Lgs.
214/2005;
e)
sospende
le autorizzazioni previste nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 24 del D.Lgs. 214/2005;
f)
stabilisce
le procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 19
comma 4 e dell’articolo 26, comma 3 del D.Lgs.
214/2005;
g)
autorizza
il rilascio del passaporto di sostituzione secondo quanto previsto
dall’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 214/2005;
h)
adotta
le misure ufficiali di cui all’articolo 33, comma 2 del D.Lgs.
214/2005 per il transito in zona protetta;
i)
attiva
le procedure di cui all’articolo 36, comma 3 del D.Lgs.
214/2005;
j)
rilascia
l’autorizzazione di cui all’articolo 36, comma 7 del D.Lgs.
214/2005;
k)
effettua
gli adempimenti di cui all’articolo 40, commi 1 e 5 del D.Lgs.
214/2005 ed adotta le misure fitosanitarie di cui all’articolo 41, comma 1 del
medesimo decreto;
l)
richiede,
ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 214/2005, al
competente Ministero la modifica dell’elenco dei punti di entrata di cui
all’Allegato VIII del medesimo decreto, secondo le esigenze del territorio
regionale e nel rispetto dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia;
m)
rilascia
al Servizio Fitosanitario centrale il parere di cui all’articolo 45, comma 1
del D.Lgs. 214/2005;
n)
provvede
agli adempimenti di cui agli articoli 46 e 47 del D.Lgs.
214/2005;
o)
attiva
iniziative volte a migliorare la capacità di diagnosi degli organismi nocivi
contemplati dalle pertinenti normative, secondo quanto previsto dall’articolo
53, commi 6 ed 8 del D.Lgs. 214/2005 mediante la
stipula di contratti, protocolli di intesa o convenzioni con strutture
laboratoristiche pubbliche o private nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni;
p)
irroga
le sanzioni in materia fitosanitaria ai sensi dall’articolo 54, comma 27 del D.Lgs. 214/2005;
q)
provvede
alla riscossione delle tariffe fitosanitarie ai sensi dell’articolo 55, comma 2
del D.Lgs. 214/2005 e formula alla Giunta regionale,
attraverso il competente Dipartimento, la proposta per l'istituzione di
eventuali altre tariffe destinate a coprire spese supplementari, così come
previsto dall’articolo 55, comma 7 del medesimo decreto;
r)
cura
tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 214/2005 e
dai decreti ministeriali attuativi.
Art. 5
(Procedimenti
autorizzatori)
1.
Fermo
restando il rispetto dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento
di cui all’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), l’autorizzazione di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 214/2005 è rilasciata, entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, salvo motivata interruzione dei termini, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 12 novembre 2009 (Determinazione dei requisiti di
professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per
l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e
prodotti vegetali).
2.
Ai
sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31
(Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo
dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo
regionale e locale e modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013), il
termine di conclusione del procedimento relativo al rilascio
dell’autorizzazione di cui al comma 1, fissato in novanta giorni, è
indispensabile per consentire le attività di accertamento ed i sopralluoghi
necessari alla verifica delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente
normativa.
3.
L’istanza
per il rilascio dell’autorizzazione è presentata allo Sportello Unico delle
Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio che lo inoltra
immediatamente al Servizio regionale competente in materia fitosanitaria.
4.
L’autorizzazione
di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 214/2005 o il
diniego della stessa sono rilasciati attraverso l’adozione di determinazioni
dirigenziali a cura del Servizio competente in materia fitosanitaria. Nello
stesso provvedimento autorizzatorio confluiscono
anche l’iscrizione al Registro ufficiale dei produttori secondo quanto previsto
dall’articolo 20 del D.Lgs. 214/2005 e
l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante di cui all’articolo 26
dello stesso decreto, se dovute.
5.
Presso
il Servizio competente in materia fitosanitaria è istituita la Commissione
tecnica per le valutazioni di idoneità professionale del soggetto esperto di
cui all’articolo 21, comma 1, lettera d) del D.Lgs.
214/2005 e all’articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali 12 novembre 2009.
6.
La
Commissione di cui al comma 5, presieduta dal dirigente del Servizio competente
in materia fitosanitaria, è costituita da altri due componenti, esperti,
rispettivamente, in tecniche vivaistiche ed in materia fitosanitaria.
Art. 6
(Registro
regionale dei produttori)
1.
Fermo
restando l’obbligo per il Servizio competente in materia fitosanitaria di
effettuare le registrazioni nel Registro ufficiale dei produttori, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 20 del D.Lgs.
214/2005, è istituito senza ulteriori costi a carico dell'Ente, presso il
Servizio medesimo, per finalità ricognitive e di monitoraggio, il Registro
regionale dei produttori in cui sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi
dell’articolo 5.
Art. 7
(Personale)
1.
Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 34, 35 e 48 bis del D.Lgs.
214/2005, la Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni di cui
all’articolo 4, si avvale di personale della pubblica amministrazione operante
presso il Servizio competente in materia fitosanitaria o presso altre pubbliche
amministrazioni, nel rispetto delle pertinenti normative.
2.
Il
Direttore del competente Dipartimento individua, tra il personale di cui al
comma 1, quello deputato allo svolgimento delle funzioni di Ispettore
Fitosanitario di cui all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs.
214/2005 e provvede alla nomina dello stesso ed al rilascio dello specifico
documento di riconoscimento per l'identificazione personale di cui all’articolo
34, comma 3 del citato decreto.
3.
E’
istituito, presso il Servizio competente in materia fitosanitaria, il Registro
regionale, sezione dedicata agli Ispettori fitosanitari di cui al comma 2, i
cui nominativi sono comunicati al Servizio Fitosanitario Centrale ai fini
dell’iscrizione nel Registro nazionale di cui all’articolo 34, comma 4 del D.Lgs. 214/2005; nel Registro regionale sono annotate le
cancellazioni dei nominativi degli Ispettori fitosanitari, se ricorre la
fattispecie di cui all’articolo 34, comma 6 del D.Lgs.
214/2005.
4.
In
conformità all’articolo 34 bis del D.Lgs. 214/2005,
il Servizio competente in materia fitosanitaria può avvalersi di personale
tecnico, adeguatamente formato, denominato "Agente Fitosanitario".
5.
Nel
Registro regionale di cui al comma 3 è contenuta altresì la sezione recante i
nominativi e i dati degli Agenti Fitosanitari di cui all’articolo 34 bis del D.Lgs. 214/2005, nonché le annotazioni relative alle
cancellazioni.
6.
Nel
rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 214/2005,
la Giunta regionale specifica i requisiti di studio e professionali degli
Ispettori ed Agenti Fitosanitari, nonché i percorsi formativi da realizzare
d’intesa tra il Servizio competente in materia fitosanitaria e la struttura
regionale preposta alla formazione.
7.
Il
Registro regionale di cui alla presente disposizione assolve a funzioni
ricognitive e di monitoraggio.
Art. 8
(Sanzioni e
tariffa fitosanitaria)
1.
Ai
sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. 214/2005 il
Servizio competente in materia fitosanitaria provvede ad irrogare le sanzioni
amministrative previste dal medesimo articolo 54; i proventi derivanti dalle
sanzioni sono destinati esclusivamente a finanziare tutte le attività di
coordinamento, di controllo, di ispezione erogate dal Servizio competente in
materia fitosanitaria.
2.
Fermo
restando quanto previsto in materia di tariffe fitosanitarie dall’articolo 55
del D.Lgs. 214/2005, con legge regionale possono
essere stabilite ulteriori tariffe destinate a coprire le spese sostenute dal
Servizio competente in materia fitosanitaria per attività particolari, comunque
connesse ai controlli e alla diagnosi fitosanitaria.
Art. 9
(Aiuti alle
imprese per il controllo degli organismi nocivi delle piante)
1.
La
Regione, nell’ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo degli
organismi nocivi da quarantena o soggetti ad interventi di lotta obbligatoria,
può concedere, attraverso bandi ad evidenza pubblica, aiuti finanziari alle
imprese ed alle loro Associazioni. Al fine di promuovere l’utilizzo di sistemi
e piani assicurativi per le calamità naturali di origine fitosanitaria, La
Regione si impegna a promuovere e facilitare gli stessi presso i soggetti
interessati.
2.
Le
disposizioni di cui al presente articolo sono attuate, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, nel rispetto delle normative europee e nazionali in
materia di aiuti Stato e delle disposizioni di cui alla legge regionale
39/2014.
TITOLO IV
(Attuazione
della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in
materia di acque e dell’articolo 24 della legge n. 97/2013)
Art. 10
(Aggiornamento
del programma di azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque
dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola)
1.
La
Regione dà attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 92 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) attraverso il
Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del medesimo decreto
legislativo.
Art. 11
(Programma di
monitoraggio dei corpi idrici superficiali
destinati al
consumo umano e di controllo delle fonti di inquinamento)
1.
Per
assicurare il mantenimento della qualità dei corpi idrici superficiali
destinati al consumo umano ed il controllo delle fonti di inquinamento, la
Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di acque,
in raccordo con i Dipartimenti competenti in materia di salute, agricoltura,
industria e ambiente, approva il Programma di monitoraggio dei corpi idrici
superficiali destinati al consumo umano e di controllo delle fonti di
inquinamento, che è aggiornato ogni sei anni, in coerenza con gli aggiornamenti
di cui all’articolo 121 del D.Lgs. n. 152/2006.
2.
In
sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il programma è
approvato in sede di aggiornamento del Piano di Tutela delle acque di cui
all’articolo 121 del D.Lgs. 152/2006.
3.
Il
Programma di cui al comma 1 è attuato da ciascun ente preposto al controllo e
al monitoraggio, nell’ambito delle proprie competenze.
TITOLO V
(Attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat)
Art. 12
(Disposizioni
sulla Valutazione di incidenza ambientale)
1.
Se
l'intervento soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di
VIA ricade anche nel campo di applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
e successive modifiche ed integrazioni, la verifica di assoggettabilità a VIA o
la VIA comprendono la valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del
medesimo decreto. A tal fine:
a)
la
documentazione prodotta ai fini della procedura di assoggettabilità a VIA o di
quella di VIA deve contenere gli elementi di cui all’allegato G del D.P.R. n.
357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
b)
la
valutazione dell’Autorità Competente tiene conto degli esiti delle procedure di
valutazione di incidenza ambientale (VINCA).
2.
Se
l’intervento è soggetto esclusivamente alla procedura di VINCA di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, le autorità competenti
assicurano l’accesso alle informazioni, la pubblicità e la partecipazione al
procedimento.
3.
Per le
finalità di cui al comma 2, le autorità competenti garantiscono, in tutte le
fasi del procedimento:
a.
lo
scambio di informazioni e la consultazione tra il proponente e l’autorità
competente;
b.
l’informazione
e la partecipazione dei cittadini al procedimento.
4.
Per
assicurare l’osservanza delle prescrizioni imposte e delle misure di
mitigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997,
le autorità competenti effettuano monitoraggi ex post dei quali garantiscono la
piena conoscibilità attraverso la pubblicazione dei relativi esiti sui propri
siti istituzionali.
5.
Nel
rispetto del principio di leale collaborazione, i comuni, se autorità
competenti per le procedure di VINCA, informano la Regione sulle valutazioni in
corso e sulle decisioni assunte con riferimento ai singoli progetti.
6.
Per
l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, la Giunta regionale,
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce
criteri e modalità con riferimento alle procedure per le quali la Regione è
l’autorità competente, nonché le modalità per assicurare la conoscibilità,
attraverso il proprio sito istituzionale, delle informazioni relative alle
procedure di VINCA di propria competenza e delle informazioni acquisite dai
comuni ai sensi del comma 5.
7.
Per
assicurare la più ampia partecipazione al procedimento di VINCA, la Regione, in
qualità di autorità competente, informa dell’avvio del procedimento anche gli
enti gestori delle riserve naturali regionali che fanno parte della Rete Natura
2000.
TITOLO VI
(Applicazione
del Reg. (UE) 702/2014 per interventi nel settore della zootecnia)
Art. 13
(Finalità)
1.
La
Regione, nel quadro delle politiche agricole per lo sviluppo rurale ed al fine
di garantire la protezione della salute pubblica nonché la salvaguardia
dell'economia aziendale e degli allevamenti animali, promuove interventi a
sostegno delle:
a)
aziende
zootecniche che hanno subito perdite imputabili ad emergenze zootecniche,
sanitarie e veterinarie;
b)
aziende
agricole attive nella produzione primaria e dei giovani agricoltori per
usufruire di servizi di consulenza al fine di migliorare le prestazioni economiche
e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o
dell'investimento.
Art. 14
(Obiettivi)
1.
Per le
finalità di cui all’articolo 13, la Regione, tenuto conto di quanto previsto
dagli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/C/01) e nel rispetto
di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, finanzia
misure di aiuto destinate:
a)
ad
indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e ad ovviare ai danni causati da
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali;
b)
al
settore zootecnico e per i capi morti;
c)
al
pagamento di premi assicurativi;
d)
a
servizi di consulenza per le aziende agricole attive nella produzione primaria
e per i giovani agricoltori.
2.
Le
misure di aiuto che non rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n.
702/2014 sono notificate alla Commissione europea e sono concesse previa
autorizzazione da parte della stessa.
Art. 15
(Misure
d’intervento ai sensi dell’articolo 26 del Reg. (UE) 702/2014)
1.
Nel
rispetto di quanto disposto dall’articolo 26 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli
aiuti per le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli possono
consistere in misure di prevenzione, di controllo ed eradicazione, nonché in
misure destinate ad ovviare ai danni causati dalle epizoozie o dagli organismi
nocivi.
2.
Per le
misure destinate alla prevenzione, gli aiuti riguardano i seguenti costi
ammissibili:
a)
i
controlli sanitari compresa la messa a disposizione dell’autorità sanitaria dei
capi di bestiame necessari per la realizzazione del piano di sorveglianza
sierologica (animali sentinella);
b)
le
analisi, compresa la diagnostica in vitro;
c)
i test
e le altre indagini, compresi i test per le encefalopatie spongiformi
trasmissibili (TSE) e per l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE);
d)
l’acquisto,
lo stoccaggio, la somministrazione e la distribuzione di vaccini, medicine,
sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
e)
l’abbattimento
o la soppressione preventivi degli animali o la distruzione dei prodotti di
origine animale e delle piante nonché la pulizia e la disinfezione dell'azienda
e delle attrezzature.
3.
Per le
misure destinate al controllo e all'eradicazione, gli aiuti riguardano
l’indennizzo dei seguenti costi ammissibili:
a)
test e
altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;
b)
acquisto,
stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per
il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
c)
abbattimento
o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi
collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito
di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e
disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.
4.
Per
gli aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da epizoozie o da organismi
nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:
a)
al
valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di
origine animale o dei vegetali distrutti, a seguito dell'epizoozia o
dell'organismo nocivo ai vegetali e nell'ambito di un programma pubblico o di
una misura di cui all’articolo 16, comma 1;
b)
alle
perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di
ripopolamento o reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta
nell'ambito di un programma o di una misura di cui all’articolo 16, comma 1.
5.
Il
valore di mercato di cui al comma 4, lettera a) è stabilito in base al valore
degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere,
sospetto o confermato, di epizoozie o di organismi nocivi ai vegetali.
6.
Dall’importo
degli aiuti di cui al comma 4 sono detratti tutti i costi non direttamente
collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che il
beneficiario avrebbe comunque sostenuto.
7.
Per
gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da epizoozie o da organismi
nocivi ai vegetali, di cui al comma 4, l'indennizzo è limitato ai costi ed ai
danni causati dalle epizoozie o dagli organismi nocivi ai vegetali di cui
l’autorità competente ha formalmente riconosciuto i focolai per le epizoozie o
la presenza, nel caso di organismi nocivi ai vegetali.
Art. 16
(Modalità di
erogazione degli aiuti destinati alle piccole e medie imprese attive nella
produzione primaria ai sensi dell’articolo 26 del Reg. (UE) 702/2014)
1.
Le
misure d’aiuto di cui all’articolo 15 possono essere erogate unicamente in
relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali
esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e alternativamente nell'ambito di:
a)
un
programma pubblico, a livello unionale, nazionale o
regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o
dell'organismo nocivo in questione;
b)
misure
di emergenza imposte dall'autorità competente;
c)
misure
atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali, attuate in
conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità.
2.
Il
programma e le misure di cui al comma 1 contengono la descrizione dei
provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione.
3.
Gli
aiuti di cui al comma 1 non possono riguardare misure per le quali la legislazione
unionale stabilisce che i relativi costi sono a
carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente
compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.
4.
Gli
aiuti di cui al comma 1 sono concessi solo per le epizoozie indicate
nell’elenco predisposto dall’Organizzazione mondiale della sanità animale o
nell’elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I
e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali,
alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le
direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE)
n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio.
5.
Gli
aiuti di cui al comma 1 sono erogati direttamente all'azienda interessata o a
un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia; se
gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il
loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
6.
I
regimi di aiuto di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale entro e
non oltre tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite
causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali che ne dà
comunicazione alla Commissione consiliare competente per materia; gli aiuti
sono erogati entro quattro anni da tale data.
7.
Gli
aiuti destinati alla prevenzione, al controllo ed all'eradicazione, di cui
all’articolo 15, commi 2 e 3 sono concessi in natura e sono erogati ai soggetti
che prestano i servizi per le aziende zootecniche beneficiarie; in alternativa
sono rimborsati direttamente alle aziende zootecniche sulla base dei costi
effettivamente sostenuti per:
a)
l’acquisto,
lo stoccaggio, la somministrazione e la distribuzione di vaccini, medicine,
sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari, di cui
all’articolo 15, comma 2, lettera d) e comma 3, lettera b), nel caso di
epizoozie o organismi vegetali nocivi;
b)
l’abbattimento
o soppressione preventivi degli animali o distruzione dei prodotti di origine
animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell’azienda e delle attrezzature
di cui all’articolo 15, comma 2, lettera e);
c)
l’abbattimento
o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi
collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito
di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e
disinfezione dell'azienda e delle attrezzature di cui all’articolo 15, comma 3,
lettera c).
8.
Nell’ambito
dei regimi d’aiuto di cui al comma 1, non sono concessi aiuti individuali ai
beneficiari per i quali è stato accertato che l'epizoozia o la presenza
dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o
sono la conseguenza della sua negligenza.
9.
Gli
aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi
quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali
o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui
all’articolo 15, commi 2, 3 e 4 sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.
Art. 17
(Norma
transitoria di applicazione al regime di aiuti di cui alla l.r.
15/2003)
1.
I
regimi di aiuti di stato istituiti ai sensi della legge regionale 23 ottobre
2003, n. 15 (Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione
Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie), scaduti
alla data del 31 dicembre 2013, sono notificati alla Commissione europea ai
sensi degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) in
conformità all’articolo 14 della l.r. 39/2014; gli
aiuti sono concessi previa autorizzazione da parte della Commissione europea.
Art. 18
(Misure di
intervento e costi ammissibili per gli aiuti di cui all’articolo 27 del Reg.
(UE) 702/2014)
1.
Nel
rispetto di quanto disposto dall’articolo 27 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli
aiuti concedibili al settore zootecnico e per i capi morti di cui all’articolo
14, comma 1, lettera b) possono riguardare:
a)
aiuti
fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta
dei libri genealogici;
b)
aiuti
fino al 70% dei costi sostenuti per i test di determinazione della qualità
genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati
i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine
sulla qualità del latte;
c)
aiuti
fino al 100% dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi
per la distruzione di tali capi o aiuti fino a un'intensità equivalente a
copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la
rimozione e la distruzione dei capi morti;
d)
aiuti
fino al 100% dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando tali
aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a
finanziare la distruzione dei capi morti, a condizione che detti prelievi o
contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale
settore;
e)
aiuti
fino al 100% dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando
esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi o in caso di focolai di
epizoozie di cui all’articolo 16, comma 4.
2.
Gli
aiuti concedibili agli allevatori, di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono
subordinati all’esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e
garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti.
3.
Gli
aiuti concessi per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a
copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti riconducibili
alla fattispecie di cui al comma 1, lettera c) devono essere conformi alle
condizioni stabilite per il pagamento dei premi assicurativi di cui
all’articolo 19, comma 1.
4.
Per
facilitare la gestione, gli aiuti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono
erogati agli operatori o agli organismi economici che operano a valle delle
aziende attive nel settore zootecnico e che prestano servizi connessi alla
rimozione e alla distruzione dei capi morti.
5.
Gli
aiuti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono concessi ai beneficiari
attraverso l’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo (ARA) nel rispetto
della normativa statale di riferimento.
6.
Gli
aiuti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono corrisposti agli operatori o
agli altri organismi economici di cui al comma 4.
Art. 19
(Misure di
intervento e costi ammissibili per gli aiuti di cui all’articolo 28 del Reg.
(UE) 702/2014)
1.
Nel
rispetto di quanto disposto dall’articolo 28 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli
aiuti concedibili per il pagamento di premi assicurativi a favore di PMI attive
nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’articolo 14, comma 1,
lettera c) possono riguardare aiuti che:
a)
non
ostacolano il funzionamento del mercato dei servizi assicurativi;
b)
non
sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo
assicurativo;
c)
non
sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa
stabilita in Italia o in un altro Stato
membro.
2.
L'assicurazione
è destinata a finanziare perdite causate da:
a)
calamità
naturali;
b)
avversità
atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità
atmosferiche;
c)
epizoozie
od organismi nocivi ai vegetali;
d)
animali
protetti.
3.
L'assicurazione
compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al comma 2 e
non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della
produzione agricola futura.
4.
L’intensità
massima di aiuto è limitata al 65% del costo del premio assicurativo.
Art. 20
(Misure
d’intervento ai sensi dell’articolo 22 del Reg. (UE) 702/2014)
1.
Nel
rispetto di quanto disposto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in
particolare nell’ambito delle priorità individuate dall’Unione europea in
materia di sviluppo rurale, di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, gli
aiuti per i servizi di consulenza alle aziende agricole attive nella produzione
primaria e per i giovani agricoltori riguardano:
a)
il
miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda;
b)
la
sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.
2.
Gli
aiuti di cui al comma 1 non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono
erogati ai prestatori dei servizi di consulenza; sono resi accessibili a tutte
le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri
oggettivamente definiti.
3.
L’importo
dell’aiuto di cui al comma 1 è limitato a 1.500,00 euro per consulenza.
4.
Gli
organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza
pubblica per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse
in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di
esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
5.
I
servizi di consulenza possono essere conferiti a organizzazioni previste dalla
normativa regionale ed operanti nel settore zootecnico o ad altri organismi
selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica a
prescindere dalla loro dimensione a condizione che l’appartenenza a tali
organizzazioni non costituisca una condizione per aver accesso al servizio di
consulenza.
6.
Gli
aiuti di cui al presente articolo sono concessi attraverso gli organismi di cui
al comma 4 o attraverso le organizzazioni di cui al comma 5.
7.
Nell'esercizio
della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza di cui al comma 6
rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)
n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008.
Art. 21
(Soggetti
beneficiari)
1.
Agli
aiuti previsti dagli articoli 15, 18 e 19 possono accedere gli imprenditori
agricoli che, in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e
veterinario, esercitano l'attività zootecnica nel territorio regionale e
partecipano ad un idoneo programma pubblico di prevenzione, controllo ed
eradicazione delle epizoozie o degli organismi nocivi nonché alle misure di
gestione dell'emergenza disposte dalle autorità competenti; agli aiuti di cui
all’articolo 20 possono accedere le aziende agricole attive nella produzione
primaria e i giovani agricoltori nel rispetto delle definizioni previste
dall’articolo 2, paragrafo 1, n. 8) e 34) del Reg. (UE) 702/2014.
2.
La
concessione degli aiuti di cui al presente titolo non può comportare l’obbligo
per il beneficiario di avere la propria sede o di essere stabilito
prevalentemente in Italia o nella Regione Abruzzo.
3.
Per
potere accedere alle misure d’aiuto di cui agli articoli 15, 18 e 19 i
beneficiari devono avere ottemperato a tutti gli obblighi inerenti la normativa
vigente in materia di prevenzione e profilassi sanitaria.
Art. 22
(Quantificazione
degli indennizzi)
1.
Ferma
restando l’intensità di aiuto del 100% dei costi ammissibili prevista
dall’articolo 16, comma 9, gli indennizzi, da riferire al valore di mercato,
per l’abbattimento di capi, per il decesso degli animali e per il verificarsi
di perdite di reddito, sono stabiliti in sede di istituzione dei relativi
regimi di aiuto e nel rispetto della vigente normativa.
Art. 23
(Intensità
degli aiuti e cumulabilità con altri interventi)
1.
Gli
aiuti di Stato previsti dal presente titolo sono concessi nel rispetto delle
intensità massime previste per le diverse categorie di aiuto disciplinate dagli
articoli 22, 26, 27 e 28 del Reg. (UE) n. 702/2014; essi sono cumulabili con
altre agevolazioni pubbliche concesse in relazione agli stessi costi
ammissibili, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 8 del Reg. (UE) n.
702/2014.
Art. 24
(Procedure)
2.
Per
l'attuazione degli interventi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettere a) e
b), e dall’articolo 20 la Giunta regionale adotta un programma operativo su
base triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione,
l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione
delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di
rendicontazione della spesa pubblica.
3.
Il
programma operativo triennale di cui al comma 1 e le relative variazioni sono
predisposti dal Dipartimento regionale competente in materia di politiche
agricole e sono approvati dalla Giunta regionale sentita preventivamente la
Commissione consiliare competente che si esprime entro 30 giorni
dall’assegnazione di tali atti; decorso inutilmente tale termine la Giunta
regionale provvede.
4.
Per
gli aiuti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a) e b) l’Associazione di
cui all’articolo 18, comma 5, e per gli aiuti di cui all’articolo 20,
l’organismo selezionato o l’organizzazione prevista dalla normativa regionale e
operante nel settore zootecnico di cui all'articolo 20, comma 6, in linea con
il contenuto del programma operativo triennale, presentano al Dipartimento
competente in materia di politiche agricole, entro il 30 novembre di ogni anno,
la richiesta di finanziamento in base ad un progetto esecutivo annuale.
5.
Il
Dipartimento competente in materia di politiche agricole, all'atto
dell'approvazione del progetto esecutivo annuale, di cui al comma 3, è
autorizzato ad anticipare, ai soggetti di cui al comma 3, fino all'80 per cento
delle somme annualmente occorrenti allo svolgimento dei servizi inclusi nello
stesso progetto, previa istituzione della misura di aiuto nel rispetto del Reg.
(UE) 702/2014.
6.
I
soggetti di cui al comma 3 sono tenuti ad utilizzare apposita procedura
informatica che permetta di separare la contabilità relativa alle diverse
attività e ai diversi programmi, nonché a presentare la documentazione delle
spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo per consentire
l'eventuale erogazione del contributo pubblico a titolo di saldo finale.
7.
La
mancata presentazione del rendiconto finale delle spese nei termini di cui al
comma 5 comporta il recupero del contributo pubblico anticipato e l'esclusione
del soggetto dai finanziamenti regionali per l'anno in corso e per quello
successivo.
Art. 25
(Disposizioni
sul rispetto della condizionalità ex ante aiuti di Stato)
1.
Le
procedure per la concessione e l’erogazione degli aiuti in esenzione da obbligo
di notifica, previsti dal presente titolo, assicurano il rispetto delle
condizioni generali di cui ai Capi I e II del Reg. (UE) n. 702/2014, nonché il
rispetto delle condizioni specifiche previste dal Capo III, Sezione 1 (Aiuti a
favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella
trasformazione di prodotti agricoli o nella commercializzazione di prodotti
agricoli), articoli 22, 26, 27 e 28 del medesimo regolamento.
2.
Gli
obblighi di comunicazione o di notifica alla Commissione europea delle misure
di aiuto istituite ai sensi del presente titolo sono assolti nel rispetto di
quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 39/2014.
3.
Gli
obblighi di pubblicazione e di informazione di cui all’articolo 9 del Reg. (UE)
n. 702/2014, per le misure di aiuto istituite ai sensi del presente titolo,
nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni statali sul Registro
nazionale degli aiuti di Stato, sono assolti nel rispetto delle modalità
specificate nel Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità della
Giunta regionale.
TITOLO VII
(Applicazione
del Reg. (UE) 651/2014 per interventi a favore delle infrastrutture locali)
Art. 26
(Contributi
per infrastrutture locali)
1.
Nel
rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23
(Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) e ai sensi
dell’articolo 56 del Reg. (UE) n. 651/2014, la Regione può concedere
finanziamenti in conto capitale per la creazione o l’ammodernamento di
infrastrutture locali volte a migliorare il clima per le imprese e i
consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale.
2.
I
finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi all’Azienda Regionale
delle Aree Produttive (ARAP) di cui alla legge regionale 23/2011.
3.
Gli
interventi, da realizzare negli agglomerati industriali di competenza, sono
indicati nel Programma triennale di attività e promozione industriale redatto
annualmente dall’ARAP ai sensi del vigente statuto, sulla base dei fabbisogni
insediativi e delle prospettive di sviluppo socio-economico dell’area di
riferimento.
4.
Le
infrastrutture locali di cui al comma 1 sono indirizzate a imprese non
individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che l’ARAP può mettere
a disposizione delle imprese interessate con procedure di evidenza pubblica, su
base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato.
5.
L’ARAP
può gestire direttamente le infrastrutture locali o affidare la gestione delle
stesse con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente,
nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
6.
Le
infrastrutture locali sono gestite attraverso l’istituzione o il mantenimento
di una contabilità separata.
7.
Fermo
restando il rispetto delle disposizioni sulle imprese in difficoltà di cui
all’articolo 1, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) n. 651/2014, i
finanziamenti di cui al comma 1 non possono essere concessi all’ARAP se
l’Azienda registra perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi o se è
oggetto di commissariamento.
8.
I
finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle soglie di
notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera cc), del Reg. (UE) n.
651/2014.
9.
Non
sono ammissibili a finanziamento le spese relative a:
a)
infrastrutture
di ricerca e poli di innovazione;
b)
infrastrutture
per il teleriscaldamento e teleraffreddamento
efficiente sotto il profilo energetico;
c)
infrastrutture
per l’energia;
d)
infrastrutture
per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti;
e)
infrastrutture
di banda larga;
f)
infrastrutture
per la cultura e la conservazione del patrimonio;
g)
infrastrutture
sportive o ricreative polifunzionali;
h)
infrastrutture
aeroportuali o portuali;
i)
acquisto
di immobili;
j)
manutenzione
dell’infrastruttura durante il periodo di operatività.
10.
L’importo
del finanziamento concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili
e il risultato operativo dell’investimento, calcolato sulla base di proiezioni
ragionevoli e commisurate al periodo di ammortamento dell’infrastruttura
locale.
11.
Il
risultato operativo di cui al comma 10 è dato dalla differenza tra le entrate
attualizzate e i costi di esercizio attualizzati riferiti alla durata
dell’investimento nell’infrastruttura locale.
12.
L’attualizzazione
delle entrate e dei costi di cui al comma 11 è effettuata nel rispetto di
quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio
2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento
e di attualizzazione.
13.
Se
alla fine del periodo di ammortamento dell’investimento relativo
all’infrastruttura locale, in applicazione di quanto previsto dai commi 10, 11
e 12 il finanziamento effettivamente spettante risulta inferiore a quello
concesso, il Dipartimento competente per materia provvede a recuperarne la
differenza, ovvero a disporne l’impiego per altre infrastrutture locali, nel
rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 651/2014.
14.
I costi
ammissibili dell’infrastruttura locale comprendono i costi degli investimenti
materiali e immateriali.
15.
Ai
fini del calcolo del risultato operativo di cui ai commi 10 e 11, i costi di
esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi
appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto,
di amministrazione, ad esclusione dei costi di ammortamento e di finanziamento
se essi sono stati considerati ai fini della quantificazione dei costi
ammissibili relativi all’infrastruttura locale.
16.
Con
deliberazione di Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in
materia di sviluppo economico, sono stabilite le linee guida afferenti i
criteri di riparto, le modalità di presentazione della domanda di contributo,
le modalità di concessione e di erogazione compatibilmente con il rispetto dei
vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di
attuazione e di rendicontazione dei contributi.
17.
Le
linee guida di cui al comma 16 sono stabilite dalla Giunta regionale sentita
preventivamente la Commissione consiliare competente che si esprime entro 20
giorni dall’assegnazione dell’atto; decorso inutilmente tale termine la Giunta
regionale provvede.
18.
Gli
obblighi di comunicazione alla Commissione europea delle misure di aiuto
istituite ai sensi del presente titolo sono assolti nel rispetto di quanto
disposto dall’articolo 14 della legge regionale 39/2014.
19.
Gli
obblighi di pubblicazione e di informazione di cui all’articolo 9 del Reg. (UE)
n. 651/2014, per le misure di aiuto istituite ai sensi del presente titolo,
nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni statali sul Registro
nazionale degli aiuti di Stato, sono assolti nel rispetto delle modalità
specificate nel Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità della
Giunta regionale.
TITOLO VIII
(Attuazione
delle Comunicazioni COM (2008) 394 e COM (2011) 78 sullo SMALL BUSINESS ACT)
Art. 27
(Finalità)
1.
La
Regione, in attuazione dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione
Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 e alla Direttiva attuativa del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010 e alla Comunicazione
della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011, sostiene la
qualificazione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e crea
un contesto normativo ed economico favorevole all'imprenditorialità e al
rafforzamento della competitività sui mercati attraverso una corretta
concorrenza tra le imprese.
Art. 28
(Strumenti e
modalità di partecipazione e semplificazione delle procedure)
1.
Per il
perseguimento delle finalità di cui all’articolo 27 ed in attuazione della L.R.
1° ottobre 2013, n. 31 la Regione promuove azioni di semplificazione
amministrativa, nonché di riduzione degli oneri amministrativi, anche sulla
base degli esiti delle consultazioni delle associazioni maggiormente
rappresentative del mondo imprenditoriale, produttivo, sociale, dei consumatori
e culturale.
2.
Nell’ambito
della programmazione e della destinazione dei finanziamenti a beneficio delle
MPMI, la Regione assicura forme di consultazione delle associazioni
rappresentative dei potenziali destinatari degli stessi.
3.
I
bandi e gli avvisi utilizzano un linguaggio chiaro e comprensibile e prevedono
modalità semplificate per la presentazione delle istanze e per la
rendicontazione delle risorse spese.
4.
La
Regione, al fine di assicurare il rispetto della condizionalità ex ante
"aiuti di Stato" e di ridurre al minimo l’aggravio delle procedure
per le MPMI, adotta specifiche iniziative volte a rendere uniformi gli schemi
dei bandi e degli avvisi emanati dalle strutture regionali, nonché definisce
percorsi omogenei per lo svolgimento dei controlli preventivi e successivi,
necessari ad assicurare il rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato.
5.
Le
strutture regionali che curano i procedimenti per la concessione dei
finanziamenti utilizzano modalità di interazione con le MPMI che ne agevolino
la conoscibilità dei dati, delle informazioni e di quanto necessario per
l’accesso ai finanziamenti, privilegiando l'uso della comunicazione
informatica.
6.
Per
l’attuazione delle iniziative di cui al comma 4, la Giunta regionale,
attraverso la Direzione generale, definisce, entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, gli schemi dei bandi e degli avvisi, nonché le
modalità per lo svolgimento dei controlli volti ad assicurare il rispetto delle
disposizioni sugli aiuti di Stato, in osservanza delle disposizioni di cui alla
legge regionale 39/2014.
Art. 29
(Modifiche
alla legge regionale 26/2010)
1.
Dopo
l’articolo 6 della L.R. 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale
sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) è inserito
il seguente:
"Art. 6
bis
(Test PMI)
1.
In
attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 della legge 11 novembre
2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle
imprese), le proposte di atti normativi che hanno un rilevante impatto sulle
MPMI sono precedute da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri
a carico delle stesse, fatto salvo il caso in cui occorra procedere in via
d’urgenza.
2.
La
valutazione di cui al comma 1 è effettuata con lo strumento del TEST PMI che
analizza l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di
natura fiscale, sulle imprese, attraverso:
a)
l'integrazione
dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
b)
l'effettiva
applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge
28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR), secondo il contenuto e le modalità previamente individuate;
c)
l'applicazione
dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio
eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell'introduzione di
nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro
dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.
3.
In
fase di prima applicazione, la Giunta regionale, l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale e la Commissione Consiliare permanente competente per
materia, d’intesa, definiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge:
a)
i
criteri per la realizzazione del test PMI;
b)
la
tipologia delle proposte normative da sottoporre al test;
c)
le
modalità di consultazione delle associazioni rappresentative dei destinatari
delle proposte;
d)
termini
e modalità per l’avvio di una prima fase di sperimentazione del test PMI e per
l’utilizzo dello stesso a regime.
4.
Entro
sei mesi dalla conclusione della fase di sperimentazione di cui al comma 3,
lettera d), il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è
adeguato alle disposizioni del presente articolo.
5.
La
Giunta, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza regionale, individua la struttura responsabile
del coordinamento, all’interno della Giunta, delle attività di cui ai commi 1 e
2 che assicura il massimo raccordo con le strutture del Consiglio.
6.
Le
risultanze del test PMI sono rese disponibili sul sito istituzionale della
Giunta e del Consiglio.
7.
Per
assicurare la trasparenza del procedimento di approvazione delle proposte
normative, la Giunta e il Consiglio esplicitano le motivazioni che giustificano
il mancato accoglimento delle risultanze del test PMI.".
TITOLO IX
(Disposizioni transitorie, finali ed entrata in
vigore)
Art. 30
(Disposizioni
transitorie)
1.
Ai
procedimenti amministrativi di cui al Titolo III, in corso di svolgimento alla
data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni
vigenti al momento di avvio e fino alla conclusione degli stessi; i nominativi
degli Ispettori Fitosanitari e degli Agenti Fitosanitari in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nel Registro di cui
all’articolo 7.
2.
I
procedimenti amministrativi di cui Titolo VI, relativi ai regimi di aiuti di
Stato già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
conclusi nel rispetto della normativa vigente al momento della loro
istituzione.
Art. 31
(Norma
finanziaria)
1.
Le
disposizioni contenute nel Titolo II (Attuazione della direttiva 2012/12/UE
concernente i succhi di frutta e prodotti analoghi destinati all’alimentazione
umana) non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
2.
Le
disposizioni contenute nel Titolo III (Attuazione della direttiva 2002/89/CE
sulle misure di protezione contro l’introduzione di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione) non comportano
oneri a carico del bilancio regionale, ferma restando la natura programmatoria
delle previsioni di cui all’articolo 9 per la cui copertura i relativi stanziamenti
sono determinati con legge regionale. I proventi derivanti dall’applicazione
delle sanzioni e dalla riscossione delle tariffe di cui all’articolo 8 sono
iscritti annualmente in entrata alla UPB 03.04.001 cap. 34426/01 "Proventi
derivanti da tariffe e sanzioni in materia fitosanitaria" ed in uscita nel
corrispondente capitolo del Bilancio regionale UPB 07.01.004 cap. 101426/1
"Spese per l’attuazione delle direttive comunitarie in materia
fitosanitaria" e sono destinati esclusivamente al potenziamento ed al
funzionamento del Servizio competente per la materia fitosanitaria.
3.
Le
disposizioni contenute nel Titolo IV (Attuazione della direttiva 2000/60/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e
dell’articolo 24 della legge n. 97/2013) non comportano oneri a carico del
bilancio regionale.
4.
Le
disposizioni di cui Titolo V (Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat) non comportano oneri a carico del bilancio
regionale.
5.
Gli
stanziamenti per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 18 e 19 del Titolo VI (Applicazione
del Reg. (UE) 702/2014 per interventi nel settore della zootecnia) sono
determinati con legge regionale; gli oneri derivanti dagli interventi di cui
all’articolo 20 quantificati per il 2015 in € 600.000,00 trovano copertura
finanziaria nell’ambito del capitolo di spesa 07.02.009 – 102400 che viene così
ridenominato "Contributi regionali per le
attività di consulenza nel settore zootecnico". A decorrere dal 2016 è
autorizzata la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto
articolo 20 solo nei limiti degli stanziamenti del capitolo 102400 così come
annualmente determinati con legge di bilancio ai sensi della legge regionale 25
marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
6.
Le
previsioni di cui al Titolo VII (Applicazione del Reg. (UE) 651/2014 per
interventi a favore delle infrastrutture locali) non comportano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto hanno natura
programmatoria; gli stanziamenti per la copertura degli oneri derivanti dagli
interventi di cui al Titolo VII sono determinati con legge regionale.
7.
Le
disposizioni contenute nel Titolo VIII (Attuazione delle Comunicazioni COM
(2008) 394 e COM Comunicazione (2011) 78 sullo SMALL BUSINESS ACT) non
comportano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 32
(Abrogazioni)
1.
Gli
articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e 105 della legge
regionale 18 dicembre 2012, n. 64 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/54/CE, della direttiva
2008/62/CE, della direttiva 2009/145/CE, della direttiva 2007/47/CE, della
direttiva 2008/119/CE, della direttiva 2008/120/CE, della direttiva 2009/54/CE,
della direttiva 2004/23/CE, della direttiva 2006/17/CE, della direttiva
2006/86/CE, della direttiva 2001/83/CE, della direttiva 2002/98/CE, della
direttiva 2003/63/CE, della direttiva 2003/94/CE, della direttiva 2010/84/CE,
della direttiva 2006/123/CE e del regolamento (CE) 1071/2009 e del regolamento
(CE) 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)), sono abrogati.
2.
2La
legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15 (Interventi a sostegno delle aziende
zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie
e veterinarie) è abrogata.
3.
I
commi 3 e 4 dell’articolo 3 della L.R. 8 agosto 2012, n. 40 (Promozione e
sviluppo del sistema produttivo regionale) sono abrogati.
Art. 33
(Entrata in
vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
telematica (BURAT).
La presente
legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 20Agosto 2015
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
********************************************
TESTI
DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE
REGIONALE DI MODIFICA 20 AGOSTO 2015 n. 22
"Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Disposizioni per l’attuazione
della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva
2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l’applicazione del regolamento (UE)
n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l’attuazione della
comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione
della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale
2015)"(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti
dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26
(Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della
normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra
parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme statali sono
disponibili nella banca dati "Normattiva (il
portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo
sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti
non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi
regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex
(L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al
diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo
web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 8 AGOSTO 2012, N. 40
Promozione e
sviluppo del sistema produttivo regionale.
Art. 3
(Statuto
delle imprese)
1.
La
Regione Abruzzo, al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il
valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di
garantire la libertà di iniziativa economica privata, in conformità agli
articoli 35 e 41 della Costituzione, promuove e sostiene, sul proprio
territorio, i principi e le finalità contenute nello Statuto delle Imprese e
dell'Imprenditore, così come disciplinati all'interno delle norme di legge in
materia.
2.
Nelle
materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la Regione Abruzzo esercita
la propria potestà legislativa nel rispetto dei principi di cui al comma 1.
3.
[La
Regione Abruzzo si impegna, nel rispetto di quanto previsto nello Statuto delle
Imprese e dell'Imprenditore, per quanto di propria competenza, a valutare
l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura
fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:
a)
l'integrazione
dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
b)
l'effettiva
applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge
28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR), secondo il contenuto e le modalità individuate da apposito Regolamento;
c) l'applicazione
dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio
eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell'introduzione di
nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro
dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.]
4.
[La
Regione Abruzzo, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua l'ufficio
responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 3. Per lo
svolgimento delle attività impiega, nei limiti del possibile, le risorse
interne delle varie amministrazioni della Regione Abruzzo, ricercando tutte le
forme possibili di collaborazione con altri soggetti pubblici e in particolare
attuando sinergie specifiche con il sistema delle camere di commercio
abruzzesi.]
LEGGE
REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, N. 64
Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive
2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE,
2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE,
2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE)
1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012).
Art. 95
(Finalità)
[1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche
agricole di sviluppo rurale, con la presente legge promuove lo sviluppo del
settore zootecnico, nel rispetto degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e del regolamento (CE) n.
1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole
e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica
del regolamento (CE) n. 70/2001.]
Art. 96
(Obiettivi ed
interventi)
[1. Per le finalità di cui all'articolo 95 e tenuto
conto di quanto previsto dagli articoli 98, 99, 100 la Regione finanzia:
a) lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri
genealogici e dei registri anagrafici di tutte le diverse specie e razze
d'interesse zootecnico;
b) l'esecuzione dei controlli della produttività del
bestiame allevato finalizzati all'attività di miglioramento genetico dello
stesso;
c) le prestazioni di assistenza tecnica.]
Art. 97
(Concessione
finanziamenti pubblici)
[1. Per il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 96, la Regione può
concedere, all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA) o ad altri
Organismi finanziamenti pubblici, nel rispetto della normativa europea e
nazionale in materia di appalti pubblici per la fornitura di servizi, nonché di
quella europea sugli aiuti di Stato.
2. L'ARA
ovvero gli Organismi di cui al comma 1 assicurano l'operatività sul territorio
ed il collegamento con gli allevatori secondo quanto stabilito dai rispettivi
statuti.]
Art. 98
(Tenuta dei libri
genealogici e dei registri anagrafici)
[1. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1857/2006 possono essere concessi
annualmente aiuti fino al 100 per cento dei costi amministrativi connessi
all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici
delle diverse specie e razze allevate.
2. La spesa ammissibile è determinata
in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e
della situazione ambientale e produttiva del territorio.]
Art. 99
(Controlli
della produttività animale)
[1. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,
lettera b) del regolamento (CE) n. 1857/2006, per l'effettuazione dei test di
determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, volti al miglioramento
della qualità genetica del bestiame allevato, può essere concesso un contributo
annuale fino al 70 per cento dei costi sostenuti, ad eccezione dei controlli
effettuati dal proprietario del bestiame ed i controlli di routine sulla
qualità del latte.
2. La spesa ammissibile è determinata
in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e
della situazione ambientale e produttiva del territorio.]
Art. 100
(Assistenza
tecnica nel settore agricolo)
[1. Le
misure di aiuto per le attività di assistenza tecnica nel settore agricolo sono
concesse nel rispetto dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
2. Le
misure di aiuto per le attività di assistenza tecnica, che non rientrano nel
campo di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857, sono
soggette ad obbligo di notifica alla Commissione europea attraverso il sistema
State Aid Notifications
Interactive (SANI), nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.]
Art. 101
(Soggetti
beneficiari)
[1. I
soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività
zootecnica nel territorio regionale e che sono in regola con le disposizioni
sanitarie e veterinarie.
2. Ai
sensi dell'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli
interventi ed i servizi di assistenza tecnica sono diretti a tutti gli
allevatori, indipendentemente dalla loro appartenenza al Sistema Associazioni
Allevatori d'Abruzzo o ad altre Organizzazioni.]
Art. 102
(Procedure)
[1. Per
l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 98, 99 e 100 la Giunta
regionale adotta un programma operativo triennale che individua le tipologie
tecniche, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti, le
priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità
di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica.
2. Il
programma operativo triennale di cui al comma 1 e le relative variazioni sono
predisposti dalla Direzione competente in materia di politiche agricole.
3. L'ARA,
in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta, alla
Direzione competente in materia di politiche agricole, la richiesta di
finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno.
4. I bandi
per l'attuazione dei programmi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo e resi disponibili sul sito istituzionale della Giunta
regionale, Direzione competente in materia di politiche agricole.
5. In caso
di affidamento degli interventi e dei relativi finanziamenti previsti dalla
presente legge ad Organismi diversi dall'ARA, si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 4, con sostituzione dei predetti Organismi all'ARA.
5-bis. Al fine di non determinare soluzione di
continuità nella gestione delle attività di cui agli articoli 98 e 99,
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione
Regionale Allevatori (ARA), nelle more dell'approvazione del piano operativo
triennale e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dal presente
articolo, un'anticipazione del contributo pubblico fino al 50% delle
disponibilità iscritte nel bilancio annuale.
5-ter. L'anticipazione di cui al comma 5-bis è
concessa previa istituzione da parte della Giunta regionale del regime di
aiuto, nonché previa comunicazione alla Commissione europea della sintesi delle
informazioni e della pubblicazione delle informazioni relative al medesimo, nel
rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006.]
Art. 103
(Anticipazioni)
[1. La
Direzione competente in materia di politiche agricole, all'atto
dell'approvazione del progetto esecutivo di cui al comma 3 dell'articolo 102 è
autorizzata ad anticipare, in favore dell'ARA, fino all'80 per cento delle
somme annualmente occorrenti allo svolgimento dei servizi inclusi nello stesso
progetto.
2. L'anticipazione
di cui al comma 1 è erogata su apposito conto corrente bancario vincolato.
3. Sul
conto corrente di cui al comma 2, i pagamenti sono disposti unicamente dal
legale rappresentante dell'ARA.
4. L'ARA
è tenuta ad utilizzare apposita procedura informatica che permetta di separare
la contabilità relativa alle diverse attività e ai diversi programmi.
5. La
stessa Associazione è tenuta, altresì, a presentare la documentazione delle
spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo per consentire
l'eventuale erogazione del contributo pubblico a titolo di saldo finale.
6. La
mancata presentazione del rendiconto finale delle spese nei termini di cui al
comma 5 comporta il recupero nei confronti dell'ARA del contributo pubblico
anticipato e l'esclusione della stessa dai finanziamenti regionali per l'anno
in corso e per quello successivo.
7. In
caso di affidamento degli interventi e dei relativi finanziamenti previsti
dalla presente legge ad Organismi diversi dall'ARA, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, con sostituzione dei predetti Organismi
all'ARA.]
Art. 104
(Condizioni
per l'esenzione dalla notifica degli aiuti)
[1. Le
misure di aiuto concedibili ai sensi della presente legge sono esenti da
notifica se rispettano tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n.
1857/2006.
2. Le
misure di aiuto da concedere contengono esplicito riferimento al regolamento
(CE) n. 1857/2006, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. La
Giunta regionale trasmette alla Commissione europea, attraverso il sistema
SANI, la sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto o agli aiuti
individuali concessi, secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento
(CE) n. 1857/2006.
4. La
sintesi delle informazioni di cui al comma 3, relativa a regimi di aiuto è
trasmessa, attraverso il sistema SANI, almeno dieci giorni lavorativi
antecedenti all'entrata in vigore dei regimi stessi.
5. La
sintesi delle informazioni di cui al comma 3, relativa ad aiuti individuali è
trasmessa, attraverso il sistema SANI, almeno dieci giorni lavorativi
antecedenti alla concessione degli stessi.]
Art. 105
(Clausola di
sospensione)
[1. Alle
misure di aiuto di cui al comma 2 dell'articolo 100 non può essere data
esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della
Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio,
del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del
trattato CE.]
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art. 7
(Comunicazione
di avvio del procedimento)
1.
Ove
non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le
modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio
a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti
destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità,
notizia dell'inizio del procedimento.
2.
Nelle
ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di
adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al
medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 5
(Valutazione
di incidenza)
1.
Nella
pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza
naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti
di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2.
I
proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i
piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo
i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli
effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da
sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di
rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e
comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3.
I
proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento
in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat
presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito
stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini
della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare,
secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti
interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito
di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto
degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4.
Per i
progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai
sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che
interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza
comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente
regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della
predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed
indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e
zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale
predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla
compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente
regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
5.
Ai
fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi
da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza,
definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le
autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli
indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima
verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani
interregionali.
6.
Fino
alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al
comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro
sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono
chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare
prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le
predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la
valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni
pervengono alle autorità medesime.
7.
La
valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti
di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di
conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale
protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è
effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8.
L'autorità
competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento
acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente
individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla
realizzazione degli stessi.
9.
Qualora,
nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed
in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba
essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico,
inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti
adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale
della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10.
Qualora
nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o
l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di
importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad
esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze
di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione
europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico
Il testo degli articoli 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 30, 33, 34, 34-bis, 35, 36, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48-bis, 50, 53, 54,
55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), vigente alla
data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 14
(Ispezioni
con esito negativo)
1.
Fatto
salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione
prevista all'articolo 11, che le condizioni stabilite dal presente decreto non
sono soddisfatte, si prescrivono le misure previste dall'articolo 15. Per i
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci soggetti al passaporto,
l'autorizzazione relativa non viene rilasciata, ovvero se già rilasciata viene
sospesa o revocata.
2.
Nei
casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che
una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati
dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, oppure una parte del
terreno di coltura ivi utilizzato, non possono presentare alcun rischio di
diffusione di organismi nocivi, il comma 1 non si applica alla parte in
questione.
Art. 15
(Misure
ufficiali)
1.
Per i
casi in cui si applica l'articolo 14, comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali
o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle
seguenti misure ufficiali:
a)
trattamento
adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'appropriato
passaporto delle piante, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento,
siano soddisfatte le condizioni;
b)
autorizzazione
di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino
rischi fitosanitari;
c)
autorizzazione
di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano
trasformazioni industriali;
d)
distruzione.
2.
Gli
eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 1 sono
posti a carico del soggetto interessato.
Art. 19
(Autorizzazione)
1.
I
soggetti sotto elencati per svolgere la loro attività devono essere in possesso
di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali
competenti per l'ubicazione dei centri aziendali:
a)
i
produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le
sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque
titolo, nonché le ditte che svolgono attività sementiera;
b)
i
commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione,
compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate
da terzi;
c)
gli
importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di
cui all'allegato V, parte B, nonché delle sementi delle piante agrarie,
orticole e forestali;
d)
i
produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i
commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum
tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus
L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di
produzione di detti vegetali;
e)
i
produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V,
parte A;
f)
i
produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di
funghi coltivati;
g)
coloro
che commercializzano imballaggi con il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.
2.
[COMMA
ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2012, N. 84].
3.
Sono
esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:
a)
i
commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone
non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;
b)
i
produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera
produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso
autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;
c)
coloro
che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai
sensi del presente articolo;
d)
coloro
che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi
dell'articolo 7-bis;
e)
coloro
che importano occasionalmente piccole quantità di prodotti ortofrutticoli
destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione
non destinate alla vendita.
4.
I
Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo
49, comma 2, lettera d).
Art. 20
(Iscrizione
al Registro ufficiale dei produttori)
1.
Devono
iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il
Servizio fitosanitario nazionale:
a)
i
soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 che producono o commercializzano
i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui
all'allegato V, parte B;
b)
i
produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i
commercianti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, che commercializzano
all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum
L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. e relativi
ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
c)
i
produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle
piante da normative comunitarie.
2.
I
soggetti di cui al comma 1 devono presentare richiesta di iscrizione al
Registro ufficiale dei produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, indicando almeno i
dati di cui all'allegato IX. Se posseggono centri aziendali in più Regioni,
devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario
regionale competente per territorio.
3.
Il
Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e
verificato il possesso dei requisiti, nonché l'impegno ad adempiere agli
obblighi di cui all'articolo 21 e 22, provvede all'iscrizione dei richiedenti
al RUP rilasciando apposita certificazione che riporta almeno i dati di cui
all'allegato X.
4.
Il
Servizio fitosanitario regionale non procede all'iscrizione o la sospende nei
casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 21 e 22.
5.
I
Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al RUP al
Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del Registro nazionale dei
produttori, secondo le modalità da esso stabilite.
6.
Sono
esonerati dall'iscrizione al RUP i «piccoli produttori», cioè coloro che
producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono
destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o
acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a
condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione
attestante il possesso di tale requisito, fatte salve diverse disposizioni
stabilite da specifiche normative comunitarie.
6
bis Sono
altresì esonerati dall'iscrizione al RUP coloro che introducono occasionalmente
e per documentati motivi nel territorio della Repubblica italiana piccoli
quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui all'allegato V
parte B.
Art. 21
(Obblighi dei
soggetti autorizzati)
1.
I
soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi:
a)
tenere
presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali
coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui
all'articolo 19;
b)
tenere
presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato dal Servizio
fitosanitario competente, contenente almeno i dati di cui all'allegato XI, ai
fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento
dei vegetali e prodotti vegetali acquistati per essere conservati o piantati
nell'azienda, in produzione o trasferiti a terzi;
c)
conservare
per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i
passaporti delle piante;
d)
designare
il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni
vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere
i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;
e)
eseguire
i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i
tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;
f)
informare
immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione
atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa
ai vegetali presenti in azienda;
g)
permettere
l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio fitosanitario
regionale competente, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e
permettere altresì l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti
relativi;
h)
ottemperare
alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare
con esso in ogni altro modo;
i)
comunicare
ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro
sessanta giorni dal verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi
termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 nel caso di cessazione
dell'attività;
l). per i
produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la
documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
m) indicare nella richiesta di autorizzazione le
specie che intendono produrre o commercializzare;
n) comunicare
ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante
madri e di produzione;
n bis comunicare annualmente, al Servizio
fitosanitario regionale, secondo le modalità da esso stabilite, l'elenco delle
specie vegetali prodotte e commercializzate.
2.
Il Servizio
fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel Registro dei
produttori, fatte salve le normative vigenti, può stabilire altri obblighi di
ordine generale finalizzati alla valutazione o al miglioramento della
situazione fitosanitaria nell'azienda.
3.
I
soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali e prodotti
vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono
vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c),
d), e), f), g), h), i), l), m) e n).
4.
Gli
importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri
soggetti, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano
vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle
piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1,
lettere b), c), d), f), g), h), e i).
5.
I
piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1, lettera b).
Art. 22
(Prescrizioni
ufficiali)
1.
Dopo
la registrazione al RUP, i soggetti iscritti possono essere assoggettati, su
indicazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti, ad obblighi
finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria
dell'azienda e alla salvaguardia dell'identità del materiale, fino a quando non
sia stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale.
2.
Gli
obblighi specifici di cui al comma 1 possono comportare vari tipi di interventi
quali esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento,
marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi altra misura specificamente
richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sezione II, o dell'allegato IV,
parte B.
Art. 23
(Verifica
periodica)
1.
I
Servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 21 esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno per i
soggetti iscritti al RUP, il registro e i documenti relativi.
Art. 24
(Sospensione
dell'iscrizione al RUP)
1.
I
Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui i soggetti a qualsiasi titolo
autorizzati ai sensi del presente decreto, non soddisfano ai relativi obblighi
o non adempiono alle prescrizioni fitosanitarie ad essi impartite, ne
sospendono le autorizzazioni previste sino al puntuale adempimento degli
obblighi o alla cessazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.
Art. 26
(Autorizzazione
all'uso del passaporto delle piante)
1.
I
soggetti iscritti al RUP che intendono utilizzare il passaporto delle piante,
devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio, indicando almeno i dati di cui all'allegato XII.
2.
Qualora
i soggetti interessati posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla
regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di
autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio.
3.
I
Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo
50, comma 1, lettera b).
Art. 30
(Passaporto
delle piante di sostituzione)
1.
Un
passaporto delle piante può, successivamente alla sua emissione, essere
sostituito con un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il
codice del produttore originario, conformemente alle disposizioni seguenti:
a)
in
caso di ripartizione o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle
forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;
b)
su
richiesta di volta in volta del soggetto interessato iscritto al RUP.
2.
Nel
caso di utilizzo del passaporto di sostituzione, oltre al codice del produttore
o dell'importatore riportato sul passaporto originario, occorre riportare la
dicitura «RP» (replacement passport).
Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve
riportare anche la dicitura «ZP».
3.
Il
passaporto di sostituzione può essere rilasciato soltanto previa autorizzazione
dei Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio nel quale è
situato il Centro aziendale richiedente. L'autorizzazione specifica all'uso del
passaporto di sostituzione può essere concessa solo ai richiedenti che offrono
garanzie circa l'identità dei prodotti e l'assenza di rischi fitosanitari.
Art. 33
(Condizioni
per il transito in una zona protetta)
1.
Quando
i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte
A, sezione II, non originari di una zona protetta, vengono spostati attraverso
una zona protetta per una destinazione finale diversa e senza un passaporto
delle piante valido per la medesima, devono essere osservate le condizioni
seguenti:
a)
l'imballaggio
utilizzato o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti
vegetali o le altre voci di cui sopra, devono essere puliti e di natura tale da
escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;
b)
subito
dopo il condizionamento l'imballaggio o eventualmente il veicolo che trasporta
i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci in parola devono essere
sigillati secondo rigorose norme fitosanitarie in modo da garantire che non vi
siano rischi di diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata
e che l'identità resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare sigillati
durante tutto il trasporto attraverso la zona protetta considerata;
c)
i
vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci sopra menzionati devono essere
accompagnati da un documento normalmente utilizzato a scopo commerciale, nel
quale sia indicato che i prodotti suddetti provengono dall'esterno della zona
protetta e che la loro destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona.
2.
Se nel
corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno della zona protetta viene
constatato che i requisiti di cui al comma 1 non sono soddisfatti, i Servizi
fitosanitari regionali adottano immediatamente le seguenti misure ufficiali:
a)
sigillatura
dell'imballaggio;
b)
trasporto
sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre
voci verso una destinazione al di fuori della zona protetta considerata;
c)
applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 54.
Art. 34
(Ispettori
fitosanitari)
1.
Gli
Ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione,
tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi
fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purché
rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio
fitosanitario regionale.
2.
Gli
Ispettori fitosanitari svolgono compiti tecnico scientifici e sono autorizzati
dal Servizio fitosanitario regionale, secondo le competenze professionali per
le quali sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro controllo.
3.
Agli
Ispettori fitosanitari è rilasciato apposito documento di riconoscimento, con
validità quinquennale, predisposto secondo le linee guida stabilite a livello
nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2, lettera n),
dell'articolo 49.
4.
I
nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo
attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello
di inquadramento, nonché dalle relative firme autentiche, sono depositati
presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione nell'apposito
registro nazionale.
4
bis.
Nel registro nazionale di cui al comma 4 sono iscritti d'ufficio, in apposita
sezione ad esaurimento, gli ispettori fitosanitari in servizio alla data di
istituzione del registro di cui al comma 4.
5.
Gli
Ispettori fitosanitari, in possesso della laurea magistrale, che consente
l'accesso ad ordini professionali nelle cui competenze rientrano le attività
riservate agli ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie
amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti tecnici e professionali
per l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 4 e le modalità per la
sua tenuta.
6.
Il
documento di riconoscimento degli Ispettori fitosanitari è ritirato nel caso
essi vengano destinati a svolgere altri compiti non pertinenti il Servizio
fitosanitario o in caso di cessata attività.
7.
Gli
Ispettori che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dal Servizio
fitosanitario nazionale, nell'esercizio delle funzioni relative alla materia
disciplinata dalla presente legge, si attengono alle disposizioni impartite dal
Responsabile del Servizio fitosanitario competente.
8.
[COMMA
ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2012, N. 84].
Art. 34-bis
(Agente
fitosanitario)
1.
I
Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico di
supporto agli Ispettori fitosanitari, opportunamente formato, denominato
«Agente fitosanitario», espressamente incaricato dagli stessi Servizi. Essi
effettuano le funzioni previste dall'articolo 35 con l'esclusione di quelle di
cui ai commi 2 e 4.
Art. 35
(Funzioni
degli Ispettori fitosanitari)
1.
Gli
Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto espressamente incaricato,
hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le
altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della
catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per
il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia
di sicurezza nazionale ed internazionale.
2.
Agli
Ispettori fitosanitari compete il rilascio dei certificati fitosanitari e delle
autorizzazioni fitosanitarie previste dalle normative internazionali,
comunitarie e nazionali in materia di esportazione, riesportazione,
importazione e transito.
3.
Gli
Ispettori fitosanitari svolgono i compiti di controllo, constatazioni
ufficiali, prelievo campioni e accertamento relativi alle funzioni di cui al
presente decreto e per i quali sono espressamente incaricati dai rispettivi
Servizi.
4.
Gli
Ispettori fitosanitari prescrivono tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali
ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio,
recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi
in applicazione delle normative vigenti.
5.
Essi
sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli
suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed
ogni documento correlato.
6.
Gli
Ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni, svolgono le
funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del
codice di procedura penale.
Art. 36
(Formalità
all'importazione)
1.
I
vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, o
quelli provvisti di autorizzazione ai sensi del titolo X, che vengono
introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo,
a partire dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale
ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario e anche
alla sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale competente per il punto
di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali previsti
dal Codice doganale comunitario, soltanto dopo che siano stati espletati i
controlli di cui agli articoli 37 e 39, allo scopo di accertare:
a)
che i
vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli
organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;
b)
che i
vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono
contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale
allegato;
c)
che i
vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte
A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale
allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma
dell'articolo 37, comma 7;
d)
che i
vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B,
sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario ufficiale o del
«certificato fitosanitario di riesportazione» rilasciati conformemente alle
disposizioni di cui all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati
elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia;
d bis) che i vegetali, i prodotti vegetali o gli
organismi nocivi di cui agli allegati I, II e III siano accompagnati
dall'autorizzazione di cui all'articolo 46 e siano importati in conformità ai
requisiti in essa previsti;
d ter)che i vegetali, i prodotti vegetali o le
altre voci siano esenti da organismi nocivi, ancorché non elencati negli
allegati I o II, di cui sino a quel momento non è stata riscontrata la presenza
nel territorio della Repubblica italiana.
2.
Il
comma 1 si applica in caso di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci
destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai
requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B,
nell'allegato II, parte B, e nell'allegato IV, parte B, per tale zona protetta.
3.
I
Servizi fitosanitari regionali possono sottoporre a sorveglianza anche
vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli di cui ai commi 1 e
2, introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese
terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al comma
1. Questi vegetali, prodotti vegetali o altre voci includono il legname che serve
per la casseratura, la compartimentazione o la
confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto
di oggetti di qualsiasi natura.
4.
Se il
Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata si avvale
della facoltà di cui al comma 3, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre
voci rimangono sotto la sorveglianza di cui al comma 1 fino al momento in cui
sono state espletate le formalità prescritte e si è pervenuti alla conclusione
che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nel presente decreto.
5.
Fatto
salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di diffusione di
organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai
prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da uno dei regimi doganali di
cui all'articolo 4, paragrafo 12, lettera b), del Codice doganale comunitario,
o dalle operazioni di perfezionamento di cui all'articolo 4, comma 31, lettere
b) e c), del medesimo codice.
6.
I
vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli indicati
nell'allegato V parte B e con particolare riferimento a quelli elencati
nell'allegato XXI, nonché i loro imballaggi o i veicoli utilizzati per il loro
trasporto, provenienti da Paesi terzi, sono ufficialmente ispezionati in
applicazione dei piani nazionali predisposti dal Servizio fitosanitario
centrale ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c-bis).
7.
I
vegetali importati dichiarati, nell'àmbito delle formalità doganali, ad uso
diverso dalla riproduzione e dalla piantagione, per i quali non sono stati
effettuati i relativi controlli fitosanitari previsti per tali tipologie, non
possono più mutare la destinazione d'uso senza specifica autorizzazione del
Servizio fitosanitario competente.
Art. 40
(Misure
ufficiali all'importazione)
1.
Se, a
seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui vegetali, prodotti
vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o
da importare ai sensi della direttiva 2008/61/CE, risulta che le condizioni
stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario
competente per territorio ne autorizza l'introduzione nel territorio della
Repubblica italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione o al
transito, da presentare all'autorità doganale competente.
2.
Se la
spedizione contiene prodotti elencati nell'allegato V, parte A, detto nulla
osta all'importazione potrà sostituire il passaporto delle piante sino alla
prima destinazione in territorio italiano, in tal caso viene rilasciata copia
con indicato il numero di registrazione al Registro ufficiale dei produttori
della ditta importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto delle
piante».
3.
Se si
ritiene, in esito alle formalità previste dall'articolo 36, che le condizioni
stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti
vegetali o alle altre voci, si applicano, con oneri a carico degli importatori,
una o più delle seguenti misure ufficiali:
a)
il
rifiuto dell'entrata nella Comunità europea di tutti o di una parte dei
prodotti;
b)
il
trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità europea, conformemente
ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della
Comunità e sotto sorveglianza ufficiale;
c)
rimozione
dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati;
d)
la
distruzione;
e)
l'imposizione
di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli
esami o delle analisi ufficiali;
f)
eccezionalmente
e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato secondo metodi
approvati dal Servizio fitosanitario nazionale, se si ritiene che, come
conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il
rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato
può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati
nell'allegato I o nell'allegato II.
4.
Per i
casi in cui si applica il comma 3, lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari
regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati
fitosanitari di riesportazione di origine, e qualsiasi altro documento
presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di
prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o
sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro
triangolare di colore rosso con la dicitura «certificato annullato» o
«documento annullato» nonché l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data
del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla
Comunità europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in
almeno una delle lingue ufficiali della Comunità europea.
5.
I
Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi in cui siano stati
intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da un Paese
terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, nonché dei motivi di
tale intercettazione e delle misure adottate nei confronti della spedizione
intercettata, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio
fitosanitario centrale al più presto in modo che il Servizio per la protezione
dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione europea, possano
esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare
che si verifichino in futuro casi analoghi.
Art. 41
(Rischio
fitosanitario all'importazione)
1.
Se,
dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci
provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi possano costituire un rischio
imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli
allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui
sino al momento dell'importazione non è riscontrata la diffusione sul
territorio della Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario regionale competente
adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa
sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.
2.
Le
misure di cui al comma 1 si applicano anche alla introduzione di organismi vivi
isolati, non elencati negli allegati I e II, originari di Paesi terzi.
3.
I
controlli di identità e i controlli fitosanitari possono essere effettuati con
frequenza ridotta nelle ipotesi di cui all'allegato XVIII.
Art. 42
(Punti di
entrata)
1.
I
vegetali, prodotti vegetali e altre voci indicati nell'allegato V parte B, e
nell'allegato XXI, provenienti dai Paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi
postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana
solo attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII del presente
decreto, ove devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 36, 37
e 38.
1
bis L'elenco
dei punti di entrata di cui all'allegato VIII è modificato con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del
Comitato di cui all'articolo 52, su richiesta del Servizio fitosanitario
regionale competente o quando vengono meno i requisiti di cui al comma 2,
sentita l'Agenzia delle dogane.
1
ter Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo
parere del Comitato di cui all'articolo 52, i controlli di cui agli articoli
36, 37 e 38 possono essere effettuati in luoghi diversi dal primo punto di
entrata, conformemente alle norme della direttiva 2004/103/CE, previa emissione
di apposito nulla osta al transito.
2. Gli enti gestori dei punti di entrata
devono mettere a disposizione del Servizio fitosanitario competente le
strutture idonee all'espletamento delle loro attività, comprese quelle per la
conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo
e, se necessario, per la distruzione (o altro idoneo trattamento) dell'intera
spedizione intercettata o di parte di essa, pena l'esclusione dall'elenco di
cui al precedente comma 1.
3. L'elenco dei punti di entrata e
relative modifiche o aggiornamenti viene trasmesso dal Servizio fitosanitario
centrale al Segretariato della C.I.P.V. della F.A.O.
3-bis. Presso tutti i punti d'entrata, i predetti
enti gestori devono mettere a disposizione adeguati spazi informativi a mezzo
di apposita bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie.
Art. 45
(Richiesta di
autorizzazione)
1.
L'introduzione
o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi
scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate «le
attività», degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di
altre voci, di cui agli allegati I, II, III, IV e organismi di cui all'articolo
7-bis, di seguito denominati «il materiale», è subordinata ad una specifica
autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il
Servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita
richiesta in cui devono essere specificati:
a)
il
nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività;
b)
il
nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli
organismi nocivi;
c)
il
tipo di materiale;
d)
la
quantità di materiale;
e)
il
luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;
f)
la durata,
la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei
lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di
selezione varietale;
g)
l'indirizzo
e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso,
di esame;
h)
eventualmente,
il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo
l'emissione ufficiale del materiale;
i)
il
metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle
attività autorizzate, se del caso;
l)
il
punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente
da Paesi terzi.
Art. 46
(Autorizzazione)
1. Il
Servizio fitosanitario centrale, approvate le attività indicate all'articolo 45
conformemente alle condizioni generali di cui all'allegato XV, può revocare
l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti, su indicazione dei
Servizi fitosanitari regionali, che detta conformità è venuta meno.
2.
Il
materiale autorizzato deve essere in ogni caso scortato da una «lettera di
autorizzazione», conforme al modello di cui all'allegato XVI.
3.
Se si
tratta di materiale proveniente dalla Comunità europea, il cui luogo di origine
si trovi in un altro stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il
materiale deve essere ufficialmente vistata dallo stato membro di provenienza
ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i
vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nella parte A dell'allegato
V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante
emesso conformemente all'articolo 25, e successivi, in base all'esame
effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto,
diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui
sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il passaporto deve
recare la dicitura «Materiale trasferito a norma della direttiva 2008/61/CE».
4.
Se
l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena è ubicato in un
altro Stato membro, il Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante esclusivamente in base
alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al comma 1, trasmesse
ufficialmente dallo Stato membro cui compete l'approvazione delle attività,
sempreché sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il
trasferimento del materiale.
5.
Se si
tratta di materiale introdotto da un Paese terzo, il Servizio fitosanitario
centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in
base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del
materiale, trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario regionale
competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati
nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove
previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel Paese di origine
emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle
concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state
approvate le attività ai sensi del comma 1; il certificato deve recare, alla
voce «dichiarazione supplementare», la dicitura: «Materiale importato a norma
della direttiva 2008/61/CE» e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo
o gli organismi nocivi di cui trattasi.
Art. 47
(Controlli
ufficiali di quarantena)
1.
I
Servizi fitosanitari regionali verificano che il materiale sia conservato in
condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui
trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei
luoghi indicati nella domanda.
1
bis I
Servizi fitosanitari regionali competenti per punto di entrata trasmettono
tempestivamente copia del relativo nulla osta all'importazione al servizio
fitosanitario competente per il luogo di destinazione del materiale.
2.
Il
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio sorveglia le
attività approvate e vigila affinché durante l'intero loro svolgimento, siano
costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali
fissate nell'allegato XV, procedendo all'esame periodico dei locali e delle
attività.
3.
Per i
vegetali, prodotti vegetali e altre voci destinati ad essere svincolati dopo la
quarantena, lo «svincolo ufficiale» deve essere approvato dal Servizio
fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti
vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena
nonché ad analisi, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo
nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità
europea e non elencato nel presente decreto.
4.
La
vigilanza sul rispetto delle condizioni di quarantena e i controlli di cui al
comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi fitosanitari regionali o da
altri organismi ufficialmente incaricati dai Servizi fitosanitari regionali
competenti, a spese degli interessati, conformemente alle disposizioni
dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci ivi
specificati.
5.
I
vegetali, prodotti vegetali e altre voci che nel corso delle misure suddette
non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al comma
3 del presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altre voci con
i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, devono
essere distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di
quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di
eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.
6.
Per
ogni altro materiale, compresi gli organismi nocivi, al termine delle attività
approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle
attività, il Servizio fitosanitario regionale provvede affinché:
a)
il materiale,
nonché gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato, e tutti i
vegetali, i prodotti vegetali o altre voci con i quali è stato a contatto o che
possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o
sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;
b)
i
locali e gli impianti in cui si sono svolte le attività vengono sterilizzati o
puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dal Servizio fitosanitario
regionale.
7. La persona responsabile delle attività
deve comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale competente
per territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di
organismi nocivi elencati nel presente decreto e la presenza di qualsiasi altro
organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dal Servizio
stesso e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi
caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.
8. I Servizi fitosanitari regionali
provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, comprese le analisi, per le attività in cui si
utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato III
e non compresi nella parte A, sezioni I, II, III e IV dell'allegato XVII del
presente decreto. Le misure di quarantena devono essere comunicate al Servizio
fitosanitario centrale.
9. Entro il 31 luglio di ogni anno, i
Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale,
per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con
indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiali autorizzati e dei casi
di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi confermati
per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e degli esami
eseguiti ai sensi dell'allegato XVII, ai fini della loro trasmissione alla
Commissione e agli Stati membri entro il primo settembre.
9-bis. I casi di contaminazione eventualmente
individuati devono essere comunicati immediatamente al Servizio fitosanitario
centrale.
Art. 48-bis
(Personale
del Servizio fitosanitario regionale)
1.
Per
armonizzare sul territorio nazionale i controlli derivanti dall'applicazione
del presente decreto ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, nazionale ed internazionale in materia fitosanitaria, il Servizio
fitosanitario regionale è dotato di personale e mezzi secondo i parametri di
cui all'allegato XXII «Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulla
dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario nazionale».
2.
I
parametri di cui all'allegato XXII saranno rideterminati, almeno ogni due anni,
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
3.
La
dotazione di personale determinata dall'Intesa sancita in Conferenza
Stato-Regioni costituisce dotazione minima del personale del Servizio
fitosanitario regionale.
4.
L'assunzione
di personale ispettivo e di supporto tecnico di cui al presente articolo
avviene nei limiti delle facoltà assunzionali
previste per le regioni dalla vigente normativa in materia.
Art. 50
(Servizi
fitosanitari regionali)
1.
Ogni
Servizio fitosanitario regionale nello svolgimento dei compiti affidati dal
presente decreto in particolare cura l'esercizio delle seguenti competenze:
a)
l'applicazione
sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento
nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
b)
il
rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto;
c)
il
controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali
coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione,
conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di
organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie
specialistiche;
d)
l'accertamento
delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative
espressamente loro affidate;
e)
l'attività
relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali
destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
f)
l'effettuazione
dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari ai vegetali, prodotti
vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;
g)
la
prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure
ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e
prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di
imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di
organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
h)
il
controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta
obbligatoria;
i)
l'istituzione
di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione
per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la
diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e
l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
l) la
messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di
difesa fitosanitaria;
l bis) l'effettuazione
di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con
particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle
piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del
consumatore, e la loro definizione e divulgazione;
l ter) l'elaborazione di disciplinari di difesa
integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e la qualità delle
produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi
contenute;
l quater) l'elaborazione di misure specifiche di
difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive;
m)
la
raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di
organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso
l'effettuazione di indagini sistematiche;
n)
la comunicazione
al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi,
regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio di propria
competenza;
o)
il
supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;
p)
la
predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del
territorio di competenza o su singole colture da inviare al Servizio
fitosanitario centrale secondo i termini da questo fissati;
q)
la
tenuta dei registri previsti dal presente decreto;
r)
l'aggiornamento
degli Ispettori fitosanitari.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui
al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente di
personale qualificato di cui all'articolo 34.
2-bis. È fatto obbligo alle Regioni e alle Province
autonome comunicare al Servizio fitosanitario centrale le Strutture e i
Responsabili regionali individuati per le finalità di cui al presente decreto.
Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni
dall'avvenimento.
3. [COMMA
ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2012, N. 84].
Art. 53
(Cooperazione
fra i laboratori)
1.
I
laboratori per le analisi e le consulenze specialistiche per la determinazione
degli organismi nocivi contemplati dalle normative di competenza dei Servizi
fitosanitari regionali cooperano al fine di formare una rete nazionale.
2.
I
laboratori dei Servizi fitosanitari regionali, nonché le strutture
laboratoristiche pubbliche operanti nel settore della ricerca e della
sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio
fitosanitario nazionale sulla base di specifici protocolli di intesa o
convenzioni fanno parte della rete nazionale di laboratori.
3.
La
responsabilità tecnica dei laboratori dei Servizi fitosanitari regionali deve
essere affidata ad Ispettori fitosanitari o altri tecnici abilitati.
4.
I
laboratori afferenti alla rete nazionale debbono soddisfare gli standard
tecnici stabiliti conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2,
lettera c).
5.
La
rete nazionale di laboratori è sottoposta al coordinamento e alla valutazione
del Comitato.
6.
I
Servizi fitosanitari regionali, sotto la responsabilità delle proprie strutture
tecnico-laboratoristiche, possono avvalersi, per limitati periodi e per
particolari esigenze, di laboratori non facenti parte della rete, previo il
parere del Comitato. Le analisi possono essere affidate a tali laboratori solo
qualora i Servizi fitosanitari regionali garantiscano, per tutta la durata
dell'incarico, che la persona giuridica a cui affidano le analisi di
laboratorio possa assicurare l'imparzialità, la qualità e la protezione delle
informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra
l'esercizio dei compiti ad essa affidati e le sue altre attività.
7.
Il
Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Comitato, può
individuare uno o più laboratori della rete quali unità di riferimento e di
coordinamento per la rete nazionale di laboratori, ciascuno per il proprio
settore di competenza.
8.
Il
Servizio fitosanitario centrale ed i Servizi fitosanitari regionali possono
avvalersi della collaborazione degli Istituti appartenenti al Consiglio per la
Ricerca per l'Agricoltura, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 454, e di ogni altra istituzione scientifica impegnata nel campo della
protezione fitosanitaria. I laboratori delle suddette strutture pubbliche
possono stipulare protocolli di intesa o convenzioni a norma del comma 2.
Art. 54
(Sanzioni
amministrative)
1. Salvo che il fatto costituisca reato,
per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano
le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. Chiunque
introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti
vegetali od altre voci in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6, 7 e
7-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
3. Chiunque
non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi
nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli
5, 6, 7 e 7-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
3-bis. Chiunque non consente agli incaricati del
Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente
decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
4. Chiunque
esercita attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione delle
autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26 nonché dalle normative
nazionali emanate in applicazione del presente decreto, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00
euro.
5. Chiunque
non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 e non rispetti i
divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
6. Chiunque,
in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, dichiara di propria
produzione vegetali prodotti da terzi, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
7. Chiunque
acquista, al fine di porre in commercio al pubblico o per finalità diverse
dall'uso personale, vegetali, prodotti vegetali od altre voci ed omette di
conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli
estremi nei propri registri, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
8. Chiunque
acquista vegetali, prodotti vegetali od altre voci, al fine di
commercializzarli all'ingrosso ed omette di iscrivere gli estremi dei loro
passaporti nei propri registri è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
9. Chiunque,
in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non consente l'accesso
nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini
dell'articolo 21, comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attività, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a
15.000,00 euro.
10. Chiunque
in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non ottempera agli
obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere i) ed l), è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00
euro.
11. Chiunque
emette il passaporto delle piante previsto dall'articolo 25 senza l'autorizzazione
prescritta dall'articolo 26, oppure commercializzi imballaggi con il marchio
IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
12. Chiunque,
avendone l'obbligo giuridico, non emette o non compila correttamente il
passaporto delle piante in ogni sua parte è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
13. Chiunque
in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, non ottempera agli
obblighi di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, all'articolo 28, comma 2,
all'articolo 29, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 30, commi 1, 2 e 3, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
14. Chiunque
non osservi gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli 31, comma 2, 32,
commi 1 e 2, e 33, comma 1, in relazione all'introduzione, alla circolazione ed
al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci nelle zone protette è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
2.500,00 ad euro 15.000,00.
15. Chiunque
modifica la destinazione d'uso di un vegetale, di un prodotto vegetale o di
altre voci, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla
documentazione che accompagna originariamente tale merce, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro
9.000,00.
16. L'importatore
od il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e
con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto
di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci,
soggetti a controllo fitosanitario è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in
dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al
Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di
spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'articolo
39, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
17. L'importatore
od il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di
cui all'articolo 39, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
18. Chiunque
introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci,
soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con
documentazione non conforme, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
19. Chiunque
introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci,
privi della prescritta autorizzazione del Servizio fitosanitario, è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro
9.000,00.
20. Chiunque,
in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40,
introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre
voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00
euro a 30.000,00 euro.
21. Chiunque
sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci, oggetto delle
ispezioni eseguite conformemente all'articolo 43, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.
22. Il
responsabile delle attività di cui all'articolo 45 che cede a qualunque titolo
materiali prima dello svincolo ufficiale di cui all'articolo 47, comma 3, o che
non si attiene agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 1, 5 e 7, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad
euro 6.000,00.
23. Chiunque
non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai
sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
24. Chiunque
non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'articolo 50,
comma 1, lettera i), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e
distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad
adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli
organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a
carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione è
raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo
19 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della
progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.
25. Chiunque
esegua trattamenti di quarantena disposti dai Servizi fitosanitari regionali,
oppure disciplinati dai decreti ministeriali emanati conformemente al presente
decreto, in impianti non in possesso del previsto riconoscimento o con modalità
non conformi alle norme vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
26. Chiunque,
dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle
prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne
trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere è sottoposto anche
alla sospensione delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26
per un periodo non superiore a centoventi giorni.
26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del
presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente articolo, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a
1.200,00 euro.
26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli ispettori
fitosanitari, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00
euro a 1.500,00 euro.
26-quater. I fornitori accreditati ai sensi di
legge per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie
vegetali, previste dalla normativa comunitaria, che non adempiono agli obblighi
relativi alle analisi di laboratorio presso laboratori accreditati nonché
presso i laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 53 del presente
decreto, o che sono inadempienti riguardo alla messa a diposizione dei
risultati delle medesime analisi, sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
27. Per
quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare le sanzioni. I
relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti e devono essere
destinati esclusivamente al potenziamento delle attività dei Servizi
fitosanitari.
Art. 55
(Tariffa
fitosanitaria)
1. Gli
oneri necessari per l'effettuazione dei controlli fitosanitari e delle
eventuali analisi di laboratorio, compresi il rilascio delle autorizzazioni di
cui agli articoli 7-bis, 17, 19, 20, 26, 30, 32, le verifiche ed i controlli documentali
e di identità di cui agli articoli 17, 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46 e 47,
sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante
in dogana, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato XX.
2. Alla riscossione
della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari
regionali.
3. Per
il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1 si applicano le
sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui al D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 471, e al D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472.
4. La
tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 è calcolata tenuto conto dei seguenti
costi:
a) retribuzione
media degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli
oneri sociali;
b) ufficio,
infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione di tali
ispettori;
c) prelievo
di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;
d) prove
di laboratorio;
e) attività
amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per
l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione
degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.
5. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, può essere modificata la tariffa di cui al comma 1 sulla
base di un calcolo particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che non deve
essere superiore al costo effettivo sostenuto.
6. È
vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa prevista dal presente
articolo.
7. La
tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre tariffe destinate
a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai
controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli
Ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli
effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le
analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo
36, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie
particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari, altre misure ritenute
necessarie o la traduzione dei documenti richiesti.
8. Nel
caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i controlli di identità e i
controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali
o altre voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con frequenza
ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in maniera ridotta e
proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere
dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.
8-bis. La tariffa fitosanitaria annuale, per i
controlli previsti a qualsiasi titolo dal presente decreto, ha validità dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed è corrisposta entro il 31 gennaio del
relativo anno solare. Per le nuove autorizzazioni la tariffa annuale va interamente
versata all'atto della richiesta.
8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione
delle sanzioni e dell'applicazione delle tariffe sono rispettivamente destinati
al potenziamento eventuale delle attività dei Servizi fitosanitari regionali e
alla copertura dei costi ad esse inerenti.
Il testo dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), vigente
alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 14
(Semplificazione
della legislazione)
1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella
valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo
ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e
sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di
opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le
amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il
corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà
individuali.
2. L'AIR
costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice
dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione
degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi
di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di
cui al comma 8.
4. La
verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione,
anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e
degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle
imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche
amministrazioni.
5. Con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i
criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione,
nonché le relative fasi di consultazione;
b) le
tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;
c) i
criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di
effettuazione della VIR;
d) i
criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma
10.
5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera
a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto
sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi
amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per
onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta,
elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione.
5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera
a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di
regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater.
6. I
metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono
adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono
sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. L'amministrazione
competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del
Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.
8. Il
DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di
VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può
consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le
amministrazioni, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa e senza
oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva
competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri
soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società
di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei
limiti delle disponibilità finanziarie.
10. Entro
il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli
elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30
aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo
stato di applicazione dell'AIR.
11. È
abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.
12. Al
fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla
legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di
cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le
disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le
antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al
Parlamento una relazione finale.
13. Le
somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al
finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la
classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di
finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro
ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è
delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano
le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio
1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) esclusione
delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione
delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di
effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione
delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d) identificazione
delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore,
anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto
della regolazione;
e) organizzazione
delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie,
secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia
della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
g) identificazione
delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti
sulla finanza pubblica;
h) identificazione
delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi
dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto
i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste
dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
14-bis.Nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad
applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle
relative disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17,
decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del
maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le
disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al
comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo è altresì delegato ad
adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti
legislativi recanti l’abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista
dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di
cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al
1° gennaio 1970.
15. I
decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione
o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni
mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1°
gennaio 1970.
16. [COMMA
ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69].
17. Rimangono
in vigore:
a) le
disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di
procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione,
comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo
normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
b) le
disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli
organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative
all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato e al riparto
della giurisdizione;
c) le
disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco;
d) le
disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria
e quelle occorrenti per la ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali;
e) le
disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.
18. Entro
due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere
della Commissione di cui al comma 19.
18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto
degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o
più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi
decreti legislativi.
19. È
istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di
seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione
esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La
Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e
due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina
dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle
spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti
uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La
Commissione:
a) esprime
il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater,
15, 18 e 18-bis;
b) verifica
periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione
generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita
i compiti di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per
l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi
14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si
pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in
tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le
proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine
previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono
la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
23. La Commissione
può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti
giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la
complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso
periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente
prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene
considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori
parlamentari.
24. La
Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere
dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi
1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
24-bis.Gli atti di recepimento di direttive
comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli
di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse,
salvo quanto previsto al comma 24-quater.
24-ter.Costituiscono livelli di regolazione
superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione
o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari
per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione
dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a
quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per
i destinatari;
c) l'introduzione
o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o
complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
24-quater.L'amministrazione dà conto delle
circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione,
in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo
di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le
Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle
direttive di cui al comma 6 del presente articolo.
Il testo degli articoli 92 e 121 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vigente alla
data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 92
(Zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola)
1. Le
zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 7/A-I
alla parte terza del presente decreto.
2. Ai
fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree
elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto.
3. Per
tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, dopo quattro anni da tale data
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio
decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, può modificare i criteri di cui
al comma 1.
4. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, sulla base dei dati disponibili e tenendo conto delle
indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente
decreto, le regioni, sentite le Autorità di bacino, possono individuare
ulteriori zone vulnerabili oppure, all'interno delle zone indicate
nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto, le parti che non
costituiscono zone vulnerabili.
5. Per
tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento della
precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni, sentite le
Autorità di bacino, devono riesaminare e, se necessario, opportunamente
rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le
regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo
per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo
di un anno, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza
del presente decreto, nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto
delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine
costiere.
6. Nelle
zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono essere attuati i programmi
di azione di cui al comma 7, nonché le prescrizioni contenute nel codice di
buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole
e forestali 19 aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.
7. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto
per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4, ed entro un anno dalla data di
designazione per le ulteriori zone di cui al comma 5, le regioni, sulla base
delle indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte terza
del presente decreto, definiscono, o rivedono se già posti in essere, i
programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque
dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla
loro attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2
e 4 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 5.
8. Le
regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare,
se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica
agricola, stabilendone le modalità di applicazione;
b) predisporre
ed attuare interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul
programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare
ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione dei
programmi di cui al comma 7, i necessari strumenti di controllo e verifica
dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti; ove
necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le
ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei
costi di attuazione delle misure stesse.
8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso,
rivedono i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi
misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo
meno ogni quattro anni.
9. Gli
esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione
stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma
8-bis, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni
effettuate sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, secondo le modalità indicate nel decreto di cui
all'articolo 75, comma 6. Al Ministero per le politiche agricole e forestali è
data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica
agricola di cui al comma 8, lettera a), nonché degli interventi di formazione e
informazione.
10. Al
fine di garantire un generale livello di protezione delle acque è raccomandata
l'applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle
zone vulnerabili.
Art. 121
(Piani di
tutela delle acque)
1. Il
Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è
articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo
le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del
presente decreto.
2. Entro
il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di
pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentiti
le province e gli enti di governo dell'ambito, definiscono gli obiettivi su
scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché
le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le
province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il
Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare nonché alle competenti Autorità di bacino, per
le verifiche di competenza.
3. Il
Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del
presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa
del sistema idrico.
4. Per le
finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:
a) i
risultati dell'attività conoscitiva;
b) l'individuazione
degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
c) l'elenco
dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche
misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
d) le
misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per
bacino idrografico;
e) l'indicazione
della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
f) il
programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
g) gli
interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie
competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate
e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati
presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli
disponibili per i cittadini;
h) l'analisi
economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le
misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui
all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le
risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro
centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino
verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il
Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli
aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.
Il testo dell'articolo 6 della legge 11 novembre
2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle
imprese), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 6
(Procedure di
valutazione)
1. Lo
Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare
l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura
fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:
a) l'integrazione
dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
b) l'effettiva
applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge
28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR);
c) l'applicazione
dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio
eccessivo per le imprese, di gradualità in occasione dell'introduzione di nuovi
adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro
dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.
2. All'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella individuazione e
comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della
necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e
la tutela delle libertà individuali.»;
b) al
comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da
concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione»;
c) dopo
il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera
a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto
sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi
amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per
onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta,
elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione».
3. I
criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al
comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto
dal comma 2 del presente articolo, sono stabiliti, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'articolo 25 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Le
regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano l'ufficio
responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 1. Nel caso non
sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le
amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel
rispetto della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5. I
soggetti di cui al comma 1 prevedono e regolamentano il ricorso alla
consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese
prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o
amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle
imprese, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5,
lettera a), della legge 28 novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma 2
del presente articolo.
6. [COMMA
ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33]
Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 1
ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo,
sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo
regionale e locale e modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 7
(Certezza dei
termini di conclusione del procedimento)
1. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa
della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di
legge o di regolamento approvate successivamente all'entrata in vigore della
presente legge che stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori
a trenta giorni sono specificamente motivate in relazione a particolari
presupposti connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli
interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento.
2. La
Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica
motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti
regionali.
3. I
termini di conclusione dei procedimenti che entro 120giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge non siano stati espressamente confermati
o rideterminati ai sensi del comma 2 sono ridotti a trenta giorni.
Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 10
novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo
ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli
obblighi europei), vigente alla data della presente pubblicazione, è il
seguente:
Art. 14
(Aiuti di
Stato)
1. La
Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e
109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di
Aiuti di Stato.
2. I
progetti di legge regionale nonché gli schemi di atti amministrativi, compresi
quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di
aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono prenotificati
alla Commissione europea, prima della loro adozione.
3. I
progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale sono approvati in
osservanza degli esiti della pre-notifica, che è
posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione
europea la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale.
4. I
progetti di legge d'iniziativa consiliare, popolare, dei Consigli comunali,
provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali che
istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti all'obbligo di notifica,
sono comunicati, ai fini della pre-notifica, dal
Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta, a seguito
dell'esame, previo parere della Commissione competente per le politiche
europee, della Commissione competente per materia e prima che la stessa li
approvi definitivamente; la Commissione competente per materia approva
definitivamente tali progetti di legge tenuto conto degli esiti della pre-notifica; la legge promulgata dal Presidente della
Giunta regionale è soggetta a notifica alla Commissione europea.
5. I
provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e quelli di
competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto,
soggetti ad obbligo di notifica, sono adottati in osservanza degli esiti della prenotifica che è posta a completamento dell'istruttoria; è
soggetta a notifica alla Commissione europea la deliberazione approvata
dall'Esecutivo regionale o il provvedimento di competenza dirigenziale
formalmente adottato.
6. Alle
misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima
dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione
europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende
l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della
Commissione europea.
7. Le
decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo unitamente o
successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.
8. Gli
atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati
alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e
sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
9. I
provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa
europea di riferimento, misure di aiuto in "de minimis",
sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, senza
preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.
10. Le pre-notifiche, le notifiche e le comunicazioni delle misure
di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione Generale
della Regione, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture
regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle
disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.
11. Il
Servizio di cui al comma 10 cura, in raccordo con le strutture regionali, il
censimento annuale degli aiuti di Stato nel rispetto dei vigenti regolamenti
europei, ad eccezione degli aiuti di Stato in agricoltura per i quali provvede
il Dipartimento competente per materia.
12. Le
strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi
imposti dalla normativa europea dandone esplicito riferimento nei relativi
atti.
13. Nel
rispetto dei regolamenti europei, i provvedimenti amministrativi di concessione
di aiuti recano l'indicazione dell'atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.