Integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2015, n.3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015 – 2017)

 

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Art. 1

(Inserimento dell’art. 31 bis nella l.r. 3/2015)

 

1.           Dopo l’articolo 31 della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017) è inserito il seguente:

 

"Art. 31 bis

(Agenzia Sanitaria Regionale – ASR)

 

1.           Ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 3/2002 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2015 dell’Agenzia Sanitaria Regionale (ASR).

2.           Ai sensi della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute – piano sanitario regionale 2008-2010), è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore della ASR:

a)           Euro 1.400.000,00 al capitolo 12.01.001 – 81509 per il finanziamento dell’Agenzia.

3.           Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la ASR adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.           In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.".

 

Art. 2

(Inserimento dell’art. 31 ter nella l.r. 3/2015)

 

1.           Dopo l’articolo 31 bis della l.r. 3/2015 è inserito il seguente:

 

"Art. 31 ter

(Aziende regionali per il diritto agli studi universitari)

 

1.           Ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 3/2002 sono approvati gli allegati bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015 delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo, L’Aquila.

2.           Ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende per il diritto agli studi Universitari di Chieti, Teramo, L’Aquila:

a)           Euro 4.500.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511 per spese correnti;

b)           Euro 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322 per spese in conto capitale.

3.           Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, adottano i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.           In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.".

 

Art. 3

(Inserimento dell’art. 31 quater nella l.r. 3/2015)

 

1.           Dopo l’articolo 31 ter della l.r. 3/2015 è inserito il seguente:

 

"Art. 31 quater

(Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica - ARIT)

 

1.           Ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 3/2002 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2015 dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT).

2.           Ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informatici e telematici), è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT):

a) Euro 1.100.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento;

b) Euro 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d’investimento.

3.           Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’ARIT adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.           In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.".

 

 

Art. 4

(Inserimento dell’art. 31 quinquies nella l.r. 3/2015)

 

1.           Dopo l’articolo 31 quater della l.r. 3/2015 è inserito il seguente:

 

"Art. 31 quinquies

(Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente - ARTA)

 

1.           Ai sensi dell’art. 47 della l.r. 3/2002 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2015 dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA).

2.           Ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la tutela dell’Ambiente (ARTA), è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’ARTA:

a)           Euro 1.500.000,00 al capitolo 05.01.020 - 291550 per il funzionamento dell’Agenzia.

3.           Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’ARTA adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.           In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.".

 

Art. 5

(Allegati al bilancio)

 

1.           Gli allegati della l.r. 3/2015 sono integrati con il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 della ASR, delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo, L’Aquila, dell’ARIT e dell’ ARTA allegati alla presente legge.

 

 

Art. 6

(Entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 20 Agosto 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE NORME CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 20.08.2015 n. 21 "Integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017)" (in questo stesso Bollettino)

 

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1994, N. 91 Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

 

Art.17
(Mezzi finanziari)

1.           Le Aziende dispongono dei seguenti mezzi finanziari:

 

a)      fondi assegnati annualmente dalla Regione attraverso le annuali leggi di bilancio, da ripartire in proporzione alla popolazione studentesca annualmente iscritta presso le corrispondenti università;

b)      contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551;

c)      proventi derivanti da disposizioni di leggi dello Stato in materia di tasse e contributi per il diritto allo studio universitario;

d)      entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

e)      rimborsi, recuperi ed entrate diverse per servizi resi dalle Aziende;

f)       contributi di enti, associazioni e privati;

g)      donazioni, eredità e legati;

h)      proventi della tassa prevista dall’art. 190, comma 1, del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.

2.      I contributi di cui alla lett. b) del precedente comma sono riscossi dalle università e dalle stesse accreditati, con cadenza trimestrale, alle rispettive Aziende.

3.      La tassa di cui alla lettera h) del precedente comma 1 è fissata in lire 130.000 da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. La Giunta regionale provvede annualmente a trasferire le somme riscosse all’Azienda competente;

4.      Con successivo provvedimento legislativo si provvederà ad assegnare all’Azienda per il diritto allo studio di Teramo, di nuova costituzione, un contributo straordinario una tantum, per far fronte alle spese di avviamento.

 

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1998, N. 64 Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.).

 

Art.29
(Dotazione finanziaria)

 

1.      Le entrate dell'A.R.T.A. sono costituite:

a)           fino alla determinazione da parte statale della quota del Fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sarà destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione:

1)      ai posti delle dotazioni organiche dei Presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende U.S.L. trasferiti all'A.R.T.A., alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-scientifiche e laboratoristiche erogate, nonché alle spese di investimento;

2)      ai servizi che l'A.R.T.A. assicura ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L., ai sensi dell'art. 20, comma 1;

b)      da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'A.R.T.A., ai sensi dell'art. 20, comma 1, da determinare per gli anni successivi al 1997 con leggi di bilancio ([45]);

c)      da un finanziamento regionale per la realizzazione delle attività e dei progetti specifici commissionati dalla Regione con le modalità di cui all'art. 20, comma 7;

d)      da contributi annuali della Provincia e degli altri Enti Locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'A.R.T.A., con le modalità di cui all'art. 20, comma 1;

e)      da finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'A.R.T.A. delle Province e dai Comuni, dalle Comunità Montane e dalle Aziende U.S.L. con le modalità di cui all'art. 20, comma 7;

f)       da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi, ai sensi dell'art. 20, commi 8 e 9;

g)      da finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici;

h)      da eventuali lasciti o donazioni.

 

LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2000, N. 25 Organizzazione del comparto sistemi informatici e telematici.

 

Art.25
(Istituzione nuovi capitoli di bilancio)

 

1.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2000 valutati in L. 40.000.000 si provvede:

a)      quanto a L. 30.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del cap. 11413;

b)      nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito e iscritto il cap. 11517 denominato: "Contributi a favore dell'Agenzia per le spese di finanziamento" con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 30.000.000;

c)      quanto a L. 10.000.000 si provvede mediante riduzione del cap. 12103 denominato: "Spese per attrezzature per il funzionamento dei servizi informatici";

d)      nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito e iscritto il cap. 12432 denominato: "Intervento a favore dell'Agenzia per le spese di investimento" con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa di L. 10.000.000.

2.      Per eventuali finanziamenti statali o comunitari i relativi capitoli verranno iscritti nei pertinenti bilanci ai sensi dell'art. 41 della legge regionale di contabilità.

3.      Per gli esercizi successivi gli oneri presuntivamente valutati in L. 4.000.000.000 per ogni esercizio finanziario, di cui L. 2.000.000.000 per le spese correnti e L. 2.000.000.000 per le spese d'investimento, trovano la necessaria copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale allegato al bilancio di previsione 2000-2002, attribuiti alla Struttura speciale di supporto "Sistema informativo regionale".

 

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3

Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

 

Art.47
(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)

 

1.      I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente, entro il 10 ottobre, alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale che, previa istruttoria, conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il successivo 20 ottobre e vengono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2.      I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di cui al comma precedente vengono redatti in conformità alle norme e ai principi di cui alla presente legge, ovvero secondo le disposizioni stabilite nei propri ordinamenti che già prevedono l'utilizzo di contabilità di tipo economico.

3.      L'approvazione della legge relativa all'esercizio provvisorio di cui all'art. 12 comporta la diretta applicazione delle norme di cui al medesimo art. 12 agli enti dipendenti dalla Regione i cui bilanci di previsione costituiscono allegato al bilancio della Regione presentato al Consiglio.

4.      Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle more dell'approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci esclusivamente per le spese di natura obbligatoria.

5.      Nelle more dell'approvazione del Consiglio regionale dei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione approvati dalla Giunta regionale, i bilanci medesimi sono gestiti per la parte spesa ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12.

 

 

Segue Allegato