e
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Inserimento dell’art. 31 bis
nella l.r. 3/2015)
1.
Dopo l’articolo 31 della legge regionale
20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017) è inserito
il seguente:
"Art. 31 bis
(Agenzia Sanitaria Regionale –
ASR)
1.
Ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 3/2002 è
approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2015 dell’Agenzia
Sanitaria Regionale (ASR).
2.
Ai sensi della legge regionale
a)
Euro 1.400.000,00 al capitolo 12.01.001
– 81509 per il finanziamento dell’Agenzia.
3.
Entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge la ASR adotta i provvedimenti di variazione
del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4.
In caso di inadempimento, il Presidente
della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia,
nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito
del personale regionale con qualifica dirigenziale.".
Art. 2
(Inserimento dell’art. 31 ter
nella l.r. 3/2015)
1.
Dopo l’articolo 31 bis della l.r. 3/2015 è inserito il seguente:
"Art. 31 ter
(Aziende regionali per il diritto
agli studi universitari)
1.
Ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 3/2002 sono approvati gli allegati bilanci di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 delle Aziende regionali per il
diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo, L’Aquila.
2.
Ai sensi dell’articolo 17 della legge
regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in
attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è autorizzata l’iscrizione
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti
stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende per il diritto
agli studi Universitari di Chieti, Teramo, L’Aquila:
a)
Euro 4.500.000,00 al capitolo 10.01.002
- 41511 per spese correnti;
b)
Euro 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322
per spese in conto capitale.
3.
Entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti
fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, adottano i
provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le
assegnazioni disposte.
4.
In caso di inadempimento, il Presidente
della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia,
nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito
del personale regionale con qualifica dirigenziale.".
Art. 3
(Inserimento dell’art. 31 quater
nella l.r. 3/2015)
1.
Dopo l’articolo 31 ter della l.r. 3/2015 è inserito il seguente:
"Art. 31 quater
(Agenzia Regionale per
l’Informatica e la Telematica - ARIT)
1.
Ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 3/2002 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio
finanziario 2015 dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica
(ARIT).
2.
Ai sensi dell’articolo 25 della legge
regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informatici
e telematici), è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in
favore dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT):
a) Euro
1.100.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento;
b) Euro
0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d’investimento.
3.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge l’ARIT adotta i provvedimenti di variazione del bilancio
così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4.
In caso di inadempimento, il Presidente
della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia,
nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito
del personale regionale con qualifica dirigenziale.".
Art. 4
(Inserimento dell’art. 31 quinquies nella l.r. 3/2015)
1.
Dopo l’articolo 31 quater della l.r. 3/2015 è inserito il seguente:
"Art. 31 quinquies
(Agenzia Regionale per la Tutela
dell’Ambiente - ARTA)
1.
Ai sensi dell’art. 47 della l.r. 3/2002 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio
finanziario 2015 dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA).
2.
Ai sensi dell’articolo 29 della legge
regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la
tutela dell’Ambiente (ARTA), è autorizzata l’iscrizione nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento
relativo al finanziamento in favore dell’ARTA:
a)
Euro 1.500.000,00 al capitolo 05.01.020
- 291550 per il funzionamento dell’Agenzia.
3.
Entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge l’ARTA adotta i provvedimenti di variazione
del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4.
In caso di inadempimento, il Presidente
della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia,
nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito del
personale regionale con qualifica dirigenziale.".
Art. 5
(Allegati al bilancio)
1.
Gli allegati della l.r.
3/2015 sono integrati con il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015 della ASR, delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari
di Chieti, Teramo, L’Aquila, dell’ARIT e dell’ ARTA allegati alla presente
legge.
Art. 6
(Entrata in vigore)
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 20 Agosto 2015
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
************************************
TESTI
VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE NORME CITATE DALLA LEGGE
REGIONALE 20.08.2015 n. 21
"Integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di
previsione pluriennale 2015 - 2017)" (in questo stesso Bollettino)
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati
"Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
LEGGE
REGIONALE 6 DICEMBRE 1994, N. 91 Norme sul diritto agli studi universitari in
attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
Art.17
(Mezzi finanziari)
1.
Le Aziende dispongono dei seguenti mezzi
finanziari:
a) fondi assegnati annualmente dalla Regione
attraverso le annuali leggi di bilancio, da ripartire in proporzione alla popolazione
studentesca annualmente iscritta presso le corrispondenti università;
b) contributi di cui agli articoli 2 e 4
della legge 18 dicembre 1951, n. 1551;
c) proventi derivanti da disposizioni di
leggi dello Stato in materia di tasse e contributi per il diritto allo studio
universitario;
d) entrate derivanti dalla tariffazione dei
servizi;
e) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per
servizi resi dalle Aziende;
f) contributi di enti, associazioni e
privati;
g) donazioni, eredità e legati;
h) proventi della tassa prevista dall’art.
190, comma 1, del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
2. I contributi di cui alla lett. b) del precedente comma sono riscossi dalle
università e dalle stesse accreditati, con cadenza trimestrale, alle rispettive
Aziende.
3. La tassa di cui alla lettera h) del
precedente comma 1 è fissata in lire 130.000 da versarsi su apposito conto
corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. La Giunta regionale provvede
annualmente a trasferire le somme riscosse all’Azienda competente;
4. Con successivo provvedimento legislativo
si provvederà ad assegnare all’Azienda per il diritto allo studio di Teramo, di
nuova costituzione, un contributo straordinario una tantum, per far fronte alle
spese di avviamento.
LEGGE
REGIONALE 29 LUGLIO 1998, N. 64 Istituzione dell'Agenzia Regionale per la
Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.).
Art.29
(Dotazione finanziaria)
1. Le entrate dell'A.R.T.A. sono costituite:
a)
fino alla determinazione da parte
statale della quota del Fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che
sarà destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del
Fondo sanitario regionale, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta
regionale in relazione:
1) ai posti delle dotazioni organiche dei
Presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende U.S.L.
trasferiti all'A.R.T.A., alle relative spese per beni e servizi, ai livelli
delle prestazioni tecnico-scientifiche e laboratoristiche erogate, nonché alle
spese di investimento;
2) ai servizi che l'A.R.T.A. assicura ai
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L., ai sensi dell'art. 20, comma
1;
b) da un contributo annuale di funzionamento
attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate
all'A.R.T.A., ai sensi dell'art. 20, comma 1, da determinare per gli anni
successivi al 1997 con leggi di bilancio ([45]);
c) da un finanziamento regionale per la
realizzazione delle attività e dei progetti specifici commissionati dalla
Regione con le modalità di cui all'art. 20, comma 7;
d) da contributi annuali della Provincia e
degli altri Enti Locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate
all'A.R.T.A., con le modalità di cui all'art. 20, comma 1;
e) da finanziamenti per la realizzazione di attività
e progetti specifici commissionati all'A.R.T.A. delle Province e dai Comuni,
dalle Comunità Montane e dalle Aziende U.S.L. con le modalità di cui all'art.
20, comma 7;
f) da introiti derivanti dall'effettuazione
di prestazioni erogate a favore di terzi, ai sensi dell'art. 20, commi 8 e 9;
g) da finanziamenti statali e comunitari per
la realizzazione di attività e progetti specifici;
h) da eventuali lasciti o donazioni.
LEGGE
REGIONALE 14 MARZO 2000, N. 25 Organizzazione del comparto sistemi informatici
e telematici.
Art.25
(Istituzione nuovi capitoli di bilancio)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge per l'anno 2000 valutati in L. 40.000.000 si provvede:
a) quanto a L. 30.000.000 mediante riduzione
dello stanziamento del cap. 11413;
b) nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'esercizio in corso è istituito e iscritto il cap. 11517
denominato: "Contributi a favore dell'Agenzia per le spese di
finanziamento" con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 30.000.000;
c) quanto a L. 10.000.000 si provvede
mediante riduzione del cap. 12103 denominato: "Spese per attrezzature per
il funzionamento dei servizi informatici";
d) nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'esercizio in corso è istituito e iscritto il cap. 12432
denominato: "Intervento a favore dell'Agenzia per le spese di
investimento" con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa di L.
10.000.000.
2. Per eventuali finanziamenti statali o
comunitari i relativi capitoli verranno iscritti nei pertinenti bilanci ai
sensi dell'art. 41 della legge regionale di contabilità.
3. Per gli esercizi successivi gli oneri
presuntivamente valutati in L. 4.000.000.000 per ogni esercizio finanziario, di
cui L. 2.000.000.000 per le spese correnti e L. 2.000.000.000 per le spese
d'investimento, trovano la necessaria copertura finanziaria nell'ambito degli
stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale allegato al bilancio di
previsione 2000-2002, attribuiti alla Struttura speciale di supporto "Sistema
informativo regionale".
LEGGE
REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3
Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo.
Art.47
(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)
1. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle
aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma
costituiti, sono presentati annualmente, entro il 10 ottobre, alla Direzione
competente per materia della Giunta Regionale che, previa istruttoria, conclusa
con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il successivo 20
ottobre e vengono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della
legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle
aziende e degli altri organismi di cui al comma precedente vengono redatti in
conformità alle norme e ai principi di cui alla presente legge, ovvero secondo
le disposizioni stabilite nei propri ordinamenti che già prevedono l'utilizzo
di contabilità di tipo economico.
3. L'approvazione della legge relativa
all'esercizio provvisorio di cui all'art. 12 comporta la diretta applicazione
delle norme di cui al medesimo art. 12 agli enti dipendenti dalla Regione i cui
bilanci di previsione costituiscono allegato al bilancio della Regione
presentato al Consiglio.
4. Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle
more dell'approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta
regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci
esclusivamente per le spese di natura obbligatoria.
5. Nelle more dell'approvazione del Consiglio
regionale dei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione approvati dalla
Giunta regionale, i bilanci medesimi sono gestiti per la parte spesa ai sensi
delle disposizioni di cui all'art. 12.