IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro
tempore della Regione Abruzzo dott. Luciano D’Alfonso è stato nominato
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del
settore sanitario
della Regione Abruzzo, secondo i programmi operativi di cui
all’art. 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto
Commissariale n. 90/2014 del 12 agosto 2014 di insediamento del Commissario ad
Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
della Regione Abruzzo;
VISTA la Deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito
di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario
abruzzese, avviano nell’anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui
all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;
VISTO il Decreto
Commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012 di presa d’atto dell’insediamento del
dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di sub
Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTO il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 concernente
“Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria”;
CONSIDERATO che l’art 1
Allegato 1 B del predetto D.P.C.M. 29 novembre 2001 prevede, tra le fonti LEA,
anche gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato- Regioni per il
raggiungimento degli obiettivi del PSN, secondo quanto disposto dall’art. 4 del
D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 e che le prestazioni
individuate dagli Accordi fanno dei LEA, nei limiti previsti dal grado di
cogenza degli Accordi medesimi, desumibili da quanto in essi convenuto;
VISTO il regolamento
(CE) n. 73/2009 del consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica comune
introducendo per le Aziende Agricole destinatarie di aiuti diretti l’obbligo
del rispetto della condizionalità;
VISTO il regolamento
(CE) n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di
applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n.
73/2009;
VISTO il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FESASR) e smi, che estende l’obbligo del rispetto
della condizionalità anche alle aziende che aderiscono ai programmi di sviluppo
rurale della nuova programmazione (2007-2013);
VISTO il Reg. (UE) n.
65/2011 della commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce mobilità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio e smi per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo
rurale e che abroga il Reg. (CE) n. 1975/2006;
VISTO il regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all’organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento unico OCM) e smi;
VISTO il regolamento
(CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento
(CE) n. 1234/2007 riguardante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO l’articolo 4,
comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
Europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall’articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204 con il quale si dispone che il
Ministro delle Politiche agricole e forestali nell’ambito di sua competenza,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano , provvede con decreto
all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla
Comunità europea;
VISTO il regolamento
(CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di
applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di
gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
VISTO il DM n. 30125
del 22 dicembre 2009, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del
Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale “ e smi;
VISTO il D.M. 1787 del
5 agosto 2004 che stabilisce che l’AGEA-OC è responsabile dell’attuazione del
sistema dei controlli eseguiti dagli Organismi Pagatori e garantisce,
attraverso il SIAN, il rispetto delle condizioni di cui all’art. 8 del Reg. n.
1122/2009;
ACCERTATO che gli Organismi
Pagatori sono l’autorità di controllo competente per l’esecuzione dei controlli
previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle
riduzioni e delle esclusioni da applicare ai singoli casi di inadempienza, ai
sensi dell’art. 48 del Reg. 1122/2009;
CONSIDERATO che la Conferenza
Stato-Regioni ha ritenuto che la competenza specialistica richiesta per
l’esecuzione dei controlli previsti dalla condizionalità rendeva opportuno
affidare tali controlli ai Servizi Veterinari (SSVV) delle Aziende Sanitarie
Locali;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 272/C7SAN-C10AGR del 20 gennaio 2014, il
Segretario generale della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, nel
trasmettere copia della nota prot. n. 25756 del
24.12.2013 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in
ordine a quanto in discussione, ha sollecitato le Regioni alla stipula delle
convenzioni operative tra i Servizi Veterinari regionali e gli Organismi
Pagatori, anche al fine di evitare ulteriori sanzioni da parte della
Commissione Europea;
VISTO il precedente
Decreto di questo Commissario ad Acta n. 09/2014 del 07 febbraio 2014 con il
quale è stato recepito, dell’art. 6 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.
281, l’Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sul documento recante “Protocollo d’Intesa tra Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministero della Salute e le Regioni
e Province Autonome e Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura finalizzato a
favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF ed AGEA degli esiti dei
controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali”
sancito il 10 maggio 2012 Repertorio Atti n. 112/CSR, disponibile sul sito
della Conferenza Stato Regioni e Unificata all’indirizzo
http://WWW.statoregioni.it nella sezione “ATTI”, adottato con l’intento di
favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e ad AGEA degli esiti dei
controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari regionali;
VISTO il successivo
Protocollo d’intesa recante ”Approvazione della
proroga del Protocollo d’Intesa del 10 maggio 2012 tra Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e
Province autonome e AGEA” sugli esiti dei controlli di condizionalità
effettuati dai Servizi Veterinari Regionali” Rep. Atti n. 165/CSR del 27
novembre 2014;
RITENUTO quindi di dover
prendere atto e recepire, ai sensi dell’art.6 del Decreto Legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il documento approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante:
“Approvazione della proroga del Protocollo d’Intesa del 10 maggio 2012 tra
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della
Salute, Regioni e Province autonome e AGEA” - Rep. Atti n. 165/CSR del 27
novembre 2014, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
oltre che per i fini sopra specificati anche in quanto tale recepimento è oggetto di verifica degli
adempimenti da parte del Comitato Lea, di cui all’art. 9 dell’Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
RITENUTO di individuare
nei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie
Locali regionali i destinatari dei contenuti del documento sopra citato;
RITENUTO di incaricare il
Dirigente Regionale del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
della Direzione Regionale Politiche della Salute, competente in materia veterinaria,
alla sottoscrizione della convenzione operativa, nonché all’adozione ed
esecuzione di tutti gli atti formali necessari all’attuazione del presente
provvedimento.
RITENUTO, altresì, in
ragione del carattere d’urgenza che riveste il presente decreto, di procedere
al relativo inoltro ai Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Salute
successivamente alla sua formale adozione
Tutto
ciò premesso
DECRETA
Per
quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
IL COMMISSARIO AD
ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso