ATTO DI PROMULGAZIONE N. 3
VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale del Consiglio Regionale n. 16/2 del 23.12.2014
PROMULGA
LEGGE
REGIONALE 20 GENNAIO 2015, N. 3
Bilancio
di previsione pluriennale 2015 - 2017
e ne
dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
TITOLO I
DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 1
(Entrate)
1. Sono approvati i totali generali
dell’entrata del bilancio pluriennale 2015-2017 per l’importo di Euro
6.236.747.536,96 per l’esercizio finanziario 2015, di Euro 3.162.204.441,50 per
l’esercizio finanziario 2016 e di Euro 3.105.474.750,91 per l’esercizio finanziario
2017.
2. E' approvato in Euro 6.534.136.940,80
il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per
l'esercizio finanziario 2015, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di
Euro 295.000.000,00 stimata al 1° gennaio 2015.
Art. 2
(Residui attivi)
1. Il totale generale dei residui attivi
presunti al 31 dicembre 2014, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015, è di Euro
2.488.098.151,74.
Art.
3
(Accertamento,
riscossione e versamento)
1. Sono autorizzati l'accertamento, la
riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute
alla Regione giusta lo stato di previsione dell'entrata di cui all’articolo 1,
comma 1.
Art. 4
(Spese)
1. Sono approvati i totali generali della
spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 per l’importo di Euro 6.236.747.536,96
per l’esercizio finanziario 2015, di Euro 3.162.204.441,50 per l’esercizio
finanziario 2016 e di Euro 3.105.474.750,91 per l’esercizio finanziario 2017.
2. E' approvato in Euro 6.534.136.940,80
il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per
l'esercizio finanziario 2015.
Art. 5
(Residui passivi)
1. Il totale generale dei residui passivi
presunti al 31 dicembre 2014, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015, è di Euro
1.752.342.896,74.
Art. 6
(Unità Previsionali di Base)
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della
L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e
dell’articolo 11, comma 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono approvate le singole unità
previsionali di base iscritte nello stato di previsione dell’entrata e nello
stato di previsione della spesa come indicato nel bilancio di previsione.
Art. 7
(Contabilità Speciali)
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 9,
della L.R. 3/2002, sono approvate, nel loro complesso, le contabilità speciali,
iscritte nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione
della spesa di competenza, per complessivi Euro 1.797.785.500,00.
Art. 8
(Autonomia del Consiglio regionale)
1. L'unità previsionale di base riferita
all'autonomia e organizzazione del Consiglio regionale, di cui all’articolo 67
del D.Lgs. 118/2011 e alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale
dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione), è la 01.01.005 denominata
"Funzionamento del Consiglio regionale".
2. Ai sensi dell’articolo 3 bis della L.R.
18/2001, al bilancio di previsione della Regione è allegato il bilancio di
previsione del Consiglio regionale.
Art. 9
(Autorizzazione per impegni e pagamenti)
1. E' autorizzato l'impegno delle spese
della Regione, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'articolo
4, comma 1, della presente legge.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese
della Regione, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'articolo 4,
comma 2, della presente legge.
Art. 10
(Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato il quadro generale
riassuntivo del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e
2017.
Art. 11
(Risultato di amministrazione e saldo
finanziario)
1. Ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del
D.Lgs. 118/2011, il risultato di amministrazione presunto relativo
all’esercizio 2014 è stabilito in un disavanzo di amministrazione pari ad Euro
454.964.094,21.
2. Ai sensi dell’articolo 42, commi 1, 12
e 14, del D.Lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa è iscritto in
apposito capitolo di bilancio 00.00.001 - 10, denominato "Saldo
finanziario negativo presunto al termine dell’esercizio precedente", uno
stanziamento pari a Euro 5.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2015, Euro
20.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2016 ed Euro 30.000.000,00 per
l’esercizio finanziario 2017.
3.
4. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del
D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 10, comma 7, della L.R. 3/2002, è approvato il
saldo finanziario presunto, relativo alle risorse vincolate da riassegnare,
pari a Euro 1.030.755.255,00, riportato nello stato di previsione dell'entrata,
che è destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello
stato di previsione della spesa nei capitoli dei fondi di riserva 15.01.003 -
323600, denominato "Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate",
e 15.01.003 - 323700, denominato "Fondo per la riassegnazione di risorse
perenti vincolate eliminate dal conto dei residui", a seguito
dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite
derivanti dalla legislazione statale o comunitaria o comunque afferenti a
risorse recanti vincolo di destinazione di spesa.
Art. 12
(Disposizioni inerenti la perenzione dei
residui passivi)
1. Ai sensi delle disposizioni di cui al
comma 3 dell’articolo 60 del D.Lgs. 118/2011 e in anticipazione dello stesso,
non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili
per perenzione.
Art. 13
(Residui passivi spese correnti e in conto
capitale)
1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello
stato di previsione della spesa, del capitolo 15.01.002 – 321920, denominato
"Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli
effetti amministrativi, reclamati dai creditori", ai sensi dell’articolo
60, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 18, comma 2, della L.R.
3/2002, con lo stanziamento per competenza di Euro 21.000.000,00 per
l’esercizio finanziario 2015, di Euro 25.500.000,00 per l’esercizio finanziario
2016 e di Euro 20.167.000,00 per l’esercizio finanziario 2017.
2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato
a prelevare, dal predetto fondo, con propria determinazione, le somme
occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al
comma 1, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli
o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.
3. I prelevamenti e le conseguenti
reiscrizioni di cui al comma 2 sono disposti previa:
a) assunzione,
da parte della struttura amministrativa richiedente, del provvedimento di
riaccertamento del residuo, nel quale viene dato atto delle ragioni del
mantenimento del residuo medesimo, anche mediante la certificazione da parte
della struttura medesima:
- degli
estremi dell’impegno di spesa che ha dato luogo al residuo passivo,
successivamente caduto in perenzione amministrativa;
- della non
sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
- dell’avvenuto
perfezionamento dell’obbligazione nell’esercizio originario di competenza;
b) trasmissione
da parte della struttura amministrativa richiedente della richiesta del pagamento
del credito dell’avente diritto.
Art. 14
(Risorse perenti ed economie con vincolo di
destinazione)
1. Ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs.
118/2011 e dell’articolo 34, comma 7, lettera b), della L.R. 3/2002, è
autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo
15.01.003 – 323700, denominato "Fondo per la riassegnazione di risorse
perenti vincolate eliminate dal conto dei residui" con lo stanziamento per
competenza di Euro 150.000.000,00.
2. Ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs.
118/2011 e dell’articolo 34, comma 7, lettera c) della L.R. 3/2002, è
autorizzata, altresì, l’iscrizione nello stato di previsione della spesa, del
capitolo 15.01.003 – 323600, denominato "Fondo per la riassegnazione di
economie vincolate" con lo stanziamento per competenza di Euro
880.755.255,00.
3. Gli stanziamenti dei capitoli di cui ai
commi 1 e 2 costituiscono le riassegnazioni delle risorse vincolate eliminate
dal conto del bilancio e pari complessivamente ad Euro 1.030.755.255,00. Tali
stanziamenti sono coperti dal saldo finanziario presunto, relativo alle risorse
vincolate da riassegnare, di cui all’articolo 11 della presente legge.
4. Il Dirigente del Servizio Bilancio è
autorizzato a prelevare dai fondi di cui ai commi 1 e 2, con propria determinazione,
su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la
reiscrizione degli importi di cui al comma 3 per la contestuale iscrizione
degli stanziamenti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della
spesa.
Art. 15
(Fondo di riserva per le spese
obbligatorie)
1. Nello stato di previsione della spesa è
autorizzata l’iscrizione del capitolo 15.01.002 – 321940, denominato
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie", ai sensi dell’articolo
48 del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 18, comma 3, della L.R. 3/2002, con uno
stanziamento pari ad Euro 4.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2015, Euro
6.429.000,00 per l’esercizio finanziario 2016 ed Euro 4.000.000,00 per
l’esercizio finanziario 2017.
2. Al bilancio di previsione è allegato l’elenco
delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di base, ai sensi
dell’articolo 18, comma 3, della L.R. 3/2002.
3. Ai sensi dell’articolo 51, comma 10,
del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 18 della L.R. 3/2002, il Presidente della
Giunta regionale dispone, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal
fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei
capitoli di bilancio inclusi nell’elenco allegato al bilancio di cui al comma
2.
Art. 16
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Nello stato di previsione della spesa è
autorizzata l’iscrizione del capitolo 15.01.002 - 321930, denominato
"Fondo di riserva per le spese impreviste", ai sensi dell’articolo 42
del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 19 della L.R. 3/2002, con uno stanziamento
pari ad Euro 5.000,00.
2. I prelevamenti dal "Fondo di
riserva per le spese impreviste" sono disposti mediante deliberazione
della Giunta regionale, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale
entro trenta giorni dalla adozione, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, e
dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. 118/2011, nonché dell’articolo 19 della
L.R. 3/2002.
Art. 17
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa)
1. Ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs.
118/2011 e dell’articolo 20 della L.R. 3/2002, è autorizzata l’iscrizione,
nello stato di previsione della spesa, del capitolo 15.01.002 – 321910,
denominato "Fondo di riserva per fare fronte a maggiori pagamenti",
con uno stanziamento di cassa di Euro 150.000.000,00.
2. I prelevamenti dai predetti fondi sono
disposti, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, e dell’articolo 51, comma 10, del
D.Lgs. 118/2011, nonché dell’articolo 20 della L.R. 3/2002, con deliberazione
della Giunta regionale.
Art. 18
(Fondo crediti di dubbia esigibilità)
1. Ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs.
118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed applicato della
competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 al medesimo
decreto, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa:
- del capitolo
15.01.002 – 321000, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità -
parte corrente - art. 46 D.Lgs. 118/2011", con uno stanziamento di
competenza pari a Euro 3.422.449,97 per l’esercizio finanziario
- del capitolo
15.02.003 - 322000, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità -
parte capitale - art. 46 D.Lgs. 118/2011", con uno stanziamento di
competenza pari a Euro 372.263,61 per l’esercizio finanziario
Art. 19
(Variazioni al bilancio)
1.
Art. 20
(Variazioni compensative tra capitoli della
medesima unità previsionale di base)
1.
2. Le variazioni di bilancio di cui al
comma 1 sono disposte su proposta del competente Direttore regionale o Capo
Dipartimento e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni o Dipartimenti,
la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori o Capi Dipartimento
interessati.
3. I relativi provvedimenti sono
sottoposti a verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell’approvazione e,
nell’ipotesi prevista al comma 7 dell’articolo 25 della L.R. 3/2002,
successivamente comunicati al Consiglio regionale dal Servizio Affari della
Giunta.
Art. 21
(Codifica dei capitoli)
1.
Art. 22
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. Nello stato di previsione della spesa,
è iscritto il capitolo 16.03.003 – 312600, denominato "Oneri derivanti
dalla concessione di garanzie fidejussorie" ai sensi dell’articolo 24
della L.R. 3/2002.
2. Lo stanziamento relativo è destinato a
fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie
fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie
fidejussorie pregresse fatte salve le garanzie fidejussorie concesse con
specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.
Art. 23
(Variazioni relative alle contabilità
speciali)
1.
Art.
24
(Restituzioni
di importi a destinazione vincolata)
1. Ai sensi dell’articolo 25 della L.R.
3/2002,
Art. 25
(Eliminazione dei capitoli)
1.
2. Gli atti di eliminazione sono
comunicati alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.
Art. 26
(Pubblicità degli atti)
1. Tutti gli atti amministrativi con i
quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
TITOLO II
DISPOSIZIONI
GENERALI DI NATURA FINANZIARIA E
GIUSCONTABILE
Art. 27
(Annullamento dei diritti di credito)
1.
2. Il limite massimo di ciascun credito
annullabile è fissato in Euro 10,00.
Art. 28
(Limite per gli impegni)
1. Gli stanziamenti di spesa per
competenza costituiscono, a termini dell’ordinamento vigente, limiti
insuperabili nell’assunzione degli impegni da parte dei Direttori regionali o
dei Capi Dipartimento ovvero dei Dirigenti di Servizio, nonché limiti
insuperabili in ordine alle obbligazioni comunque poste in essere attraverso
propri provvedimenti o proposte di provvedimento.
2. L’operatività di tutte le leggi
regionali di autorizzazione di spesa resta conseguentemente limitata in modo
non derogabile.
3. Ove di necessità, gli interventi
contemplati dalle leggi stesse sono proporzionalmente ridotti in rapporto
all’entità degli stanziamenti iscritti per competenza.
Art. 29
(Erogazione delle spese)
1. L’erogazione delle spese a valere sugli
stanziamenti di cassa segue, di norma, l’andamento effettivo dei tempi di
deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso
Art. 30
(Disposizioni per i pagamenti)
1. L’invio dei documenti contabili di
spesa alla Tesoreria regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul
conto di contabilità speciale acceso presso
2. Sono comunque inviati alla Tesoreria
regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione
potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.
3. Le eventuali anticipazioni di cassa che
si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono
concesse nel corso dell’esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite
dall’articolo 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti
finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e successive
modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.
Art. 31
(Allegati al bilancio)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al bilancio di previsione pluriennale
2015 - 2017 è allegata
2. In attuazione delle disposizioni
dell’articolo 20 del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione pluriennale
2015-2017 è allegato l’elaborato concernente la perimetrazione delle entrate e
delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale.
3. In attuazione dell’articolo 11, comma
12, del D.Lgs. 118/2011, al bilancio pluriennale 2015-2017 è allegato, per fini
conoscitivi, il bilancio pluriennale 2015-2017 con lo schema di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 118/2011.
4. Ai sensi dell’articolo 17 della L.R.
3/2002, al bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017 sono allegati il
Quadro generale riassuntivo e il Prospetto che mette a raffronto le entrate
dell’Unione Europea e dello Stato con le correlate spese, nonché il Prospetto
che mette a raffronto le entrate regionali vincolate, per legge, alle
specifiche destinazioni di spesa.
5. Ai sensi dell’articolo 10, comma 13,
della L.R. 3/2002, al bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017 sono
allegati l’elenco degli Enti, delle Agenzie e delle Aziende regionali e
l’elenco delle Società partecipate.
Art. 32
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2015.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 20 Gennaio 2015
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
****************
TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2015, n. 3
"Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017" (in questo stesso
Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati
"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un
accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE
16 MAGGIO 1970, N. 281
Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.
Art. 10
(Mutui, obbligazioni e anticipazioni)
Le
Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per
provvedere a spese di investimento nonchè per assumere partecipazioni in
società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui
oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in
quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.
L'importo
complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e
delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato
deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque
superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie
non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di
ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della
regione stessa. Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini
del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di
cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle
compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.
La
legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al primo comma
deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari
futuri, nonchè i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì,
disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione
sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le
modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito
e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.
Le
Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare
temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare
bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni
devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
Ai
mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale
previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.
LEGGE
23 DICEMBRE 2000, n. 388
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001).
Art. 66
(Controllo dei flussi finanziari degli enti
pubblici e norme sulla tesoreria unica)
1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano
validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui
all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti
locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti
destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti
presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato
alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.
Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. All'articolo 1, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono inserite le
seguenti: «o della società Poste Italiane S.p.A.».
4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa
a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni
educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i
pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a
quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati del 6 per cento. Per
l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo previsto per
l'anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione
programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia
delle istituzioni scolastiche.
5. A decorrere dal 1° marzo 2001 le
regioni sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n.
720, e successive modificazioni.
6. Le entrate costituite da assegnazioni,
contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro
proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere
versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso
le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette
entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento
assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in
conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti
comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a
ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.
7. Si applicano le disposizioni contenute
nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279.
8. Ferme restando le disposizioni
contenute nel decreto 24 marzo 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del
26 marzo
9. Sino all'apertura delle contabilità
speciali di cui al comma 6, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il
riversamento alle regioni delle somme a tale titolo riscosse.
10. Le quote dell'accisa sulle benzine
continuano ad essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279.
11. A decorrere dal 1° marzo 2001 le
disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitanti.
12. Per le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e
delle modalità di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da
13. Per garantire la necessaria autonomia
della Cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di
funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di
controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell'articolo 5
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo
sono sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale del proprio
ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non
disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».
14. Al fine di favorire la puntuale
realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio
nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni
delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito
derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito
alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria,
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi
di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse
disponibili, di intesa con
LEGGE
22 DICEMBRE 2008, N. 203
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009).
Art. 3
(Ulteriori norme in tema di tutela della
finanza pubblica)
(Omissis)
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio
di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli
oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti
da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata.
(Omissis)
DECRETO
LEGISLATIVO 23 GIUNGNO 2011, N. 118
Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Art. 11
(Schemi di bilancio)
(Omissis)
12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1
adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è
attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato
secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015,
come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e
pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art.
3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli
stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.
(Omissis)
Art. 20
(Trasparenza dei conti sanitari e
finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari
regionali)
1. Nell'ambito del bilancio regionale le
regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite
relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di
consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie
iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di
determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione
delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle
ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del
medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le
regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella
sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale
movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:
A. Entrate:
a) finanziamento
sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento
definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale
standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate
dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per
l'esercizio;
b) finanziamento
sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali
di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli
automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia
di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale
aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza
superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio
sanitario nazionale;
c) finanziamento
regionale del disavanzo sanitario pregresso;
d) finanziamento
per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi
per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n.
67 del 1988;
B. Spesa:
a) spesa
sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità
passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
b) spesa
sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria
superiori ai LEA;
c) spesa
sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
d) spesa per
investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per
l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67
del 1988.
2. Per garantire effettività al
finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:
a) accertano ed
impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento
sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica
degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o
finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento
condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della
legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui
attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;
b) accertano ed
impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al
finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.
2-bis.
I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al
finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio
regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.
2-ter.
La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata
obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi
della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è
iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei
tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per il minore
importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma
80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico
e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La
regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa
autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.
3. Per la parte in conto capitale riferita
all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso
dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di
ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento
ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.
Art. 42
(Il risultato di amministrazione)
1. Il risultato di amministrazione,
distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti
e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione
dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui
attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse
accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi
successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa
del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non
presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed
accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare,
secondo le modalità previste al comma 12.
2. In occasione dell'approvazione del
bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di
amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di
amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità,
l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività
potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono
costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica
destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di
bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della
destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale
che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile
esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva
riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati
al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito
e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli
investimenti.
5. Costituiscono quota vincolata del
risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie
di bilancio:
a) nei casi in
cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo
di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da
mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti
determinati;
c) derivanti da
trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
d) derivanti da
entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione
ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un
vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente
solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso
dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.
L'indicazione
del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che
hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile
esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva
riscossione delle stesse.
6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere
utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di
variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di
priorità:
a) per la
copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i
provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari;
c) per il
finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento
delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per
l'estinzione anticipata dei prestiti.
7. Resta salva la facoltà di impiegare
l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in
occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione
dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione
accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di
previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
8. Le quote del risultato di
amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti
risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati
possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate,
attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sè stante dell'entrata,
del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di
variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del
risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione
documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio,
esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a
termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.
9. Se il bilancio di previsione impiega
quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8,
entro il 31 gennaio,
10. Le quote del risultato presunto derivante
dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso
dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione
del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono
destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui
al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui
all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le
entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle
spese vincolate.
11. Le variazioni di bilancio che, in attesa
dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del
risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto
aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di
cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie
di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se
previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile
finanziario.
12. L'eventuale disavanzo di amministrazione
accertato ai sensi del comma
13. La deliberazione di cui al comma 12
contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore
potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto,
costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il
Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016,
è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.
14. L'eventuale disavanzo di amministrazione
presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione
dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma
15. A seguito dell'eventuale accertamento di
un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste
dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva
approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del
bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del
bilancio.
Art. 46
(Fondo crediti di dubbia esigiblità)
1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti",
all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato
l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è
determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di
dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente
decreto.
2. Una quota del risultato di
amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il
cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente
decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile
esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.
3. È data facoltà alle regioni di
stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del
programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti
passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine
esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota
accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai
sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa
potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di
amministrazione è liberata dal vincolo.
Art. 48
(Fondi di riserva)
1. Nel bilancio regionale sono iscritti:
a) nella parte
corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla
legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento
di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi
passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamenti di mutui, nonchè quelle così identificative per espressa
disposizione normativa;
b) nella parte
corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le
spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri
con carattere di continuità;
c) il fondo di
riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.
2. L'ordinamento contabile della regione
disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al
comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di
spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con
decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono
disposti con delibere della giunta regionale.
3. Il fondo di riserva per le
autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo
definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta,
secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non
superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed
integrazioni degli altri programmi di spesa, nonchè dei relativi capitoli del
bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.
Art. 51
(Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)
(Omissis)
10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono
applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio
2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del
riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo
a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Art. 60
(Gestione dei residui)
(Omissis)
3. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle
scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa
si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto
dell'esercizio
(Omissis)
Art. 67
(Autonomia contabile del consiglio
regionale)
1. Le regioni, sulla base delle norme dei
rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai
principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi
strumentali.
2. Il consiglio regionale adotta il
medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della
regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al
presente decreto.
3. La presidenza del consiglio regionale
sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento
interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative
risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63,
comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare
approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.
LEGGE
REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18
Consiglio
regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.
Art. 3-bis
(Procedura di approvazione)
1. Il bilancio annuale di previsione ed il
conto consuntivo del Consiglio regionale sono deliberati dall'Ufficio di
Presidenza secondo gli schemi di bilancio e di rendiconto elaborati in
attuazione e nel rispetto delle disposizioni e dei principi contabili sanciti
dal D.Lgs. 118/2011 e sottoposti al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. Il bilancio annuale di previsione ed il
conto consuntivo del Consiglio regionale costituiscono allegato rispettivamente
al bilancio di previsione ed al rendicontodella Regione per la rispettiva annualità
e sono approvati unitamente a questi dal Consiglio regionale.
3. La spesa annuale complessiva relativa
al funzionamento del Consiglio regionale costituisce una spesa corrente
nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e
presenta carattere di obbligatorietà. A tal fine, al bilancio del Consiglio
Regionale è allegato l'elenco analitico dei capitoli contenenti spese aventi
natura obbligatoria con l'indicazione del relativo stanziamento annuale.
4. Per consentire il normale funzionamento
del Consiglio regionale, la competente struttura della Giunta regionale
provvede all'impegno contabile dello stanziamento destinato al finanziamento
del fabbisogno del Consiglio regionale entro dieci giorni dall'entrata in
vigore della legge che approva il bilancio della Regione.
5. Le variazioni del fabbisogno
inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendano necessarie nel corso
dell'esercizio finanziario, sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza. La
deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente
della Giunta regionale.
6. Il bilancio annuale di previsione ed il
rendiconto del Consiglio regionale sono redatti ed approvati secondo le
modalità ed i criteri disciplinati dal regolamento interno di contabilità.
LEGGE
REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3
Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo.
Art. 10
(Bilancio annuale di previsione)
1.
2. Il progetto di bilancio annuale di
previsione è formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di
programmazione economico - finanziaria e nel programma pluriennale di attività
e di spesa, ed è redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei
princìpi dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, delle veridicità, della
pubblicità e della chiarezza.
3. Ai fini dell'equilibrio del bilancio
annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere
superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla
presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza
l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di
accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da
mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione
del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico - finanziario
risultante dal documento di programmazione economico - finanziaria e del
bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n.
76/2000.
3-bis.
Ai fini di cui al comma 3, tutte le proposte di provvedimenti legislativi o di
modifica dei medesimi, che apportano variazioni di natura finanziaria incidenti
sugli equilibri di bilancio, devono obbligatoriamente essere sottoposti a parere
vincolante della Struttura della Giunta preposta alla formazione e gestione del
bilancio regionale, nelle more della costituzione di un’analoga Struttura
presso il Consiglio regionale, alla quale, a seguito di costituzione formale
entro e non oltre il 30 maggio 2008, è demandata la funzione di controllo di
cui al presente comma.
4. Le previsioni di bilancio sono
articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le
unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di
attività, anche a carattere strumentale, in cui si suddividono le competenze
della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono
articolate unicamente in capitoli.
5. Per ogni unità previsionale di base
sono indicati:
a) l'ammontare
presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a
quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare
delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza
l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare
delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il
pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti
in conto competenza e in conto residui.
6. Gli stanziamenti di spesa di cui al
comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per
lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione
vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni
di spesa a norma dell'art. 31.
7. L'eventuale saldo finanziario, positivo
o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le
entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre l'ammontare presunto
della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce
è iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).
8. In apposito allegato al bilancio, le
unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione;
nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i
contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente
obbligato o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative
disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al
rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e
funzionale per la spesa.
9. Formano oggetto di approvazione del
Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il
limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le
contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.
10. Gli stanziamenti di spesa di competenza
sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli
obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio,
restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica
incrementale.
11. Entro trenta giorni dalla pubblicazione
del bilancio,
12. Gli stati di previsione dell'entrata e
della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti
nel regolamento.
13. Sono allegati al bilancio di previsione:
a) le garanzie
principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
b) l'elenco
degli Enti, delle Agenzie e delle Aziende Regionali;
c) l'elenco
delle Società partecipate;
d) i bilanci
degli Enti, Agenzie e Aziende Regionali di cui al successivo art. 47.
Art. 17
(Quadro generale riassuntivo e prospetti
allegati)
1. Il quadro generale riassuntivo del
bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo,
rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale è allegato un
prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di
base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con
l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o
dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse
in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni
predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non
può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate
di competenza, salvo quanto disposto dall'art. 52, commi 4 e 5.
Art. 18
(Fondo di riserva per le spese
obbligatorie)
1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le
previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono
prelevate, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, le somme
occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la
legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e che si
prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino il
termine dell'esercizio.
2. Sono obbligatorie, in ogni caso, le
spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché le
spese stanziate per garanzie prestate dalla Regione ed i crediti, non
prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.
3. Al bilancio di previsione è allegato
l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di spesa.
Art. 19
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le
previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate
le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni
di bilancio per spese che non abbiano natura obbligatoria, che non fossero
comunque prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio o
dell'assestamento, che abbiano carattere di assoluta necessità ed
improrogabilità nell'ambito delle funzioni regionali e che non impegnino, in
alcun modo, i bilanci futuri.
2. Le somme di cui il comma 1 sono
indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e
l'iscrizione negli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali e relativi
capitoli.
3. La deliberazione della Giunta deve
essere presentata alla Presidenza del Consiglio entro 30 giorni dalla adozione.
Art. 20
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa)
1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le
previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme
necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario,
in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per
le autorizzazioni di cassa é determinato, annualmente, con la legge di
approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo
dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai
provvedimenti di variazione del bilancio.
2. I prelievi e le destinazioni dei
medesimi a integrazione delle dotazioni delle unità previsionali di base e dei
relativi capitoli della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta.
Art. 24
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. La legge regionale che prevede la
prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della
Regione a favore di enti e di altri soggetti in relazione alla stipulazione di
mutui per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze
amministrative regionali, indica la copertura finanziaria del rischio ai sensi
del successivo art. 27.
2. In allegato al bilancio di previsione
sono elencate, con indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della
durata, le garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione alla data
di approvazione del bilancio medesimo.
Art. 25
(Variazioni al bilancio)
1. La legge di approvazione del bilancio
regionale autorizzi le variazioni che possono essere apportate al bilancio
mediante provvedimenti amministrativi.
2. Mediante provvedimenti amministrativi
della Giunta regionale sono istituite nuove unità previsionali di base per
l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici
nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legge o da specifiche convenzioni. I provvedimenti sono inviati
entro il termine perentorio di 20 giorni alla Commissione Bilancio del
Consiglio regionale.
3.
3-bis.
4. La legge di bilancio o le rispettive
variazioni possono autorizzare
4-bis.
Al fine di conseguire il rispetto delle disposizioni riguardanti il Sistema
informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi
della Legge 27 dicembre 2002, n. 289,
4-ter.
4-quater.
Ai fini di una efficace istituzione e utilizzo della codifica SIOPE finalizzata
ad assegnare a ciascun titolo di entrata e di spesa un solo codice tra quelli
previsti e allo scopo di non compromettere la corretta gestione del sistema contabile
regionale, a ciascun capitolo di entrata e di spesa possono essere attribuiti
più codici di bilancio relativi alla codifica SIOPE, fermo restando il rispetto
della classificazione degli interventi in spese di natura corrente e spese in
conto capitale e del titolo di appartenenza del capitolo.
5. Ogni altra variazione al bilancio è
disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli
articoli 18, 19, 20 e 21.
6. Le variazioni al bilancio devono essere
approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce, salvo
quelle di cui agli articoli 18 e 20.
7.
Art. 34
(Residui passivi)
1. Costituiscono residui passivi:
a) le somme
impegnate, a norma dell'art. 33 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
b) le somme assegnare
dallo Stato e dall'Unione Europea con vincolo di destinazione anche se non
impegnate;
2. Le somme di cui alla lettera a) del
precedente comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di
due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese
correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.
3. Le somme iscritte negli stanziamenti di
spesa in conto capitale o di investimento non impegnate entro il 30 giugno
possono essere mantenute in bilancio quali residui; le stesse, unicamente a
quelle di cui alla lett. b) del comma 1, possono essere mantenute in bilancio,
quali residui di stanziamento, non oltre il terzo esercizio finanziario
successivo alla prima iscrizione.
4. I residui passivi relativi a spese
correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo in cui l'impegno si è
perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi.
5. I residui passivi relativi a spese in
conto capitale e ad assegnazioni statali e comunitarie con vincolo di
destinazione, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui
l'impegno si è perfezionato, si considerano perenti agli effetti
amministrativi.
6. Trascorsi i termini di cui ai
precedenti commi, le somme conservate nel conto residui e non pagate,
costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i
risultati finali della gestione.
7. Nel bilancio annuale sono iscritti
appositi fondi necessari per:
a) la
riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti agli
effetti amministrativi e reclamati dai creditori;
b) la
riassegnazione dei residui passivi perenti, derivanti da assegnazioni statali e
comunitarie con vincolo di destinazione;
c) la
riassegnazione di economie relative ad assegnazioni statali e comunitarie con
vincolo di destinazione.
Seguono allegati