ATTO DI PROMULGAZIONE N. 3

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 16/2 del 23.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2015, N. 3

Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1

(Entrate)

1.         Sono approvati i totali generali dell’entrata del bilancio pluriennale 2015-2017 per l’importo di Euro 6.236.747.536,96 per l’esercizio finanziario 2015, di Euro 3.162.204.441,50 per l’esercizio finanziario 2016 e di Euro 3.105.474.750,91 per l’esercizio finanziario 2017.

2.         E' approvato in Euro 6.534.136.940,80 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2015, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di Euro 295.000.000,00 stimata al 1° gennaio 2015.

Art. 2

(Residui attivi)

1.         Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2014, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015, è di Euro 2.488.098.151,74.

Art. 3

(Accertamento, riscossione e versamento)

1.         Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione giusta lo stato di previsione dell'entrata di cui all’articolo 1, comma 1.

Art. 4

(Spese)

1.         Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 per l’importo di Euro 6.236.747.536,96 per l’esercizio finanziario 2015, di Euro 3.162.204.441,50 per l’esercizio finanziario 2016 e di Euro 3.105.474.750,91 per l’esercizio finanziario 2017.

2.         E' approvato in Euro 6.534.136.940,80 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2015.

Art. 5

(Residui passivi)

1.         Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2014, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015, è di Euro 1.752.342.896,74.

Art. 6

(Unità Previsionali di Base)

1.         Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell’articolo 11, comma 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono approvate le singole unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa come indicato nel bilancio di previsione.

Art. 7

(Contabilità Speciali)

1.         Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della L.R. 3/2002, sono approvate, nel loro complesso, le contabilità speciali, iscritte nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa di competenza, per complessivi Euro 1.797.785.500,00.

Art. 8

(Autonomia del Consiglio regionale)

1.         L'unità previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del Consiglio regionale, di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 118/2011 e alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione), è la 01.01.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale".

2.         Ai sensi dell’articolo 3 bis della L.R. 18/2001, al bilancio di previsione della Regione è allegato il bilancio di previsione del Consiglio regionale.

Art. 9

(Autorizzazione per impegni e pagamenti)

1.         E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.

2.         E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.

Art. 10

(Quadro generale riassuntivo)

1.         E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

Art. 11

(Risultato di amministrazione e saldo finanziario)

1.         Ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, il risultato di amministrazione presunto relativo all’esercizio 2014 è stabilito in un disavanzo di amministrazione pari ad Euro 454.964.094,21.

2.         Ai sensi dell’articolo 42, commi 1, 12 e 14, del D.Lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa è iscritto in apposito capitolo di bilancio 00.00.001 - 10, denominato "Saldo finanziario negativo presunto al termine dell’esercizio precedente", uno stanziamento pari a Euro 5.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2015, Euro 20.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2016 ed Euro 30.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2017.

3.         La Giunta regionale, tenuto conto dell’entità del disavanzo di amministrazione di cui al comma 1 e degli esercizi finanziari di origine dello stesso, procede entro il 31 marzo 2015 a presentare all’approvazione del Consiglio regionale apposito provvedimento avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, con indicazione dei provvedimenti necessari per ripristinare il pareggio e mediante utilizzo delle economie, dei proventi e delle altre entrate di cui all’articolo 42, comma 12, ultimo periodo del D.Lgs. 118/2011.

4.         Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 10, comma 7, della L.R. 3/2002, è approvato il saldo finanziario presunto, relativo alle risorse vincolate da riassegnare, pari a Euro 1.030.755.255,00, riportato nello stato di previsione dell'entrata, che è destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli dei fondi di riserva 15.01.003 - 323600, denominato "Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate", e 15.01.003 - 323700, denominato "Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui", a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria o comunque afferenti a risorse recanti vincolo di destinazione di spesa.

Art. 12

(Disposizioni inerenti la perenzione dei residui passivi)

1.         Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 60 del D.Lgs. 118/2011 e in anticipazione dello stesso, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione.

Art. 13

(Residui passivi spese correnti e in conto capitale)

1.         E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 15.01.002 – 321920, denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori", ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 18, comma 2, della L.R. 3/2002, con lo stanziamento per competenza di Euro 21.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2015, di Euro 25.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2016 e di Euro 20.167.000,00 per l’esercizio finanziario 2017.

2.         Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determinazione, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma 1, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

3.         I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al comma 2 sono disposti previa:

a)         assunzione, da parte della struttura amministrativa richiedente, del provvedimento di riaccertamento del residuo, nel quale viene dato atto delle ragioni del mantenimento del residuo medesimo, anche mediante la certificazione da parte della struttura medesima:

-          degli estremi dell’impegno di spesa che ha dato luogo al residuo passivo, successivamente caduto in perenzione amministrativa;

-          della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

-          dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione nell’esercizio originario di competenza;

b)         trasmissione da parte della struttura amministrativa richiedente della richiesta del pagamento del credito dell’avente diritto.

Art. 14

(Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione)

1.         Ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 34, comma 7, lettera b), della L.R. 3/2002, è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 15.01.003 – 323700, denominato "Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui" con lo stanziamento per competenza di Euro 150.000.000,00.

2.         Ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 34, comma 7, lettera c) della L.R. 3/2002, è autorizzata, altresì, l’iscrizione nello stato di previsione della spesa, del capitolo 15.01.003 – 323600, denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" con lo stanziamento per competenza di Euro 880.755.255,00.

3.         Gli stanziamenti dei capitoli di cui ai commi 1 e 2 costituiscono le riassegnazioni delle risorse vincolate eliminate dal conto del bilancio e pari complessivamente ad Euro 1.030.755.255,00. Tali stanziamenti sono coperti dal saldo finanziario presunto, relativo alle risorse vincolate da riassegnare, di cui all’articolo 11 della presente legge.

4.         Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare dai fondi di cui ai commi 1 e 2, con propria determinazione, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma 3 per la contestuale iscrizione degli stanziamenti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 15

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1.         Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del capitolo 15.01.002 – 321940, denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie", ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 18, comma 3, della L.R. 3/2002, con uno stanziamento pari ad Euro 4.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2015, Euro 6.429.000,00 per l’esercizio finanziario 2016 ed Euro 4.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2017.

2.         Al bilancio di previsione è allegato l’elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di base, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della L.R. 3/2002.

3.         Ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 18 della L.R. 3/2002, il Presidente della Giunta regionale dispone, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nell’elenco allegato al bilancio di cui al comma 2.

Art. 16

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1.         Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del capitolo 15.01.002 - 321930, denominato "Fondo di riserva per le spese impreviste", ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 19 della L.R. 3/2002, con uno stanziamento pari ad Euro 5.000,00.

2.         I prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla adozione, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, e dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. 118/2011, nonché dell’articolo 19 della L.R. 3/2002.

Art. 17

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1.         Ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 20 della L.R. 3/2002, è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 15.01.002 – 321910, denominato "Fondo di riserva per fare fronte a maggiori pagamenti", con uno stanziamento di cassa di Euro 150.000.000,00.

2.         I prelevamenti dai predetti fondi sono disposti, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, e dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. 118/2011, nonché dell’articolo 20 della L.R. 3/2002, con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 18

(Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1.         Ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa:

-          del capitolo 15.01.002 – 321000, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - art. 46 D.Lgs. 118/2011", con uno stanziamento di competenza pari a Euro 3.422.449,97 per l’esercizio finanziario 2015, a Euro 3.700.813,36 per l’esercizio finanziario 2016 e a Euro 3.587.601,69 per l’esercizio finanziario 2017;

-          del capitolo 15.02.003 - 322000, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale - art. 46 D.Lgs. 118/2011", con uno stanziamento di competenza pari a Euro 372.263,61 per l’esercizio finanziario 2015, a Euro 372.263,61 per l’esercizio finanziario 2016 e a Euro 372.263,61 per l’esercizio finanziario 2017.

Art. 19

(Variazioni al bilancio)

1.         La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della L.R. 3/2002, ad introdurre variazioni al bilancio per l’incremento di unità previsionali di base presenti o per l’istituzione di nuove unità previsionali di base per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni.

Art. 20

(Variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base)

1.         La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, della L.R. 3/2002 e dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. 118/2011, ad apportare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito, e per quelle direttamente regolate con legge.

2.         Le variazioni di bilancio di cui al comma 1 sono disposte su proposta del competente Direttore regionale o Capo Dipartimento e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni o Dipartimenti, la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori o Capi Dipartimento interessati.

3.         I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell’approvazione e, nell’ipotesi prevista al comma 7 dell’articolo 25 della L.R. 3/2002, successivamente comunicati al Consiglio regionale dal Servizio Affari della Giunta.

Art. 21

(Codifica dei capitoli)

1.         La Giunta regionale può procedere, nel corso dell’esercizio finanziario, alla ricodifica dei capitoli di bilancio, ferma restando l’appartenenza degli stessi alle relative unità previsionali di base.

Art. 22

(Garanzie prestate dalla Regione)

1.         Nello stato di previsione della spesa, è iscritto il capitolo 16.03.003 – 312600, denominato "Oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie" ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 3/2002.

2.         Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse fatte salve le garanzie fidejussorie concesse con specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.

Art. 23

(Variazioni relative alle contabilità speciali)

1.         La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.

Art. 24

(Restituzioni di importi a destinazione vincolata)

1.         Ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 3/2002, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa riguardanti la restituzione di somme a destinazione vincolata.

Art. 25

(Eliminazione dei capitoli)

1.         La Giunta regionale è autorizzata ad individuare i capitoli di entrata e di spesa che non sono più utili ai fini della gestione ed a procedere alla relativa eliminazione dal bilancio.

2.         Gli atti di eliminazione sono comunicati alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

Art. 26

(Pubblicità degli atti)

1.         Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI  GENERALI  DI  NATURA FINANZIARIA  E  GIUSCONTABILE

Art. 27

(Annullamento dei diritti di credito)

 

1.         La Giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l’annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell’entrata stessa.

2.         Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in Euro 10,00.

Art. 28

(Limite per gli impegni)

1.         Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell’ordinamento vigente, limiti insuperabili nell’assunzione degli impegni da parte dei Direttori regionali o dei Capi Dipartimento ovvero dei Dirigenti di Servizio, nonché limiti insuperabili in ordine alle obbligazioni comunque poste in essere attraverso propri provvedimenti o proposte di provvedimento.

2.         L’operatività di tutte le leggi regionali di autorizzazione di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.

3.         Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse sono proporzionalmente ridotti in rapporto all’entità degli stanziamenti iscritti per competenza.

Art. 29

(Erogazione delle spese)

1.         L’erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa segue, di norma, l’andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e dell’articolo 66 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2001) ove ne sia consentita l’applicabilità da parte della legge statale.

Art. 30

(Disposizioni per i pagamenti)

1.         L’invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

2.         Sono comunque inviati alla Tesoreria regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.

3.         Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono concesse nel corso dell’esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’articolo 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.

Art. 31

(Allegati al bilancio)

1.         Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017 è allegata la Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

2.         In attuazione delle disposizioni dell’articolo 20 del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 è allegato l’elaborato concernente la perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale. La Giunta regionale procede con provvedimento amministrativo alle modifiche e alle integrazioni dei capitoli di entrata e di spesa oggetto di perimetrazione di cui al presente comma.

3.         In attuazione dell’articolo 11, comma 12, del D.Lgs. 118/2011, al bilancio pluriennale 2015-2017 è allegato, per fini conoscitivi, il bilancio pluriennale 2015-2017 con lo schema di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 118/2011.

4.         Ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 3/2002, al bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017 sono allegati il Quadro generale riassuntivo e il Prospetto che mette a raffronto le entrate dell’Unione Europea e dello Stato con le correlate spese, nonché il Prospetto che mette a raffronto le entrate regionali vincolate, per legge, alle specifiche destinazioni di spesa.

5.         Ai sensi dell’articolo 10, comma 13, della L.R. 3/2002, al bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017 sono allegati l’elenco degli Enti, delle Agenzie e delle Aziende regionali e l’elenco delle Società partecipate.

Art. 32

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 20 Gennaio 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2015, n. 3 "Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017" (in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

Art. 10

(Mutui, obbligazioni e anticipazioni)

Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonchè per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa. Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonchè i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

LEGGE 23 DICEMBRE 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Art. 66

(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica)

1.         Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

2.         Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3.         All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono inserite le seguenti: «o della società Poste Italiane S.p.A.».

4.         Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati del 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo previsto per l'anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.

5.         A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

6.         Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.

7.         Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

8.         Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto 24 marzo 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata alle contabilità speciali di cui al comma 6; l'addizionale regionale all'IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.

9.         Sino all'apertura delle contabilità speciali di cui al comma 6, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni delle somme a tale titolo riscosse.

10.       Le quote dell'accisa sulle benzine continuano ad essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

11.       A decorrere dal 1° marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

12.       Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.

13.       Per garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

14.       Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

LEGGE 22 DICEMBRE 2008, N. 203

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).

Art. 3

(Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica)

(Omissis)

8.         Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

(Omissis)

 

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUNGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 11

(Schemi di bilancio)

(Omissis)

12.       Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

(Omissis)

Art. 20

(Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali)

1.         Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A.        Entrate:

a)         finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;

b)         finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;

c)         finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

d)         finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B.        Spesa:

a)         spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;

b)         spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c)         spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;

d)         spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988.

2.         Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a)         accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;

b)         accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.

2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione di residui attivi.

3.         Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.

Art. 42

(Il risultato di amministrazione)

1.         Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2.         In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3.         I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4.         I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5.         Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a)         nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b)         derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c)         derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d)         derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6.         La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a)         per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b)         per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c)         per il finanziamento di spese di investimento;

d)         per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e)         per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7.         Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8.         Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sè stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9.         Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10.       Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11.       Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12.       L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonchè i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

13.       La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14.       L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15.       A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

Art. 46

(Fondo crediti di dubbia esigiblità)

1.         Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.

2.         Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3.         È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Art. 48

(Fondi di riserva)

1.         Nel bilancio regionale sono iscritti:

a)         nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonchè quelle così identificative per espressa disposizione normativa;

b)         nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;

c)         il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2.         L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3.         Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonchè dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

Art. 51

(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)

(Omissis)

10.       Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

Art. 60

(Gestione dei residui)

(Omissis)

3.         A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.

 

(Omissis)

Art. 67

(Autonomia contabile del consiglio regionale)

1.         Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.

2.         Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.

3.         La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Art. 3-bis

(Procedura di approvazione)

1.         Il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo del Consiglio regionale sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza secondo gli schemi di bilancio e di rendiconto elaborati in attuazione e nel rispetto delle disposizioni e dei principi contabili sanciti dal D.Lgs. 118/2011 e sottoposti al Consiglio regionale per l'approvazione.

2.         Il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo del Consiglio regionale costituiscono allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendicontodella Regione per la rispettiva annualità e sono approvati unitamente a questi dal Consiglio regionale.

3.         La spesa annuale complessiva relativa al funzionamento del Consiglio regionale costituisce una spesa corrente nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e presenta carattere di obbligatorietà. A tal fine, al bilancio del Consiglio Regionale è allegato l'elenco analitico dei capitoli contenenti spese aventi natura obbligatoria con l'indicazione del relativo stanziamento annuale.

4.         Per consentire il normale funzionamento del Consiglio regionale, la competente struttura della Giunta regionale provvede all'impegno contabile dello stanziamento destinato al finanziamento del fabbisogno del Consiglio regionale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge che approva il bilancio della Regione.

5.         Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell'equilibrio generale del bilancio stesso.

6.         Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto del Consiglio regionale sono redatti ed approvati secondo le modalità ed i criteri disciplinati dal regolamento interno di contabilità.

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3

Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

Art. 10

(Bilancio annuale di previsione)

1.         La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2.         Il progetto di bilancio annuale di previsione è formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico - finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa, ed è redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei princìpi dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, delle veridicità, della pubblicità e della chiarezza.

3.         Ai fini dell'equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico - finanziario risultante dal documento di programmazione economico - finanziaria e del bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 76/2000.

3-bis. Ai fini di cui al comma 3, tutte le proposte di provvedimenti legislativi o di modifica dei medesimi, che apportano variazioni di natura finanziaria incidenti sugli equilibri di bilancio, devono obbligatoriamente essere sottoposti a parere vincolante della Struttura della Giunta preposta alla formazione e gestione del bilancio regionale, nelle more della costituzione di un’analoga Struttura presso il Consiglio regionale, alla quale, a seguito di costituzione formale entro e non oltre il 30 maggio 2008, è demandata la funzione di controllo di cui al presente comma.

4.         Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si suddividono le competenze della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate unicamente in capitoli.

5.         Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)         l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)         l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c)         l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

6.         Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell'art. 31.

7.         L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).

8.         In apposito allegato al bilancio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligato o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

9.         Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

10.       Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

11.       Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio, la Giunta provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

12.       Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.

13.       Sono allegati al bilancio di previsione:

a)         le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

b)         l'elenco degli Enti, delle Agenzie e delle Aziende Regionali;

c)         l'elenco delle Società partecipate;

d)         i bilanci degli Enti, Agenzie e Aziende Regionali di cui al successivo art. 47.

Art. 17

(Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

1.         Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

2.         Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'art. 52, commi 4 e 5.

Art. 18

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1.         Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, le somme occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e che si prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino il termine dell'esercizio.

2.         Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché le spese stanziate per garanzie prestate dalla Regione ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.

3.         Al bilancio di previsione è allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di spesa.

Art. 19

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1.         Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per spese che non abbiano natura obbligatoria, che non fossero comunque prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio o dell'assestamento, che abbiano carattere di assoluta necessità ed improrogabilità nell'ambito delle funzioni regionali e che non impegnino, in alcun modo, i bilanci futuri.

2.         Le somme di cui il comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali e relativi capitoli.

3.         La deliberazione della Giunta deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio entro 30 giorni dalla adozione.

Art. 20

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1.         Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa é determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.

2.         I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unità previsionali di base e dei relativi capitoli della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta.

Art. 24

(Garanzie prestate dalla Regione)

1.         La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti e di altri soggetti in relazione alla stipulazione di mutui per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, indica la copertura finanziaria del rischio ai sensi del successivo art. 27.

2.         In allegato al bilancio di previsione sono elencate, con indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione alla data di approvazione del bilancio medesimo.

Art. 25

(Variazioni al bilancio)

1.         La legge di approvazione del bilancio regionale autorizzi le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2.         Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta regionale sono istituite nuove unità previsionali di base per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni. I provvedimenti sono inviati entro il termine perentorio di 20 giorni alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

3.         La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

3-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per l’adeguamento degli stanziamenti delle unità previsionali di base dell’entrata e della spesa finalizzate alla restituzione e/o al riutilizzo di somme vincolate a scopi specifici. Il provvedimento è inviato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

4.         La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilitá nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4-bis. Al fine di conseguire il rispetto delle disposizioni riguardanti il Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo l’istituzione e le variazioni delle unità previsionali di base dell’entrata e della spesa per adeguare il sistema di contabilità regionale alla codifica approvata con D.M. dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005, nei limiti del rispetto del principio di equilibrio economico del bilancio. Le deliberazioni dovranno essere trasmesse alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro venti giorni dall’adozione.

4-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento delle passività regionali.

4-quater. Ai fini di una efficace istituzione e utilizzo della codifica SIOPE finalizzata ad assegnare a ciascun titolo di entrata e di spesa un solo codice tra quelli previsti e allo scopo di non compromettere la corretta gestione del sistema contabile regionale, a ciascun capitolo di entrata e di spesa possono essere attribuiti più codici di bilancio relativi alla codifica SIOPE, fermo restando il rispetto della classificazione degli interventi in spese di natura corrente e spese in conto capitale e del titolo di appartenenza del capitolo.

5.         Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20 e 21.

6.         Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce, salvo quelle di cui agli articoli 18 e 20.

7.         La Giunta può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'art. 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro 20 giorni.

Art. 34

(Residui passivi)

1.         Costituiscono residui passivi:

a)         le somme impegnate, a norma dell'art. 33 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

b)         le somme assegnare dallo Stato e dall'Unione Europea con vincolo di destinazione anche se non impegnate;

2.         Le somme di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.

3.         Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento non impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio quali residui; le stesse, unicamente a quelle di cui alla lett. b) del comma 1, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

4.         I residui passivi relativi a spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo in cui l'impegno si è perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi.

5.         I residui passivi relativi a spese in conto capitale e ad assegnazioni statali e comunitarie con vincolo di destinazione, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi.

6.         Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, le somme conservate nel conto residui e non pagate, costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

7.         Nel bilancio annuale sono iscritti appositi fondi necessari per:

a)         la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai creditori;

b)         la riassegnazione dei residui passivi perenti, derivanti da assegnazioni statali e comunitarie con vincolo di destinazione;

c)         la riassegnazione di economie relative ad assegnazioni statali e comunitarie con vincolo di destinazione.

 

Seguono allegati

Bilancio Giunta Regionale

Bilancio Consiglio Regionale