ATTO DI PROMULGAZIONE N. 2
VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale del Consiglio Regionale n. 16/1 del 23.12.2014
PROMULGA
LEGGE
REGIONALE 20 GENNAIO 2015, N. 2
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 – 2017 della Regione
Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015)
e ne
dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
CAPO I
Disposizioni finanziarie
Art. 1
(Rifinanziamento di leggi regionali)
1. Ai sensi della lettera b) del punto 7
dell’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", è
autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegata
Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali per un importo pari a quello
riportato nell’"Allegato 1".
Art. 2
(Modifica degli stanziamenti continuativi e
limiti d’impegno)
1. A decorrere dall’esercizio finanziario
2015 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti
d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti
continuativi e dei limiti d’impegno di cui all’"Allegato 2".
Art. 3
(Disposizioni per la realizzazione della
Programmazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020)
1. La quota di compartecipazione a carico
della Regione relativa al POR FESR Abruzzo 2014-2020 è iscritta nel capitolo di
spesa 02.02.010 - 12484, denominato "Cofinanziamento regionale per gli
interventi comunitari e nazionali", del bilancio pluriennale regionale.
2. Lo stanziamento del capitolo di spesa
di cui al comma 1 è definito con legge regionale tenuto conto di quanto
indicato nel piano finanziario del Programma POR FESR Abruzzo 2014-2020. Lo
stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione
pluriennale 2015-2017, è pari ad Euro 2.335.448,73 per l’anno 2015, Euro
2.382.205,71 per l’anno 2016 ed Euro 2.429.892,14 per l’anno 2017.
3. La quota del cofinanziamento regionale
di cui ai commi 1 e 2 potrà essere ripartita tra capitoli di spesa appositamente
istituititi per la contabilizzazione per settori di intervento delle risorse
del POR FESR Abruzzo 2014-2020.
Art. 4
(Disposizioni per la realizzazione della
Programmazione del PO FSE Abruzzo 2014-2020)
1. La quota di compartecipazione a carico
della Regione relativa al PO FSE Abruzzo 2014-2020 è iscritta nel capitolo di
spesa di nuova istituzione 11.02.004 - 52102, da denominare "Finanziamento
regionale per l’attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020",
del bilancio pluriennale regionale.
2. Lo stanziamento del capitolo di spesa
di cui al comma 1 è definito con legge regionale tenuto conto di quanto
indicato nel piano finanziario del Programma PO FSE Abruzzo 2014-2020. Lo
stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di
previsione pluriennale 2015-2017 è pari ad Euro 1.677.888,60 per l’anno 2015,
Euro 2.034.946,80 per l’anno 2016 ed Euro 3.139.377,00 per l’anno 2017.
3. Per la contabilizzazione delle risorse
provenienti dall’Unione Europea e dal Fondo di rotazione statale relative al
Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020 sono istituiti i seguenti capitoli di
bilancio:
a) capitolo di
entrata 04.04.001 - 44100, da denominare "Assegnazione comunitaria (FSE)
per l’attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020";
b) capitolo di
entrata 04.03.002 - 44101, da denominare "Assegnazione statale (FDR) per
l’attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020";
c) capitolo di
spesa 11.02.004 - 52100, da denominare "Finanziamento comunitario (FSE)
per l’attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020";
d) capitolo di
spesa 11.02.004 - 52101, da denominare "Finanziamento statale (FDR) per
l’attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020".
4. Gli stanziamenti di bilancio relativi
ai capitoli di cui al comma 3 sono iscritti, anche mediante variazione con
provvedimento amministrativo della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 25
della L.R. 3/2002, sulla base dei dati riportati nel piano finanziario del
Programma Operativo.
Art. 5
(Disposizioni per la realizzazione del
Programma di Sviluppo rurale 2014-2020)
1. La quota di compartecipazione a carico
della Regione relativa al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è iscritta nel
capitolo di spesa di nuova istituzione 07.02.016 - 102418, da denominare
"Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Cofinanziamento regionale",
del bilancio pluriennale regionale.
2. L’iscrizione dello stanziamento è
disposta con legge regionale tenuto conto di quanto indicato nel piano
finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Lo stanziamento di
spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione pluriennale
2015-2017 è pari ad Euro 9.581.975,00 per l’anno 2015, Euro 9.602.450,00 per
l’anno 2016 ed Euro 9.623.250,00 per l’anno 2017.
Art. 6
(Disposizioni per la realizzazione della
Programmazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e Pesca 2014-2020)
1. La quota di compartecipazione a carico
della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e Pesca
2014-2020 è iscritta nel capitolo di spesa di nuova istituzione 08.02.021 -
142352, da denominare "Programma Operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020.
Cofinanziamento regionale", del bilancio pluriennale regionale.
2. Lo stanziamento del capitolo di spesa
di cui al comma 1 è definito con legge regionale tenuto conto di quanto
indicato nel piano finanziario del Programma PO F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Lo
stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di
previsione pluriennale 2015-2017 è pari ad Euro 331.633,00 per l’anno 2015,
Euro 331.633,00 per l’anno 2016 ed Euro 331.633,00 per l’anno 2017.
3. Per la contabilizzazione delle risorse
provenienti dall’Unione Europea e dallo Stato relative alla programmazione del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e Pesca 2014-2020 sono istituiti i seguenti
capitoli di bilancio:
a) capitolo di
entrata 04.04.001 - 44350, da denominare "Programma Operativo F.E.A.M.P.
Italia 2014-2020. Quota comunitaria";
b) capitolo di
entrata 04.03.002 - 44351, da denominare "Programma Operativo F.E.A.M.P.
Italia 2014-2020. Quota Stato";
c) capitolo di
spesa 08.02.021 - 142350, da denominare "Programma Operativo F.E.A.M.P.
Italia 2014-2020. Quota comunitaria";
d) capitolo di
spesa 08.02.021 - 142351, da denominare "Programma Operativo F.E.A.M.P.
Italia 2014-2020. Quota Stato".
4. Gli stanziamenti di bilancio relativi
ai capitoli di cui al comma 3 sono iscritti, anche mediante variazione con
provvedimento amministrativo della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 25
della L.R. 3/2002, sulla base dei dati riportati nel piano finanziario del
Programma Operativo.
Art. 7
(Disposizioni per la contabilizzazione dei
flussi finanziari relativi alle operazioni di indebitamento)
1. Per la contabilizzazione dei flussi
finanziari inerenti i contratti di derivati posti in essere dalla Regione
Abruzzo, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
2015-2017 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) capitolo di
spesa 16.03.002 - 313110, da denominare "Spese derivanti dalla
sottoscrizione di derivati di ammortamento";
b) capitolo di
spesa 16.01.002 - 311710 denominato "Spese derivanti da contratti di
derivato finanziario".
2. La contabilizzazione dei flussi
finanziari in entrata derivanti dai contratti di derivato posti in essere dalla
Regione Abruzzo è effettuata mediante il capitolo di entrata 03.05.001 - 35000,
denominato "Entrate derivanti da contratti di swap relativi alle
operazioni di emissione di prestiti obbligazionari".
3. Lo stanziamento dei capitoli di cui ai
commi 1 e 2 viene determinato annualmente con la legge di bilancio.
Art. 8
(Disposizioni in materia di entrate
regionali)
1. Per gli esercizi finanziari 2015, 2016
e 2017, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del
demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)
sono destinate al finanziamento dei programmi di metanizzazione del territorio
regionale discendenti dalla L.R. 3 aprile 1995, n. 25 (Norme per la concessione
dei contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o
similari), dalla L.R. 23 dicembre 1999, n. 141 (Contributi regionali per la
realizzazione delle cabine di decompressione e delle condotte di collegamento
alle reti urbane di distribuzione del gas metano) e dalla L.R. 27 dicembre
2001, n. 84 (Norme per la concessione di contributi regionali per il
completamento della metanizzazione in Abruzzo) per l'importo di Euro
4.500.000,00.
2. Le entrate ulteriori rispetto a quelle
di cui al comma 1 sono ripartite secondo le disposizioni previste all'art. 93,
comma 8 ter, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione
Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), nonché secondo le disposizioni
previste dall’articolo 1 della L.R. 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in
materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione
in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in
materia di proventi relativi alle utenze delle acque pubbliche) e le
disposizioni di cui all’art. 1 della L.R. 22 ottobre 2013, n. 37 (Interventi
finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38
della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1).
3. Per il triennio la previsione di
competenza del capitolo di entrata 03.02.001 - 32107, denominato "Canoni e
proventi per l'utilizzo del demanio idrico - art. 86 del D.Lgs. 112/98", è
fissata in Euro 12.500.000,00.
Art. 9
(Disposizioni per la contabilizzazione
delle operazioni di cui all’art. 45 del D.L. 66/2014)
1.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per
le finalità di riduzione dell’indebitamento regionale, le differenze legate
alla modifica degli stanziamenti di bilancio sono destinate al piano di rientro
di cui all’articolo 42 del D.Lgs. 118/2011.
Art. 10
(Spese per il laboratorio di analisi
regionale)
1. Al fine di consentire il regolare
svolgimento delle attività del laboratorio di analisi regionale di Avezzano,
quota parte delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 02.01.007 - 11447
dello stanziamento di competenza 2015 del bilancio di previsione pluriennale
2015-2017, per l'importo pari a Euro 40.000,00, sono destinate al sostenimento
delle spese di funzionamento del laboratorio per l'esercizio corrente.
2.
Art. 11
(Interventi in materia di turismo e
cultura)
1. Le risorse finanziarie residue dei PAIN
- Quota Mezzogiorno ai sensi della deliberazione CIPE dell’11 luglio 2012, n.
78 di cui alle DGR n. 230 del 31 marzo 2014 e DGR n. 465 dell’8 luglio 2014 con
riferimento all’intervento denominato "Progetto di rifunzionalizzazione
del Castello Della Monica di proprietà comunale" per un costo di Euro
2.114.494,00, sono finalizzate dalla Giunta regionale alla realizzazione del
predetto intervento.
CAPO II
Patto di stabilità
Art. 12
(Patto di stabilità interno)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi
annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno
2015,
Art. 13
(Obiettivi di finanza pubblica degli enti
locali)
1. Gli enti locali che hanno acquisito il
personale delle ex Comunità Montane, anche in attuazione del procedimento di
liquidazione di cui alla L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, beneficiano prioritariamente
di quanto previsto dal presente articolo.
2.
3. In applicazione del comma 2,
4. Con deliberazione di Giunta regionale
sono stabilite le modalità applicative in attuazione dei commi 2 e 3.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 14
(Norma Finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione
degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con
la legge di bilancio pluriennale di previsione 2015-2017.
Art. 15
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra
in vigore il 1° gennaio 2015.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 20 Gennaio 2015
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
Seguono allegati
****************
TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2015, n. 2
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 -
2017 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015)" (in questo
stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati
"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un
accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
_______________
DECRETO
LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112
Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 86
(Gestione del demanio idrico)
1. Alla gestione dei beni del demanio
idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi dei canoni ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione.
3. [COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE
2000, N. 388]
DECRETO
LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118
Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Art. 42
(Il risultato di amministrazione)
1. Il risultato di amministrazione,
distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti
e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione
dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui
attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse
accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi
successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa
del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non
presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed
accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare,
secondo le modalità previste al comma 12.
2. In occasione dell'approvazione del
bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di
amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di
amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità,
l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività
potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti
sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica
destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di
bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della
destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale
che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile
esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva
riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati
al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito
e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli
investimenti.
5. Costituiscono quota vincolata del
risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie
di bilancio:
a) nei casi in
cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo
di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da
mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti
determinati;
c) derivanti da
trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
d) derivanti da
entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione
ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un
vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente
solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso
dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.
L'indicazione
del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che
hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile
esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva
riscossione delle stesse.
6. La quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può
essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento
di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di
priorità:
a) per la
copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i
provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari;
c) per il
finanziamento di spese di investimento;
d) per il
finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei
prestiti.
7. Resta salva la facoltà di impiegare
l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in
occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione
dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione
accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di
previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
8. Le quote del risultato di
amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti
risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati
possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate,
attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sè stante dell'entrata,
del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di
variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del
risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione
documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio,
esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a
termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.
9. Se il bilancio di previsione impiega
quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8,
entro il 31 gennaio,
10. Le quote del risultato presunto derivante
dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso
dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione
del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono
destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui
al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui
all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le
entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle
spese vincolate.
11. Le variazioni di bilancio che, in attesa
dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del
risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto
aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di
cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie
di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se
previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile
finanziario.
12. L'eventuale disavanzo di amministrazione
accertato ai sensi del comma
13. La deliberazione di cui al comma 12
contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore
potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto,
costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il
Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016,
è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.
14. L'eventuale disavanzo di amministrazione
presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione
dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma
15. A seguito dell'eventuale accertamento di
un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste
dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla
tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more
dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la
gestione provvisoria del bilancio.
DECRETO-LEGGE
24 APRILE 2014, N. 66
Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
Art. 45
(Ristrutturazione del debito delle Regioni)
1. Il Ministero dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le
caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed
aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base
all'articolo 2, commi da
2. Per il riacquisto da parte delle
regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche
indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può
effettuare emissioni di titoli di Stato Per le finalità del presente comma è
autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti
alle regioni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati
al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso
dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e
ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 non
costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64.
5. Possono essere oggetto di
ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31dicembre
2013, presentino le seguenti caratteristiche:
a) vita residua
pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare
superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) vita residua
pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali
in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta
rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole
emissioni.
6. Sono esclusi dalle operazioni di
ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi
degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013.
7. Le regioni possono richiedere la
ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 20
giugno 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente e del
responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che
presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5.
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli
obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b),
avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli
stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero
dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che
ricevono apposito mandato delle singole regioni.
9. Le modalità del riacquisto e le
commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma
8, per la definizione dei cui termini ogni regione si avvale obbligatoriamente
della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, si provvede
all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla
ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei
mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito
residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di
interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni
Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo
mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla
piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di
prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli
enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei
derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle
finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o
i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in
strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale chiusura anticipata
degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura
anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte della regione per il
riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato
presenti un valore di mercato negativo per la regione, esso deve essere
ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore
di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore
al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la
somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale
residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al
capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui
avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del
titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un
aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal
Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
15. La valutazione dei derivati è di
competenza delle regioni che, per quanto attiene allo scopo della presente
norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II.
16. Le regioni assumono in autonomia le
decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle
eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto
anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di
ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per
l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il
riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività
di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle
pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
LEGGE
REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3
Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo.
Art. 25
(Variazioni al bilancio)
1. La legge di approvazione del bilancio
regionale autorizzi le variazioni che possono essere apportate al bilancio
mediante provvedimenti amministrativi.
2. Mediante provvedimenti amministrativi
della Giunta regionale sono istituite nuove unità previsionali di base per
l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici
nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legge o da specifiche convenzioni. I provvedimenti sono inviati
entro il termine perentorio di 20 giorni alla Commissione Bilancio del
Consiglio regionale.
3.
3-bis.
4. La legge di bilancio o le rispettive
variazioni possono autorizzare
4-bis.
Al fine di conseguire il rispetto delle disposizioni riguardanti il Sistema
informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi
della Legge 27 dicembre 2002, n. 289,
4-ter.
4-quater.
Ai fini di una efficace istituzione e utilizzo della codifica SIOPE finalizzata
ad assegnare a ciascun titolo di entrata e di spesa un solo codice tra quelli
previsti e allo scopo di non compromettere la corretta gestione del sistema
contabile regionale, a ciascun capitolo di entrata e di spesa possono essere
attribuiti più codici di bilancio relativi alla codifica SIOPE, fermo restando
il rispetto della classificazione degli interventi in spese di natura corrente
e spese in conto capitale e del titolo di appartenenza del capitolo.
5. Ogni altra variazione al bilancio è
disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli
articoli 18, 19, 20 e 21.
6. Le variazioni al bilancio devono essere
approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce, salvo
quelle di cui agli articoli 18 e 20.
7.
LEGGE
REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005
della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).
Art. 93
1. Nelle more dell'emanazione del
regolamento di cui al successivo comma 5, il corrispettivo per gli usi delle
acque pubbliche è quello indicato all'art. 18 della legge n. 36/1994 e
successivi aggiornamenti di cui al D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e al D.M. 24
novembre 2000 del Ministero delle Finanze e le somme relative alle spese di
istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella
"A". A far data dal 1° gennaio 2003 gli aggiornamenti dei canoni si
applicano anche ai minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative
statali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i
canoni, i sovracanoni e l'addizionale regionale se applicata, relativi
all'utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono
versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28
febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le
concessioni già assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo
per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2004 e per gli anni successivi, in
deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per
anno solare.
3. Per le concessioni in scadenza, per le
quali non sia stata presentata domanda di rinnovo o rilasciate nel corso
dell'anno, il canone è dovuto per dodicesimo per ciascun mese di validità
dell'atto di concessione.
4. I canoni per le utenze ad uso irriguo
da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, sono comunque dovuti
dal 1° gennaio 2003, anche in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti
gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1° gennaio 2001
fatti salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato.
4-bis.
Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda
anche l'uso antincendio, non si applica il canone relativo all'uso antincendio
qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale
dell'utilizzazione plurima e non già che il concessionario risulti dal
congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo
aver ottenuto il decreto di concessione.
4-ter.
Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda
sia l'uso igienico che l'uso civile, qualora il quantitativo d'acqua concesso
per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia
inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone
più elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al
comma 4-bis.
5. A decorrere dal 1° gennaio
a) consumo
umano: per ogni modulo di acqua assentito € 2.025,00;
b) irriguo
agricolo:
b1) quando il prelievo è effettuato a bocca tassata, per
ogni modulo di acqua assentito € 80,00;
b2) quando il prelievo non è suscettibile di essere fatto a
bocca tassata, per ogni ettaro di terreno € 0,80;
c) Idroelettrico
e forza motrice: per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta €
13,50;
d) Industriale:
per ogni modulo di acqua assentito € 14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a
tre milioni di metri cubi annui. Il canone unitario è ridotto del 50 per cento
se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se
attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a
valle del processo produttivo;
e) Pescicoltura:
per ogni modulo di acqua assentito € 360,00;
f) Antincendio:
per ogni modulo di acqua assentito € 300,00;
g) Civile: per
ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e
di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o
industriali € 325,00;
h) Igienico:
per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico-sanitario, lavaggio strade
e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere € 950,00;
i) Autolavaggio:
per ogni modulo di acqua assentito € 5.000,00;
i-bis)
zootecnico: è equiparato al canone industriale, ridotto del 60 per cento, di
cui all'articolo 12, comma 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 qualora
il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se
l'allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo,
ovvero se è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono
prodotti di foraggio ma tali prodotti non superano il 30 per cento di quello
occorrente.
I
canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori ai
seguenti importi minimi:
a) Consumo
umano: € 300,00;
b) Irriguo
agricolo: € 20,00;
c) Idroelettrico
e forza motrice: € 250,00;
d) Industriale:
€ 2.100,00, ridotto ad € 1.500,00 qualora viene applicata la riduzione prevista
dalla lettera d) del primo capoverso;
e) Pescicoltura:
€ 250,00;
f) Antincendio:
€ 100,00;
g) Civile: €
150,00;
h) Igienico: €
150,00;
i) Autolavaggio:
€ 350,00.
Al
fine dell'assimilazione delle tipologie d'uso sopra riportate con quelle
vigenti al 31 dicembre 2004, si rinvia all'allegata tabella "A". Gli
importi dei canoni, così stabiliti, sono aggiornati con cadenza triennale con
delibera della Giunta regionale che terrà conto sia del tasso d'inflazione
programmato che dei criteri di cui al comma 6 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003
e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avrà
decorrenza dal 1° gennaio 2008. Qualora non si provveda all'aggiornamento,
nelle more dell'adozione dell'atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che
decorrono dal 1° gennaio successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione, si applicano i canoni unitari del triennio precedente
maggiorati del tasso di inflazione programmata previsto nel documento di
programmazione economico-finanziario per l'anno di riferimento.
5-bis.
(Spese di istruttoria). A decorrere dal 1° gennaio 2005, le spese occorrenti
per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi
relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica, ivi
comprese quelle relative alle domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla
ricerca di acque sotterranee nonché per l'utilizzazione delle concessioni di
pertinenze idrauliche e per le autorizzazioni rilasciate intorno alle opere
idrauliche di cui al T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono stabilite, per ogni uso, negli importi
indicati nell'allegata tabella "B". Per determinati usi dell'acqua,
individuati dall'Autorità concedente regionale e dai competenti organi
provinciali, ognuno per la propria competenza, possono, con atto motivato da
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, aumentare detti importi. È
facoltà delle Province, in deroga a quanto stabilito nel presente comma,
applicare le disposizioni di cui alla legge n. 765/1973 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il pagamento delle spese di istruttoria è
effettuato all'atto della presentazione della domanda, ovvero, in caso di
inosservanza, entro 45 giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione
concedente pena l'irrecivibilità della stessa. Con cadenza triennale gli
importi di cui alla tabella "B" sono adeguati al tasso di inflazione
programmato con le medesime procedure previste per l'aggiornamento dei canoni
indicati al comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni.
5-ter.
(Depositi cauzionali). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del
disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della
Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U.
approvato con R.D. n. 1775/1933, nella misura di una annualità del canone
previsto, e comunque di importo non inferiore a quelli indicati, per ciascun
uso, nell'allegata tabella "C". Il deposito può essere costituito in
uno dei modi previsti dalla legge n. 348/1982 e viene restituito alla scadenza
della concessione.
5-quater.
(Contributo idrografico). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma
del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della
Regione, il versamento del contributo idraulico di cui al comma 3, dell'art. 7,
del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni ed
integrazioni, nella misura di un decimo dell'annualità del canone previsto, e
comunque di importo non inferiore a quello indicato, per ogni uso,
nell'allegata tabella "D". Il contributo idrografico è, in ogni caso,
dovuto per le utenze di cui all'art. 17 del suddetto T.U. approvato con R.D. n.
1775/1933.
5-quinquies.
(Addizionale regionale). A far data dall’entrata in vigore della presente legge
l'importo dell'addizionale, di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994, è
determinato in misura pari al 10% dell'ammontare del canone demaniale.
L'addizionale di cui al presente comma è corrisposta dal concessionario
contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull'apposito
conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. Le somme sono introitate
sul capitolo di entrata 32107.
5-sexies.
(Vigilanza e sanzioni amministrative). Le attività connesse con l'accertamento e
la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la
determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative
pecuniarie sono disciplinate dall'art. 1 della L.R. n. 12/1983, così come
modificato con la presente legge. Le violazioni alle disposizioni in materia di
acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933,
nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal
disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e
dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite, fatto salvo
quanto disposto dall'art. 17 del T.U. n. 1775/1933, così come riformulato
dall'art. 23 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni,
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €
a) gli indirizzi
per la determinazione della sanzione amministrativa, prevista dall'art. 219 del
T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, da applicare ai sensi dell'art. 18 della
legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli
indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa da applicare ai
sensi dell'art. 17 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
c) le tipologie
delle violazioni e gli indirizzi per l'applicazione della sanzione per i casi
di particolare tenuità previsti dal citato art. 17.
I
rapporti relativi alle violazioni di cui al presente comma sono trasmessi, per
gli adempimenti previsti dall'art. 18 e seguenti della legge n. 689/1981, al
Servizio indicato all'art. 1 della L.R. n. 12/1983 e successive modificazioni.
Nelle more dell'emanazione degli indirizzi di cui alle lettere a), b) e c), il
Servizio su indicato provvede secondo le vigenti modalità.
6. Per la determinazione dei canoni
a) della
disponibilità della risorsa idrica;
b) della
qualità e della quantità in rapporto alle finalità di utilizzo;
c) delle
diverse tipologie d'uso;
d) delle
caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetti a
prelievo;
e) di
rapportare l'entità del canone al livello di sfruttamento del corpo idrico;
f) della
riduzione del canone delle utenze ad uso industriale di cui alla lettera d) del
comma 5.
7. Il regolamento prevede anche, sia per
le piccole che per le grandi derivazioni, la polizza assicurativa, di valore
pari al costo di demolizione delle opere di derivazioni e quelle realizzate sul
demanio idrico, con valore minimo di € 5.000,00 e di durata non inferiore a
quella della concessione di derivazione acqua, per la copertura delle spese di
ripristino dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il
concessionario non provveda direttamente. La polizza dovrà contenere la
previsione del pagamento alla Regione della somma assicurata su semplice
richiesta.
8. I proventi di cui al comma 2 del
presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata 32107 (UPB 03 01 001)
da ridenominare: "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico art.
86 del D.Lgs. n. 112/1998") e sono destinati a finanziare, ai sensi
dell'art. 86, - comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998, i capitoli di spesa 152108,
UPB 05.02.012, e 151402, UPB 05.01.002 di nuova istituzione ed iscrizione,
denominati, rispettivamente: "Interventi di tutela delle risorse idriche e
dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e
"Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle
inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico"; è
autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 5.500.000,00 sia sul capitolo
di entrata 32107 che su quelli di spesa, rispettivamente, per l'importo di €
4.675.000,00 (152108), pari all'85% del correlato capitolo di entrata, e €
825.000,00 (151402), pari al 15% del suddetto capitolo di spesa.
8-bis.
La quota del 3% della disponibilità assicurata al suddetto capitolo è destinata
a finanziare gli studi, le attività conoscitive e le consulenze.
8-ter.
A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107,
destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB 05.02.012)
"Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e
idrogeologico ordinari e straordinari" e 151402 (UPB 05.01.002)
"Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle
inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico", sono così
ripartite:
a. 70% del
correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 152108;
b. 30% del
correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 151402.
8-quater.
Per l'esercizio 2008 la previsione di incasso da iscrivere sul capitolo di
entrata 32107 è pari ad € 7.285.000,00.
9. L'impegno della spesa può essere
effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.
10. A far data dall'esercizio finanziario
2005, sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa 152102, 152107,
11. Il capitolo di spesa 151414 relativo alla
L.R. n. 127/1997 è inserito nella UPB 05.01.007 ed è ridenominato come segue:
Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei
fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa e il
ripascimento degli arenili, partecipazione a progetti anche comunitari - L.R.
n. 127/1997.
12. Per la redazione di cartografia e studi
geologici si confermano le procedure di cui all'art. 2 della L.R. n. 41/2001
per gli stanziamenti statali e regionali per gli anni successivi al 2003 e per
gli ulteriori anni.
LEGGE
REGIONALE 3 AGOSTO 2011, N. 25
Disposizioni
in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla
perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle
falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.
Art. 1
(Fondo speciale)
1. Per la salvaguardia e la valorizzazione
del territorio montano ed in considerazione dell'importanza che il territorio
montano e collinare riveste nella tutela e ricarica delle falde acquifere, è istituito,
a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Fondo Speciale.
2. Il Fondo Speciale, dell'importo
complessivo di euro 4 milioni annui per il triennio successivo all'entrata in
vigore della presente legge, viene alimentato dalle maggiori entrate relative
all'utilizzazione delle acque pubbliche, a seguito dell'aggiornamento dei
canoni di cui all'art. 12.
3. Un pari stanziamento corrispettivo alle
maggiori entrate, valutato in euro 4 milioni, viene iscritto sul capitolo di
spesa 151402 U.P.B. 05.01.002 denominato "Attività di monitoraggio delle
acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per
l'assetto idrologico" con destinazione vincolata alla tutela ambientale e
idrogeologica.
4. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito
tra Comuni classificati totalmente o parzialmente montani dalla Legge 25 luglio
1952, n. 991 recante "Provvedimenti in favore dei territori montani"
e dalla L.R. 5 agosto 2003, n. 11 recante "Norme in materia di Comunità
montane", tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. 27 giugno 2008,
n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a
leggi regionali", con esclusione di quelli aventi popolazione superiore a
3.000 abitanti, in proporzione alla superficie di ognuno.
5. Entro il 30 maggio di ciascuna
annualità successiva a quella di istituzione del Fondo di cui al comma 1, il
Servizio demandato alla gestione dei proventi derivanti dall'uso della risorsa
idrica, provvede all'assegnazione di dette somme agli Enti Locali interessati.
6. È compito dell'autorità competente
verificare che l'impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 3 venga
effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 2.
LEGGE
REGIONALE 22 OTTOBRE 2013, N. 37
Interventi
finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38
della L.R. 10.1.2012, n. 1.
Art. 1
(Intervento straordinario per favorire
l'abbattimento delle barriere architettoniche)
1. Al fine di favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche è autorizzato il finanziamento di
un intervento straordinario per Euro 2 milioni complessivi per gli anni 2013 e
2014, da realizzare mediante le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1989,
n. 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati".
2. All'intervento di spesa di cui al
presente articolo si provvede mediante finalizzazione di quota parte pari ad
Euro 1 milione per l'anno 2013 e Euro 1 milione per l'anno 2014 delle entrate
regionali relative ai canoni ed i proventi per l'utilizzo del demanio idrico di
cui all'articolo 86 del D.Lgs. 112/1998.
3. Agli oneri di cui al presente articolo
si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 03.01.002 -
151576.1, di nuova istituzione, da denominare "Intervento regionale a
favore del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati".
4. Al bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di
competenza e di cassa:
a) lo
stanziamento del capitolo di entrata 03.02.001 - 32107, denominato "Canoni
e proventi per l'utilizzo del demanio idrico" è incrementato di Euro
1.000.000,00;
b) lo
stanziamento del capitolo di spesa 03.01.002 - 151576.1, denominato
"Intervento regionale a favore del superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati" è incrementato di Euro
1.000.000,00.