ATTO DI PROMULGAZIONE N. 2

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 16/1 del 23.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE  20 GENNAIO 2015, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 – 2017 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015)

e ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

CAPO I

Disposizioni finanziarie

Art. 1

(Rifinanziamento di leggi regionali)

1.         Ai sensi della lettera b) del punto 7 dell’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali per un importo pari a quello riportato nell’"Allegato 1".

Art. 2

(Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno)

1.         A decorrere dall’esercizio finanziario 2015 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno di cui all’"Allegato 2".

Art. 3

(Disposizioni per la realizzazione della Programmazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020)

1.         La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al POR FESR Abruzzo 2014-2020 è iscritta nel capitolo di spesa 02.02.010 - 12484, denominato "Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e nazionali", del bilancio pluriennale regionale.

2.         Lo stanziamento del capitolo di spesa di cui al comma 1 è definito con legge regionale tenuto conto di quanto indicato nel piano finanziario del Programma POR FESR Abruzzo 2014-2020. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, è pari ad Euro 2.335.448,73 per l’anno 2015, Euro 2.382.205,71 per l’anno 2016 ed Euro 2.429.892,14 per l’anno 2017.

3.         La quota del cofinanziamento regionale di cui ai commi 1 e 2 potrà essere ripartita tra capitoli di spesa appositamente istituititi per la contabilizzazione per settori di intervento delle risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 4

(Disposizioni per la realizzazione della Programmazione del PO FSE Abruzzo 2014-2020)

1.         La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al PO FSE Abruzzo 2014-2020 è iscritta nel capitolo di spesa di nuova istituzione 11.02.004 - 52102, da denominare "Finanziamento regionale per l’attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020", del bilancio pluriennale regionale.

2.         Lo stanziamento del capitolo di spesa di cui al comma 1 è definito con legge regionale tenuto conto di quanto indicato nel piano finanziario del Programma PO FSE Abruzzo 2014-2020. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 è pari ad Euro 1.677.888,60 per l’anno 2015, Euro 2.034.946,80 per l’anno 2016 ed Euro 3.139.377,00 per l’anno 2017.

3.         Per la contabilizzazione delle risorse provenienti dall’Unione Europea e dal Fondo di rotazione statale relative al Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020 sono istituiti i seguenti capitoli di bilancio:

a)         capitolo di entrata 04.04.001 - 44100, da denominare "Assegnazione comunitaria (FSE) per l’attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020";

b)         capitolo di entrata 04.03.002 - 44101, da denominare "Assegnazione statale (FDR) per l’attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020";

c)         capitolo di spesa 11.02.004 - 52100, da denominare "Finanziamento comunitario (FSE) per l’attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020";

d)         capitolo di spesa 11.02.004 - 52101, da denominare "Finanziamento statale (FDR) per l’attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020".

4.         Gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli di cui al comma 3 sono iscritti, anche mediante variazione con provvedimento amministrativo della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 3/2002, sulla base dei dati riportati nel piano finanziario del Programma Operativo.

Art. 5

(Disposizioni per la realizzazione del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020)

1.         La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è iscritta nel capitolo di spesa di nuova istituzione 07.02.016 - 102418, da denominare "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Cofinanziamento regionale", del bilancio pluriennale regionale.

2.         L’iscrizione dello stanziamento è disposta con legge regionale tenuto conto di quanto indicato nel piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 è pari ad Euro 9.581.975,00 per l’anno 2015, Euro 9.602.450,00 per l’anno 2016 ed Euro 9.623.250,00 per l’anno 2017.

Art. 6

(Disposizioni per la realizzazione della Programmazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e Pesca 2014-2020)

1.         La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e Pesca 2014-2020 è iscritta nel capitolo di spesa di nuova istituzione 08.02.021 - 142352, da denominare "Programma Operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Cofinanziamento regionale", del bilancio pluriennale regionale.

2.         Lo stanziamento del capitolo di spesa di cui al comma 1 è definito con legge regionale tenuto conto di quanto indicato nel piano finanziario del Programma PO F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 è pari ad Euro 331.633,00 per l’anno 2015, Euro 331.633,00 per l’anno 2016 ed Euro 331.633,00 per l’anno 2017.

3.         Per la contabilizzazione delle risorse provenienti dall’Unione Europea e dallo Stato relative alla programmazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e Pesca 2014-2020 sono istituiti i seguenti capitoli di bilancio:

a)         capitolo di entrata 04.04.001 - 44350, da denominare "Programma Operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Quota comunitaria";

b)         capitolo di entrata 04.03.002 - 44351, da denominare "Programma Operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Quota Stato";

c)         capitolo di spesa 08.02.021 - 142350, da denominare "Programma Operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Quota comunitaria";

d)         capitolo di spesa 08.02.021 - 142351, da denominare "Programma Operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Quota Stato".

4.         Gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli di cui al comma 3 sono iscritti, anche mediante variazione con provvedimento amministrativo della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 3/2002, sulla base dei dati riportati nel piano finanziario del Programma Operativo.

Art. 7

(Disposizioni per la contabilizzazione dei flussi finanziari relativi alle operazioni di indebitamento)

1.         Per la contabilizzazione dei flussi finanziari inerenti i contratti di derivati posti in essere dalla Regione Abruzzo, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 sono istituiti i seguenti capitoli:

a)         capitolo di spesa 16.03.002 - 313110, da denominare "Spese derivanti dalla sottoscrizione di derivati di ammortamento";

b)         capitolo di spesa 16.01.002 - 311710 denominato "Spese derivanti da contratti di derivato finanziario".

2.         La contabilizzazione dei flussi finanziari in entrata derivanti dai contratti di derivato posti in essere dalla Regione Abruzzo è effettuata mediante il capitolo di entrata 03.05.001 - 35000, denominato "Entrate derivanti da contratti di swap relativi alle operazioni di emissione di prestiti obbligazionari".

3.         Lo stanziamento dei capitoli di cui ai commi 1 e 2 viene determinato annualmente con la legge di bilancio. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con provvedimento amministrativo, ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 3/2002, le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti dei capitoli di cui al presente articolo e del capitolo di spesa 16.01.002 - 311730, denominato "Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie ed oneri di preammortamento", per la contabilizzazione delle operazioni di pagamento della rate di rimborso dei prestiti e dei flussi finanziari relativi ai contratti di derivato in essere.

Art. 8

(Disposizioni in materia di entrate regionali)

1.         Per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono destinate al finanziamento dei programmi di metanizzazione del territorio regionale discendenti dalla L.R. 3 aprile 1995, n. 25 (Norme per la concessione dei contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari), dalla L.R. 23 dicembre 1999, n. 141 (Contributi regionali per la realizzazione delle cabine di decompressione e delle condotte di collegamento alle reti urbane di distribuzione del gas metano) e dalla L.R. 27 dicembre 2001, n. 84 (Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo) per l'importo di Euro 4.500.000,00.

2.         Le entrate ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 sono ripartite secondo le disposizioni previste all'art. 93, comma 8 ter, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), nonché secondo le disposizioni previste dall’articolo 1 della L.R. 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze delle acque pubbliche) e le disposizioni di cui all’art. 1 della L.R. 22 ottobre 2013, n. 37 (Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1).

3.         Per il triennio la previsione di competenza del capitolo di entrata 03.02.001 - 32107, denominato "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico - art. 86 del D.Lgs. 112/98", è fissata in Euro 12.500.000,00.

Art. 9

(Disposizioni per la contabilizzazione delle operazioni di cui all’art. 45 del D.L. 66/2014)

1.         La Giunta regionale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio per la ridefinizione ed iscrizione degli stanziamenti di bilancio conseguenti alle procedure di cui all’articolo 45 (Ristrutturazione del debito regionale) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità di cui all’articolo 25 della L.R. 3/2002.

2.         Per le finalità di cui al comma 1 e per le finalità di riduzione dell’indebitamento regionale, le differenze legate alla modifica degli stanziamenti di bilancio sono destinate al piano di rientro di cui all’articolo 42 del D.Lgs. 118/2011.

Art. 10

(Spese per il laboratorio di analisi regionale)

1.         Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività del laboratorio di analisi regionale di Avezzano, quota parte delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 02.01.007 - 11447 dello stanziamento di competenza 2015 del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, per l'importo pari a Euro 40.000,00, sono destinate al sostenimento delle spese di funzionamento del laboratorio per l'esercizio corrente.

2.         La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'erogazione della spesa mediante la Direzione regionale o il Dipartimento competente in materia di Politiche agricole.

Art. 11

(Interventi in materia di turismo e cultura)

1.         Le risorse finanziarie residue dei PAIN - Quota Mezzogiorno ai sensi della deliberazione CIPE dell’11 luglio 2012, n. 78 di cui alle DGR n. 230 del 31 marzo 2014 e DGR n. 465 dell’8 luglio 2014 con riferimento all’intervento denominato "Progetto di rifunzionalizzazione del Castello Della Monica di proprietà comunale" per un costo di Euro 2.114.494,00, sono finalizzate dalla Giunta regionale alla realizzazione del predetto intervento.

CAPO II

Patto di stabilità

Art. 12

(Patto di stabilità interno)

1.         Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2015, la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria della Giunta regionale coordina mediante i relativi Servizi Bilancio e Ragioneria Generale l’assunzione degli impegni e l’effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all’interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati per l’Ente Regione.

Art. 13

(Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali)

1.         Gli enti locali che hanno acquisito il personale delle ex Comunità Montane, anche in attuazione del procedimento di liquidazione di cui alla L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, beneficiano prioritariamente di quanto previsto dal presente articolo.

2.         La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 138 e seguenti dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011) provvede ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell’obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

3.         In applicazione del comma 2, la Regione provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell’economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4.         Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative in attuazione dei commi 2 e 3.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 14

(Norma Finanziaria)

1.         Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio pluriennale di previsione 2015-2017.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1.                  La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì  20 Gennaio 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

Seguono allegati

Allegato 1 e Allegato 2

****************

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2015, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 - 2017 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015)" (in questo stesso Bollettino)

****************

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

_______________

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 86

(Gestione del demanio idrico)

1.         Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.

2.         I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione.

3.         [COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388]

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 42

(Il risultato di amministrazione)

1.         Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2.         In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3.         I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4.         I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5.         Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a)         nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b)         derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c)         derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d)         derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6.         La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a)         per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b)         per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c)         per il finanziamento di spese di investimento;

d)         per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e)         per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7.         Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8.         Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sè stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9.         Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10.       Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11.       Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12.       L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonchè i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

13.       La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14.       L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15.       A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Art. 45

(Ristrutturazione del debito delle Regioni)

1.         Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2.         Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3.         I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.

4.         Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5.         Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche:

a)         vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b)         vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni.

6.         Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013.

7.         Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 20 giugno 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5.

8.         Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato delle singole regioni.

9.         Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni regione si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

10.       Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

11.       A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

12.       Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.

13.       Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte della regione per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per la regione, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

14.       Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

15.       La valutazione dei derivati è di competenza delle regioni che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II.

16.       Le regioni assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

17.       La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3

Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

Art. 25

(Variazioni al bilancio)

1.         La legge di approvazione del bilancio regionale autorizzi le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2.         Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta regionale sono istituite nuove unità previsionali di base per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni. I provvedimenti sono inviati entro il termine perentorio di 20 giorni alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

3.         La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

3-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per l’adeguamento degli stanziamenti delle unità previsionali di base dell’entrata e della spesa finalizzate alla restituzione e/o al riutilizzo di somme vincolate a scopi specifici. Il provvedimento è inviato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

4.         La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilitá nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4-bis. Al fine di conseguire il rispetto delle disposizioni riguardanti il Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo l’istituzione e le variazioni delle unità previsionali di base dell’entrata e della spesa per adeguare il sistema di contabilità regionale alla codifica approvata con D.M. dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005, nei limiti del rispetto del principio di equilibrio economico del bilancio. Le deliberazioni dovranno essere trasmesse alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro venti giorni dall’adozione.

4-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento delle passività regionali.

4-quater. Ai fini di una efficace istituzione e utilizzo della codifica SIOPE finalizzata ad assegnare a ciascun titolo di entrata e di spesa un solo codice tra quelli previsti e allo scopo di non compromettere la corretta gestione del sistema contabile regionale, a ciascun capitolo di entrata e di spesa possono essere attribuiti più codici di bilancio relativi alla codifica SIOPE, fermo restando il rispetto della classificazione degli interventi in spese di natura corrente e spese in conto capitale e del titolo di appartenenza del capitolo.

5.         Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20 e 21.

6.         Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce, salvo quelle di cui agli articoli 18 e 20.

7.         La Giunta può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'art. 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro 20 giorni.

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

Art. 93

1.         Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 5, il corrispettivo per gli usi delle acque pubbliche è quello indicato all'art. 18 della legge n. 36/1994 e successivi aggiornamenti di cui al D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e al D.M. 24 novembre 2000 del Ministero delle Finanze e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A". A far data dal 1° gennaio 2003 gli aggiornamenti dei canoni si applicano anche ai minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative statali.

2.         A decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni, i sovracanoni e l'addizionale regionale se applicata, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni già assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare.

3.         Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo o rilasciate nel corso dell'anno, il canone è dovuto per dodicesimo per ciascun mese di validità dell'atto di concessione.

4.         I canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, sono comunque dovuti dal 1° gennaio 2003, anche in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1° gennaio 2001 fatti salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato.

4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l'uso antincendio, non si applica il canone relativo all'uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale dell'utilizzazione plurima e non già che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione.

4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l'uso igienico che l'uso civile, qualora il quantitativo d'acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone più elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis.

5.         A decorrere dal 1° gennaio 2005, in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a)         consumo umano: per ogni modulo di acqua assentito € 2.025,00;

b)         irriguo agricolo:

b1) quando il prelievo è effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito € 80,00;

b2) quando il prelievo non è suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno € 0,80;

c)         Idroelettrico e forza motrice: per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta € 13,50;

d)         Industriale: per ogni modulo di acqua assentito € 14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone unitario è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo;

e)         Pescicoltura: per ogni modulo di acqua assentito € 360,00;

f)          Antincendio: per ogni modulo di acqua assentito € 300,00;

g)         Civile: per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali € 325,00;

h)         Igienico: per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico-sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere € 950,00;

i)          Autolavaggio: per ogni modulo di acqua assentito € 5.000,00;

i-bis) zootecnico: è equiparato al canone industriale, ridotto del 60 per cento, di cui all'articolo 12, comma 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se l'allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio ma tali prodotti non superano il 30 per cento di quello occorrente.

I canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori ai seguenti importi minimi:

a)         Consumo umano: € 300,00;

b)         Irriguo agricolo: € 20,00;

c)         Idroelettrico e forza motrice: € 250,00;

d)         Industriale: € 2.100,00, ridotto ad € 1.500,00 qualora viene applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del primo capoverso;

e)         Pescicoltura: € 250,00;

f)          Antincendio: € 100,00;

g)         Civile: € 150,00;

h)         Igienico: € 150,00;

i)          Autolavaggio: € 350,00.

Al fine dell'assimilazione delle tipologie d'uso sopra riportate con quelle vigenti al 31 dicembre 2004, si rinvia all'allegata tabella "A". Gli importi dei canoni, così stabiliti, sono aggiornati con cadenza triennale con delibera della Giunta regionale che terrà conto sia del tasso d'inflazione programmato che dei criteri di cui al comma 6 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2008. Qualora non si provveda all'aggiornamento, nelle more dell'adozione dell'atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che decorrono dal 1° gennaio successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, si applicano i canoni unitari del triennio precedente maggiorati del tasso di inflazione programmata previsto nel documento di programmazione economico-finanziario per l'anno di riferimento.

5-bis. (Spese di istruttoria). A decorrere dal 1° gennaio 2005, le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica, ivi comprese quelle relative alle domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nonché per l'utilizzazione delle concessioni di pertinenze idrauliche e per le autorizzazioni rilasciate intorno alle opere idrauliche di cui al T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite, per ogni uso, negli importi indicati nell'allegata tabella "B". Per determinati usi dell'acqua, individuati dall'Autorità concedente regionale e dai competenti organi provinciali, ognuno per la propria competenza, possono, con atto motivato da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, aumentare detti importi. È facoltà delle Province, in deroga a quanto stabilito nel presente comma, applicare le disposizioni di cui alla legge n. 765/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all'atto della presentazione della domanda, ovvero, in caso di inosservanza, entro 45 giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione concedente pena l'irrecivibilità della stessa. Con cadenza triennale gli importi di cui alla tabella "B" sono adeguati al tasso di inflazione programmato con le medesime procedure previste per l'aggiornamento dei canoni indicati al comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

5-ter. (Depositi cauzionali). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quelli indicati, per ciascun uso, nell'allegata tabella "C". Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla legge n. 348/1982 e viene restituito alla scadenza della concessione. La Regione, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. Sono dispensati dal deposito cauzionale gli utenti il cui importo non eccede il minimo previsto, per gli usi di cui alle lettere a) b), f), g), h), del secondo capoverso, del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 così come modificato dalla presente legge regionale.

5-quater. (Contributo idrografico). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il versamento del contributo idraulico di cui al comma 3, dell'art. 7, del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di un decimo dell'annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quello indicato, per ogni uso, nell'allegata tabella "D". Il contributo idrografico è, in ogni caso, dovuto per le utenze di cui all'art. 17 del suddetto T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933.

5-quinquies. (Addizionale regionale). A far data dall’entrata in vigore della presente legge l'importo dell'addizionale, di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994, è determinato in misura pari al 10% dell'ammontare del canone demaniale. L'addizionale di cui al presente comma è corrisposta dal concessionario contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. Le somme sono introitate sul capitolo di entrata 32107.

5-sexies. (Vigilanza e sanzioni amministrative). Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dall'art. 1 della L.R. n. 12/1983, così come modificato con la presente legge. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 del T.U. n. 1775/1933, così come riformulato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 5.000,00. Rimane ferma la facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui ai precedenti capoversi, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Area Territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale:

a)         gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa, prevista dall'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, da applicare ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

b)         gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa da applicare ai sensi dell'art. 17 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;

c)         le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l'applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuità previsti dal citato art. 17.

I rapporti relativi alle violazioni di cui al presente comma sono trasmessi, per gli adempimenti previsti dall'art. 18 e seguenti della legge n. 689/1981, al Servizio indicato all'art. 1 della L.R. n. 12/1983 e successive modificazioni. Nelle more dell'emanazione degli indirizzi di cui alle lettere a), b) e c), il Servizio su indicato provvede secondo le vigenti modalità.

6.         Per la determinazione dei canoni la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri:

a)         della disponibilità della risorsa idrica;

b)         della qualità e della quantità in rapporto alle finalità di utilizzo;

c)         delle diverse tipologie d'uso;

d)         delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetti a prelievo;

e)         di rapportare l'entità del canone al livello di sfruttamento del corpo idrico;

f)          della riduzione del canone delle utenze ad uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5.

7.         Il regolamento prevede anche, sia per le piccole che per le grandi derivazioni, la polizza assicurativa, di valore pari al costo di demolizione delle opere di derivazioni e quelle realizzate sul demanio idrico, con valore minimo di € 5.000,00 e di durata non inferiore a quella della concessione di derivazione acqua, per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il concessionario non provveda direttamente. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento alla Regione della somma assicurata su semplice richiesta.

8.         I proventi di cui al comma 2 del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata 32107 (UPB 03 01 001) da ridenominare: "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998") e sono destinati a finanziare, ai sensi dell'art. 86, - comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998, i capitoli di spesa 152108, UPB 05.02.012, e 151402, UPB 05.01.002 di nuova istituzione ed iscrizione, denominati, rispettivamente: "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico"; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 5.500.000,00 sia sul capitolo di entrata 32107 che su quelli di spesa, rispettivamente, per l'importo di € 4.675.000,00 (152108), pari all'85% del correlato capitolo di entrata, e € 825.000,00 (151402), pari al 15% del suddetto capitolo di spesa.

8-bis. La quota del 3% della disponibilità assicurata al suddetto capitolo è destinata a finanziare gli studi, le attività conoscitive e le consulenze.

8-ter. A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB 05.02.012) "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e 151402 (UPB 05.01.002) "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico", sono così ripartite:

a.         70% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 152108;

b.         30% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 151402.

8-quater. Per l'esercizio 2008 la previsione di incasso da iscrivere sul capitolo di entrata 32107 è pari ad € 7.285.000,00.

9.         L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

10.       A far data dall'esercizio finanziario 2005, sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa 152102, 152107, 152108, in applicazione del comma 2-bis della legge n. 109/1994, aggiunto dall'art. 9, comma 30, del D.L. n. 101/1995 e poi modificato dall'art. 9, comma 29, della legge n. 415/1998, è destinata, per ogni capitolo menzionato, una quota complessiva non superiore al 10% del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996, e agli studi per il finanziamento dei progetti.

11.       Il capitolo di spesa 151414 relativo alla L.R. n. 127/1997 è inserito nella UPB 05.01.007 ed è ridenominato come segue: Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa e il ripascimento degli arenili, partecipazione a progetti anche comunitari - L.R. n. 127/1997.

12.       Per la redazione di cartografia e studi geologici si confermano le procedure di cui all'art. 2 della L.R. n. 41/2001 per gli stanziamenti statali e regionali per gli anni successivi al 2003 e per gli ulteriori anni.

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2011, N. 25

Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.

Art. 1

(Fondo speciale)

1.         Per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano ed in considerazione dell'importanza che il territorio montano e collinare riveste nella tutela e ricarica delle falde acquifere, è istituito, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo Speciale.

2.         Il Fondo Speciale, dell'importo complessivo di euro 4 milioni annui per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene alimentato dalle maggiori entrate relative all'utilizzazione delle acque pubbliche, a seguito dell'aggiornamento dei canoni di cui all'art. 12.

3.         Un pari stanziamento corrispettivo alle maggiori entrate, valutato in euro 4 milioni, viene iscritto sul capitolo di spesa 151402 U.P.B. 05.01.002 denominato "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrologico" con destinazione vincolata alla tutela ambientale e idrogeologica.

4.         Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra Comuni classificati totalmente o parzialmente montani dalla Legge 25 luglio 1952, n. 991 recante "Provvedimenti in favore dei territori montani" e dalla L.R. 5 agosto 2003, n. 11 recante "Norme in materia di Comunità montane", tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali", con esclusione di quelli aventi popolazione superiore a 3.000 abitanti, in proporzione alla superficie di ognuno.

5.         Entro il 30 maggio di ciascuna annualità successiva a quella di istituzione del Fondo di cui al comma 1, il Servizio demandato alla gestione dei proventi derivanti dall'uso della risorsa idrica, provvede all'assegnazione di dette somme agli Enti Locali interessati.

6.         È compito dell'autorità competente verificare che l'impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 3 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 2.

LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2013, N. 37

Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della L.R. 10.1.2012, n. 1.

Art. 1

(Intervento straordinario per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche)

1.         Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche è autorizzato il finanziamento di un intervento straordinario per Euro 2 milioni complessivi per gli anni 2013 e 2014, da realizzare mediante le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

2.         All'intervento di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante finalizzazione di quota parte pari ad Euro 1 milione per l'anno 2013 e Euro 1 milione per l'anno 2014 delle entrate regionali relative ai canoni ed i proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del D.Lgs. 112/1998.

3.         Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 03.01.002 - 151576.1, di nuova istituzione, da denominare "Intervento regionale a favore del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

4.         Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a)         lo stanziamento del capitolo di entrata 03.02.001 - 32107, denominato "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico" è incrementato di Euro 1.000.000,00;

b)         lo stanziamento del capitolo di spesa 03.01.002 - 151576.1, denominato "Intervento regionale a favore del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" è incrementato di Euro 1.000.000,00.