IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99
e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che con la
Determinazione Dirigenziale n. DH41/836/Usi Civici del 13/07/2015 il Dirigente
dell’ex Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha approvato le
richieste di legittimazione di terre civiche site nel Comune di Palena (CH);
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 5 datato 20/04/2015 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra
richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la
legittimazione, i dati catastali, il canone annuo da corrispondere al Comune di
Palena, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’eventuale l’affrancazione
del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco
n. 5 datato 20/04/2015 sopra richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99
ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione
ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO che sussistono le
condizione per concedere l’istituto della legittimazione, ai sensi della Legge
1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle n. 5 Ditte di cui al più volte citato
allegato “A” elenco n. 5 datato 20/04/2015;
DATO ATTO il Dirigente
dell’ex Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio e il
Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca hanno
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1.
sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel
Comune di Palena (CH) a favore di n. 5 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco
n. 5 datato 20/04/2015 formato da due facciate;
2.
è fatto obbligo al Comune
di riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 5 datato 20/04/2015;
3.
il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione
prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno
fatto richiesta e che ne abbiano diritto;
4.
è fatto obbligo al Comune a reinvestire l’eventuale
capitale di affranco ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
5.
la validità ed efficacia del presente decreto di
legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte
del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e
dall’espletamento delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il
termine perentorio di giorni 180 (centoottanta) decorrenti dalla data di
comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano state
completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione
e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente Decreto
decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni
resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di
reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6.
al Comune è fatto obbligo, trascorso il termine di
180 giorni di cui al precedente n. 5),
di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Servizio procedente,
formale comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle
condizioni imposte per il completamento della procedura, e la conseguente
trasformazione dei beni di uso civico in beni privati.
7.
di autorizzare il Dirigente dell’ex Servizio Politiche
Forestali Demanio Civico e Armentizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali
errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il
Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n.
692.
Il
presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli
atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella
loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua
formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative
circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al
presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali e giuridiche alla
base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà
avviato, ai sensi di legge, da parte dell’ex Servizio Politiche Forestali
Demanio Civico ed Armentizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e
della Pesca, partecipato procedimento di riesame per l’accertamento della
conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di
esso.
Il
Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo
delle Stato nel termine di 120 giorni: termini decorrenti dalla data di
comunicazione diretta al beneficiario, ove effettuata, o da quella della pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso