IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato
con R.D. n. 332/28;
VISTO
il D.P.R. n. 616/77;
VISTA
la L.R. n. 25/88;
VISTA
la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
DATO
ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n.
DH41/908/Usi Civici del 17/07/2015 il Dirigente del Servizio Politiche
Forestali Demanio Civico e Armentizio del Dipartimento Politiche Agricole ha approvato la
richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site
nel Comune di GUARDIAGRELE (CH)
VISTO
l’allegato “A” elenco n.20
datato 22/12/2014
Rettificato il 17/07/2015
allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si
evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione,
i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di
GUARDIAGRELE (CH), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del
canone;
CONSIDERATO
che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei
Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicata nell’allegato
“A” elenco n.20 datato 22/12/2014 sopra richiamato;
VISTA
la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3
(legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n.
6/2005;
RITENUTO
che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a
favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 20;
DATO
ATTO che il Dirigente del Servizio Politiche
Forestali, Demanio Civico e Armentizio e il Direttore del Dipartimento Politiche Agricole, hanno espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente
provvedimento:
DECRETA
1.
sono legittimate nel possesso
con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di GUARDIAGRELE
(CH) a favore di n. 17 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 20 datato 22/12/2014 Rettificato il
17/07/2015 formato da due facciate;
2.
è fatto obbligo al Comune di riscuotere tempestivamente i canoni come
indicati nel più volte citato allegato “A”, elenco n. 20 , nonché di accordare contestualmente
l’affrancazione del canone di cui trattasi;
3.
il Comune è autorizzato
ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99
alle Ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
4.
è fatto obbligo al Comune di
reinvestire il capitale di affranco
introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai sensi
dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
5.
la validità ed efficacia
del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata
all’avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso
dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità di
intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centoottanta)
decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto al beneficiario
senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri
pubblici, il presente Decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario
inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con
ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6.
al Comune è fatto
obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente n. 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per
essa al Servizio procedente, formale comunicazione in ordine all’avvenuto
adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della
procedura, e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni
privati.;
7.
di autorizzare il Dirigente
del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio del
Dipartimento Politiche Agricole, con
proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da
trascrizione di dati.
Il Presente decreto costituisce titolo
esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione
ed è, come
tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della
legge 01/12/81, n. 692.
Il presente decreto è adottato sulla
scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite
dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale.
Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse
risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la
non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni
fattuali e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di
legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio
Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio del Dipartimento Sviluppo
Politiche Agricole, partecipato procedimento di riesame per l’accertamento
della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte
di esso.
Il Presente decreto è definitivo e contro
di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni: termini
decorrenti dalla data di comunicazione diretta al beneficiario, ove
effettuata, o da quella della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso