Ricognizione dei Centri e degli Studi professionali di  Medicina dello Sport autorizzati ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 12 novembre 1997, n. 132, come modificato dall’art. 12, comma 1, della L.R. 8 gennaio 2015, n. 1

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii;

 

VISTO il Decreto Commissariale n. 90/2014 del 12 agosto 2014, di presa d’atto dell’insediamento del Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo, Dott. Luciano D’Alfonso, in qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del summenzionato Piano di Rientro;

 

ATTESO CHE tra le materie di competenza del Commissario è prevista la “attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale”;

 

VISTA la L.R. 12 novembre 1997, n. 132, avente ad oggetto la “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive”;

 

VISTO in particolare l’art. 3 della predetta legge, che definisce le strutture presso le quali possono essere effettuati gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1992 e ss.mm.ii;

 

RICHIAMATA la Nota Commissariale prot. n. RA50580/COMM del 21 febbraio 2013, in cui si forniscono ai Comuni e alle Aziende Unità Sanitarie Locali alcuni chiarimenti in ordine alle procedure di autorizzazione delle strutture sanitarie qualificabili come “Centri di Medicina dello Sport” o “Studi professionali di Medicina dello Sport”;

 

RILEVATO in particolare che, secondo quanto chiarito dalla nota predetta, la L.R. 32/2007, cit., è sopravvenuta a regolare l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di tutte le strutture che esercitano attività sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., abrogando in parte qua le disposizioni della L.R. 132/1997 che stabilivano le modalità di autorizzazione delle strutture qualificabili come Centri di Medicina dello Sport;

 

VISTA la L.R. 8 gennaio 2015, n. 1, art. 12, che ha novellato l’art. 3 della L.R 12 novembre 1997, n. 132, nella parte in cui indica quali strutture sanitarie di medicina sportiva possono eseguire gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica;

 

CONSIDERATO che il testo previgente dell’art.  3 della L.R 12 novembre 1997, n. 132, stabiliva che “gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche possono essere effettuati esclusivamente all’interno delle seguenti strutture:

1.      Servizi di Medicina dello Sport;

1       bis)Studi professionali specialisti in Medicina dello Sport;

2.      Centri riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport”;

 

CONSIDERATO che la novella legislativa introdotta con la L.R. 1/2015, così dispone: “All'articolo 3 della L.R. 12 novembre 1997, n. 132 "Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive", le parole "2. Centri riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport. Tali Centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "2. Centri di Medicina dello Sport regolarmente autorizzati in rispetto della L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e successive modificazioni, Centri riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport. Tali Centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale";

 

DATO ATTO,pertanto, che, per effetto dell’entrata in vigore della L.R. 1/2015, ovvero dalla data del 15 gennaio 2015 (cfr., art. 17), gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche possono essere effettuati da tutti i Centri che risultino regolarmente autorizzati ai sensi della L.R. n.32/2007;

 

RILEVATO che il Servizio Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio, medicina sociale e tutela e della salute mentale e dipendenze del Dipartimento per la Salute e il Welfare, con Nota n. RA20231/DG16 del 26.01.2015,allegata al presente atto, ha formulato un quesito all’Avvocatura Regionale in ordine all’interpretazione della norma, come modificata;

 

VISTO il parere reso dall’Avvocatura Regionale con Nota n. 3296/PA15/15 del 23 aprile 2015, allegata al presente atto, in cui si chiarisce che la norma esprime la volontà del legislatore di ancorare lo svolgimento dell’attività di certificazione dei Centri all’esito del rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e all’esercizio della struttura previo nulla osta di compatibilità programmatoria da parte della Regione Abruzzo, senza necessità di alcun ulteriore atto autorizzativo regionale e fatta salva la necessità che la Regione Abruzzo sia sempre formalmente e tempestivamente notiziata dai Comuni dell’avvenuta verificazione dei presupposti di legge per l’apertura delle dette strutture;

 

DATO ATTO che pertanto le strutture in parola, alle quali i Comuni rilasciano l’autorizzazione all’esercizio (art. 4 della L.R. 32/2007), previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale (art. 3 della L.R. 32/2007), devono ritenersi autorizzate, senza ulteriori provvedimenti regionali, ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche;

 

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. 132/1997, Le Società e le organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento e la partecipazione all’attività sportiva dei propri iscritti agli accertamenti ed alle certificazioni, conservando ai propri atti i relativi certificati per il periodo di validità e verificandone le scadenze, e che in particolare esse, ai fini della pratica sportiva agonistica, non debbono accettare, in quanto privi di validità medico-legale, i certificati rilasciati da strutture e da professionisti diversi da quelli indicati nella legge stessa;

 

DATO ATTO che allo stato attuale, non sussistendo la necessità di una specifica autorizzazione regionale per il rilascio delle certificazioni finalizzate alla pratica sportiva agonistica in favore delle strutture autorizzate ai sensi della L.R. 32/2007, appare necessario effettuare una ricognizione delle strutture autorizzate all’esercizio dai Comuni, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, della L.R. 132/1997 e  a fini di certezza del diritto;

 

RILEVATA la necessità di identificare, in relazione a quanto premesso, le strutture private  che a seguito della modifica legislativa devono ritenersi autorizzate ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche;

 

DATO ATTO, siccome agli atti del Servizio Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio, medicina sociale e tutela e della salute mentale e dipendenze del Dipartimento per la Salute e il Welfare degli aggiornamenti forniti, con Nota Prot. n. RA 125053 del 12 maggio 2015, dal Servizio Programmazione sanitaria del medesimo Dipartimento in ordine a tutte le strutture (Centri/Studi professionali) ai quali è stato rilasciato nulla osta di compatibilità programmatoria ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 32/2007;

 

CONSIDERATO che, sulla scorta di tale comunicazione, il Servizio Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio, medicina sociale e tutela e della salute mentale e dipendenze ha richiesto ai Comuni competenti copia dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio eventualmente rilasciati alle predette strutture e che i Comuni interessati hanno fornito riscontro, producendone copia dell’autorizzazione all’esercizio, siccome di seguito indicato:

Comune                      Nome struttura                       Estremi autorizzazione all’esercizio

Castel di Sangro         Sangro Health System S.r.l.              n. 466 del 07.10.2014

Montesilvano Medical Center S.r.l. n. 11 del 18.04.2013

 

DATTO ATTO, altresì, degli atti autorizzativi comunali già agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, che si indicano di seguito:

Comune                      Nome struttura                       Estremi autorizzazione all’esercizio

Castel di Sangro         Sangro Health System S.r.l.              n. 466 del 07.10.2014

Montesilvano Medical Center S.r.l. n. 11 del 18.04.2013

 

RILEVATO che, sulla scorta degli aggiornamenti forniti dai Comuni, possono essere identificate le strutture da considerarsi autorizzate, ai sensi della L.R. n. 1/2015, ad effettuare gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche, unitamente a tutte le strutture private (Centri FMSI e Studi professionali) già titolari della predetta autorizzazione;

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza e che, pertanto, sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;

 

DECRETA

 

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1.      di precisare che, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 8 gennaio 2015, n. 1, i Centri di Medicina dello Sport e gli Studi professionali specialisti in Medicina dello Sport, attualmente autorizzati, ai sensi dell’art. 3 della L.R 12 novembre 1997, n. 132, ad effettuare gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche, sono quelli di cui all’elenco contenuto nell’allegato “A”, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.      di precisare che, laddove i Centri non riconosciuti dalla Federazione Medico Sportiva Italiana siano stati autorizzati all’esercizio, ai sensi della L.R. n. 32/2007, anteriormente all’entrata in vigore della L.R. 1/2015, la possibilità per gli stessi di effettuare gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1992 e ss.mm.ii. debba riconoscersi solo a seguito e per effetto dell’entrata in vigore della legge 1/2015;

3.      di stabilire che l’elenco dei Centri di Medicina dello Sport e gli Studi professionali specialisti in Medicina dello Sport, autorizzati ai sensi dell’art. 3 della L.R 12 novembre 1997, n. 132, ad effettuare gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica, sia aggiornato con cadenza bimestrale, ove risulti il rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio da parte dei Comuni, sino ad esaurimento del fabbisogno di cui all’art. 3 della L.R. n. 32/2007, ed in seguito, ogni volta che si verifichino i presupposti per la revisione dell’elenco delle strutture autorizzate;

4.      di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale dell’Ente, nonché la notificazione ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

 Segue allegato

Allegato1

Allegato2