Ricognizione
dei Centri e degli Studi professionali di
Medicina dello Sport autorizzati ai sensi dell’art. 3, comma 2, della
L.R. 12 novembre 1997, n. 132, come modificato dall’art. 12, comma 1, della
L.R. 8 gennaio 2015, n. 1
IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la Deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2,
comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto
Commissariale n. 90/2014 del 12 agosto 2014, di presa d’atto dell’insediamento
del Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo, Dott. Luciano D’Alfonso, in
qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del summenzionato Piano di
Rientro;
ATTESO CHE tra le
materie di competenza del Commissario è prevista la “attuazione della normativa
statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante
adeguamento della vigente normativa regionale”;
VISTA la L.R. 12
novembre 1997, n. 132, avente ad oggetto la “Medicina dello sport e tutela
sanitaria delle attività sportive”;
VISTO in particolare
l’art. 3 della predetta legge, che definisce le strutture presso le quali
possono essere effettuati gli accertamenti e le certificazioni di idoneità
all’attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1992 e ss.mm.ii;
RICHIAMATA la Nota
Commissariale prot. n. RA50580/COMM del 21 febbraio
2013, in cui si forniscono ai Comuni e alle Aziende Unità Sanitarie Locali
alcuni chiarimenti in ordine alle procedure di autorizzazione delle strutture
sanitarie qualificabili come “Centri di Medicina dello Sport” o “Studi
professionali di Medicina dello Sport”;
RILEVATO in particolare
che, secondo quanto chiarito dalla nota predetta, la L.R. 32/2007, cit., è
sopravvenuta a regolare l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di
tutte le strutture che esercitano attività sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., abrogando
in parte qua le disposizioni della L.R. 132/1997 che stabilivano le modalità di
autorizzazione delle strutture qualificabili come Centri di Medicina dello
Sport;
VISTA la L.R. 8 gennaio
2015, n. 1, art. 12, che ha novellato l’art. 3 della L.R 12 novembre 1997, n.
132, nella parte in cui indica quali strutture sanitarie di medicina sportiva
possono eseguire gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività
sportiva agonistica;
CONSIDERATO che il
testo previgente dell’art. 3 della L.R
12 novembre 1997, n. 132, stabiliva che “gli accertamenti e le certificazioni
di idoneità all’attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e successive
modifiche possono essere effettuati esclusivamente all’interno delle seguenti
strutture:
1. Servizi di Medicina dello Sport;
1 bis)Studi professionali specialisti in
Medicina dello Sport;
2. Centri riconosciuti della Federazione
Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport”;
CONSIDERATO che la
novella legislativa introdotta con la L.R. 1/2015, così dispone: “All'articolo
3 della L.R. 12 novembre 1997, n. 132 "Medicina dello sport e tutela
sanitaria delle attività sportive", le parole "2. Centri riconosciuti
della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina
dello Sport. Tali Centri possono chiedere l'accreditamento a livello
regionale" sono sostituite dalle seguenti: "2. Centri di Medicina
dello Sport regolarmente autorizzati in rispetto della L.R. 31 luglio 2007, n.
32 e successive modificazioni, Centri riconosciuti della Federazione Medico
Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport. Tali Centri
possono chiedere l'accreditamento a livello regionale";
DATO ATTO,pertanto, che, per effetto dell’entrata in vigore
della L.R. 1/2015, ovvero dalla data del 15 gennaio 2015 (cfr., art. 17), gli
accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica
di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche possono essere
effettuati da tutti i Centri che risultino regolarmente autorizzati ai sensi
della L.R. n.32/2007;
RILEVATO che il
Servizio Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio, medicina
sociale e tutela e della salute mentale e dipendenze del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, con Nota n. RA20231/DG16 del 26.01.2015,allegata al
presente atto, ha formulato un quesito all’Avvocatura Regionale in ordine
all’interpretazione della norma, come modificata;
VISTO il parere reso
dall’Avvocatura Regionale con Nota n. 3296/PA15/15 del 23 aprile 2015, allegata
al presente atto, in cui si chiarisce che la norma esprime la volontà del
legislatore di ancorare lo svolgimento dell’attività di certificazione dei
Centri all’esito del rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e
all’esercizio della struttura previo nulla osta di compatibilità programmatoria
da parte della Regione Abruzzo, senza necessità di alcun ulteriore atto autorizzativo
regionale e fatta salva la necessità che la Regione Abruzzo sia sempre
formalmente e tempestivamente notiziata dai Comuni dell’avvenuta verificazione
dei presupposti di legge per l’apertura delle dette strutture;
DATO ATTO che pertanto
le strutture in parola, alle quali i Comuni rilasciano l’autorizzazione
all’esercizio (art. 4 della L.R. 32/2007), previa verifica della compatibilità
con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale
(art. 3 della L.R. 32/2007), devono ritenersi autorizzate, senza ulteriori
provvedimenti regionali, ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni di
idoneità all’attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e
successive modifiche;
CONSIDERATO che, ai
sensi della L.R. 132/1997, Le Società e le organizzazioni sportive sono tenute,
sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento e la
partecipazione all’attività sportiva dei propri iscritti agli accertamenti ed
alle certificazioni, conservando ai propri atti i relativi certificati per il
periodo di validità e verificandone le scadenze, e che in particolare esse, ai
fini della pratica sportiva agonistica, non debbono accettare, in quanto privi
di validità medico-legale, i certificati rilasciati da strutture e da professionisti
diversi da quelli indicati nella legge stessa;
DATO ATTO che allo
stato attuale, non sussistendo la necessità di una specifica autorizzazione
regionale per il rilascio delle certificazioni finalizzate alla pratica
sportiva agonistica in favore delle strutture autorizzate ai sensi della L.R.
32/2007, appare necessario effettuare una ricognizione delle strutture
autorizzate all’esercizio dai Comuni, anche ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 3, comma 5, della L.R. 132/1997 e a fini di certezza del diritto;
RILEVATA la necessità
di identificare, in relazione a quanto premesso, le strutture private che a seguito della modifica legislativa
devono ritenersi autorizzate ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni
di idoneità all’attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e
successive modifiche;
DATO ATTO, siccome agli
atti del Servizio Programmazione socio-assistenziale, progettualità di
territorio, medicina sociale e tutela e della salute mentale e dipendenze del
Dipartimento per la Salute e il Welfare degli aggiornamenti forniti, con Nota Prot. n. RA 125053 del 12 maggio 2015, dal Servizio
Programmazione sanitaria del medesimo Dipartimento in ordine a tutte le
strutture (Centri/Studi professionali) ai quali è stato rilasciato nulla osta
di compatibilità programmatoria ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 32/2007;
CONSIDERATO che, sulla
scorta di tale comunicazione, il Servizio Programmazione socio-assistenziale,
progettualità di territorio, medicina sociale e tutela e della salute mentale e
dipendenze ha richiesto ai Comuni competenti copia dei provvedimenti di
autorizzazione all’esercizio eventualmente rilasciati alle predette strutture e
che i Comuni interessati hanno fornito riscontro, producendone copia
dell’autorizzazione all’esercizio, siccome di seguito indicato:
Comune Nome
struttura Estremi
autorizzazione all’esercizio
Castel di Sangro Sangro Health System S.r.l. n. 466 del 07.10.2014
Montesilvano Medical Center S.r.l.
n. 11 del 18.04.2013
DATTO ATTO, altresì,
degli atti autorizzativi comunali già agli atti del Dipartimento per la Salute
e il Welfare, che si indicano di seguito:
Comune Nome
struttura Estremi
autorizzazione all’esercizio
Castel di Sangro Sangro Health System S.r.l. n. 466 del 07.10.2014
Montesilvano Medical Center S.r.l.
n. 11 del 18.04.2013
RILEVATO che, sulla
scorta degli aggiornamenti forniti dai Comuni, possono essere identificate le
strutture da considerarsi autorizzate, ai sensi della L.R. n. 1/2015, ad
effettuare gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività
sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche,
unitamente a tutte le strutture private (Centri FMSI e Studi professionali) già
titolari della predetta autorizzazione;
CONSIDERATO che il
presente provvedimento riveste carattere di urgenza e che, pertanto, sarà
trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente
alla sua adozione;
DECRETA
per le motivazioni espresse
in premessa che integralmente si richiamano
1. di precisare che, a seguito dell’entrata
in vigore della L.R. 8 gennaio 2015, n. 1, i Centri di Medicina dello Sport e
gli Studi professionali specialisti in Medicina dello Sport, attualmente
autorizzati, ai sensi dell’art. 3 della L.R 12 novembre 1997, n. 132, ad
effettuare gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività
sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche,
sono quelli di cui all’elenco contenuto nell’allegato “A”, da ritenersi parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di precisare che, laddove i Centri non
riconosciuti dalla Federazione Medico Sportiva Italiana siano stati autorizzati
all’esercizio, ai sensi della L.R. n. 32/2007, anteriormente all’entrata in
vigore della L.R. 1/2015, la possibilità per gli stessi di effettuare gli
accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica
di cui al D.M. 18 febbraio 1992 e ss.mm.ii. debba
riconoscersi solo a seguito e per effetto dell’entrata in vigore della legge
1/2015;
3. di stabilire che l’elenco dei Centri di
Medicina dello Sport e gli Studi professionali specialisti in Medicina dello
Sport, autorizzati ai sensi dell’art. 3 della L.R 12 novembre 1997, n. 132, ad
effettuare gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività
sportiva agonistica, sia aggiornato con cadenza bimestrale, ove risulti il
rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio da parte dei Comuni, sino ad
esaurimento del fabbisogno di cui all’art. 3 della L.R. n. 32/2007, ed in
seguito, ogni volta che si verifichino i presupposti per la revisione
dell’elenco delle strutture autorizzate;
4. di disporre la pubblicazione del presente
atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito
istituzionale dell’Ente, nonché la notificazione ai Direttori Generali delle
Aziende Unità Sanitarie Locali.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso
Segue allegato