Disposizioni
riguardanti Abruzzo Engineering S.C.p.A
E
ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Interventi finanziari
urgenti e straordinari a favore di Abruzzo Engineering
S.C.p.A.)
1. La Regione Abruzzo persegue il generale
obiettivo di riduzione del contenzioso a proprio carico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la
Giunta regionale definisce il contenzioso legale inerente le attività della
società partecipata Abruzzo Engineering S.C.p.A..
3. La Giunta regionale è autorizzata
all’acquisizione di quote di capitale sociale della Abruzzo Engineering
S.C.p.A, fino al raggiungimento di una quota pari al
90 per cento del capitale sociale al fine di rendere la medesima società quale
società in house e, come tale, destinataria di
affidamenti diretti di servizi e prestazioni - ivi compresi quelli da rendere
nell’ambito dell’attività di ricostruzione post sisma.
4. Agli oneri per la transazione di cui al
presente articolo, valutati in Euro 4.500.000,00 complessivi, di cui Euro
3.000.000,00 a valere sull’annualità 2015 ed Euro 1.500.000,00 a valere
sull’annualità 2016 del bilancio regionale, si provvede mediante lo
stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 – 321901, denominato "Oneri
derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi
passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi".
5. Per la definizione del procedimento di
liquidazione della Abruzzo Engineering S.C.p.A. è autorizzata la spesa per l’erogazione del fondo
di liquidazione relativo ai bilanci societari approvati per gli esercizi 2011 e
2012 per un importo complessivo pari ad Euro 1.440.000,00.
6. Agli oneri di cui al comma 5 del presente
articolo, quantificati in Euro 1.440.000,00, si provvede mediante lo
stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 08.01.014 – 281625, di nuova
istituzione, da denominare "Intervento straordinario per la liquidazione
della Abruzzo Engineering S.C.p.A.".
7. Al corrente bilancio di previsione sono
apportate le seguenti variazioni, relative all’annualità 2015, in termini di
competenza e cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di entrata
01.01.003 – 11770.1, denominato "Addizionale irpef
di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 – Leva fiscale
regionale destinata alle funzioni proprie", è incrementato di Euro
4.440.000,00;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa
02.01.009 – 321901, denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti
passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti
incompleti o tardivi", è incrementato di Euro 3.000.000,00;
c) lo stanziamento del capitolo di spesa
08.01.014 – 281625, denominato "Intervento straordinario per la
liquidazione della Abruzzo Engineering S.C.p.A." è incrementato di Euro 1.440.000,00.
8. Le attività della Abruzzo Engineering S.C.p.A. sono
stabilite dallo statuto o da disposizioni legislative regionali.
9. La società può operare nell’ambito
dell’intero territorio regionale e nazionale.
10. Resta confermata l’esclusione della società
dalle funzioni ed attività relative alla realizzazione e gestione di una
infrastruttura a banda larga e la realizzazione dei servizi ad essa connessi di
cui all’articolo 11 della L.R. 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di
adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture), come modificato
dall’articolo 31 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale
2011).
Art. 2
(Disposizioni a tutela
del bilancio)
1. Abruzzo Engineering
S.C.p.A. assicura la piena autosufficienza
finanziaria dando copertura alle spese relative al proprio funzionamento
mediante impiego di risorse finanziarie certe e ricorrenti.
2. Ferme restando le disposizioni dettate
dalla normativa statale in materia di società di diritto privato controllate e
partecipate dalle pubbliche amministrazioni, Abruzzo Engineering
S.C.p.A. può ricorrere all’indebitamento solo con la
contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione che sia
rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia della Regione
Abruzzo sui prestiti dalla stessa contratti.
3. Abruzzo Engineering
S.C.p.A. assicura attraverso il proprio Statuto
l’acquisizione preventiva di specifica autorizzazione da parte dell’Assemblea
dei Soci per qualunque forma di indebitamento.
4. Nessun onere diretto o indiretto è assunto
a carico del bilancio regionale per l’eventuale ripiano di futuri possibili
disavanzi di bilancio di Abruzzo Engineering S.C.p.A.. Il coinvolgimento finanziario della Regione
Abruzzo si esaurisce pertanto con quanto disposto tecnicamente nelle
disposizioni contenute nell’articolo 1 della presente legge.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 16
Luglio 2015
IL
PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
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TESTO VIGENTE ALLA DATA
DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE
2007, N. 34 "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento
delle strutture", CITATO DALLA LEGGE REGIONALE 16 Luglio 2015 n. 20
"Disposizioni riguardanti Abruzzo Engineering S.C.p.A." (in questo stesso Bollettino)
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre
un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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LEGGE REGIONALE 1
OTTOBRE 2007, N. 34
Disposizioni di
adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture.
Art. 11
(Misure urgenti per
organismi societari a capitale pubblico)
1. La Regione Abruzzo, nel riconfermare la
valenza delle strutture societarie a capitale pubblico, quali strumenti
efficienti ed efficaci per lo svolgimento e la produzione di beni e servizi
strumentali all'attività di istituto, nonché per lo svolgimento esternalizzato,
secondo legge, di funzioni amministrative di propria competenza, attribuisce ad
Abruzzo Engineering S.c.p.a.,
costituita a seguito della trasformazione societaria della Collabora Engeneering S.p.A. e la cui partecipazione dell’ente
regione è stata prevista dall’art. 32 della L.R. 25.8.2006, n. 29 recante:
"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31.12.2005, n. 46 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008
- Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31.12.2005, n. 47 (Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006- 2008)
- 1° Provvedimento di variazione", l’esercizio di diritti speciali
esclusivi dell’ente regione, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 recante: Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE.
2. L'esercizio dei diritti speciali ed
esclusivi di cui al comma 1 del presente articolo viene attribuito ad Abruzzo Engineering S.c.p.a. al fine di
dare concreta attuazione alle funzioni ed attività relative alla sicurezza
ambientale e territoriale. Allo scopo, le Strutture regionali competenti per
materia, e in particolare quelle competenti in materia di ambiente, territorio,
opere pubbliche e protezione civile, adottano i provvedimenti amministrativi
attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Al fine di garantire la salvaguardia dei
sussistenti livelli occupazionali, i rapporti convenzionali in corso tra la
Regione Abruzzo ed Abruzzo Engineering S.c.p.a. sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Agli
oneri necessari per lo svolgimento dei servizi di protezione civile e
protezione ambientale, valutati complessivamente per il periodo 1° luglio-31
dicembre 2007 in € 1.500.000,00 si provvede mediante le risorse iscritte al
capitolo di spesa 22446 - U.P.B. 11.02.005, denominato: Interventi per la
stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili.