Disposizioni riguardanti Abruzzo Engineering S.C.p.A

 

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Interventi finanziari urgenti e straordinari a favore di Abruzzo Engineering S.C.p.A.)

 

1.      La Regione Abruzzo persegue il generale obiettivo di riduzione del contenzioso a proprio carico.

2.      Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce il contenzioso legale inerente le attività della società partecipata Abruzzo Engineering S.C.p.A..

3.      La Giunta regionale è autorizzata all’acquisizione di quote di capitale sociale della Abruzzo Engineering S.C.p.A, fino al raggiungimento di una quota pari al 90 per cento del capitale sociale al fine di rendere la medesima società quale società in house e, come tale, destinataria di affidamenti diretti di servizi e prestazioni - ivi compresi quelli da rendere nell’ambito dell’attività di ricostruzione post sisma.

4.      Agli oneri per la transazione di cui al presente articolo, valutati in Euro 4.500.000,00 complessivi, di cui Euro 3.000.000,00 a valere sull’annualità 2015 ed Euro 1.500.000,00 a valere sull’annualità 2016 del bilancio regionale, si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 – 321901, denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi".

5.      Per la definizione del procedimento di liquidazione della Abruzzo Engineering S.C.p.A. è autorizzata la spesa per l’erogazione del fondo di liquidazione relativo ai bilanci societari approvati per gli esercizi 2011 e 2012 per un importo complessivo pari ad Euro 1.440.000,00.

6.      Agli oneri di cui al comma 5 del presente articolo, quantificati in Euro 1.440.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 08.01.014 – 281625, di nuova istituzione, da denominare "Intervento straordinario per la liquidazione della Abruzzo Engineering S.C.p.A.".

7.      Al corrente bilancio di previsione sono apportate le seguenti variazioni, relative all’annualità 2015, in termini di competenza e cassa:

a)      lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 – 11770.1, denominato "Addizionale irpef di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 – Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie", è incrementato di Euro 4.440.000,00;

b)      lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 – 321901, denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi", è incrementato di Euro 3.000.000,00;

c)      lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.014 – 281625, denominato "Intervento straordinario per la liquidazione della Abruzzo Engineering S.C.p.A." è incrementato di Euro 1.440.000,00.

8.      Le attività della Abruzzo Engineering S.C.p.A. sono stabilite dallo statuto o da disposizioni legislative regionali.

9.      La società può operare nell’ambito dell’intero territorio regionale e nazionale.

10.    Resta confermata l’esclusione della società dalle funzioni ed attività relative alla realizzazione e gestione di una infrastruttura a banda larga e la realizzazione dei servizi ad essa connessi di cui all’articolo 11 della L.R. 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture), come modificato dall’articolo 31 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011).

 

Art. 2

(Disposizioni a tutela del bilancio)

 

1.      Abruzzo Engineering S.C.p.A. assicura la piena autosufficienza finanziaria dando copertura alle spese relative al proprio funzionamento mediante impiego di risorse finanziarie certe e ricorrenti.

2.      Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa statale in materia di società di diritto privato controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni, Abruzzo Engineering S.C.p.A. può ricorrere all’indebitamento solo con la contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione che sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia della Regione Abruzzo sui prestiti dalla stessa contratti.

3.      Abruzzo Engineering S.C.p.A. assicura attraverso il proprio Statuto l’acquisizione preventiva di specifica autorizzazione da parte dell’Assemblea dei Soci per qualunque forma di indebitamento.

4.      Nessun onere diretto o indiretto è assunto a carico del bilancio regionale per l’eventuale ripiano di futuri possibili disavanzi di bilancio di Abruzzo Engineering S.C.p.A.. Il coinvolgimento finanziario della Regione Abruzzo si esaurisce pertanto con quanto disposto tecnicamente nelle disposizioni contenute nell’articolo 1 della presente legge.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 16 Luglio 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

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TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 2007, N. 34 "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", CITATO DALLA LEGGE REGIONALE 16 Luglio 2015 n. 20 "Disposizioni riguardanti Abruzzo Engineering S.C.p.A." (in questo stesso Bollettino)

 

Avvertenza

 

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 2007, N. 34

Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture.

Art. 11

(Misure urgenti per organismi societari a capitale pubblico)

1.      La Regione Abruzzo, nel riconfermare la valenza delle strutture societarie a capitale pubblico, quali strumenti efficienti ed efficaci per lo svolgimento e la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di istituto, nonché per lo svolgimento esternalizzato, secondo legge, di funzioni amministrative di propria competenza, attribuisce ad Abruzzo Engineering S.c.p.a., costituita a seguito della trasformazione societaria della Collabora Engeneering S.p.A. e la cui partecipazione dell’ente regione è stata prevista dall’art. 32 della L.R. 25.8.2006, n. 29 recante: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31.12.2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31.12.2005, n. 47 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006- 2008) - 1° Provvedimento di variazione", l’esercizio di diritti speciali esclusivi dell’ente regione, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 recante: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

2.      L'esercizio dei diritti speciali ed esclusivi di cui al comma 1 del presente articolo viene attribuito ad Abruzzo Engineering S.c.p.a. al fine di dare concreta attuazione alle funzioni ed attività relative alla sicurezza ambientale e territoriale. Allo scopo, le Strutture regionali competenti per materia, e in particolare quelle competenti in materia di ambiente, territorio, opere pubbliche e protezione civile, adottano i provvedimenti amministrativi attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.

3.      Al fine di garantire la salvaguardia dei sussistenti livelli occupazionali, i rapporti convenzionali in corso tra la Regione Abruzzo ed Abruzzo Engineering S.c.p.a. sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Agli oneri necessari per lo svolgimento dei servizi di protezione civile e protezione ambientale, valutati complessivamente per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007 in € 1.500.000,00 si provvede mediante le risorse iscritte al capitolo di spesa 22446 - U.P.B. 11.02.005, denominato: Interventi per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili.