ATTO DI PROMULGAZIONE N. 19

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

 

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

 

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 35/1 del 30.6.2015

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

 

LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2015 N. 19

Interventi in favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa)

 

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo

 

Art. 1

(Interventi in favore della SAGA Spa)

 

1.      La Regione Abruzzo riconosce la necessità di attivare ogni iniziativa amministrativa e normativa finalizzata a consolidare la produttività dell’Aeroporto d’Abruzzo, individuato quale aeroporto di interesse nazionale.

2.      Nelle more dell’adozione del regime quadro nazionale in materia di aiuti di Stato agli aeroporti ed alle compagnie aeree è riconosciuto un contributo pari a 7 milioni di euro a favore della SAGA Spa gestore dello scalo aeroportuale. Tale contributo è concesso, quale aiuto al funzionamento a favore dell’aeroporto, sotto forma di sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria della SAGA Spa del 26 gennaio 2015, acquisito il piano industriale quinquennale idoneo a dimostrare il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario anche tendenziale.

3.      Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 – 242422, denominato “Valorizzazione ed internazionalizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo”.

4.      Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per la sola annualità 2015:

a)      lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 – 242422, denominato “Valorizzazione ed internazionalizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo” è incrementato di 7 milioni di euro;

b)      lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 – 11770, denominato “Addizionale IRPEF di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 – Leva Fiscale Regionale destinata alle funzioni proprie” è incrementato di 7 milioni di euro.

 

 

Art. 2

(Riconoscimento del debito nei confronti della SAGA Spa)

 

1.      Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. b) e lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Abruzzo nei confronti della SAGA Spa, derivante dalla decisione assunta dalla Regione medesima nella assemblea dei soci del 26 gennaio 2015, di dare copertura alla perdita di esercizio relativa all’anno 2014 e di ricapitalizzare la predetta Società.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 4 Luglio 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

 

Testo vigente alla data della presente pubblicazione dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", citato dalla legge regionale 4 luglio 2015 n. 19 "interventi in favore della società abruzzese gestione aeroporto (saga spa)" (in questo stesso bollettino)

 

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Avvertenza

 

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

 

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

 

1.      Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a)      sentenze esecutive;

b)      copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c)      ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d)      procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e)      acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2.      Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3.      Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all’ art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4.      Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.