ATTO
DI PROMULGAZIONE N. 19
VISTO l’art. 121 della
Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 34 e 44
del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale del
Consiglio Regionale n. 35/1 del 30.6.2015
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LEGGE REGIONALE 4
LUGLIO 2015 N. 19
Interventi in favore
della Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa)
E ne dispone la
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo
Art. 1
(Interventi in favore
della SAGA Spa)
1. La Regione Abruzzo riconosce la necessità
di attivare ogni iniziativa amministrativa e normativa finalizzata a
consolidare la produttività dell’Aeroporto d’Abruzzo, individuato quale
aeroporto di interesse nazionale.
2. Nelle more dell’adozione del regime quadro
nazionale in materia di aiuti di Stato agli aeroporti ed alle compagnie aeree è
riconosciuto un contributo pari a 7 milioni di euro a favore della SAGA Spa
gestore dello scalo aeroportuale. Tale contributo è concesso, quale aiuto al
funzionamento a favore dell’aeroporto, sotto forma di sottoscrizione
dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria della SAGA Spa
del 26 gennaio 2015, acquisito il piano industriale quinquennale idoneo a
dimostrare il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario anche
tendenziale.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si
provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 – 242422,
denominato “Valorizzazione ed internazionalizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo”.
4. Al bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario sono apportate le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa per la sola annualità 2015:
a) lo stanziamento del capitolo di spesa
06.02.004 – 242422, denominato “Valorizzazione ed internazionalizzazione
dell’Aeroporto d’Abruzzo” è incrementato di 7 milioni di euro;
b) lo stanziamento del capitolo di entrata
01.01.003 – 11770, denominato “Addizionale IRPEF di cui al D.Lgs.
n. 446 del 15.12.1997 – Leva Fiscale Regionale destinata alle funzioni proprie”
è incrementato di 7 milioni di euro.
Art. 2
(Riconoscimento del
debito nei confronti della SAGA Spa)
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. b) e lett. c), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è
riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Abruzzo nei
confronti della SAGA Spa, derivante dalla decisione assunta dalla Regione
medesima nella assemblea dei soci del 26 gennaio 2015, di dare copertura alla
perdita di esercizio relativa all’anno 2014 e di ricapitalizzare la predetta
Società.
Art. 3
(Entrata in vigore)
La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 4 Luglio
2015
IL
PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
Testo vigente alla data
della presente pubblicazione dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42",
citato dalla legge regionale 4 luglio 2015 n. 19 "interventi in favore
della società abruzzese gestione aeroporto (saga spa)" (in questo stesso
bollettino)
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Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità:
l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre
un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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DECRETO LEGISLATIVO 23
GIUGNO 2011, N. 118
Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Art. 73
(Riconoscimento di
legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)
1. Il Consiglio regionale riconosce con
legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società
ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il
disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle
forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla
lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione
d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza
del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere
anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi
finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non
rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese
conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è
autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente
la misura dell'imposta regionale di cui all’ art. 17, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per
litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei
debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale
provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso
inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende
riconosciuta.